Tipologia: Contratto decentrato integrativo
Data firma: 22 ottobre 2020
Validità: triennio 2018-2020
Parti: Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e Cgil-Fp, Cisl-Fps, Uil-Pa
Comparti: P.A., Funzioni Centrali, Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Meridionale
Fonte: cislfp.it


Sommario:

 

Art. 1 - Campo di applicazione e durata
Art. 2 - Il sistema delle relazioni sindacali
Art. 3 - Retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia
Art. 4 - Finanziamento retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia
Art. 5 - Incentivi economici alla mobilità territoriale

 

Art. 6 - Incarichi ad interim
Art. 7 - Metodologia per la misurazione e valutazione delle prestazioni del personale dirigenziale
1. Contrattazione decentrata integrativa - annualità economica 2018 -
2. Contrattazione decentrata integrativa - annualità economica 2019 -
3. Contrattazione decentrata integrativa - annualità economica 2020 -


Contratto decentrato integrativo Personale dirigente di II fascia dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale - triennio 2018/2020 -

In data 28 luglio 2020 è stata stipulata con le organizzazioni sindacali l’Ipotesi di Contratto Integrativo per il personale dirigenziale relativo alle annualità economiche 2018, 2019 e 2020
In data 22/10/2020 è stato sottoscritto definitivamente il presente CDI.
Per la parte pubblica: Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale […], Per la parte sindacale: Cgil Fp […], Cisl Fps […], Uil Pa […]

Art. 1 - Campo di applicazione e durata
1. Il presente contratto collettivo integrativo, relativo alle annualità economiche 2018, 2019 e 2020, si applica a tutto il personale dirigente di seconda fascia in servizio presso l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato.
2. Il presente contratto sostituisce integralmente tutti i contratti integrativi precedenti, i quali sono conseguentemente disapplicati. Esso conserva la sua efficacia fino alla stipulazione di quello successivo.

Art. 2 - Il sistema delle relazioni sindacali
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dell’Ente e delle organizzazioni sindacali, è definito in modo coerente con l’obiettivo di contemperare l’interesse ad incrementare l’efficienza, l’efficacia, la tempestività e l’economicità dei servizi erogati alla collettività con l’interesse a valorizzare la centralità della funzione dirigenziale nella gestione dei processi di innovazione in atto, favorendo il miglioramento delle condizioni di lavoro e la crescita professionale dei dirigenti.
2. La condivisione dell’obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile che tenga conto del ruolo attribuito a ciascun dirigente in base alle leggi e ai contratti collettivi, nonché della peculiarità delle funzioni dirigenziali, improntato alla correttezza dei comportamenti delle parti ed orientato alla prevenzione dei conflitti oltre che in grado di favorire la piena collaborazione della dirigenza al perseguimento delle finalità individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e dai protocolli tra Governo e parti sociali. In relazione a quanto sopra, la partecipazione sindacale si attua con le modalità e le forme previste nelle norme contrattuali e di legge vigenti in linea con il dettato degli artt. 5, co. 2 e 9 del decreto legislativo 165/2001 e smi.