Tipologia: CCRL
Data firma: 29 luglio 2024
Validità: 01.08.2024 - 31.12.2026
Parti: Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil
Settori: Chimici, Concia, Artigianato, Veneto

Sommario:

 

Premesse
Art. 1 Relazioni sindacali e bilateralità
Art. 2 Osservatorio regionale sulla situazione economico-sociale del settore
Art. 3 Formazione degli addetti del settore
Art. 4 Previdenza complementare
Art. 5 Prestazioni di secondo livello Ebav
Art. 6 Assistenza sanitaria integrativa Sani.in Veneto
Art. 7 Obblighi in capo all'impresa che non versa Ebav

 

Art. 8 Gestione dei regimi di orario
Art. 9 Accantonamento annuo in compensazione (banca ore)
Art. 10 Apprendistato per riqualificazione professionale
Art. 11 Commissione paritetica regionale
Art. 12 Efficacia del CCRL 7 marzo 2016
Art. 13 Deposito del presente CCRL
Art. 14 Decorrenza e durata del contratto collettivo regionale
Regolamento per la commissione paritetica del settore Concia attuativo dell'art. 11 del CCRL 29 luglio 2024


CCRL per i dipendenti delle imprese artigiane del settore concia della Regione Veneto

Il giorno 29 luglio 2024, tra Confartigianato Imprese Veneto, Cna Veneto, Casartigiani Veneto e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, si è stipulato il presente CCRL valido per i dipendenti delle imprese artigiane del settore concia della Regione Veneto.
Il presente CCRL decorre dal 1° agosto 2024 e scadrà il 31 dicembre 2026

Premesse
a) nella Regione del Veneto opera un Distretto conciario che conta 551 imprese artigiane in cui sono occupati 2835 lavoratori e lavoratrici, prevalentemente concentrati nel territorio del vicentino (dati anno 2022);
b) fin dal 1993, le Associazioni datoriali artigiane e le Organizzazioni Sindacali di categoria regionali hanno dotato il settore di un proprio contratto collettivo di primo livello, oggetto nel corso del tempo di rinnovi e adeguamenti alla normativa e alla contrattazione interconfederale nazionale e regionale, anche per quanto riguarda la bilateralità di comparto (EBAV e SANI.IN.Veneto);
c) in data 7 marzo 2016 è stato sottoscritto l'ultimo Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane del settore concia del Veneto;
d) il 16 luglio 2024 è stato sottoscritto l'accordo di rinnovo del CCNL Area Tessile Moda - Chimica Ceramica artigianato (codice CNEL: V751) che ha esteso la sfera di applicazione contrattuale al settore artigiano della concia, definendo la parte normativa ed economica di riferimento per le imprese artigiane del settore;
e) il 29 luglio 2024 le OO.AA. e le OO.SS. di categoria regionali hanno sottoscritto l'accordo di confluenza e armonizzazione del CCRL 7 marzo 2016 nel CCNL Area Tessile Moda - Chimica Ceramica 16 luglio 2024;
f) le Parti ritengono la contrattazione il principale strumento attraverso il quale poter individuare soluzioni concrete in grado di soddisfare le esigenze di imprese e lavoratori/trici;
g) le Parti intendono salvaguardare il complesso di welfare bilaterale che la contrattazione regionale garantisce ad imprese e lavoratori/trici del settore in Veneto e valorizzare l'ingresso dei giovani nel settore tramite l'apprendistato e gli altri strumenti di politiche attive come espressamente indicati nell'Accordo sulla Buona Occupazione sottoscritto dalle parti sociali in data 4 aprile 2022, favorendo le buone prassi;
h) l'accordo di riforma di EBAV del 4 dicembre 2020 prevede una razionalizzazione delle prestazioni e dei fondi di secondo livello al fine di assicurare una gestione efficiente delle risorse e una continuità di erogazione delle prestazioni in favore di imprese e lavoratori/trici.
Tutto ciò premesso le parti hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Relazioni sindacali e bilateralità
In attuazione dell’Accordo Interconfederale regionale 21 dicembre 1989 le parti nel riconfermare la scelta del sistema delle Nuove Relazioni Sindacali, che privilegia il metodo del confronto per la soluzione dei problemi dell’artigianato e del lavoro dipendente nell’impresa artigiana, intendono con la presente intesa confermare detto sistema e contribuire al suo consolidamento. In questo quadro, le parti concordano che con la definizione della presente intesa regionale si esclude qualsiasi altro livello di trattativa territoriale.
Le parti convengono che la tematica relativa alle Nuove Relazioni Sindacali e all’ente Bilaterale, nelle finalità individuate dall’Accordo Interconfederale regionale veneto 21 dicembre 1989, qui integralmente recepito.
Con la presente intesa si recepiscono altresì tutti gli accordi interconfederali siglati tra le associazioni artigiane e le organizzazioni sindacali a livello regionale.
In applicazione dell'accordo Interconfederale regionale del 22 luglio 1988, le parti confermano le relazioni sindacali territoriali di categoria già attive a livello provinciale e intendono realizzare momenti di confronto e di consultazione sulle materie relative alla formazione professionale, all'ambiente di lavoro all'andamento delle iniziative EBAV in favore della qualità quale supporto conoscitivo del tavolo contrattuale regionale.
In tale contesto le parti condividono la necessità di promuovere politiche contrattuali più specificatamente mirate allo sviluppo delle imprese artigiane, favorendo la promozione delle azioni individuate nell'Intesa Programmatica sulla Buona Occupazione del 4 aprile 2022.
Le parti intendono, inoltre, dare applicazione alle disposizioni contenute nell'Accordo Interconfederale Regionale sulla Riforma EBAV 2020, che indirizza la Contrattazione Regionale a sviluppare temi riguardanti il mercato del lavoro, la gestione degli orari di lavoro in un'ottica di maggiore flessibilità, il welfare contrattuale, rafforzando le clausole di premialità a favore delle imprese regolarmente aderenti alla bilateralità.
Viste le specificità del settore, le parti concordano di promuovere i servizi della bilateralità con momenti informativi tenuti congiuntamente a favore di aziende e lavoratori dalle OO.SS. e dalle Associazioni Artigiane con modalità che saranno definite a livello territoriale.

Art. 2 Osservatorio regionale sulla situazione economico-sociale del settore
Le parti, considerate le peculiari specificità del comparto della concia artigiana, al fine di ottenere una sempre maggior conoscenza delle diverse necessità dello stesso, convengono sull'istituzione di un Osservatorio regionale sulla situazione economico-sociale del settore quale sede di confronto tra rappresentanti delle Parti firmatarie del presente contratto collettivo per favorire l'individuazione delle diverse esigenze, proporre e calibrare le più opportune iniziative.
In particolare le parti dichiarano che lo sviluppo di iniziative mirate a promuovere la qualità del prodotto, del modo di produrre, del lavoro, degli ambienti di lavoro costituisce l'obiettivo primario dei confronti sopra ricordati e costituisce altresì criterio guida per le gestioni di secondo livello dell'EBAV.
Il confronto in materia di salubrità e sicurezza degli impianti e degli ambienti di lavoro sarà finalizzato alla costruzione di progetti nell'ambito delle regole definite dalla contrattazione regionale artigiana.
Le risultanze sull'andamento dei dati occupazionali di settore provenienti dall'Ente Bilaterale e ulteriori dati provenienti da altre fonti, con particolare riguardo all'occupazione femminile, ai lavoratori disabili e alle problematiche connesse alle tossicodipendenze saranno oggetto di analisi al fine di attivare le opportune iniziative congiunte. Il confronto sui dati occupazionali sarà altresì finalizzato allo scopo di individuare progetti e iniziative per sostenere eventuali fasi di difficoltà nel settore tenuto conto della specialità dello stesso. A tal fine le parti potranno predisporre congiuntamente progetti di riqualificazione professionale.
Le funzioni dell'Osservatorio sono svolte dalla Commissione Paritetica di cui al successivo art. 11.

Art. 5 Prestazioni di secondo livello Ebav
Fermo restando quanto previsto dagli Accordi Interconfederali del 4 dicembre 2020 e del 15 ottobre 2021 sulla riforma delle prestazioni EBAV di secondo livello, le parti confermano l'amministrazione delle risorse di secondo livello della categoria Concia all'interno del Comitato dell'Area Chimica, mantenendo separata la gestione dei fondi della concia da quelli degli altri settori. Il fondo della Concia mantiene la propria autonomia contabile e non sarà consentito il trasferimento di risorse da e verso altri fondi di secondo livello di categoria.
Le parti concordano che a partire dal mese di agosto 2024, in aggiunta ai versamenti di primo livello, le quote destinate al Fondo di secondo livello della categoria Concia siano le seguenti:
[…]
 

Fondi

Imprese

Lavoratori

Formazione

0,70

0,05

Promozione e qualità

0,70

0,05

Ambiente e sicurezza

0,70

0,05

Sussidi assistenziali

1,50

1,05

Consolidamento professionalità

0,60

0,30

Totale

4,20

1,50

[…]

Art. 8 Gestione dei regimi di orario
Nell'ambito delle disposizioni previste dal CCNL rispetto alla gestione dei regimi di orario e fermo restando l'utilizzo in alternativa agli istituti della "flessibilità" previsti dal vigente contratto nazionale, per far fronte alle frequenti e non programmabili variazioni di intensità dell'attività aziendale, viene istituita la seguente gestione dell'orario di lavoro.
Tipologie di intervento
A decorrere dalla data di stipula del presente accordo, l'orario contrattuale di lavoro settimanale, pari a 40 ore nel caso di full time o sulla base dell'orario pattuito nel caso di part time, potrà essere realizzato come media nell'arco temporale dell'anno (o per un periodo inferiore all'anno) nel limite massimo di 48 ore settimanali da intendersi come media nei 12 mesi.
Tale gestione dell'orario di lavoro potrà essere adottata dall'impresa nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno, prevedendo diverse modalità temporali applicative secondo le seguenti specifiche:
a) il regime di orario di "variabilità plurimensile" pari od inferiore ai 6 mesi può essere adottato dall'impresa previo invio di una comunicazione riguardante la relativa adozione (allegato 1) alla Commissione Paritetica Regionale di cui all'art. 11;
b) qualora il regime di orario prescelto sia superiore ai 6 mesi l'impresa dovrà stipulare accordo scritto con i lavoratori e/o RSA ove esistenti (allegato 2) ed inviare la comunicazione (allegato 1) alla Commissione Paritetica Regionale.
L'azienda che intende avvalersi della gestione di regime orario di cui al presente articolo è tenuta ad inviare gli allegati richiesti all'associazione artigiana provinciale, aderente all'associazione regionale firmataria del presente accordo, cui l'impresa aderisce o conferisce mandato. L'Associazione provvederà ad avviare la procedura mediante l'invio della documentazione alla segreteria della Commissione Paritetica presso EBAV, secondo le modalità che saranno definite dalla Commissione stessa.
L'invio delle comunicazioni alla Commissione di cui ai punti a) e b) sono vincolanti per poter adottare l'istituto della variabilità settimanale. Ebav, per conto della Commissione Paritetica, invierà all'impresa entro 30 giorni, specifica documentazione attestante il ricevimento.
La Commissione fornirà annualmente alle parti un elaborato contenente l'andamento delle richieste che diventerà oggetto di confronto congiunto tra le parti firmatarie il presente accordo.
Adempimenti operativi
Dal punto di vista operativo, nel caso in cui alla fine di ciascun mese le ore prestate siano eccedenti quelle normali retribuibili del mese, la parte eccedente sarà accantonata in un "conto individuale".
Per tali ore verrà riconosciuta, nel mese di effettiva prestazione lavorativa la sola maggiorazione del 12% nel caso di tempo pieno ed il 6% nel caso di part time.
Qualora risultasse nel mese una media settimanale inferiore all'orario contrattuale, la quantità necessaria di ore per raggiungere l'orario medio contrattuale sarà prelevata nell'ordine fino a concorrenza rispettivamente dal conto individuale, dall'accantonamento annuo di compensazione o, eccezionalmente, in carenza di capienza del citato monte ore, utilizzando altri istituti retributivi differiti nel rispetto delle norme contrattuali o di legge.
Le ore accantonate e non utilizzate del conto ore individuale saranno erogate con la busta paga del mese successivo alla scadenza del periodo di gestione della "variabilità plurimensile" con l'applicazione della retribuzione corrente al momento della liquidazione, incrementata della maggiorazione del 20% e per il lavoratore part time pari al 10%.
Tutti gli istituti retributivi diretti indiretti e differiti saranno calcolati su un orario medio settimanale contrattuale di 40 ore ovvero sull'orario pattuito nel caso di part time.
Il ricorso al lavoro straordinario non può superare il tetto massimo previsto dal DLgs 66/2003. Per quanto riguarda i lavoratori part time l'orario di lavoro non può superare l'orario a tempo pieno.
Clausola premiale
Potranno applicare le disposizioni previste dal presente articolo le imprese in regola con i versamenti ad EBAV ed a SANI.IN Veneto

Art. 9 Accantonamento annuo in compensazione (banca ore)
Fermo restando l’istituto della flessibilità (art. 41 CCNL) e conto ore individuale (art. 45 CCNL), al fine di compensare normalmente i periodi di minore attività produttiva con permessi che garantiscano al lavoratore la maggiore garanzia di copertura previdenziale e di retribuzione, senza per questo elevare il costo del lavoro, le parti concordano che le imprese possono fare ricorso all'accantonamento annuo di compensazione che comprenderà:
- i permessi retribuiti relativi alle festività soppresse di cui al CCNL;
- e 16 ore di permessi retribuiti all'anno di cui al CCNL;
- le quote orarie spettanti nell'anno per festività coincidenti con la domenica, ivi inclusa la festività del 4 novembre;
- le quote orarie eventualmente spettanti nell'anno per festività cadenti nella sesta giornata della settimana nel caso di distribuzione dell'orario settimanale su cinque giorni.
Il "monte ore" così costituito nel corso dell'anno andrà utilizzato dall'azienda per far fronte a periodi di minore attività lavorativa tramite la concessione di altrettanti permessi retribuiti. Nel caso di fermate collettive ai lavoratori che non avessero maturato le necessarie quote orarie (es. neo assunti, o con prolungate assenze, o in attività con orari di lavoro contrattati, o con divieto di straordinario) saranno concessi permessi non retribuiti necessari per far fronte alla fermata collettiva.
In ogni caso, del monte ore come sopra costituito, 16 ore di permessi retribuiti all'anno sono a disposizione del lavoratore per proprie esigenze personali.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro al lavoratore sarà corrisposto quanto accantonato a tale titolo
Di norma, con la mensilità di settembre di ogni anno, saranno liquidate ai dipendenti, con la retribuzione in atto, le quote orarie del "monte ore" dell'anno precedente eccedenti le 48 ore.

Art. 10 Apprendistato per riqualificazione professionale
Al fine di rendere operativo il comma 4 dell'art. 47 del DLgs 81/2015, le parti convengono che i lavoratori, di età superiore ai 29 anni e beneficiari di un trattamento di disoccupazione, assunti con contratto di apprendistato professionalizzante dal 1° agosto 2024, possano godere, durante tutto il periodo di tirocinio, di un trattamento economico che sarà calcolato sulla retribuzione corrispondente al livello di arrivo previsto dal CCNL sulla base della percentuale più alta prevista dalle tabelle del CCNL. Si rinvia al CCNL per quanto riguarda la parte normativa, ivi compreso la disciplina dei profili formativi.
Le clausole contenute negli accordi interconfederali riguardanti il rimborso dell'assistenza sull'attività formativa si estendono anche all'apprendistato disciplinato dal presente articolo.

Art. 11 Commissione paritetica regionale
È istituita la Commissione Paritetica Regionale Concia la quale è composta da 6 membri di espressione delle parti firmatarie il presente accordo di cui 3 in rappresentanza delle associazioni artigiane e 3 in rappresentanza delle OOSS di categoria. Al fine di garantire l'operatività della Commissione, ciascuna parte firmataria potrà indicare anche il nominativo di un componente supplente. Sono previsti due coordinatori, uno di espressione sindacale ed uno di espressione datoriale.
La Commissione ha sede presso EBAV che garantirà il supporto di segreteria operativa.
La Commissione, oltre a curare le attribuzioni previste dal presente contratto, opererà nei seguenti ambiti:
1. monitoraggio per quanto concerne l'utilizzo dei regimi di orario ex art. 7 del presente CCRL, la diversa distribuzione dell'orario settimanale, sulla base del vigente contratto;
2. monitoraggio sul welfare contrattuale e sulla previdenza complementare, mediante la raccolta di informazioni dalla Bilateralità e dai Fondi negoziali di previdenza complementare relative all'andamento dell'iscrizione dei lavoratori della Concia;
3. monitoraggio sui percorsi formativi e sulle attività conseguentemente svolte per i dipendenti del settore acquisendo informazioni dall'ente bilaterale e da Fondartigianato;
Il funzionamento e l'attività della Commissione Paritetica sono disciplinati da un regolamento concordato dalle parti.

Regolamento per la commissione paritetica del settore CONCIA attuativo dell'art. 11 del CCRL 29 luglio 2024.
Il presente regolamento definisce il funzionamento e l'attività della Commissione Paritetica Regionale del settore Concia.
1) Composizione
La Commissione Paritetica Regionale settore Concia è composta da 6 membri di cui 3 in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e 3 in rappresentanza delle Organizzazioni Artigiane firmatarie il presente regolamento.
La durata dell'incarico è triennale (o per il periodo inferiore di vigenza dell'organismo). L'organizzazione di appartenenza può sostituire il proprio rappresentante anche durante il corso del mandato.
Alla scadenza dell'incarico di cui sopra, i componenti la commissione mantengono il pieno esercizio delle loro funzioni fino alla comunicazione dei nominativi dei nuovi membri da parte delle organizzazioni interessate alle altre organizzazioni.
La commissione è validamente riunita quando siano presenti almeno 4 rappresentati aventi diritto al voto e in rappresentanza paritetica delle parti.
La commissione decide, di norma, a maggioranza dei presenti. Qualora non siano presenti tutti componenti, su richiesta esplicita di uno dei presenti, le decisioni sono assunte all'unanimità. Nel caso in cui non si raggiunga l'unanimità la questione è deferita alle parti stipulanti il presente regolamento.
Al fine di assicurare la continuità degli incontri, sulla base della decisione dei coordinatori è possibile attuare una forma di consultazione via email sulle domande presentate tra tutti i componenti la Commissione.

2) Coordinamento
La commissione è coordinata da un rappresentante delle organizzazioni artigiane e da un rappresentante delle organizzazioni sindacali. I coordinatori sono nominati dalla Commissione e restano in carica per 18 mesi nel caso di durata triennale dell'organismo oppure 12 mesi nel caso di durata inferiore al triennio.

3) Compiti dei coordinatori
I coordinatori definiscono l'ordine del giorno e convocano congiuntamente le riunioni della Commissione.

4) Sede
La Commissione ha sede presso l'EBAV che provvederà ad assicurare la segreteria ed ogni altro adempimento previsto dal presente accordo.

5) Periodicità degli incontri
Gli incontri hanno periodicità di norma trimestrale.

6) Convocazioni
La segreteria provvederà alla convocazione dei membri, di norma tramite fax o email, con un preavviso di almeno 7 giorni; la convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno con l'indicazione delle ditte che hanno inoltrato la comunicazione per la gestione della variabilità dell'orario di lavoro, il numero di lavoratori interessati e la tipologia di intervento prevista.
In luogo della convocazione può essere adottata la consultazione via email tra tutti i partecipanti.

7) Modalità organizzative
Riguardo alle comunicazioni inoltrate dalle imprese la segreteria organizzativa dell'EBAV provvederà ad effettuarne l'istruttoria e a presentare le domande secondo l'ordine cronologico di arrivo alla Commissione. La segreteria curerà il protocollo delle comunicazioni e provvederà ad inoltrare all'impresa, per il tramite dell'Associazione territoriale di riferimento, la comunicazione dell'avvenuta registrazione.

8) Compiti della Commissione
La commissione curerà le attribuzioni previste dalla contrattazione collettiva.

9) Clausola finale
Nel caso in cui per qualsiasi motivo la commissione non possa essere convocata, in via sostitutiva i compiti della Commissione Concia saranno svolti dalla commissione Sistema Moda.