Senato della Repubblica
XIX LEGISLATURA

N. 1157

DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore DE PRIAMO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GIUGNO 2024
 

Disposizioni per garantire maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso un sistema di certificazione

 

 

Onorevoli Senatori. – La materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è stato disciplinata dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (cosiddetto «testo unico delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro») e dai suoi provvedimenti di attuazione. Da più parti, ci si interroga sui risultati e benefici raggiunti con le norme che si sono susseguite nel tempo e, in generale, con l'intera legislazione sulla prevenzione. Il tema della sicurezza sul lavoro è da tempo all'attenzione del Parlamento. Con riferimento al Senato ricordiamo che nel corso della XIV legislatura (30 maggio 2001 - 27 aprile 2006), XV legislatura (28 aprile 2006 - 28 aprile 2008), XVI legislatura (29 aprile 2008-14 marzo 2013), XVII legislatura (15 marzo 2013 - 22 marzo 2018) e XVIII legislatura (23 marzo 2018-12 ottobre 2022) venne costituita una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro. Nell'attuale XIX legislatura il Senato ha costituito la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (delibera del Senato della Repubblica del 22 marzo 2023). Già nella X e XI legislatura comunque il Parlamento aveva affrontato il tema della sicurezza sul lavoro per mezzo di apposite Commissioni di inchiesta o indagini conoscitive.
Per «infortunio sul lavoro» si deve intendere qualsiasi lesione originata in occasione di un'attività lavorativa e che menomi parzialmente o totalmente la capacità lavorativa della persona, o che causi la sua morte. È infortunio sul lavoro anche quello che può occorrere al lavoratore nel tragitto per recarsi sul luogo di lavoro o per tornare dal luogo di lavoro a casa.
Sono inoltre considerati infortuni sul lavoro quelli da imputarsi al lavoratore. dovuti a colpa del lavoratore stesso. Su questo punto si stima che la maggior parte degli infortuni sul lavoro dipendano da errori umani, e che in larga maggioranza siano dovuti principalmente a due fattori: la scarsa consapevolezza e la non adeguata organizzazione, alla quale si ascrivono anche gli incidenti dovuto al datore di lavoro per non aver posto in essere adeguate misure di prevenzione. La maggior parte degli infortuni gravi o mortali si verificano nello svolgimento di attività che non sono di routine.
Con specifico riferimento alle Commissioni d'inchiesta, la Commissione della XV legislatura si era prefissata l'obiettivo di fare luce sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e sulle sue cause, al fine di individuare degli strumenti per fronteggiarlo e limitarlo. La Commissione della XVI legislatura si era prefissa, in particolare, l'obiettivo di accertare la dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle cosiddette «morti bianche»; l'assistenza offerta alle famiglie delle vittime, individuando le aree in cui il fenomeno è maggiormente diffuso; il livello di applicazione delle leggi antinfortunistiche e l'efficacia della legislazione vigente per la prevenzione degli infortuni, anche con riferimento alla incidenza sui medesimi del lavoro flessibile o precario; l'idoneità dei controlli da parte degli uffici addetti alla applicazione delle norme antinfortunistiche; l'incidenza complessiva del costo degli infortuni sulla finanza pubblica, nonché sul Servizio sanitario nazionale, e quali ulteriori strumenti legislativi e amministrativi si sarebbero dimostrati utili al fine della prevenzione degli infortuni sul lavoro.
La relazione conclusiva della Commissione della XVIII legislatura fece emergere che «Le cause degli incidenti mortali e di quelli gravemente lesivi si devono rintracciare materialmente nella violazione delle normative in materia di sicurezza sul lavoro e specificamente nella trascuratezza della formazione quale prima forma di prevenzione culturale, della sorveglianza sanitaria e dell'obbligo di vigilanza all'interno dell'ambito lavorativo».
È opportuno evidenziare, per fare comprendere la gravità del fenomeno, che dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2023, in Italia si sono registrati 21.050 decessi sul lavoro, dei quali, circa la metà (10.474) dovuti a infortuni sul luogo di lavoro e i rimanenti in strada o in itinere. Le denunce di infortunio presentate all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) tra gennaio e dicembre 2023 sono state oltre 585.336 (-16,1 per cento rispetto al 2022), di cui 1.041 mortali (-4,5 per cento). Risultano invece in aumento le malattie professionali, 72-754 (+19,7 per cento). A ben osservare la media delle vittime è del tutto simile a quella di quindici anni fa, ed è anzi in crescita se si prende in esame il solo 2023, nonostante i dati al ribasso disponibili.
Un'analisi settoriale del fenomeno evidenzia come l'edilizia risulti essere il settore maggiormente colpito, con 354 morti (34 per cento del totale). Seguono i settori dei trasporti e del magazzinaggio (144 morti, 14 per cento), dell'agricoltura, silvicoltura e pesca (88 morti, 8 per cento) e della manifattura (77 morti, 7 per cento). Le cause principali di tali decessi sono riconducibili a cadute dall'alto (214 morti, 20 per cento), mezzi di trasporto (179 morti, 17 per cento), macchine e attrezzature (142 morti, 14 per cento). Nonostante quindi il calo registrato nel 2023, il numero dei decessi rimane un dato preoccupante che richiede un impegno ampio e risoluto da parte delle istituzioni, da attuarsi attraverso l'implementazione di politiche mirate alla prevenzione e al rafforzamento dei sistemi di controllo in ambito aziendale mediante l'adozione di adeguate misure di sicurezza e di formazione del personale, con l'assunzione di una condotta consapevole e responsabile.
Datori di lavoro, lavoratori e INAIL condividono il principio che solamente con un'azione collettiva convergente e consapevole della gravità del problema è possibile contrastare efficacemente questo fenomeno e tutelare il diritto alla sicurezza sul lavoro. È bene ricordare che chi ha un'età compresa tra i quindici e i ventiquattro anni il rischio di morire sul lavoro è ben superiore rispetto a coloro che hanno un'età tra i venticinque e i trentaquattro anni. Il dato diventa più drammatico tra i lavoratori con età superiore ai cinquant'anni.
È necessario che i datori di lavoro e i lavoratori siano consapevoli di quali siano i fattori che possono essere identificati come « pericolosi » per la sicurezza sui luoghi di lavoro, ad esempio: la mancanza di una comunicazione che sia efficace e utile a evitare errori che potrebbero essere fatali; la diminuzione della soglia d'attenzione e delle procedure dovute a una ripetizione di gesti, che può portare il lavoratore ad avere totale fiducia nella propria capacità di adempiere alle sua mansioni in maniera automatica; la richiesta di svolgere una determinata mansione per la quale non si ha una competenza specifica; la mancanza di un lavoro effettivamente di squadra; la fatica; la mancanza di risorse umane e tecniche adeguate al lavoro da svolgere; la pressione per portare a compimento il prima possibile un lavoro; lo stress derivante da lavori complessi e pesanti; la limitata consapevolezza dei rischi si possono correre sul lavoro e dei possibili effetti che le azioni di un lavoratore possono determinare sui suoi colleghi, seguire sul lavoro regole non codificate, mentre queste ultime dovrebbero essere standardizzate e se necessario continuamente migliorate.
Al fine di migliorare il livello di sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e l'impegno da parte delle aziende di attivare tutto ciò che è dovuto e necessario per garantirla, il presente disegno di legge, costituito da dodici articoli, istituisce la «certificazione etica», finalizzata a diminuire i rischi sul lavoro, individuati in una specifica relazione tecnica per i lavoratori.
La certificazione è rilasciata dalle «società di certificazione etica». Ai fini del rilascio della certificazione etica i soggetti interessati possono avvalersi della consulenza tecnica del «formatore etica», il quale deve essere in possesso di uno specifico diploma rilasciato da una università, da un istituto universitario o da enti e istituti che svolgono attività di certificazione e di formazione etica, accreditati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione iniziale di euro 4 miliardi di euro, il «Fondo Formatori etica» per la formazione dei formatori medesimi. I soggetti in possesso di certificazione etica, hanno priorità nella assegnazione di risorse pubbliche.
Considerata l'importanza del tema trattato, si auspica che la certificazione etica possa diventare una modalità efficace di organizzazione del lavoro, funzionale a una valutazione corretta dei rischi e all'attuazione di misure di prevenzione più appropriate per la diminuzione dei rischi medesimi.
 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica agli enti pubblici, alle imprese quotate e non quotate in borsa, alle società di persone che impiegano almeno cinque dipendenti, alle imprese artigiane finanziate attraverso l'emissione di titoli di partecipazione o di titoli di debito da offrire al pubblico direttamente o attraverso intermediari finanziari, nonché alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e no-profit, che svolgono un'attività pubblica di raccolta di fondi senza finalità di lucro e che esercitano la loro attività in base alla certificazione di eccellenza tecnica nei comportamenti aziendali, di seguito denominata «certificazione etica», rilasciata dalle società di certificazione etica, di cui all'articolo 3.
 

Art. 2.
(Certificazione etica)

1. Ai fini della presente legge, con la certificazione etica il datore di lavoro si impegna nei confronti dei propri interlocutori socio-economici, a diminuire, nell'ambito di accordi liberamente e direttamente sottoscritti con gli stessi, i rischi per i lavoratori, individuati in una specifica relazione tecnica.
2. I soggetti di cui all'articolo 1 che intendono richiedere la certificazione etica devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere competenze tecniche e professionali nel settore della normativa in materia di tutela della salute e di sicurezza sul lavoro da applicare all'interno dei propri luoghi di lavoro;
b) produrre annualmente un bilancio di sostenibilità e impegnarsi attivamente nella salvaguardia dell'ambiente, secondo i criteri ambientale, sociale e di governo societario (ESG);
c) avere le competenze tecniche sugli effetti che l'intelligenza artificiale esercita sulla propria attività, anche lavorativa, e sulle proprie risorse umane nei termini della sostenibilità economica, sociale e ambientale, al fine di garantire una crescita economica duratura, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti;
d) disporre di un codice etico;
e) garantire la trasparenza dei propri atti e delle proprie procedure;
f) non intrattenere rapporti professionali o economici con soggetti condannati per reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
3. La certificazione etica prevede cinque livelli di accreditamento, denominati, in scala crescente, A, B, C, D ed E. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti necessari per il mantenimento o la perdita del livello di accreditamento ottenuto, nonché per il passaggio a quello successivo.
4. I soggetti di cui all'articolo 1 in possesso di certificazione etica sono iscritti in un elenco pubblico condiviso gestito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, e, ove costituito, dal Ministero per la pubblica amministrazione, ed è consultabile sui siti telematici dei medesimi.
 

Art. 3.
(Società di certificazione etica)

1. Ai fini della presente legge, per « società di certificazione etica » si intende un'organizzazione stabile, indipendente, costituita in forma di società di capitali, che ha come oggetto lo svolgimento di attività di formazione, di promozione e di consulenza nelle materie rilevanti per il rilascio della certificazione etica, e che sia in possesso dei seguenti requisiti:
a) organi societari in cui siano presenti:
1) rappresentanti di organismi o di associazioni che promuovono la certificazione etica, che non prevedano la partecipazione di società commerciali e che non abbiano ricevuto, negli ultimi cinque anni dalla data della richiesta, sponsorizzazioni da parte di imprese che abbiano subito condanne passate in giudicato per reati fiscali o commessi nei confronti dei dipendenti, dell'ambiente, dei consumatori o della pubblica amministrazione;
2) rappresentanti di università che abbiano istituito facoltà di scienze sociali con indirizzo etico e che prevedano, da almeno cinque anni dalla data della richiesta, insegnamenti di etica sociale, di etica pubblica e di etica economica;
b) competenza specifica nella valutazione e nel rilascio della certificazione etica da almeno dieci anni dalla data della richiesta;
c) essere iscritta nel registro nazionale delle società di certificazione etica, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo accertamento da parte del Ministero medesimo del possesso dei requisiti richiesti.
2. Con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce le eventuali motivazioni, oltre alla perdita dei requisiti di cui al comma 1, che determinano la cancellazione dal registro di cui alla lettera c) del medesimo comma.
 

Art. 4.
(Consulenza del «formatore in materia di certificazione etica»)

1. I soggetti di cui all'articolo 1 che intendono richiedere la certificazione etica possono avvalersi della consulenza del «formatore in materia di certificazione etica», quale esperto in materia di possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2.
2. Il formatore in materia di certificazione etica deve essere in possesso di uno specifico diploma rilasciato da una università, da un istituto universitario o da enti e istituti che svolgono attività di formazione e di certificazione etica, accreditati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. Il formatore in materia di certificazione etica è iscritto, su sua richiesta, in apposito registro istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, visibile e consultabile sul sito internet del Ministero medesimo.
 

Art. 5.
(Studi di progettazione)

1. Pena l'esclusione dalle gare di appalto pubbliche, i soggetti incaricati di studi e progetti nell'ambito delle gare medesime sono tenuti ad evidenziare, in apposita sezione dedicata, le specifiche misure di sicurezza che il committente deve adottare in materia di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e per la salute, da inserire nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. Ai fini del rilascio della certificazione etica i soggetti incaricati di studi e progetti in ambito privato provvedono a elencare nella richiesta della certificazione medesima le specifiche misure di sicurezza di cui al comma 1.
 

Art. 6.
(Informazione a tutela del consumatore)

1. I soggetti di cui agli articoli 1 e 3 sono tenuti a conservare i documenti che attestano la richiesta e l'assegnazione della certificazione etica, le eventuali variazioni e la perdita della medesima.
2. Le imprese che hanno ottenuto la certificazione etica possono riportare sui loro prodotti la dicitura « prodotto etico », il numero identificativo assegnato dalla società di certificazione etica e il livello diaccreditamento ottenuto.
3. I prodotti che riportano la dicitura « prodotto etico » senza averne titolo o che sono commercializzati con un accreditamento diverso da quello ottenuto non possono essere posti in vendita e sono ritirati dal commercio, a spese dell'azienda produttrice, entro cinque giorni dall'accertamento da parte del venditore, del consumatore o del Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 8. L'azienda produttrice soggiace ad una sanzione amministrativa di euro 70.000 ogni volta che il fatto è commesso, aumentata del dieci per cento ogni volta che il fatto si ripete; alla medesima sanzione soggiace l'azienda che utilizza in modo fraudolento la certificazione etica.
 

Art. 7.
(Modifiche al codice civile)

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma dell'articolo 2409, dopo le parole: «adeguata professionalità» sono inserite le seguenti: «e indipendenza, scelti tra coloro che abbiano svolto periodi di formazione presso enti di formazione o di promozione etica, in possesso del relativo attestato»;
b) al primo comma dell'articolo 2412, dopo le parole: «l'ultimo bilancio approvato» sono inserite le seguenti: «, esclusivamente per investimenti a sostegno dell'attività produttiva. L'emissione di obbligazioni collocate presso il pubblico non deve essere destinata ad eventuali ripianamenti di esposizioni creditizie pregresse. L'emissione di obbligazioni destinata alla raccolta del pubblico risparmio è vincolata alla destinazione riportata nel prospetto informativo e non può essere incamerata dagli intermediari finanziari per altre finalità. Le società di capitali quotate e non quotate in borsa, che intendono emettere obbligazioni per la raccolta diretta di capitali tra il pubblico, se in possesso di certificazione etica, possono emettere strumenti finanziari della specie a cui sono riservate specifiche agevolazioni»;
c) al primo comma dell'articolo 2449, dopo le parole: «amministratori e sindaci ovvero componenti del consiglio di sorveglianza» sono inserite le seguenti: «indipendenti, scelti tra coloro che abbiano svolto periodi di formazione presso enti di formazione o di promozione etica, in possesso del relativo attestato»;
d) all'articolo 2555 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto dei princìpi etici dichiarati nello statuto».
 

Art. 8.
(Utilizzo illegittimo della certificazione etica)

1. Il Corpo della guardia di finanza è competente per la vigilanza e il controllo del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3.
 

Art. 9.
(Educazione scolastica)

1. All'articolo 1 della legge 20 agosto 2019, n. 92, dopo le parole «principi di legalità,» sono inserite le seguenti: «educazione alla cultura della sicurezza,».
 

Art. 10.
(Incentivi per i soggetti con certificazione etica)

1. I soggetti di cui all'articolo 1, in possesso di certificazione etica, hanno priorità nella assegnazione di risorse pubbliche.
2. Le imprese e le organizzazioni in possesso di certificazione etica:
a) possono ottenere finanziamenti a tasso agevolato, che possono essere garantiti dall'emissione di prestiti obbligazionari da parte delle banche nazionali ed estere presenti in Italia;
b) beneficiano della detrazione fiscale delle spese dichiarate per gli adempimenti relativi alla procedura di ottenimento della certificazione etica;
c) beneficiano di un tasso agevolato di due punti percentuali sul finanziamento concesso da enti e da banche indicate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
d) possono costituire banche locali di credito cooperativo etico a finalità mutualistiche;
e) beneficiano di un'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ridotta del 4 per cento sulle spese sostenute per attività di pubblicità e promozione;
f) beneficiano di un punteggio aggiuntivo di due punti nelle gare d'appalto delle pubbliche amministrazioni;
g) beneficiano di una detrazione fiscale pari al 20 per cento delle spese sostenute e documentate per l'attuazione dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2.
 

Art. 11.
(Istituzione del «fondo formatori in materia di certificazione etica»)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il «Fondo formatori in materia di certificazione etica», con una dotazione iniziale di euro 4 miliardi, per le attività di formazione dei formatori di cui all'articolo 4. Il fondo, rifinanziato con cadenza triennale, è riservato alle medie e piccole imprese e alle organizzazioni no-profit, che possono accedervi tramite bandi pubblici predisposti, su base regionale, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
 

Art. 12.
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione dalle disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 si provvede a valere sulle risorse stanziate per i progetti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro realizzati ai sensi dei decreti attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché su parte delle risorse derivanti dai giochi pubblici e dalle accise sui tabacchi e sui superalcolici.


fonte: Senato della Repubblica