Tipologia: CCI
Data firma: 28 dicembre 2023
Validità: triennio 2023-2025
Parti: Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali e Cisl-Fp, Fp-Cgil*, Uil-Pa*, Dirstat-Fialp*, Cida-Fc, Unadis*
Comparti: P.A., Funzioni centrali, Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, Dirigenza
Fonte: cislfp.it
Sommario:
|
|
Verbale |
|
Articolo 8 - Incarichi aggiuntivi |
Verbale di definitiva sottoscrizione del contratto collettivo integrativo normativo ed economico 2023-2025 relativo al personale dirigente dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali
L'ano 2023, il giorno 28 del mese dì dicembre ha luogo l'incontro in videoconferenza tra la delegazione trattante dell’Autorità di bacino e le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 2019-2021 ai fini della definitiva sottoscrizione del Contratto collettivo integrativo normativo ed economico 2023-2025 del personale dirigente secondo la procedura prevista dal CCNL Funzioni Centrali sottoscritta in data 16 novembre 2022.
Al riguardo, le parti
Vista 1’ipotesi di contratto collettivo integrativo 2023-2025 siglata in data 20 dicembre 2023.
Viste la relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziaria.
Visto il parere favorevole in ordine alla compatibilità dei costi del contratto collettivo integrativo del 28 dicembre 2023 (verbale n. 28).
Dato atto che è operante 1'autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo integrativo, giusta decreto segretariale n. 176 del 28 dicembre 2023.
Tutto ciò premesso, concordano di sottoscrivere in via definitiva l’allegato Contratto collettivo integrativo normativo ed economico del personale dirigente 2023-2025.
Parte datoriale: […], Parte sindacale: Organizzazioni sindacali Cisl Fp […], Fp Cgil*, Uil/Pa*, Dirstat Fialp*, Cida Fc […], Unadis*
Contratto collettivo integrativo normativo ed economico per il triennio 2023-2025 relativo al personale dirigente della Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi orientali
Articolo 1 - Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica al personale appartenente all’area della dirigenza dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali sia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che a tempo determinato.
Articolo 3 - Relazioni sindacali
1. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità del datore di lavoro pubblico e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali si articolano nei seguenti modelli relazionali:
a) partecipazione;
b) contrattazione integrativa.
2. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi. Si articola, a sua volta, in:
a) informazione;
b) confronto;
c) organismo paritetico di partecipazione.
3. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti, l’informazione consiste nella trasmissione preventiva di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell’amministrazione, ai soggetti sindacali di cui all’articolo 7, comma 2 del CCNL Funzioni Centrali 2019/2021, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla.
4. La trasmissione dei dati e degli elementi conoscitivi avviene mediante inoltro i posta elettronica alle caselle ufficiali delle predette OO.SS. prima dell’adozione dei relativi atti.
5. Sono oggetto di informazione tutte le materie indicate agli articoli 24 e 25 del CCNL 16 novembre 2023 che prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo, presupposto per la loro attivazione.
6. Sono altresì oggetto di sola informazione preventiva le materie di cui agli articoli 5 e 6 del D. Lgs. n. 165/2001, gli atti di organizzazione degli uffici, ivi incluso il piano triennale dei fabbisogni del personale ed ogni altro atto per il quale la legge preveda il diritto di informativa alle organizzazioni sindacali. È oggetto di sola informazione successiva la costituzione dei fondi per il salario accessorio.
7. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’articolo 7 comma 2 del CCNL 16 novembre 2023, di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l’amministrazione intende adottare. A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro cinque giorni dall’informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L’incontro può anche essere proposto dall’amministrazione contestualmente all’invio dell’informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse. Sono oggetto di confronto le materie indicate all’articolo 24 del CCNL 16 novembre 2023.
8. Sono oggetto di contrattazione integrativa le materie indicate dall’articolo 25 del CCNL 16 novembre 2023.
Articolo 11 - Attivazione nuovi servizi o processi d riorganizzazione
1. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazione organiche viene adeguata la disponibilità del fondo, sempre entro le disponibilità di bilancio ed il limite di spesa consentito, per la retribuzione di posizione e/o di risultato per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività.
Articolo 15 - Norme finali
1. Il presente contratto, inoltre, sostituisce integralmente tutti i contratti integrativi precedenti, i quali sono conseguentemente disapplicati.
2. La Parti concordano di regolare in una successiva sessione negoziale alcune materie di contrattazione integrativa non trattate dal presente contratto.
3. Le parti concordano altresì che, a seguito di modifiche del quadro normativo nazionale di riferimento che abbiano riflessi su materie rimesse alla contrattazione integrativa, definiranno le necessarie modifiche o integrazioni del presente contratto collettivo integrativo.
* assenti
