Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”;
VISTO l’articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come sostituito dall’articolo 6 della predetta legge 10 maggio 1982, n. 251, concernente l’assegno per assistenza personale continuativa;
VISTO l’articolo 85 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come sostituito dall’articolo 7 della citata legge 10 maggio 1982, n. 251 ed integrato dall’articolo 1, comma 130, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente, tra l’altro, l’assegno “una volta tanto” da corrispondere, in caso di morte o malattie professionali, agli aventi diritto, nonché modificato dall’articolo 1, comma 1126, lettera i), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha rideterminato l’importo di tale assegno;
VISTO l’articolo 116 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dall’articolo 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251 recante “Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” ed integrato dall’articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;
VISTO l’articolo 124 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come sostituito dall'articolo 1, della legge 12 marzo 1968, n. 235, recante “Miglioramenti al trattamento economico degli infortunati del lavoro già liquidati in capitale o in rendita vitalizia” concernente gli assegni continuativi mensili;
VISTO l’articolo 233 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come sostituito dall’articolo 8 della citata legge 10 maggio 1982, n. 251, concernente l’assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte o malattie professionali, agli aventi diritto;
VISTA la legge 27 dicembre 1975, n. 780, recante “Norme concernenti la silicosi e l'asbestosi nonché la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale” e, in particolare, l’articolo 8;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367, recante “Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”;
VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144” e, in particolare, l’articolo 11, comma 1, rubricato “Rivalutazione delle rendite”, come modificato dall’articolo 2, comma 114, del decreto-legge 3 ottobre 2006,n.286 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, secondo cui “con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conferenza di servizi con il Ministero dell'economia e delle finanze e, nei casi previsti dalla legge, con il Ministero della salute, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente. Gli incrementi annuali, come sopra determinati, verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20”;
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”;
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, in particolare, l’articolo 1, comma 287, il quale ha disposto che “con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero”;
VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”;
VISTO il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante “Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale”, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87 e, in particolare, l’articolo 1, rubricato “Riforma dell'ordinamento degli enti previdenziali pubblici”;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 21 giugno 2023, n. 89, concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1° luglio 2023, fra l’altro dell’industria e navigazione;
VISTA la deliberazione n. 20 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’INAIL in data 29 maggio 2024, avente ad oggetto “Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, navigazione, agricoltura e medici esposti a radiazioni ionizzanti, con decorrenza 1° luglio 2024” e in particolare, la relazione del Direttore generale dell’INAIL del 20 maggio 2024, nonché la nota tecnica della Consulenza statistico attuariale dell’Istituto del 21 marzo 2024, allegate alla richiamata deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’INAIL, laddove viene indicato, tra l’altro, che “non si è verificata la variazione retributiva minima prevista dalla legge n. 41/1986” e che “l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (al netto dei consumo dei tabacchi) accertato dall’Istat è risultato pari, per l’anno 2022 a 112,6 e per l’anno 2023 a 118,7 (base 2015=100). Pertanto, il coefficiente di rivalutazione da applicare a partire dal 1° luglio 2024 alle retribuzioni prese come base per il calcolo delle rendite e delle altre prestazioni erogate dall’Inail è pari a 1,054 e, di conseguenza, il relativo indice di variazione tra il 2022 e 2023 (media annua) è pari all’5,4%”;
VISTA la citata relazione del Direttore generale dell’INAIL del 20 maggio 2024 e, in particolare, la nota tecnica della Consulenza statistico attuariale del medesimo Istituto del 21 marzo 2024, di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 20/2024, laddove è indicato, tra l’altro, che dal 1° luglio 2024, ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 della legge 10 maggio 1982, n. 251, sono rivalutati secondo il suddetto coefficiente (1,054), anche l’assegno mensile per assistenza personale continuativa e l’assegno una tantum in caso di morte;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2024, con il quale il Prof. Fabrizio D’Ascenzo è stato nominato Presidente dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 2024, con il quale è stato nominato il Consiglio di amministrazione del suddetto Istituto;
VISTO il parere del Ministero dell’economia e delle finanze RGS-IGESPES, espresso con nota prot. n. n. 172317 del 20 giugno 2024, con il quale è stato comunicato, in relazione alla citata deliberazione n. 20 del 29 maggio 2024 del Consiglio di amministrazione dell’INAIL, di non avere, per quanto di competenza, osservazioni da formulare sull’ulteriore corso dei successivi adempimenti;
VISTO il verbale della Conferenza di servizi, ai sensi del citato articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, tenutasi in data 28 giugno 2024 nel corso della quale è stato acquisito l’assenso del Ministero dell’economia e delle finanze per l’adozione del presente provvedimento;
TENUTO CONTO dell’istruttoria svolta dalla competente Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro
DECRETA
Articolo 1
(Retribuzione media giornaliera determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua)
1. Ai sensi dell’articolo 116 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - come sostituito dall’articolo 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251 e integrato dall’articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41- nonché dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la retribuzione media giornaliera, è stabilita in € 96,47 ai fini della determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti, a decorrere dal 1° luglio 2024, nella misura di € 20.258,70 e di € 37.623,30.
2. Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente, in € 54.177,55 per i comandanti e i capi macchinisti, in € 45.900,43 per i primi ufficiali di coperta e di macchina e in € 41.761,86 per gli altri ufficiali.
3. Ai fini della riliquidazione delle rendite, prevista dal primo comma dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure:
anno 2022 e precedenti 1,054
anno 2023 e I semestre 2024 1,000
Articolo 2
(Assegno mensile per l’assistenza personale continuativa)
1. Ai sensi dell’articolo 76 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - come sostituito dall’articolo 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251 - e dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l’assegno mensile per l’assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° luglio 2024, è fissato in € 667,12.
Articolo 3
(Assegno una tantum)
1. Ai sensi dell’articolo 85 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dall’articolo 1, comma 1126, lett. i), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l’assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario), a decorrere dal 1° luglio 2024, è fissato in € 12.240,02.
Articolo 4
(Assegni continuativi mensili)
1. Ai sensi dell’articolo 8 della legge 27 dicembre 1975, n. 780 gli assegni continuativi mensili di cui all’articolo 124 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite.
2. Applicando, quindi, a detti assegni il coefficiente di rivalutazione 1,054 si ottengono i seguenti importi:
Inabilità |
Importi dal 1° luglio 2024 |
dal 50 al 59% |
€ 374,32 |
dal 60 al 79% |
€ 525,18 |
dall’80 all’89% |
€ 975,08 |
dal 90 al 100% |
€ 1.502,25 |
100% + a.p.c. |
€ 2.170,21 |
Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it, nella sezione “Pubblicità legale”.
Roma, 5 luglio 2024
Marina Elvira Calderone