Categoria: Giurisprudenza civile di merito
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIA NO
IL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro

ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito della discussione, sulle conclusioni dalle parti precisate come in atti trascritte, dandone lettura nell'odierna udienza, la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 2955/2009 r.g.l.,
in punto a: risarcimento danni da infortunio sul lavoro
promossa da
***
rappresentato, difeso e domiciliato come in atti - ATTORE
Contro
C.M. e P. S.p.a., in persona del l.r.p.t.,
rappresentato, difeso e domiciliato come in atti - CONVENUTO

Svolgimento del processo e motivi della decisione

che ***, ai fini dell'integrale risarcimento dei danni subiti, anche in via differenziale rispetto al percetto indennizzo dell'INAIL, chiede accertarsi la responsabilità ex art. 2087 c.c. o invero ex artt. 2043 e/o 2049 c.c. della Società C.M. e P. S.p.a. per l'infortunio sul lavoro occorsogli in data 13.5.2002 quando, in qualità di capo-turno, alle ore 4,00 circa durante il servizio notturno, recatosi al piano terra dello stabilimento, dove non si svolgeva la produzione ed il confezionamento della pasta, per reperire i necessari cartoni, rimaneva schiacciato dal crollo di una pila di due o tre bancali di pasta che ivi si trovavano privi di involucro contenitivo in cellophane;

che la Società convenuta, ritualmente costituita, ha resistito alla domanda per i motivi di cui alla memoria depositata evocando altresì la manleva assicurativa;

che la causa è decidibile, senza necessità di estensione del contraddittorio né di assunzione dei mezzi di prova, con declaratoria d'improponibilità della domanda per intervenuto giudicato d'insussistenza della responsabilità evocata da parte ricorrente, sulla base dell'accoglimento della relativa eccezione pregiudiziale della convenuta;

che è infatti passata in giudicato la sentenza penale n. 642 / 21.2 - 16.5.2008 (da intendersi qui richiamata anche ai sensi dell'art. 118 d.a.c.p.c.) resa dal Tribunale di Bologna all'esito di dibattimento, con la partecipazione in qualità di parte civile del ***, nei confronti del Direttore generale e del Delegato alla sicurezza e prevenzione infortuni della Società, cioè dei soggetti in relazione alla cui condotta o posizione di garanzia è evocata nel presente giudizio, ai predetti titoli, la responsabilità della Società datrice di lavoro;

che all'esito di compiuta istruttoria, che ha visto indagati i medesimi fatti e le stesse ipotesi in ordine a dinamica e causalità del sinistro, sotto i profili della colpa generica e specifica, il Giudice penale è pervenuto a pronuncia assolutoria nel merito, "perché il fatto non sussiste", ex art. 530, co. 2, c.p.p., in difetto di prova del nesso causale implicante la responsabilità dei preposti (e quindi dell'impresa);

che tale sentenza - di cui la Società, in posizione di condebitrice solidale rispetto ai preposti, ha espressamente invocato l'efficacia giusta il disposto art. 1306, co. 2, c.c. (v. Cass. sent. n. 6185 / 2009 e 4775 / 2004) - esaurisce l'ambito dell'indagine in ordine ai fatti, atteso che il difetto di prova sul nesso causale e l'assenza di elementi colpevolizzanti l'impresa distinti e diversi da quelli coperti dal giudicato formatosi in sede penale rende improponibile anche l'ipotesi di responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. (v. Cass. sent. n. 4519/2008, 9508/2007 e 1678/1999) salvo inammissibilmente intendere quest'ultima norma come introduttiva nell'ordinamento di un'ipotesi di responsabilità oggettiva, senza colpa;

che, visti altresì gli artt. 75, 76 e 82 c.p.p. e 2909 c.c., nel presente giudizio instaurato nei confronti della Società opera, mercé il richiamato disposto dell'art. 1306 c.c., l'efficacia ex art. 652, co. 1, e 654 c.p.p. del giudicato penale;

che ricorrono giusti motivi d'integrale compensazione delle spese del giudizio fra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa e respinta,

dichiara improponibile la domanda.

Spese compensate.

Così deciso in Bologna, il 26.2.2010

Depositata in Cancelleria il 26 FEB 2010