Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”;
VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144” e in particolare, l’articolo 13, rubricato “Danno biologico” ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante “Norme di attuazione del protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale” ed in particolare, l'articolo 1, commi 23 e 24, che ha previsto l’aumento, in via straordinaria, delle indennità dovute dall’INAIL a titolo di recupero del valore dell’indennità risarcitoria del danno biologico prevista dal predetto articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in attesa dell’introduzione di un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella tabella dell’indennizzo del danno biologico;
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)” e, in particolare, l’articolo 1, comma 129;
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) e, in particolare, l’articolo 1, comma 303, secondo cui “Con effetto dall’anno 2016, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall’INAIL, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, sono rivalutati, con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, su proposta del Presidente dell’INAIL, sulla base della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’istituto nazionale di statistica rispetto all’anno precedente. Gli incrementi annuali di cui al primo periodo del presente comma si aggiungono a quello complessivo del 16,25 per cento di cui all’art. 1 commi 23 e 24 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nonché all’articolo 1, comma 129, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e relativi decreti attuativi, e si applicano agli indennizzi dovuti dall’INAIL ai sensi della "Tabella indennizzo danno biologico" di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000”;
VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
VISTO il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante “Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale”, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87 e, in particolare, l’articolo 1, rubricato “Riforma dell'ordinamento degli enti previdenziali pubblici”;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 luglio 2000, recante “Approvazione di «Tabella delle menomazioni»; "Tabella indennizzo danno biologico"; «Tabella dei coefficienti», relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali”;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 27 marzo 2009, concernente la determinazione, a decorrere dal 2008, dell’aumento, in via straordinaria, delle indennità dovute dall’INAIL a titolo di recupero del valore dell’indennità risarcitoria del danno biologico e, in particolare, l’articolo 1, rubricato “Aumento delle indennità”, ai sensi del quale “A decorrere dal 2008, in attesa dell’introduzione del meccanismo di rivalutazione automatica del danno biologico, è riconosciuto un aumento, in via straordinaria, nella misura dell’8,68%, delle indennità dovute dall’INAIL a titolo di recupero del valore dell’indennità risarcitoria del danno biologico, di cui all’art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38”;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 14 febbraio 2014, concernente la rivalutazione del danno biologico per l’anno 2014 e, in particolare, l’articolo 1, rubricato “Aumento delle indennità”, ai sensi del quale “A decorrere dal 2014, in attesa dell’introduzione del meccanismo di rivalutazione automatica del danno biologico, è riconosciuto un aumento, in via straordinaria, nella misura del 7,57% delle indennità dovute dall’INAIL ai sensi della "tabella danno biologico" di cui al Decreto Ministeriale del 12 luglio 2000”, ed il successivo articolo 2, rubricato “Ambito di applicazione”, con il quale è previsto, al comma 2, che “l’aumento delle indennità dovute dall’INAIL in applicazione dell’art. 1 si aggiunge a quello di cui al Decreto Interministeriale del 27 marzo 2009”;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 settembre 2016, recante “Attuazione dell'articolo 1, comma 303, legge 28 dicembre 2015, n. 208, concernente la rivalutazione degli importi del danno biologico erogati dall'INAIL ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n. 38/2000”;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 aprile 2019, n. 45, recante l’approvazione, per il triennio 2019-2021, nel testo annesso al medesimo decreto di cui fa parte integrante e alla determinazione adottata dal Presidente dell’INAIL n. 2 del 9 gennaio 2019, “la nuova Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale”;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 agosto 2023, n. 105, che ha rivalutato, con decorrenza dal 1° luglio 2023, gli importi delle prestazioni economiche per danno biologico nella misura dell’8,1%;
VISTA la nota tecnica della Consulenza statistico attuariale dell’INAIL del 21 marzo 2024, concernente “Rivalutazione dal 1° luglio 2024 delle prestazioni economiche di danno biologico per infortunio sul lavoro e malattia professionale nei settori industria, agricoltura, me dici esposti a radiazioni ionizzanti e tecnici sanitari di radiologia medica autonomi”, secondo la quale “l’indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’ISTAT (al netto dei consumi dei tabacchi) è risultato per l’anno 2022 pari a 112,6 e per l’anno 2023 pari a 118,7 (base 2015=100). Pertanto, il coefficiente di rivalutazione da applicare a partire dal 1° luglio 2024 agli indennizzi dovuti dall’INAIL è il seguente: 1,054”;
VISTA la relazione del Direttore generale dell’INAIL del 20 maggio 2024, avente ad oggetto “Rivalutazione delle prestazioni economiche per danno biologico con decorrenza 1° luglio 2024”, laddove è riportato che “il coefficiente di rivalutazione da applicare a partire dal 1° luglio 2024 agli indennizzi dovuti dall’Inail è pari ad 1,054 e, di conseguenza, il relativo indice di variazione tra il 2022 e 2023 (media annua) è pari al 5,4%. Tale indice va applicato agli importi delle prestazioni economiche per danno biologico, più precisamente agli indennizzi in capitale dovuti dall’Inail, tenuto conto della tabella in vigore alla data dell’evento lesivo e agli importi degli indennizzi in rendita relativi alla quota che ristora il danno biologico, fissati con decreto ministeriale 2 agosto 2023, n. 105, che ha rivalutato, con decorrenza 1° luglio 2023 i predetti importi”;
VISTA la deliberazione n. 19 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’INAIL in data 29 maggio 2024, concernente la rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per danno biologico con decorrenza 1° luglio 2024, che ha stabilito “di proporre la rivalutazione degli importi delle prestazioni economiche per danno biologico, a decorrere dal 1° luglio 2024, nella misura del 5,4%”;
VISTO il parere del Ministero dell’economia e delle finanze RGS-IGESPES, espresso con nota prot. n. 171618 del 19 giugno 2024, il quale, con riferimento alla sopra citata deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’INAIL, ha comunicato di non avere, per quanto di competenza, osservazioni da formulare sull'ulteriore corso dei successivi adempimenti;
VISTA la nota prot. n. 20584 del l’11 luglio 2024 del Ministero della salute - ex Direzione generale della prevenzione sanitaria, con la quale, con riferimento alla medesima deliberazione, è stato comunicato di non avere, per quanto di competenza, osservazioni in merito;
TENUTO CONTO dell’istruttoria svolta dalla competente Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
RITENUTO di rivalutare gli importi di erogazione delle prestazioni economiche per danno biologico, con decorrenza 1° luglio 2024, così come previsto nella deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’INAIL del 29 maggio 2024, n. 19
DECRETA
Articolo 1
(Prestazioni economiche per danno biologico)
1. Gli importi di erogazione delle prestazioni economiche per danno biologico, di cui alla delibera adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) in data 29 maggio 2024, n. 19, sono rivalutati, con decorrenza 1° luglio 2024, nella misura del 5,4%.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione “Pubblicità legale”.
Roma, 16 luglio 2024
Marina Elvira Calderone