Tipologia: Contratto Integrativo Aziendale (bozza)
Data firma: 19 ottobre 2018
Validità: 01.01.2028 - 31.12.2021
Parti: Enasarco e OO.SS.
Comparti: P.A., Funzioni centrali, Enasarco
Fonte: cislfp.it
Sommario:
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Applicazione decorrenza e durata |
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Articolo 17 - Redistribuzione del PAR non assegnato |
Contratto Integrativo Aziendale
Applicazione decorrenza e durata
Articolo 1 - Contratto integrativo aziendale
1. Il presente Contratto Integrativo Aziendale è stipulato sulle materie riservate alla contrattazione di secondo livello in attuazione dell'art.2.3 del CCNL AdEPP (di seguito denominato CCNL vigente) in sostituzione del precedente Accordo sottoscritto il 17/12/2008.
2. Le Parti convengono di aggiornare le materie non trattate in questa sede e di seguito riportate con conseguente redazione di un testo unico contrattuale
- misure di conciliazione vita-lavoro
- permessi per motivi personali e di famiglia
- studenti lavoratori
- corsi di formazione
- welfare aziendale
- indennità
- lavoratori addetti agli uffici territoriali
- lavoratori addetti alla gestione immobiliare
- modalità di accesso al rapporto di lavoro e esodi incentivati
- ogni altra materia individuata congiuntamente dalle Parti.
A tale scopo le Parti concordano di incontrarsi entro dieci giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, per la definizione del calendario dei lavori e delle relative priorità.
3. Le materie non disciplinate dal presente Accordo continuano ad essere regolate dalle disposizioni del contratto integrativo aziendale sottoscritto il 17/12/2008 e/o dagli altri accordi aziendali vigenti attuativi del medesimo, fino alla sottoscrizione del testo unico contrattuale.
4. Il Contratto ha validità 4 anni con decorrenza dal 1° gennaio 2018 e scadenza al 31 dicembre 2021, fatte salve diversa decorrenze specificatamente previste per singoli istituti.
Prestazione lavorativa
Articolo 2 - Nuova articolazione dell'orario di lavoro
1. Le Parti convengono che la riforma dell'orario di lavoro necessaria per corrispondere alle esigenze produttive, organizzative e funzionali della Fondazione deve essere accompagnata da un sistema di misure di conciliazione vita-lavoro, all'occorrenza anche modificativo o integrativo delle misure già adottate dalla Fondazione. Pertanto, la disciplina dell'orario di lavoro contenuta nei successivi articoli 3, 4 e 5 entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2018; fino a tale data continuerà ad applicarsi l'orario di lavoro previsto agli articoli 4 e 4-bis del contratto integrativo aziendale sottoscritto il 17/12/2008.
2. Decorsi 15 mesi dall'entrata in vigore del nuovo orario di lavoro le Parti valuteranno i risultati del nuovo sistema orario, in termini di efficienza e produttività, al fine di verificare la possibilità di adottare un unico orario di lavoro a decorrere dal 1° gennaio 2020.
3. Nel caso di positivo accordo tra le Parti, al termine del periodo di verifica indicato al comma precedente, potranno essere riconosciuti ai lavoratori una specifica erogazione una tantum e/o l'incremento del PAR previsto all'articolo 11, comma 4, secondo periodo.
Articolo 3 - Orario di lavoro, flessibilità e pausa bar
1. L'orario di lavoro della Fondazione è di 36 ore settimanali distribuite su cinque giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì. Per gli adempimenti di legge l'orario medio giornaliero su base settimanale è considerato di 7 ore e 12 minuti.
2. L'orario di lavoro giornaliero è articolato con le seguenti modalità:
- orario giornaliero 7 ore e 12 minuti
- orario giornaliero 6 ore e 30 minuti e un rientro settimanale.
3. L'orario d'ingresso al lavoro è stabilito dalle ore 8:00 fino alle ore 9:15; l'orario di uscita decorre dalle ore 14:00.
4. Fermi restando l'orario di lavoro giornaliero e l'elasticità in entrata e in uscita dal servizio, possono essere effettuate prestazioni lavorative eccedenti l'orario di lavoro giornaliero con il seguente ordine di priorità:
- recupero flessibilità oraria negativa accumulata nel mese precedente;
- recupero flessibilità oraria negativa accumulata nel mese corrente.
5. Le prestazioni lavorative eccedenti l'orario di lavoro in misura non superiore a 20 minuti al giorno possono essere effettuate senza preventiva comunicazione al responsabile di struttura o unità organizzativa; prestazioni di maggiore durata saranno concordate con il responsabile e da questi autorizzate tenuto conto delle esigenze organizzative e funzionali della struttura di appartenenza.
6. Eventuali saldi mensili di flessibilità positiva saranno fruibili entro il mese successivo a titolo di "riporto positivo"; la fruizione delle ore di "riporto positivo" non intaccherà il monte ore annuo di permessi personali a recupero (permessi non retribuiti).
7. L'orario di lavoro giornaliero può essere organizzato anche per turni di lavoro pomeridiani, ove occorra, nei settori di volta in volta individuati dalla direzione generale. Ove ricorrano tali esigenze di turnazione, in via eccezionale o programmata, ai lavoratori spetterà un'indennità per ciascuna ora lavorata […]
8. Il lavoratore ha diritto ad una pausa bar della durata di 15 minuti da fruire entro le ore 13:00; I minuti di pausa eccedenti, fino ad un massimo di ulteriori 15 minuti, saranno considerati flessibilità oraria negativa.
Articolo 4 - Orario di lavoro giornaliero 7 ore e 12 minuti
1. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 3, il lavoratore può svolgere l'attività lavorativa con modalità di orario giornaliero di 7 ore e 12 minuti e ha diritto ad una pausa pranzo della durata di almeno 30 minuti, da effettuare nella fascia oraria tra le ore 14:00 e le ore 15:30, con attribuzione di un buono pasto del valore vigente o che potrà essere successivamente concordato in conseguenza di modifiche legislative. […]
2. Il mancato godimento della pausa pranzo non è indennizzabile e non può costituire flessibilità positiva. L'attività lavorativa successiva alla pausa pranzo è di almeno 30 minuti; il lavoratore che abbia effettuato per intero l'orario giornaliero di 7 ore e 12 minuti può usufruire del buono pasto in uscita dal servizio lavorativo.
3. Ai lavoratori che aderiranno all'orario di lavoro disciplinato nel presente articolo è riconosciuta un'indennità mensile […]
Articolo 5 - Orario di lavoro giornaliero 6 ore e 30 minuti e un rientro settimanale
1. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 3, il lavoratore può svolgere l'attività lavorativa con modalità di orario giornaliero di 6 ore e 30 minuti per cinque giorni e un rientro settimanale di 3 ore e 30 minuti, quest'ultimo da concordare con il responsabile dell'unità organizzativa, tenuto conto delle esigenze organizzative e funzionali di quest'ultima, nell'ambito dei giorni dal lunedì al giovedì.
2. Nel giorno di rientro obbligatorio il lavoratore ha diritto ad una pausa pranzo della durata di almeno 30 minuti da effettuare nella fascia oraria tra le ore 14:00 e le ore 15:30, con attribuzione di un buono pasto del valore vigente o che potrà essere successivamente concordato in conseguenza di modifiche legislative […]. Il mancato godimento della pausa pranzo non è indennizzabile e non può costituire flessibilità positiva.
Articolo 6 - Lavoro straordinario
1. Fermi restando la disciplina ed il limite massimo di ore di lavoro straordinario individuale previsti dal vigente CCNL, il budget delle ore complessive annue di lavoro straordinario a disposizione di ciascuna struttura organizzativa è definito dalla Direzione Generale entro il mese di gennaio, In relazione ai carichi di lavoro e ai picchi di attività previsti per ciascun Servizio.
2. Le Parti concordano che il limite massimo di lavoro straordinario fissato dal CCNL potrà essere elevato per particolari esigenze di servizio, previa accettazione da parte del lavoratore e fatti salvi i limiti di legge inderogabili.
3. È considerata prestazione di lavoro straordinario l'attività lavorativa eccedente l'orario di lavoro giornaliero preventivamente autorizzata dal responsabile della struttura organizzativa.
4. Le prestazioni di lavoro straordinario decorreranno dopo la pausa pranzo di almeno 30 minuti e il completamento dell'orario di lavoro giornaliero.
5. La durata minima dello straordinario è di 90 minuti continuativi. Il responsabile della struttura organizzativa può autorizzare lo svolgimento di lavoro straordinario per la durata minima continuativa di 45 minuti nel caso di orario di lavoro con modalità 7 ore e 12 minuti.
6. Il lavoro straordinario è retribuito con le competenze del mese successivo purché in assenza di flessibilità negativa.
Articolo 7 - Ferie, festività soppresse e chiusure collettive
1. Le ferie annuali devono esseri "godute nell'anno di maturazione e non possono essere retribuite; il responsabile della struttura organizzativa può autorizzare, in via eccezionale e per motivi organizzativi, il godimento di ferie nell'anno successivo a quello di maturazione, non oltre il 30 giugno, fino ad un massimo di 5 giorni di ferie. […]
Misure di conciliazione vita lavoro
Articolo 8 - Deroghe temporanee al nastro orario
1. Fermo restando l'orario di entrata e di uscita in servizio contrattualmente previsto, al fine di consentire un corretto e proficuo bilanciamento del rapporto vita -lavoro, sono previste misure di conciliazione in deroga temporanea al nastro orario 8:00 - 14:00.
2. Il lavoratore con comprovate e documentate esigenze personali o di famiglia può chiedere una deroga all'orario di entrata e/o di uscita. L'autorizzazione in deroga può essere concessa fino alla durata di un anno salvo rinnovo e comunque non oltre la sussistenza dello stato di necessità.
3. Le deroghe saranno valutate dalla Fondazione compatibilmente con le esigenze produttive, organizzative e funzionali dell'unità organizzativa di appartenenza, considerato l'indirizzo espresso dalla Commissione Consultiva Unica ed il parere espresso dal responsabile della struttura operativa di appartenenza del lavoratore interessato; nei casi di particolare rilevanza potrà essere valutata la possibilità di assegnare il lavoratore ad altra unità organizzativa.
4. Salvo eventuali integrazioni sentita la Commissione Consultiva Unica, le deroghe potranno essere valutate in particolare per le seguenti motivazioni:
- lavoratori disabili, senza certificazione aggiuntiva rispetto a quella risultante dalla concessione dei benefici della legge 5 febbraio 1992 n. 104;
- post maternità/paternità, dal giorno del compimento del 1° anno di vita del bambino e fino al compimento del 6° anno di vita del bambino o d'inserimento nella famiglia anagrafica;
- lavoratori con figli disabili, senza certificazione aggiuntiva rispetto a quella risultante dalla concessione dei benefici della legge;
- lavoratori con familiari disabili conviventi, con certificato di domicilio e certificazione medica attestante la necessità di assistenza mattutina;
- reinserimento nel mondo del lavoro a seguito di malattia oncologica o analoghe gravissime patologie;
- assistenza a genitori in grave stato di salute;
- figli conviventi di età inferiore a 13 anni.
5. Le deroghe in essere alla data di entrata in vigore del presente contratto saranno tutte riesaminate ai sensi del presente articolo entro il 30 giugno 2018.
Articolo 9 - Lavoro agile
1. Le Parti concordano di introdurre, in via sperimentale, forme di lavoro agile secondo le modalità di accesso previste dalla normativa vigente di cui alla Legge n. 81/2017 con l'obiettivo di aumentare la produttività in un'ottica di soddisfazione per il bilanciamento del rapporto vita- lavoro e di migliorare l'efficienza produttiva. Le Parti s'impegnano ad avviare il confronto in materia subito dopo l'entrata in vigore del presente contratto e comunque non oltre 60 giorni.
Articolo 10 - Part time
1. Il lavoratore può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, come disciplinato dalle vigenti norme di legge e del CCNL, tenuto conto delle esigenze organizzative, produttive e funzionali della Fondazione ai fini dell'accoglimento. La riduzione oraria è calcolata in proporzione all'orario medio settimanale.
2. La richiesta del lavoratore sarà valutata prioritariamente sulla base delle motivazioni indicate al precedente articolo 8, comma 4, e di eventuali successive integrazioni previa valutazione nell'ambito della Commissione Consultiva Unica. I part time in essere alla data di entrata in vigore del presente contratto saranno tutti riesaminati entro il 30 giugno 2018.
Agibilità sindacali
Articolo 26 - Luoghi e strumenti per l'esercizio dell'attività sindacale
1. Le Parti convengono di regolare lo svolgimento dell'attività sindacale prevista dalla contrattazione collettiva vigente, secondo quanto di seguito indicato.
2. Per lo svolgimento dell'attività sindacale la Fondazione mette a disposizione locali appositi e adeguati all'uso delle rappresentanze sindacali aziendali, quali sedi esclusive di ricevimento e assistenza ai singoli iscritti.
3. La diffusione di materiale riconducibile all'attività sindacale avverrà negli spazi appositamente predisposti (bacheche sindacali) o con gli altri strumenti previsti dall'accordo sottoscritto 1'8 marzo 2011 (allegato 8).
Articolo 27 - Esercizio dell'attività sindacale
1. Per attività sindacale si intende qualsiasi attività venga svolta anche all'interno della sede della Fondazione - durante l'orario di lavoro nell'esercizio del mandato affidata, ivi comprendendo, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli incontri con l'Amministrazione è la dirigenza aventi ad oggetto questioni attinenti l'attività sindacale e la tutela degli interessi degli iscritti.
[…]
Articolo 28 - Partecipazione alle riunioni interne
1. In assenza delle RSU aziendali, la partecipazione alle riunioni interne di informativa, consultazione, trattativa è consentita a due lavoratori per rappresentanza sindacale, di cui un solo rappresentante senza utilizzo dei permessi sindacali;
2. In assenza delle RSU aziendali, partecipano alle riunioni interne di trattativa, informativa e consultazione lavoratori che rivestono cariche sindacali a livello nazionale o presso strutture territoriali periferiche senza utilizzo di permesso sindacale, nel limite di un lavoratore per ciascuna
organizzazione.
Articolo 29 - Commissione Consultiva Unica
1. Le Parti concordano di costituire una Commissione Consultiva Unica in sostituzione delle commissioni paritetiche Interne, istituite con accordo del 11 ottobre 2007: Commissione Bilaterale, Commissione Formazione, Commissione Benefici Assistenziali, Commissione Pari Opportunità.
2. La Commissione Consultiva Unica è paritetica ed ha compiti di studio, valutazione e proposta sulle materie non regolate dalla Commissione costituita in sede ADEPP, in particolare in materia di formazione, welfare, misure di conciliazione vita lavoro, e promuove e formula studi e ricerche finalizzati al benessere in azienda, oltre quant'altro specificatamente previsto dal presente Accordo o successivamente convenuto fra le Parti.
3. In particolare, la Commissione Consultiva Unica analizza, studia e propone misure contrattuali di conciliazione vita-lavoro idonee al migliore bilanciamento degli interessi del datore di lavoro e del lavoratore, al di fuori delle tutele già previste dalla legge per particolari categorie di lavoratori, al fine di consentire uno svolgimento ottimale sia della prestazione lavorativa sia della vita privata. Le misure di conciliazione si applicano prioritariamente ai lavoratori con orario di lavoro giornaliero 7 ore e 12 minuti.
4. La Commissione è convocata e presieduta dal responsabile delle risorse umane della Fondazione ed è composta da un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale firmataria del presente accordo e dai rappresentanti dell'Amministrazione. Nella prima riunione sono indicati i rappresentanti della parte sindacale, titolari e supplenti.
5. La Commissione è costituita entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo e nella prima riunione approva quanto necessario per regolare il suo funzionamento. Alla data di costituzione della Commissione decadono gli organismi paritetici sopra citati.
