Roma,

Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti
Comando generale
del Corpo delle Capitanerie di Porto
Reparto VI - Ufficio 2° - Sezione 1a
Indirizzo telegrafico: MARICOGECAP
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A vedasi elenco indirizzi allegato

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Circolare
Titolo: Sicurezza della Navigazione
Serie Generale n.101/2014/Rev.1
 

Argomento: Attività di compensatori di bussola.


Come noto l'articolo 141.6 del D.P.R. 8 novembre 1991, n 435 riservato a protocolli sancisce che "La compensazione delle bussole magnetiche deve essere e effettuata da persone particolarmente competenti, autorizzate dall'Autorità Marittima.”
Per quanto concerne la nautica da diporto, invece, il Decreto Ministeriale 29 settembre 1999, n°388 all'articolo 7 stabilisce che “in occasione della prima installazione a bordo, le bussole magnetiche devono essere compensate da persone competenti autorizzate dall'Autorità Marittima".
La normativa sulla pesca, infine, attraverso il Decreto 5 agosto 2002, n°218, all'articolo 27.2 prevede che "La compensazione delle bussole magnetiche di bordo deve essere effettuata da persone competenti, autorizzate dall'Autorità marittima”.
Pertanto, in considerazione dell'attuale mancanza di disciplina dell'attività di compensatore di bussola a seguito dell'abrogazione
1 della Circolare "Polizia della Navigazione Serie I, n°23 del 30 giugno 1932 si è ritenuto necessario emanare disposizioni al riguardo al fine di uniformare la materia a livello nazionale, attraverso la presente circolare e relativo allegato a cui codeste Autorità Marittime devono conformarsi nel rilascio dell'autorizzazione di cui si allega modello.
La Circolare Titolo: Sicurezza della Navigazione Serie Generale n.101/2014 in data 17/02/2014 è abrogata.
La presente è pubblicata anche sul sito istituzionale del Corpo delle Capitanerie di porto, sezione “Sicurezza della Navigazione”
1, e viene considerata pubblicità legale ai sensi dell’articolo 32 della legge n. 69/2009.


 

IL CAPO REPARTO
Amm.Isp.Capo (CP) aus. rich. Luigi GIARDINO

____

1 Attraverso la Circolare “Sicurezza della navigazione” - Serie generale n°48 del 27/01/2004


ATTIVITA’ DI COMPENSATORI DI BUSSOLA

Potranno esercitare l'attività di compensatori di bussole, a seguito di rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima, coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del testo unico di cui al Decreto Legislativo 25/7/98 n°286;
b) 1. titolo professionale marittimo di Capitano di Lungo Corso, o
2. di Capitano Superiore di Lungo Corso, o
3. abilitazione STCW-95 per Comandante su navi di stazza lorda pari o superiore a 3000 GT, ovvero
4. certificazione rilasciata dall'università dalla quale risulti che l'interessato abbia conseguito un diploma di laurea che nell'iter formativo abbia previsto il superamento di esame relativo al magnetismo terrestre e navale
1, ovvero
5. il personale appartenente alla Marina Militare che svolge o ha svolto l'attività di compensatore bussola, in possesso di attestato teorico-pratico di "compensatore bussole magnetiche" ed evidenza documentale di aver effettuato almeno 10 (dieci) compensazioni negli ultimi 10 (dieci) anni. In alternativa, al numero di compensazioni, affiancamelo ad un compensatore bussola già autorizzato fino al raggiungimento delle 10 (dieci) compensazioni.
c) documentazione - per i soggetti di cui ai punti da 1 a 4 - dalla quale si evinca che il richiedente abbia eseguito, in affiancamento ad un compensatore di bussole già autorizzato, almeno 10 compensazioni;
d) iscrizione nel Ruolo dei periti ed esperti - ai sensi del RD 20/9/1934, n°2011 e del DM 29 dicembre 1979 - della Camera di commercio in categoria attinente allo svolgimento dell'attività di verifiche e compensazione di bussole;
e) non avere procedimenti penali pendenti e non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, truffa, furto, appropriazione indebita, ricettazione o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
Le Autorità marittime procederanno al ritiro dell'Autorizzazione per i seguenti motivi:
1) in caso di morte;
2) rinuncia da parte dell'interessato;
3) per pensionamento;
4) per la perdita dei requisiti di cui alle lettere a) ed e).
Infine, si richiama il contenuto del Dp. Prot. N" DEM 3/sp 01100 in data 26 novembre 1999 del Ministero del Trasporti e della Navigazione, il quale prevede che i soggetti esercitanti "attività professionali specificatamente regolamentate e suscettibili di essere svolte in più porti nazionali", non debbano essere iscritti in alcun registro tenuto da Autorità Marittima o Portuale.
___
1 Sono esclusi nozioni e/o principi di magnetismo navale e terrestre.

 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
__________________di______________________
1

Visto il D.PR. 8 novembre 1991, n°435 che all'articolo 141.6 sancisce che "La compensazione delle bussole magnetiche deve essere effettuata da persone particolarmente competenti, autorizzate dall'Autorità Marittima";
Visto il Decreto Ministeriale 29 settembre 1999, n°388 che all'articolo 7 stabilisce che "in occasione della prima installazione a bordo, le bussole magnetiche devono essere compensate da persone competenti autorizzate dall'Autorità Marittima";
Visto il Decreto 5 agosto 2002, n°218 che all'articolo 27.2 recita "La compensazione delle bussole magnetiche di bordo deve essere effettuata da persone competenti, autorizzate dall'autorità marittima.";
Vista l'istanza In _______________ data _____________________con la quale il Signor_____________________ nato a ____________ residente in ___________, alla via ________, Cod. Fiscale __________________ chiede di esercitare l'attività di compensatore di bussole;
Vista Circolare Titolo "Sicurezza della Navigazione" - Serie Generale n°101/2014/rev.1 del _______________ del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto la quale ha stabilito I requisiti per esercitare l'attività di compensatore di bussole;
Considerato che il Signor __________________è in possesso dei requisiti di cui alle lettere a)
2, b).__22, c)2, d)2 ed e) della Circolare appena citata;
 

SI AUTORIZZA

IL SIGNOR _______________________________ AD ESERCITARE L'ATTIVITA' DI COMPENSATORE DI BUSSOLE.
 

Luogo _____________________
Data del protocollo
IL COMANDANTE
                                                                                                                                                                                                                                                        Roma,
_____

1 Inserire denominazione Ufficio.
2 Specificare il numero corrispondente all’abilitazione/certificazione posseduta.

 

Allegati
MIT, C.P., prot. 31 maggio 2014, n. 51255 - Attività di compensatore di bussole
MIT, C.P., prot. 1° luglio 2015, n. 77079 - Attività di compensatori di bussola - Circolare Serie Generale n.101/2014
MIT. C.P., prot. 20 aprile 2015, n. 43432 - Circolare Serie Generale n.101 - Attività di compensatori di bussola