Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
CIRCOLARE:
Titolo: “Personale marittimo”
Serie: “Tabelle di armamento” n. 011/2024
CIRCOLARE
Titolo: “Gente di Mare”
Serie XIII n. 50
Oggetto: Tabelle minime di sicurezza e imbarco personale in soprannumero - Precisazioni relative all’imbarco di personale.
Riferimento: Circolare a firma congiunta Comando generale/Direzione generale Serie Tabelle di armamento n. 008/2024 e Serie XIII n. 48/2023 in data 01.02.2024 e successive integrazioni.
Nell’applicazione della Circolare in riferimento, alcune Capitanerie di porto hanno rilevato e rappresentato l’esigenza di integrare la stessa attraverso la disciplina relativa alle modalità di imbarco di personale con mansioni diverse.
Al riguardo, al fine di semplificare l’azione amministrativa e chiarire l’interpretazione del ruolo svolto a bordo, si ritiene utile specificare quanto segue.
Per personale in soprannumero si intende: il personale marittimo al quale è riconosciuta, la navigazione di cui trattasi, utile ai fini del rinnovo del Certificato di competenza o ai fini dello svolgimento dell’approved on board training come indicato nella circolare in riferimento ovvero per i Comandanti e i Direttori di macchina durante il periodo di “passaggio delle consegne” (cd. Handover) a bordo di navi veloci HSC (High Speed Craft) come indicato nella Circolare, anch’essa a firma congiunta, Titolo: Gente di Mare, Serie: “Tabelle di armamento” n. 101/2024 e Titolo Gente di Mare, Serie XIII, n. 49.
Per equipaggio si intende: il personale imbarcato necessario ad assicurare il rispetto della tabella minima di sicurezza in ossequio all’orario di lavoro a bordo (es. art. 172 bis Cod.Nav.).
L’imbarco di ulteriore personale rimane facoltà dell’Armatore ferma restando la normativa vigente in materia di tutela dell’ambiente di lavoro, alloggi equipaggio e della sicurezza della vita umana e dell’ambiente, e non necessita di alcuna autorizzazione da parte di questo Dicastero.
Per l’imbarco di quest’ultima categoria di lavoratori, l’imbarco dovrà avvenire seguendo la seguente procedura:
♦ Redazione della convenzione di arruolamento, con l’indicazione della qualifica che sarà svolta a bordo (ad esempio: Direttore Macchina, etc.)
♦ Annotazione dell’imbarco a libretto ed a ruolo con l’indicazione della qualifica che sarà svolta a bordo (ad esempio: Direttore Macchina, etc);
♦ Annotazione sul ruolo equipaggio - nel riquadro “annotazioni” - che il marittimo è stato impiegato a bordo della nave dal ______________ al ___________________ con il ruolo di _____________________ (es. Technical Trainers”). Nel caso l’imbarco avvenisse in attuazione del “Safety Management System Procedures Manual” della Company dovrà essere indicato nel ruolo equipaggio; analoga procedura va eseguita dall’Armatore per le unità non soggette ad ISM;
♦ all’imbarco ed allo sbarco del citato personale, annotazione sul giornale nautico - Parte II, del titolo del marittimo (p.e. “DIRETTORE DI MACCHINA, etc) e il ruolo effettivamente svolto (ad esempio “Technical Trainers”) oltre alla data di imbarco e di sbarco; nel caso l’imbarco avvenisse in attuazione del “Safety Management System Procedures Manual” della Company dovrà essere indicato nel giornale nautico; analoga procedura va eseguita dall’Armatore per le unità non soggette ad ISM.
Resta inteso che la navigazione utile per il rinnovo del certificato di competenza è quella maturata come equipaggio della nave o per imbarchi in soprannumero come sopra descritto e non anche per imbarchi con incarichi diversi (es. per finalità di “Technical Trainers”).
La presente Circolare è pubblicata sul sito istituzionale del Corpo delle capitanerie di porto alla Sezione “Sicurezza della Navigazione”1 e su quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti2 alla Sezione “Circolari”.
IL CAPO REPARTO |
IL DIRETTORE GENERALE |
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1 https://www.guardiacostiera.gov.it/normativa-e-documentazione
2 https://lavoromarittimo.mit.gov.it