Tipologia: Contratto integrativo economico di ente
Data firma: 1° settembre 2021
Parti: Ente Parco Nazionale del Vesuvio e Cgil-Fp, Uil, Cisl-Fp
Comparti: P.A., Funzioni centrali, Ente Parco Nazionale del Vesuvio
Fonte: cislfp.it


Sommario:

 

Premessa
Art. 1 Costituzione del fondo per il trattamento accessorio anno 2021
Art. 2 Destinazione del fondo per il trattamento accessorio anno 2021

 

Art. 3 Elenco indennità
Art. 4 Economie
Art. 5 Norme finali


Contratto integrativo economico di ente per l'anno 2021 per la destinazione delle risorse del Fondo unico per i trattamenti accessori del personale non dirigente dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio.

Il giorno 1 settembre dell’anno 2021, alle ore 10,00, ai sensi dell'art 73 comma 2 del d.l. 17 marzo 2020, sono presenti i seguenti soggetti a seguito di convocazione effettuate con nota prot. 5193 del 2/8/2021 Cisl Fp, Uil Pa, Fed. Confsal Unsa, Fed. Naz. Intesa Fp, Flp
Soggetti presenti: Delegazione di Parte Pubblica […], Delegazione di Parte Sindacale Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie del CCNL comparto Epne - Cgil, Cisl, Uil, […] Cgil Fp, […] Uil, […] Cisl Fp

Premesso
Le Organizzazioni Sindacali evidenziano la particolare criticità della condizione lavorativa di tutto il personale dell’Ente Parco, sottoposto ad un eccessivo carico di lavoro e responsabilità per le peculiarità che caratterizzano il territorio dell’area protetta, afflitta da problematiche complesse.
Vista l’esigua dotazione organica di appena 15 dipendenti di cui 13 in effettivo servizio, al fine di garantire le prioritarie esigenze di miglioramento reale e significativo dei livelli di efficienza ed efficacia dell’Ente, nell’ambito del Piano della Performance 2019/2021, gli incarichi e le relative indennità sotto riportate sono finalizzati proprio alla responsabilizzazione nonché all’incentivazione di ciascun dipendente.
Considerato che l'art. 4 del CCNL 9.10.2003, al comma 1, stabilisce che "l'individuazione e l‘utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale";
l’Ente Parco ha costituito il fondo per il trattamento accessorio del personale per l'anno 2021, con determinazione direttore n. 1 del 14.01.2021. Tali modalità sono compiutamente illustrate in modo analitico e dettagliato nella relazione tecnico-finanziaria e nella relazione illustrativa, tali relazioni sono necessarie per l’acquisizione dei prescritti pareri del collegio dei revisori dei conti;
il CCNL del 16/02/99, all'art. 5 comma 3, ha previsto che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal collegio dei revisori. A tal fine, l’ipotesi di contratto collettivo integrativo decentrato definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro 5 giorni corredata dall'apposita relazione illustrativa e tecnico finanziaria;
l’art. 40, comma 3-sexies, del D. Lgs. n. 165/2001 ha disposto, infatti, che le pubbliche amministrazioni redigano la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi sulla base di schemi appositamente predisposti d'intesa tra il Ministero Economia e Finanze e il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tale previsione legislativa ha trovato attuazione con la circolare del 19 luglio 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
nel caso di parere positivo dell’organo di controllo, le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale potranno procedere alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo;
il comma 5 dell'art.5 del CCNL 16/02/99, nonché l'art.40-bis, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001, stabiliscono che il contratto integrativo, corredato delle relazioni previste dalla legge e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri finanziari, deve essere trasmesso, entro 5 giorni dalla sottoscrizione, per via telematica all’Aran ed al CNEL;
l’art. 4, comma 3, del CCNL 16.2.1999, come integrato dall’art. 5 CCNL 9.10.2003 e dall’art.4 CCNL 1.10.2003, stabilisce che decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative senza che sia stato raggiunto l’accordo, le parti riassumono la rispettiva libertà di iniziativa e ciò in combinato disposto con l’art. 40 comma 3bis del D. Lgs. 165/01, secondo cui i CCNL definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione;
l’art. 4 del CCNL 16.2.1999 e ss.mm.ii. stabilisce che il contratto collettivo integrativo assume l'obiettivo di incrementare la produttività e la qualità del servizio e di sostenere i processi di riorganizzazione e di innovazione tecnologica e organizzativa, regola i sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi predefiniti, e orientati ad un effettivo e verificabile miglioramento dei livelli di produttività e del livello quantitativo e qualitativo dei servizi istituzionali, ed indica i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo unico per i trattamenti accessori fra le varie finalità di utilizzo delle risorse del Fondo stesso, indicate nell'art, 32;
gli artt.24 e 25 del CCNL 2006/2009 evidenziano la necessità della valutazione dell'apporto individuale dei dipendenti e delle politiche di incentivazione della produttività; pertanto è vietata la distribuzione indifferenziata o sulla base di automatismi, di incentivi e premi collegati alla performance, in assenza di verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione;
il comma 2 dell’art 77 del CCNL del comparto funzioni Centrali prevede utilizzo delle risorse decentrate ai:
a) premi e trattamenti economici correlati alla performance organizzativa;
b) premi e trattamenti economici correlati alla performance individuale;
c) indennità correlate alle condizioni di lavoro, in particolare: ad obiettive situazioni di disagio, rischio, al lavoro in turno, a particolari o gravose articolazioni dell’orario di lavoro, alla reperibilità;
d) indennità correlate allo svolgimento di attività implicanti particolari responsabilità, anche di natura professionale;
e) progressioni economiche;
f) trattamenti economici riconosciuti ai titolari delle posizioni organizzative;
g) incentivi alla mobilità territoriale;
h) misure di welfare integrativo in favore del personale secondo la disciplina di cui all’art. 80, nonché eventuali integrazioni alle disponibilità già previste da precedenti CCNL per tali finalità;
i) compensi riconosciuti ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 76, comma 4, lett. c);
con Deliberazione Presidenziale n. 1 del 31.01.2021, veniva approvato il Piano delle performance 2021-2023, che prevede l’assegnazione degli obiettivi al Direttore dell’Ente per l’annualità 2021;
la direzione, a mezzo messaggi di posta elettronica e incontri in videoconferenza, ha informato i dipendenti sugli obiettivi da assegnare al personale per l'anno 2021, in linea con il Piano della Performance 2021/2023;
occorre provvedere alla destinazione del fondo per il trattamento accessorio per l’annualità 2021, che dovrà tenere conto dell’improrogabile riorganizzazione dei servizi e degli uffici dell’Ente Parco in corso di elaborazione.
Visto il Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 2 del 16 Febbraio 2021 con il quale si esprime parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria della costituzione del fondo per la contrattazione collettiva e il verbale n. 8 del 6/7/2021 con il quale si esprime parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria dell'ipotesi di accordo integrativo per l’anno 2021;
Tutto ciò evidenziato, al termine dell’incontro e delle negoziazioni, le parti sottoscrivono il contratto collettivo integrativo economico di ente per l'anno 2021, costituendo la narrativa in premessa parte integrante del presente contratto

Art. 3 Elenco indennità
Indennità per la responsabilità di servizio e posizioni organizzative […]
Indennità per specifiche responsabilità, disagio, rischio (personale di area B ed A)

[…]
L’indennità di rischio spetta per le prestazioni di lavoro che comportino continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l’integrità personale del lavoratore, indipendentemente dalla categoria o dal profilo professionale di appartenenza.
L’indennità di disagio, spetta al personale delle categorie A, B, per compensare l’esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate. Il disagio si configura in una particolare situazione lavorativa che, pur non incidendo in via diretta ed immediata sulla salute e l’integrità personale del lavoratore, può risultare rilevante, per le condizioni sostanziali o temporali o relazionali che caratterizzano alcune prestazioni lavorative, sulle condizioni di vita dei singoli dipendenti addetti a tali mansioni, condizionandone l’autonomia temporale o relazionale.
Ai fini dell'individuazione del personale cui corrispondere l’indennità, sono individuate le seguenti tipologie di prestazioni disagiate:
a) personale esposto a situazioni di disagio connesse ad attività rese in condizioni climatiche avverse (all'aperto, in luoghi esposti a ogni situazione climatica, ecc.);
b) personale impiegato in attività di sportello e front office;
c) personale esposto a situazioni di disagio connesse a prestazioni rese con frequenti spostamenti sul territorio per verifiche, controlli, sopralluoghi.
Le Parti convengono che tutte le indennità di cui al presente articolo 2 potranno essere modificate, per esigenze dell’Ente, nelle contrattazioni per le prossime annualità, nei criteri, condizioni e quantificazioni.
Nelle more di una generale revisione del sistema indennitario collegato alla riorganizzazione dell’Ente, finalizzato a conseguire un più stretto legame tra il nuovo modello organizzativo e la valorizzazione delle professionalità interne, le parti concordano di attivare un apposito tavolo tecnico, composto da una delegazione di parte pubblica, supportata dall’OlV e dalle RRSSAA, e dai rappresentanti territoriali delle OOSS che hanno sottoscritto il CCNL finalizzato:
- alla riorganizzazione dell’Ente, tenendo conto anche della definizione di una nuova pianta organica;
- alla revisione verso l’alto di alcuni parametri incentivanti, in relazione ai nuovi processi organizzativi dell’Ente e dall’elevato grado di professionalità raggiunto dai lavoratori;
- all'individuazione di ulteriori unità organizzative complesse, cui collegare l'attribuzione di ulteriori incarichi di posizione organizzative di responsabilità di tali unità, nell’ambito della riorganizzazione della struttura e articolazione dell’Ente;
- all’individuazione delle attività caratterizzate da specifiche responsabilità, rischio, disagio, gravose articolazione dell'orario di lavoro, reperibilità.

Art. 5 Norme finali
[…]
Per quanto non previsto, si rinvia al CCNL di comparto ed alla normativa vigente.