Tipologia: Contratto integrativo economico di ente
Data firma: 4 dicembre 2019
Parti: Ente Parco Nazionale del Vesuvio e Cgil-Fp, Uil, Cisl-Fp
Comparti: P.A., Funzioni centrali, Ente Parco Nazionale del Vesuvio
Fonte:
cislfp.it


Sommario:

 

Premessa
Art. 1 Costituzione del fondo per il trattamento accessorio anno 2019
Art. 2 Destinazione del fondo per il trattamento accessorio anno 2019

 

Art. 3 Elenco indennità
Art. 4 Economie
Art. 5 Norme finali


Contratto integrativo economico di ente per l'anno 2019 per la destinazione delle risorse del Fondo unico per i trattamenti accessori del personale non dirigente dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio.

Il giorno 04 dicembre dell'anno 2019 alle ore 15,00 presso la sede dell'Ente Parco sita nel Palazzo Mediceo in Ottaviano (NA) sono presenti i seguenti soggetti a seguito di convocazione effettuate con nota prot. 4931 del 27/9/2019 Cisl Fp, Uil Pa, Fed.Confsal Unsa, Fed.Naz.Intesa, Fp Flp
Soggetti presenti: Delegazione di parte pubblica […] Delegazione di parte sindacale Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie del CCNL comparto Epne - Cgil, Cisl, Uil: […] Cgil Fp, […] Uil, […] Cisl Fp

Premesso
Che Le Organizzazioni Sindacali evidenziano la particolare criticità della condizione lavorativa di tutto il personale dell’Ente Parco, sottoposto ad un eccessivo carico di lavoro e responsabilità per le pecularietà che caratterizzano il territorio dell’area protetta afflitta da problematiche complesse.
Vista l'esigua dotazione organica di appena 15 dipendenti di cui 14 in effettivo servizio, al fine di garantire le prioritarie esigenze di miglioramento reale e significativo dei livelli di efficienza ed efficacia dell’Ente, nell'ambito del Piano della Performance 2019/2021, gli incarichi e le relative indennità sotto riportate sono finalizzati proprio alla responsabilizzazione nonché all’incentivazione di ciascun dipendente.
Considerato
che l'art. 4 del CCNL 9.10.2003 al comma 1 stabilisce che "l'individuazione e l'utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale".
Che l’Ente Parco ha costituito il fondo per il trattamento accessorio del personale per l’anno 2019, con determinazione direttore n. 4 del 08.01.2019. Tali modalità sono compiutamente illustrate in modo analitico e dettagliato nella relazione tecnico-finanziaria e nella relazione illustrativa, tali relazioni sono necessarie per l'acquisizione dei prescritti pareri del collegio dei revisori dei conti.
che il CCNL del 16/02/99, all'art. 5 comma 3, ha previsto che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal collegio dei revisori. A tal fine, l’ipotesi di contratto collettivo integrativo decentrato definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro 5 giorni corredata dall’apposita relazione illustrativa e tecnico finanziaria.
L'art. 40, comma 3-sexies, del D. Lgs. n. 165/2001 ha disposto, infatti, che le pubbliche amministrazioni redigano la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi sulla base di schemi appositamente predisposti d'intesa tra il Ministero Economia e Finanze e il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tale previsione legislativa ha trovato attuazione con la circolare del 19 luglio 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze
che nel caso di parere positivo dell’organo di controllo, le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale potranno procedere alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo.
che il comma 5 dell'art.5 del CCNL 16/02/99 nonché l'art.40-bis, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001 stabiliscono che il contratto integrativo, corredato delle relazioni previste dalla legge e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri finanziari, deve essere trasmesso, entro 5 giorni dalla sottoscrizione, per via telematica all’Aran ed al CNEL.
Che l’art. 4 comma 3 del CCNL 16.2.1999 come integrato dall’art. 5 CCNL 9.10.2003 e dall'art.4 CCNL 1.10.2003 stabilisce che decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative senza che sia stato raggiunto l’accordo, le parti riassumono la rispettiva libertà di iniziativa e ciò in combinato disposto con l'art. 40 comma 3bis del D. Lgs. 165/01 secondo cui i CCNL definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.
che l'art. 4 del CCNL 16.2.1999 e ss.mm.ii. stabilisce che il contratto collettivo integrativo assume l’obiettivo di incrementare la produttività e la qualità del servizio e di sostenere i processi di riorganizzazione e di innovazione tecnologica e organizzativa, regola i sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi predefiniti, e orientati ad un effettivo e verificabile miglioramento dei livelli di produttività e del livello quantitativo e qualitativo dei servizi istituzionali, ed indica i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo unico per i trattamenti accessori fra le varie finalità di utilizzo delle risorse del Fondo stesso indicate nell’art. 32;
che gli artt.24 e 25 del CCNL 2006/2009 evidenziano la necessità della valutazione dell'apporto individuale dei dipendenti e delle politiche di incentivazione della produttività; pertanto è vietata la distribuzione indifferenziata o sulla base di automatismi, di incentivi e premi collegati alla performance, in assenza di verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione;
che il comma 2 dell'art 77 del CCNL del comparto funzioni Centrali prevede utilizzo delle risorse decentrate ai
a) premi e trattamenti economici correlati alla performance organizzativa;
b) premi e trattamenti economici correlati alla performance individuale;
c) indennità correlate alle condizioni di lavoro, in particolare: ad obiettive situazioni di disagio, rischio, al lavoro in turno, a particolari o gravose articolazioni dell'erario di lavoro, alla reperibilità;
d) indennità correlate allo svolgimento di attività implicanti particolari responsabilità, anche di natura professionale;
e) progressioni economiche;
f) trattamenti economici riconosciuti ai titolari delle posizioni organizzative;
g) incentivi alla mobilità territoriale;
h) misure di welfare integrativo in favore del personale secondo la disciplina di cui all’art. 80, nonché eventuali integrazioni alle disponibilità già previste da precedenti CCNL portali finalità;
i) compensi riconosciuti ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 76, comma 4, lett. c).
con Deliberazione Presidenziale n. 1 del 22.01.2019, ratificata con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 01 del 14/02/2019, veniva approvato il Piano delle performance 2019-2021 che prevede l'assegnazione degli obiettivi al Direttore dell'Ente per l’annualità 2019;
che l'Ente Parco mediante determinazione direttore n. 235 del 21.06.2019 ha provveduto ad assegnare gli obiettivi al personale per l'anno 2019 in linea con il Piano della Performance 2019/2021;
che il raggiungimento di tali obiettivi è in corso di valutazione al fine di poter verificare i risultati raggiunti e conseguentemente riconoscere al personale la premialità come stabilito dal sistema di misurazione e valutazione della performance elaborato dall'OIV;
che occorre provvedere alla destinazione del fondo per il trattamento accessorio per I' annualità 2019 che dovrà tenere conto dell’improrogabile riorganizzazione dei servizi e degli uffici dell’Ente Parco in corso di elaborazione
Visto il Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 9 del 28 novembre 2018 con il quale si esprime parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria della costituzione del fondo per la contrattazione collettiva e dell’ipotesi di accordo integrativo per l’anno 2019;
Tutto ciò evidenziato, al termine dell'incontro e delle negoziazioni le parti sottoscrivono il contratto collettivo integrativo economico di ente per l'anno 2019 costituendo la narrativa in premessa parte integrante del presente contratto

Art. 2 Destinazione del fondo per il trattamento accessorio anno 2019
[…]
3. incarichi di specifiche responsabilità, rischi, disagi previsti dall’art.32 CCNL 16/02/1999 (1998 - 2001), attribuiti con determinazione direttore n.234 del 21/6/2019 , quantificati in € 14.550,00 al lordo delle decurtazioni previste dall’art.71 del D. Lgs.112/08.
[…]

Art. 3 Elenco indennità
[…]
Indennità per la responsabilità di servizio e posizioni organizzative
Indennità per specifiche responsabilità’, disagio, rischio (personale di Area B ed A)

Nell'ambito ed entro i limiti indicati nelle declaratorie professionali del personale appartenente all’Area B ed all’Area A di cui al CCNL 2006/2009 (art. 6 e declaratorie relative di cui all’allegato A), allegate al presente contratto, sono riconosciute le indennità di seguito riportate afferenti agli incarichi di cui all’art.32 CCNL 16/02/1999 (1998 - 2001) per un totale di € 14.550,00.
• Area B: Specifica responsabilità per le attività dell'ufficio Promozione e per la gestione visite guidate al Gran Cono del Vesuvio consistenti negli eventi organizzati e nella gestione dei rapporti esterni con le guide vulcanologiche, l’UTB del Corpo Forestale dello Stato e il soggetto gestore del servizio di Biglietteria e assistenza alla Direzione; disagio per attività esterna e spostamenti sul territorio montano in auto ed a piedi, anche in condizioni climatiche avverse - Quantificazione dell'indennità: € 2.000,00 lordo annuo;
• Area B specifica responsabilità per maneggio valori (buoni pasto, buoni benzina, servizio di economato) e addetto al primo soccorso D. Lgs.81/08. Quantificazione dell'indennità: € 1.900,00 lordo annuo;
• Area B - specifica responsabilità per servizio di prevenzione e protezione D. Lgs.81/08 e assistenza alla Direzione, disagio per spostamenti, in auto e a piedi, per attività esterna presso le sedi e gli immobili dell’Ente anche in condizioni climatiche avverse per verifica sicurezza e manutenzione immobili ed impianti dell’Ente; Quantificazione dell’indennità: € 1.900,00 lordo annuo.
[…]
• Area A - disagio connesso alle attività esecutive consistenti nella sistemazione e ricerca delle pratiche dell'archivio cartaceo del Protocollo dell’Ente, escluso attività che comportano sforzi fisici; disagio connesso nel garantire l’interfaccia telefonica con l’utenza per fornire informazioni di carattere semplice nonché consegna e ritiro della posta dell’Ente presso l'Ufficio postale Quantificazione dell’indennità: € 1.325,00
Le Parti convengono che tutte le indennità di cui al presente articolo 2 potranno essere modificate, per esigenze dell'Ente, nelle contrattazioni per le prossime annualità, nei criteri, condizioni e quantificazioni.
Nelle more di una generale revisione del sistema indennitario collegato alla riorganizzazione dell’Ente, finalizzato a conseguire un più stretto legame tra il nuovo modello organizzativo e la valorizzazione delle professionalità interne, le parti concordano di attivare un apposito tavolo tecnico composto da una delegazione di parte pubblica, supportata dall’OIV e dalle RRSSAA e dai rappresentanti territoriali delle OOSS che hanno sottoscritto il CCNL finalizzato:
-) alla revisione verso l'alto di alcuni parametri incentivanti in relazione ai nuovi processi organizzativi dell'Ente e dall’elevato grado di professionalità raggiunto dai lavoratori.
-) all’individuazione di ulteriori unità organizzative complesse cui collegare l’attribuzione di ulteriori incarichi di posizione organizzative di responsabilità di tali unità, nell’ambito della riorganizzazione della struttura e articolazione dell’Ente;
-) all'individuazione delle attività caratterizzate da specifiche responsabilità, rischio, disagio, gravose articolazione dell’orario di lavoro, reperibilità.

Art. 5 Norme finali
[…]
Per quanto non previsto si rinvia al CCNL di comparto ed alla normativa vigente