Tipologia: Contratto collettivo integrativo
Data firma: 27 dicembre 2023
Validità: 2019-2021
Parti: Ente Parco Nazionale del Pollino e Fp-Cgil, Cisl, Uil-Pa, Usb-Pa, Flp, Confintesa-Fp, RSU
Comparti: P.A., Funzioni centrali, Ente Parco Nazionale del Pollino
Fonte: cislfp.it
Sommario:
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Art. 1 Campo di applicazione, durata e decorrenza |
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Art. 16 Criteri per l’attribuzione dei compensi correlati alla Performance Organizzativa |
Contratto collettivo integrativo 2019/2021
L’anno 2023, il giorno 27 del mese di dicembre la delegazione di Ente e quella di parte sindacale sottoscrivono l'allegato Contratto Collettivo Integrativo di Ente.
Per l’Amministrazione […], Per le Organizzazioni Sindacali Fp Cgil, Cisl, Uil Pa, Usb Pa, Flp, Confintesa Fp, RSU
Le parti sottoscrivono il presente accordo
Articolo 1 Campo di applicazione, durata e decorrenza
1. Il presente accordo si applica al personale non dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio presso l’Ente Parco Nazionale del Pollino e, compatibilmente con le disposizioni normative e contrattuali vigenti, al personale in posizione di comando.
[…]
3. Il presente contratto sostituisce integralmente tutti i contratti integrativi precedenti, i quali sono conseguentemente disapplicati. Esso conserva la sua efficacia fino alla stipulazione di quello successivo.
Articolo 2 Sistema delle relazioni sindacali
Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.
Composizione della delegazione trattante
La delegazione trattante di parte pubblica, è stata nominata con determinazione del Direttore n. 946 del 13.12.2018 ed è composta:
✓ dal Presidente dell’Ente, in qualità di Presidente,
✓ dal Direttore dell’Ente in qualità di componente
✓ dal Resp. Serv. Risorse umane, in qualità di segretario verbalizzante
Il Presidente dell’Ente può delegare alla stipula del contratto il Direttore dell’Ente, inoltre l’amministrazione può avvalersi dell’assistenza di altro personale dell’Ente per particolari materie di specifica competenza, che tuttavia non possono sostituirsi alla delegazione di parte pubblica nella conduzione del negoziato.
La delegazione di parte sindacale è composta da:
• Dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU);
• Da massimo due rappresentanti per ciascuna Organizzazione Sindacale territoriale di categoria firmataria del CCNL Funzioni Centrali.
a) Relazioni sindacali
Il sistema delle relazioni sindacali è basato sulla distinzione dei ruoli e delle responsabilità delle parti, sul confronto tra di esse ed è finalizzato alla piena attuazione del vigente CCNL.
Le relazioni sindacali hanno come obiettivo quello di incrementare e mantenere elevate l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla collettività, con l’interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale dei dipendenti dell’Ente.
Le parti riconoscono che vanno fatte salve nella loro integralità, da un lato la competenza e le responsabilità della Parte Pubblica, così come definite dalla vigente normativa legislativa e contrattuale e dall’altro lato l’autonomia e capacità di azione delle rappresentanze sindacali.
b) Convocazione della delegazione trattante [...]
c) Modalità di svolgimento degli incontri di delegazione trattante [...]
d) Tavoli tecnici [...]
e) Assemblee
La RSU e le OO.SS. rappresentative possono, così come previsto dal CCNQ, indire assemblee dei lavoratori inerenti a materie di interesse sindacale del lavoro. La comunicazione dell’indizione dell’assemblea deve essere inoltrata al Direttore e al Servizio Risorse Umane, almeno tre giorni lavorativi prima della data prevista per l’assemblea. Inoltre, in tale comunicazione devono essere indicati la data, il luogo, l’orario e l’argomento.
Sarà cura del Servizio Risorse umane verificare il rispetto del monte ore annuo per la partecipazione alle assemblee.
Articolo 3 Materie oggetto della presente Contrattazione Integrativa, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del CCNL Funzioni Centrali 2019/2021.
a) I criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo;
[…]
d) i criteri per l'attribuzione delle indennità correlate all'effettivo svolgimento di attività disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute;
e) i criteri per l'attribuzione delle indennità correlate all'effettivo svolgimento di attività comportanti l'assunzione di specifiche responsabilità;
[…]
g) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo;
h) l’elevazione delle maggiorazioni orarie per la remunerazione del lavoro in turno previste dall’art. 19, comma 5, del CCNL 12 febbraio 2018;
i) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 19, comma 4, del CCNL 12 febbraio 2018 in merito ai turni effettuabili;
j) l’elevazione della misura dell’indennità di reperibilità prevista dall’art. 20, comma 6 del CCNL 12 febbraio 2018;
k) le linee di indirizzo in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
l) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 20, comma 5, del CCNL 12 febbraio 2018 per i turni di reperibilità;
m) l’elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell’art. 57, comma 7 del CCNL 12 febbraio 2018;
n) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell’art. 27, comma 2, del CCNL 12 febbraio 2018;
o) i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
p) l’elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell’orario multiperiodale, ai sensi dell’art. 2 del CCNL 12 febbraio 2018;
q) l’individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l’arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell’art. 17, comma 2, del CCNL 12 febbraio 2018;
r) l’elevazione della percentuale massima del ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, ai sensi dell’art. 54, comma 3 del CCNL 12 febbraio 2018;
s) per le amministrazioni articolate territorialmente, i criteri per la ripartizione del contingente di personale di cui all’art. 46, comma 1, del CCNL 12 febbraio 2018 (diritto allo studio);
t) l’integrazione delle situazioni personali e familiari previste dall’art. 19, comma 9, del CCNL 12 febbraio 2018 in materia di turni di lavoro;
u) l’elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell’art. 25, comma 3, del CCNL 12 febbraio 2018;
[…]
x) gli importi dell’indennità di specifiche responsabilità di cui all’art. 54 (Indennità di specifiche responsabilità);
[…]
15 (Posizioni organizzative e professionali);
[…]
ad) riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti l’organizzazione dei servizi.
Art. 22 Orario di lavoro
L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico.
Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 66 del 2003, la durata dell’orario di lavoro non può superare la media delle 48 ore settimanali, comprensive del lavoro straordinario, calcolata con riferimento ad un arco temporale di sei mesi.
Nell’ambito delle modalità dirette a conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, l’orario flessibile giornaliero, ai sensi dell’art. 26 CCNL Funzioni Centrali 2016-2018, consiste nell’individuazione di fasce temporali di flessibilità in entrata e in uscita. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può avvalersi di entrambe le facoltà nell’ambito della medesima giornata.
L’orario di servizio, fatte salve particolari esigenze organizzative, è articolato su cinque giorni settimanali, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 7,45 alle ore 18,45.
L’orario di apertura al pubblico è previsto tutti i giorni dalle 10 alle 13, per incontri con dipendenti che non svolgono funzioni di front-office e/o in orari diversi da quelli stabiliti è necessario un preventivo appuntamento. Eventuali deroghe, sono consentite per motivate esigenze di servizio o previo accordo con il funzionario responsabile.
L’articolazione dell’orario di lavoro, è improntato a criteri di flessibilità, purché non incida sugli orari di apertura al pubblico. Al personale è concessa una flessibilità oraria in entrata che va dalle ore 7,45 alle ore 9,15, adempiendo le formalità previste per la rilevazione automatica delle presenze. Non è consentita l’omissione della timbratura. Eventuale dimenticanza è possibile autocertificarla, ai sensi della normativa vigente, tramite apposito giustificativo disponibile sul Sistema di Gestione Integrata Urbi, nel limite max di 12 volte all’anno.
Compatibile con le esigenze di servizio e su loro richiesta, può essere concessa dal dirigente, forma di flessibilità ulteriore rispetto al regime orario adottato in favore dei dipendenti che:
> Beneficino delle tutele connesse alla maternità o paternità
> Assistano familiari portatori di handicap che si trovino in situazioni di necessità connesse alla frequenza dei propri figli di asili nido, scuole materne e primarie;
> Siano impegnati in attività di volontariato.
1. Il lavoratore che usufruisce della flessibilità sia in entrata che in uscita è comunque tenuto a garantire la copertura del debito orario nell’arco del mese successivo a quello di riferimento. In caso di mancato recupero si opera la proporzionale decurtazione, di eventuali ore di lavoro straordinario prestato nel medesimo periodo o della retribuzione sul primo stipendio utile, salvo casi particolari da valutare singolarmente da parte del dirigente. Eventuali eccedenze rispetto all’orario ordinario, sono recuperate, fatte salve particolari esigenze organizzative e previo accordo con il dirigente o suo delegato, nel mese successivo.
2. Il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo consecutivo giornaliero non inferiore a 11 ore per il recupero delle energie psicofisiche
3. Il dipendente che ha necessità di assentarsi dal lavoro nella fascia di orario obbligatorio, deve formulare formale richiesta di autorizzazione. Tali permessi, non possono essere di durata superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore annue. Per consentire al dirigente o suo delegato di adottare le misure ritenute necessarie per garantire la continuità del servizio, la richiesta del permesso deve essere effettuata in tempo utile. Qualora il permesso per motivi non prevedibili va fruito all’inizio dell’orario lavorativo, il giustificativo deve essere inserito entro due ore dall’orario previsto d’ingresso, considerata la flessibilità e pertanto dalle ore 9.
È necessaria comunque la comunicazione, per le vie brevi, della necessità sopravvenuta, in merito alla richiesta di permesso, da parte del dipendente interessato, entro le ore 9,30.
4. Qualora entro il giorno 8 del mese successivo a quello di riferimento le giornate lavorate non dovessero risultare complete di giustificativi che consentono il calcolo del buono pasto, così come rilevabile dal programma Pa Digitale, il dipendente interessato, perderà il diritto all’erogazione dello stesso.
5. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore continuative, il dipendente ha diritto a beneficiare di un intervallo con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a 30 minuti, al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto. Tale pausa è fruibile nell’arco temporale che va dalle 13 alle 15,15. Il rientro dopo le 15,15 fa perdere il diritto al buono pasto.
6. Qualora le autorità pubbliche del territorio ricadente nel parco provvedano ad emanare ordinanze di chiusura di tutti gli uffici pubblici o vietino la circolazione dei mezzi pubblici, nonchè la circolazione dei mezzi privati sprovvisti di apposite catene o gomme termiche, motivate da gravi calamità naturali che rendano oggettivamente impossibile raggiungere la sede di servizio, essendo tale assenza non imputabile alla volontà del lavoratore, è diritto del lavoratore percepire la normale retribuzione (Interpello n. 15 del 7 giugno 2012 Ministero del Lavoro). È comunque riconosciuto, nei casi certificati di precipitazioni nevose con difficoltà o impossibilità di transito, la possibilità di assentarsi dal lavoro per un max di ore 36, da recuperare nell’arco dell’anno solare.
Art. 23 Particolari attività prestate da dipendenti non in turno
1. Il dipendente non in turno che, per particolari esigenze di servizio, non usufruisca del giorno di riposo settimanale, ha diritto al riposo compensativo delle ore lavorate, da fruire entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo. […]
2. Il dipendente non in turno che, per particolari esigenze di servizio, presti servizio in giorno festivo infrasettimanale, ha diritto, a richiesta, ad equivalente riposo compensativo per le ore lavorate oppure, in alternativa, alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
3. Poiché l’Ente Parco ha un’articolazione oraria su cinque giorni, il dipendente non in turno che presti servizio in giorno feriale non lavorativo ha diritto, a richiesta, ad equivalente riposo compensativo oppure, in alternativa, alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.
[…]
Art. 24 Lavoro a distanza
Il lavoro a distanza è disciplinato secondo il Regolamento redatto dall’Ente ed approvato con Determina dirigenziale, che si allega al presente per formarne parte integrante e sostanziale.
Art. 25 Lavoro straordinario
1. Le parti concordano che, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL di comparto, si ricorre al lavoro straordinario esclusivamente per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro. La prestazione di lavoro straordinario deve essere espressamente e preventivamente autorizzata dal dirigente o suo delegato, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione e nei limiti del monte ore autorizzabile.
2. Il limite massimo individuale di lavoro straordinario, che è fissato dal vigente CCNL in 200 ore annue per ciascun dipendente, tenuto conto delle esigenze di servizio e delle risorse all’uopo destinate. La quantificazione dello straordinario è operata su base mensile.
3. Il lavoratore è tenuto a registrare l’ora d’entrata e d’uscita sulla macchinetta marcatempo, salvo il caso in cui l’inizio della prestazione che dà luogo al lavoro straordinario sia in prosecuzione del completamento dell’orario ordinario.
4. Solo in caso di urgenze, per fronteggiare particolari emergenze, il dipendente può effettuare il lavoro straordinario senza la preventiva autorizzazione; in tal caso, il giorno seguente lavorativo, è tenuto a motivare l’urgenza al Direttore, il quale rilascia, previa verifica dell’effettiva necessità della prestazione, autorizzazione a sanatoria.
5. Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate possono dar luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, entro l’anno solare, per i dipendenti che non hanno aderito alla banca delle ore.
[…]
Articolo 26 Banca delle ore
1. Ai sensi dell’art. 27 del CCNL Funzioni Centrali 2016-2018 è istituita la “banca delle ore”, alla quale ciascun lavoratore può aderire con dichiarazione espressa, entro il 31 gennaio di ogni anno, essa è istituita al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, mediante la creazione di un conto individuale nel quale confluiscono, a richiesta del dipendente, le ore di lavoro straordinario effettuate, nel limite complessivo annuo di n. 10, debitamente autorizzate, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione.
2. Il saldo della “banca delle ore” individuale è evidenziato mensilmente in busta paga.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi.
4. L’Ente rende possibile l'utilizzo delle ore come riposi compensativi, ad ore o in modo cumulato per la durata di una giornata lavorativa, per le proprie necessità personali e familiari tenendo conto delle esigenze organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione. Il differimento è concordato tra il responsabile di Area ed il dipendente.
Articolo 28 Ferie e recupero festività soppresse
[…]
Le ferie sono un diritto irrinunciabile, non sono monetizzabili. Esse vanno fruite, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. Le ferie non possono essere fruite ad ore.
L’Amministrazione pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.
[…]
In caso di indifferibili esigenze di servizio o per motivate esigenze di carattere personale che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di maturazione.
[…]
Articolo 29 Misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro
L’Amministrazione garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore e della lavoratrice in coerenza con l’esercizio dell’attività di lavoro in funzione degli obblighi specifici in materia di salute e sicurezza, sui luoghi di lavoro. Saranno espletate le attività di formazione e informazione del personale in relazione alla salute e sicurezza riguardo ai rischi connessi alla modalità di svolgimento della prestazione dentro e fuori dalla sede di lavoro e al comportamento da tenere in caso di pericolo.
Articolo 30 Norme transitorie e finali
1. Il presente contratto sostituisce integralmente il precedente, salvo che per le parti qui richiamate, che si intendono integralmente riportate.
[…]
3. Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano le norme del CCNL Funzioni centrali 2019-2021 e la normativa vigente.
