Tipologia: Contratto integrativo
Data firma: 11 dicembre 2023
Validità: 01.01.2023 - 31.12.2023
Parti: Ente Parco Nazionale del Circeo e Cisl-Fp, Fp-Cgil, RSU
Comparti: P.A., Funzioni centrali, Ente Parco Nazionale del Circeo
Fonte: cislfp.it


Sommario:

 

Premessa
Art. 1 Campo di applicazione
Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
Art. 3 Relazioni Sindacali
Art. 4 Famiglie professionali
Art. 5 Sviluppi economici all'interno delle singole Aree
Art. 6 Progressioni tra le aree
Art. 7 Welfare integrativo
Art. 8 Orario di lavoro (flessibilità oraria)

 

Art. 9 Lavoro straordinario
Art. 10 Indennità di cui all'art.50 c.2 lett. d)
Art. 11 Costituzione e utilizzo del Fondo risorse decentrate
Art. 12 Buoni pasto
Art. 13 Costituzione del fondo per il salario accessorio
Art. 14 Utilizzo del fondo per il salario accessorio
Art. 15 Compenso per la performance organizzativa (50% del fondo disponibile)
Art. 16 Obiettivi per la valutazione della performance organizzativa


Contratto integrativo 2023 In applicazione del CCNL funzioni centrali 2019-2021

L' 11 dicembre 2023 alle ore 12:30 presso la sede dell'Ente Parco Nazionale del Circeo, in Sabaudia, Via Carlo Alberto 188, e in modalità remota, si sono riunite a seguito di regolare convocazione inviata alle OO.SS. firmatarie del CCNL al personale di comparto Funzioni Centrali 2019-2021
Con verbale n. 11 del 22/12/2023 i Revisori dei Conti hanno approvato l'ipotesi di contratto integrativo 2023 e la relazione tecnico finanziaria.
In data 22/12/2023 si procede alla sottoscrizione del contratto integrativo 2023.
Per l'Ente Parco Nazionale del Circeo [...], Per le OO.SS. Cisl Fp […], Fp Cgil […], Per le RSU aziendale […]

Premessa
Vista la nota di convocazione n. 5209 del 07/12/2023, con la quale sono state regolarmente convocate le OO.SS., alla prima riunione per definire l'accordo integrativo di Ente per l'anno 2023;
I presenti prendono atto di quanto segue:
1 della regolarità delle convocazioni;
2 che il sistema delle relazioni sindacali dell'Ente si uniforma a quanto previsto dal CCNL del 16 febbraio 1999 (CCNL 1998/2001), con le modifiche ed integrazioni previste nel Titolo II del CCNL del 9 ottobre 2003 (CCNL 2002/2005), con le ulteriori modifiche riportate nel CCNL 2006/2009 ed, infine, con quanto disposto con il D.lgs 150/09 integrato con il patto tra Governo e Sindacati di 4 febbraio 2010 e successivamente modificato e integrato dal D.lgs 75 del 25/05/2017 e secondo il CCNL al personale di comparto Funzioni Centrali 2019-2022.
Le parti convengono di procedere alla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo integrativo di Ente per l'anno 2023.

Art. 1 Campo di applicazione
Il presente contratto integrativo si applica a tutto il personale delle Aree Operatori, Assistenti e Funzionari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
L'obiettivo del presente Contratto è quello di coniugare il giusto interesse dei lavoratori al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di mantenere elevata l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa e la qualità dei servizi erogati.
La retribuzione accessoria è collegata, quindi, sia ad obiettivi di carattere specifico che ad obiettivi di carattere generale individuati dall’Amministrazione e alla base del presente Contratto Integrativo di Ente.

Art. 3 Relazioni Sindacali
Il sistema delle relazioni sindacali è quello previsto dal vigente CCNL Funzioni Centrali.

Art. 8 Orario di lavoro (flessibilità oraria)
L'orario di lavoro fissato dal CCNL è di 36 ore settimanali, si articola in 6,00 ore giornaliere su 6 giorni alla settimana. La distribuzione delle ore lavorative può avvenire su 5 giorni a settimana con 2 giornate lavorative dalle ore 8,00 alle ore 17,30 (compresi almeno 30 minuti pausa pranzo) e 3 giornate dalle ore 8,00 alle ore 14,00. Le ore settimanali di lavoro possono essere distribuite in 7,12 ore su 5 giorni lavorativi (esclusa pausa pranzo).
È prevista una flessibilità oraria in entrata dalle 7,30 alle 9,30.
È prevista una flessibilità oraria in uscita di 1 ora.
Le ore utilizzate e non recuperate nella giornata dovranno essere recuperate entro il mese successivo. Le ore non recuperate entro il mese successivo, se non giustificate saranno decurtate dalla retribuzione.
La presenza in servizio deve essere garantita dalle ore 9,30 alle 13,00 e dalle ore 15,00 alle 16,30 nei due giorni di rientro pomeridiano (per chi adotta tale metodo orario). L'assenza durante la fascia oraria garantita o che ecceda la flessibilità oraria, deve essere autorizzata.

Art. 9 Lavoro straordinario
Il limite annuo di ore di lavoro straordinario è fissato dal CCNI 2011.
Le ore di lavoro straordinario devono essere sempre autorizzate dal Direttore dell'Ente.
In nessun caso si potrà procedere al pagamento di prestazioni di lavoro straordinario laddove il dipendente non abbia effettuato gli eventuali recuperi dei permessi e/o dei ritardi maturati. Tale compensazione viene effettuata in maniera automatica dal programma gestionale del badge.
Le ore aggiuntive lavorate, risultanti dal badge, potranno essere fruite come riposi compensativi, entro l'anno successivo alla maturazione, per ora o frazione di ora, anche per l'intera giornata lavorativa fino a un numero massimo di 15 giornate all'anno, con un tetto massimo di 3 giornate al mese.

Art. 10 Indennità di cui all'art.50 c.2 lett. d)
Vengono attribuite indennità correlate alle condizioni di lavoro [ai sensi art.50 c.2 lett d)] per le seguenti incombenze:
[…]
- comando mezzi nautici e reperibilità gestione nell'area portuale (Gruppo nautico) €2000,00;
- reperibilità per scadenze in ambiti amministrativi e fiscali (Uff. amm.vo e Contabilità)1000,00
- funzione di responsabilità in assenza del dirigente 1000,00 (funzionario Ufficio Naturalistico);