Tipologia: Contratto integrativo
Data firma: 21 ottobre 2021
Parti: Ente Parco nazionale dell’Asinara e Cisl-Fp, Cgil-Fp*, Uil-Fp*, RSU
Comparti: P.A., Funzioni centrali, Ente Parco nazionale dell’Asinara
Fonte: cislfp.it
Sommario:
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Sottoscrizione contratto integrativo definitivo 21.10.2021 1. L'orario di lavoro 2. L'orario di servizio e la sua ripartizione, compresa la pausa pranzo, nonché le condizioni generali delle prestazioni di lavoro 3. L'orario di ingresso flessibile 4. L’obbligo della compresenza per il personale operante prevalentemente nella sede amministrati dell'Ente Parco 5. I buoni pasto 6. La reperibilità 7. Le prestazioni di orario straordinario 8. La Banca delle ore |
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9. I riposi compensativi 10. 11 fondo incentivi per le funzioni tecniche 11. Il fondo risorse decentrate 12. L’attività finanziata con risorse extra ordinarie - Risorse variabili per costituzione Fondo risorse decentrate 13. Il riconoscimento degli incarichi di responsabilità: la posizione organizzativa 14. Il rischio 15. Il disagio 16. Lo sviluppo economico e di camera 17. Linee guida per l’accesso al lavoro agile per esigenze di carattere straordinario - emergenza epidemiologica da Covid 19 |
Accordo relativo all’organizzazione del lavoro dei dipendenti dell’Ente Parco nazionale dell’Asinara
Sottoscrizione contratto integrativo definitivo 21.10.2021
In data 21 Ottobre 2021 presso la sede dell’Ente Parco Nazionale dell’Asinara in Porto Torres Via Ponte Romano 81, 07046 Porto Torres (SS): Per la parte pubblica […], Per la parte sindacale Cisl Funzione Pubblica […], Cgil Funzione Pubblica (non presente), Uil Funzione Pubblica (non presente), RSU […], Segretario verbalizzante […]
Al termine della riunione, le parti hanno sottoscritto il seguente accordo relativo all'organizzazione del lavoro dei dipendenti dell’Ente Parco nazionale dell’Asinara.
Il presente accordo viene stipulato con l'obiettivo di migliorare le funzionalità del servizio e l'efficienza e l’efficacia dell'azione istituzionale dell’Ente Parco. Ha inoltre l’obiettivo di migliorare le relazioni funzionali con la comunità locale ed in senso generale con tutto il mondo dell'utenza, ivi comprendendo gli Enti locali in generale e quelli dell'Area vasta, in particolare, le Istituzioni, l'Università, le Associazioni, il mondo della Scuola.
Le parti danno atto che, per il conseguimento dei predetti obiettivi, è di fondamentale importanza conseguire la migliore organizzazione del lavoro ancorché prestato dal ridotto numero delle risorse umane presenti nell’organico dell’Ente parco.
Il consiglio direttivo dell'Ente parco dell’Asinara, come da art. 1 comma 2 dello Statuto del Parco, ha individuato per motivi di funzionalità operativa, come sede di supporto logistico per le esigenze amministrative della collettività territoriale, la struttura presente in V. Ponte Romano, 81 nell'abitato del comune di Porto Torres.
Particolare attenzione viene riservata al contenuto delle specificazioni riferite all'illustrazione degli Istituti ed accordi che costituiscono il presente "Contratto decentrato integrativo” dei dipendenti dell'Ente Parco Nazionale dell’Asinara.
Gli argomenti oggetto del presente accordo sono i seguenti:
1. L'orario di lavoro;
2. L'orario di servizio e la sua ripartizione, compresa la pausa pranzo, nonché le condizioni generali delle prestazioni di lavoro;
3. L'orario di ingresso flessibile;
4. L’obbligo della compresenza per il personale operante prevalentemente nella sede amministrati dell'Ente Parco;
5. I buoni pasto;
6. La reperibilità;
7. Le prestazioni di orario straordinario;
8. La Banca delle ore;
9. I riposi compensativi;
10. 11 fondo incentivi per le funzioni tecniche;
11. Il fondo risorse decentrate;
12. L’attività finanziata con risorse extra ordinarie - Risorse variabili per costituzione Fondo risorse decentrate;
13. Il riconoscimento degli incarichi di responsabilità: la posizione organizzativa;
14. Il rischio;
15. Il disagio;
16. Lo sviluppo economico e di camera;
17. Linee guida per l’accesso al lavoro agile per esigenze di carattere straordinario - emergenza epidemiologica da Covid 19.
Tutto ciò premesso, le parti presenti alla stipula dell’accordo sindacale, come identificate in epigrafe concordano e stipulano quanto appresso:
1. L'orario di lavoro
L'orario di lavoro resta stabilito in 36 ore settimanali, ripartite, in linea di principio in 5 giorni. Vengono fatte salve le esigenze dei servizi da erogarsi con carattere di continuità, che richiedano ore continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana o che presentino particolari esigenze collegamento con le strutture di altri uffici pubblici.
Come indicato art. 17 del CCNL comparto funzione centrali, ai sensi dell’art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 66 del 2003, la durata dell’orario di lavoro non può superare la media delle 48 ore settimana comprensive del lavoro straordinario, calcolata con riferimento ad un arco temporale di sei mesi.
2. L'orario di servizio e la sua ripartizione compresa la pausa pranzo nonché le condizioni generali delle prestazioni di lavoro
L'orario di servizio ordinario è di 36 ore settimanali ed è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico. Come da determinazione n. 13 del 12.01.2016 l'orario viene stabilito, secondi la seguente articolazione:
Lunedì: entrata ore 8.00 Uscita ore 14.00
Martedì: entrata ore 8.00 Uscita ore 14.00 Entrata ore 14.30 Uscita ore 17.30
Mercoledì: entrata ore 8.00 Uscita ore 14.00
Giovedì: entrata ore 8.00 Uscita ore 14.00 Entrata ore 14.30 Uscita ore 17.30
Venerdì: entrata ore 8.00 Uscita ore 14.00
L'orario di apertura al pubblico è cosi stabilito: U
Lunedì: dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Martedì: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle 17.00
Mercoledì: dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Giovedì: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle 17.00
Venerdì: dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Le parti concordano che la pausa pranzo avrà una durata non inferiore a 30 minuti.
3. L'orario di ingresso flessibile
Come previsto dall'art. 26 del CCNL comparto funzioni centrali al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, è stabilito un orario giornaliero di entrata e di uscita flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio. Il dipendente può avvalersi di entrambe le facoltà nell’ambito della medesima giornata.
Viene stabilito in linea di principio un orario di ingresso dalle ore 7.00 alle ore 9.00.
4. Obbligo della copresenza per il personale operante prevalentemente nella sede amministrativa dell'Ente Parco
Le parti concordano e confermano che il personale, operante prevalentemente nella sede amministrativa dell'Ente Parco, ha l'obbligo della copresenza durante almeno tre ore complessive giornaliere, che vengono concordemente stabilite nella fascia oraria fra le ore 9.00 e le 12.00.
5. I buoni pasto
Le parti richiamano e confermano i principi di disciplina dell'istituto dei buoni pasto, che sono regolati come segue:
Ha diritto al "buono pasto" il lavoratore che, nell'arco di una giornata lavorativa effettua una prestazione di lavoro superiore alle sei ore giornaliere;
Il dipendente che svolgerà la propria attività lavorativa sull'isola dell'Asinara, o in trasferta preventivamente autorizzata, dovrà timbrare il cartellino con relativo codice ed in automatico dopo le 6 ore giornaliere, verrà scalata la mezz'ora e sarà attribuito il buono pasto.
[…]
Il dipendente che svolge ore di lavoro straordinario c/o gli uffici nei giorni in cui non è previsto il rientro e/o recupero debito orario avrà diritto al buono pasto, quando supera un’ora di straordinario (minimo 7 ore lavorative esclusi 30 minuti pausa obbligatoria non retribuita).
[…]
A seguito dell’entrata in vigore dello smartworking, previo confronto con le organizzazioni sindacali, si stabilisce, che nei giorni del rientro pomeridiano anche i lavoratori in modalità lavoro agile /smartworking hanno diritto di percepire il buono pasto.
6. La reperibilità
Le parti concordano di richiamare il contenuto integrale dell'art. 20 del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2016/2018. Il servizio di pronta reperibilità può essere istituito dagli enti, durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro, per assicurare essenziali e indifferibili prestazioni riferite a servizi di emergenza. La relativa disciplina è definita in sede di contrattazione integrativa nazionale di ente e tiene conto anche delle esigenze di rotazione tra più soggetti volontari.
La durata massima di un periodo di reperibilità è di 12 ore. In caso di chiamata in servizio durante il periodo di reperibilità, la prestazione di lavoro non può essere superiore a 6 ore.
Ciascun dipendente non può essere collocato in reperibilità per più di quattro volte e, entro tale limite, per non più di due domeniche nell'arco di un mese.
Per un turno di reperibilità di 12 ore è corrisposta una indennità di Euro 10,00.
Per turni di durata inferiore alle 12 ore, la predetta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore e viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10 per cento. L’indennità di reperibilità di cui al presente comma non compete durante l’orario di servizio, a qualsiasi titolo prestato.
La misura dell’indennità di cui al comma 6, nonché il limite di cui al comma 5, sono elevabili in sede di contrattazione integrativa ai sensi dell’art. 7, comma 6, lettera e). Fino alla definizione, in sede di contrattazione integrativa, della nuova disciplina in materia, continuano ad applicarsi le discipline in atto definite sulla base dei precedenti CCNL dei comparti di provenienza.
Le indennità di cui ai commi 6 e 7, sono corrisposte a carico delle risorse di cui all’art. 77 del presente contratto.
Quando la reperibilità cade in giorno festivo, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo, anche se non chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. La fruizione di detto riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale.
7. Le prestazioni di orario straordinario
1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro.
2. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente e preventivamente autorizzata dal dirigente sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle amministrazioni, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Mediante apposita procedura da app o pc il lavoratore richiederà l’autorizzazione indicando la motivazione e il periodo della prestazione straordinaria (orario dalle ...alle …). Il lavoratore, salvo giustificati motivi di impedimento per esigenze personali e familiari, è tenuto ad effettuare il lavoro straordinario.
Le parti prendono atto della assoluta straordinarietà delle condizioni di lavoro della scarna struttura operante per il Parco nazionale dell’Asinara, e per questo motivo individuano un monte orario straordinario annuale di 200 ore a persona, per il personale part time tale ammontare sarà quello" previsto dal CCNL.
Se è autorizzato lo straordinario verrà attribuito il buono pasto dopo almeno un’ora di straordinario, sottratti 30 minuti di pausa obbligatoria.
È considerato ‘orario straordinario’ la prestazione lavorativa che ecceda di almeno un’ora l’ordinario orario di lavoro. La durata dell'orario di lavoro non può superare la media di 48 ore settimanali comprensive del lavoro straordinario calcolata con riferimento ad un arco temporale di 6 mesi, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.lgs 66/2003;
La prestazione lavorativa inferiore all’ora andrà a formare il monte ore della banca delle ore. Dopo la prima ora, anche i minuti successivi sono considerati straordinario.
Le prestazioni di lavoro straordinario, preventivamente autorizzate dal Direttore tramite apposita procedura in uso all’Ente, saranno liquidate nella busta paga del mese successivo la maturazione.
8. Banca delle ore
Al fine di consentire una maggiore flessibilità nella fruizione delle ore di lavoro supplementare è istituita, presso l’amministrazione, la banca delle ore, con un conto annuo individuale per ciascun lavoratore.
Nel monte ore confluiscono le prestazioni di lavoro straordinario, entro un limite annuo individuale di 45 ore, di cui al massimo il 50% potrà essere retribuito.
In sede di costituzione annuale del Fondo risorse decentrate dovrà essere inserito questo nuovo valore economico.
Le ore accantonate dovranno essere utilizzate come riposi compensativi entro il 30.06 dell’anno successivo a quello di maturazione.
Verrà valutato in sede di costituzione del fondo produttività eventuale liquidazione.
L’utilizzo dei riposi compensativi, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla direzione, tramite l’app in uso all’Ente;
9. I riposi compensativi
Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario, debitamente autorizzate, possono dare luogo a corrispondente riposo compensativo, da fruirsi a giorni interi entro il termine massimo di 6 mesi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio.
14. Il rischio
Le parti danno atto che l'indennità di rischio verrà applicata a tutti i casi di prestazioni di lavoro nelle quali il personale interessato sia esposto a condizioni di rischio obiettivo, quali l’utilizzo delle imbarcazioni.
Il riconoscimento delle condizioni di esposizione a rischio, per le giornate nelle quali tale particolare condizione ricorra, darà luogo alla corresponsione di una indennità giornaliera pari a € 4,00 da computarsi sulla base dell’importo mensile pari a euro 100,00;
Le indennità di rischio preventivamente autorizzata dal Direttore tramite apposita procedura in uso all’Ente, sarà liquidata nella busta paga del mese successivo la maturazione;
15. Il disagio
Le parti danno atto che l'operatività sull'isola dell'Asinara è caratterizzato dal sussistere di obiettive condizioni di disagio, legate alla obbligatorietà del viaggio attraverso il mare, in tutte le condizioni meteo-marine, alla durata del viaggio di trasferimento marittimo sulla linea pubblica, in generale alla durata del viaggio di trasferimento fino alla sede di servizio, alla carenza di servizi presenti sull'isola, alla durata molto elevata della permanenza in servizio.
Il riconoscimento delle condizioni di disagio, per le giornate di servizio prestate sull'isola dell'Asinara, darà luogo alla corresponsione di una indennità giornaliera pari a € 4,00, da computarsi sulla base dell’importo mensile pari a euro 100,00;
Le indennità di rischio preventivamente autorizzata dal Direttore tramite apposita procedura in uso all’Ente, sarà liquidata nella busta paga del mese successivo la maturazione;
17. Linee guida per l’accesso al lavoro agile per esigenze di carattere straordinario - emergenza epidemiologica da Covid 19;
Per la durata dello stato di emergenza di cui al D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, il Direttore, al fine di garantire la salute e la sicurezza pubblica, anche in deroga alle ordinarie modalità di esercizio dell’attività lavorativa agile ed anche senza la sottoscrizione di un accordo individuale, potrà autorizzare al lavoro agile qualunque dipendente secondo criteri e modalità individuate in accordo con tutta la struttura.
Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile mantiene il medesimo trattamento giuridico ed economico che resta, a tutti gli effetti contrattuali e di legge, regolato dalla contrattazione collettiva. E garantita parità di trattamento normativo e giuridico dei lavoratori che aderiscono al lavoro agile anche in riferimento alle indennità e al trattamento accessorio rispetto ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno della sede dell'amministrazione. Per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro in modalità lavoro agile non sono configurabili prestazioni straordinarie, aggiuntive, notturne e festive e prestazioni in turno.
Per i giorni in cui è previsto il rientro (martedì e giovedì) in cui la prestazione lavorativa è svolta in lavoro agile spetta il buono pasto.
Al lavoratore agile sono garantiti gli stessi diritti sindacali spettanti ai dipendenti che prestano la loro attività nella sede di lavoro. Ai fini della valutazione della performance individuale e collettiva, l’attività prestata secondo la modalità del lavoro agile è equiparata a tutti gli effetti all’attività svolta nella sede dell’Amministrazione.
Il dipendente che usufruisce del lavoro agile potrà utilizzare anche la propria dotazione strumentale (connessione internet, personal computer, tablet e quanto necessario ad espletare la prestazione lavorativa) garantendo la protezione dei dati sensibili e lavorando prevalentemente in remoto/in cloud senza la conservazione di dati nella propria strumentazione.
Le autorizzazioni al lavoro agile decadono automaticamente e senza obbligo di preavviso il giorno successivo la revoca dello stato di emergenza di cui al D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 e s.m.i.
Gli obblighi di informazione/formazione potranno essere assolti anche in via telematica.
Obblighi di comportamento
Durante lo svolgimento della prestazione lavorativa il lavoratore agile dovrà tenere un comportamento sempre improntato a principi di correttezza e buona fede e, compatibilmente alle peculiarità e modalità di svolgimento del lavoro agile, è tenuto al rispetto delle disposizioni dei CCNL vigenti e di quanto indicato nel Codice di comportamento di questo Ente.
Le specifiche condotte connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa nella modalità di lavoro agile, che integrano gli obblighi di comportamento in servizio previsti dal Codice di comportamento, sono le seguenti:
a. Reperibilità del lavoratore agile durante l’orario di lavoro (fascia di contattabilità) tramite risposta telefonica o a mezzo personal computer;
b. Diligente cooperazione all’adempimento dell’obbligo di sicurezza;
c. Rendicontazione dell’attività svolta.
Tutela della salute e sicurezza del/della dipendente
Al lavoro agile si applicano le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in particolare quelle di cui al D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e della legge 22 maggio 2017, n. 81. Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore agile tutte le informazioni circa le eventuali situazioni di rischio e curare un’adeguata e specifica formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
Il lavoratore agile deve cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali. L’Amministrazione provvede all’adeguata formazione e informazione del lavoratore agile affinché lo stesso possa operare una scelta ragionevole e consapevole del luogo in cui espletare l’attività lavorativa. A tal fine, l’Amministrazione si avvale della documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul lavoro [art. 2, comma 1, lett. r) del DPCM 08.03.2020].
* non presente
