Regione Lazio
UOS RSPP Asl Roma 2
Deliberazione 30 marzo 2017, n. 641
Dlgs 9 aprile 2008, n. 81. Approvazione del regolamento delle autorità, responsabilità e ruoli in materia di sicurezza sul lavoro
IL RESPONSABILE UOS RSPP
VISTO il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante in rubrica la “Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"’,
PRESO ATTO dello stato di attuazione della superiore normativa presso questa Azienda U.S.L., così come verificato dalla attuale Direzione Strategica della stessa;
RITENUTO quindi necessario adottare - annoverandolo fra gli atti normativi interni dell’Azienda - il “Regolamento delle autorità, responsabilità e ruoli in materia di sicurezza sul lavoro" (di seguito “Regolamento”) che, allegato al presente atto deliberativo, del medesimo forma parte integrante e sostanziale, con il quale vengono dettagliatamente ed analiticamente definiti i ruoli, le competenze e gli strumenti per l’adozione di tutte le disposizioni legali in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ed altresì disciplinate le ipotesi ammissibili di delega di funzioni, compiti e responsabilità del Datore di Lavoro;
RITENUTO infine di disporre che l’entrata in vigore del “Regolamento” in parola coincida con la data di pubblicazione, nelle forme di legge, del presente provvedimento di adozione;
RINVIATO ai successivi provvedimenti l’adozione del “Regolamento per la radioprotezione"’,
RINVIATO ai successivi provvedimenti applicativi l’esecuzione in dettaglio di quanto disposto dalla normativa interna espressa dal su citato “Regolamento”;
PROPONE
• di approvare e conseguentemente di adottare, annoverandolo fra gli atti normativi interni di questa Azienda U.S.L, Roma 2 il “Regolamento delle autorità, responsabilità e ruoli in materia di sicurezza sul lavoro" il quale, allegato in originale al presente atto deliberativo, del medesimo forma parte integrante e sostanziale;
• di dover trasmettere il presente atto deliberativo ed i suoi allegati a tutti i Dirigenti Responsabili dell’Azienda, disponendo il relativo incombente a carico della competente U.O.C. Affari generali di questa Azienda;
• di disporre la conservazione del Regolamento aziendale su citato nella Raccolta degli atti normativi interni dell’Azienda altresì ordinandone la stretta osservanza a tutto il personale dipendente;
• di dichiarare che il presente atto non comporta oneri economici a carico del Bilancio ». dell’Azienda.
IL DIRETTORE GENERALE, Dott.ssa Fiorì Degrassi, in attuazione del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00249 del 23 novembre 2016, nonché dell’atto deliberativo n. 1 del 01.12.2016
LETTA E VALUTATA la sovraesposta proposta di delibera presentata dal Responsabile dell’U.O. proponente indicata nel frontespizio.
PRESO ATTO del parere espresso dal Direttore Amministrativo, Dott.ssa Silvia Cavalli, e dal Direttore Sanitario, Dott.ssa Marina Cerimele;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che fanno parte integrante del presente provvedimento,
• di approvare e conseguentemente di adottare, annoverandolo fra gli atti normativi interni di questa Azienda U.S.L. Roma 2 il “Regolamento delle autorità, responsabilità e ruoli in materia di sicurezza sul lavoro” il quale, allegato in originale al presente atto deliberativo, del medesimo forma parte integrante e sostanziale;
• di dover trasmettere il presente atto deliberativo ed i suoi allegati a tutti i Dirigenti Responsabili dell’Azienda, disponendo il relativo incombente a carico della competente U.O.C. Affari generali di questa Azienda;
• di disporre la conservazione del Regolamento aziendale su citato nella Raccolta degli atti normativi interni dell’Azienda altresì ordinandone la stretta osservanza a tutto il personale dipendente;
• di dichiarare che il presente atto non comporta oneri economici a carico del Bilancio dell’Azienda.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Flori Degrassi
Regolamento delle autorità, responsabilità e ruoli in materia di sicurezza sul lavoro
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1 - Oggetto
1. Il presente regolamento definisce, all'interno delle strutture dell’Azienda USL Roma 2, i ruoli, le competenze e gli strumenti per l'attuazione delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
2. Esso disciplina inoltre le modalità di realizzazione dell'istituto della delega di funzioni per la gestione e l'adempimento degli obblighi che, in materia di sicurezza sul lavoro, il dlgs 81/08 pone a carico del Datore di lavoro.
Art. 2 - Campo di applicazione
1. Il modello di organizzazione della prevenzione definito dal presente Regolamento trova applicazione in tutte le attività svolte dai lavoratori dell'Azienda o da soggetti ad essi equiparati, e regola anche gli adempimenti richiesti dalle leggi per il lavoro in appalto ed il lavoro somministrato.
2. Ai fini dell'identificazione dei soggetti destinatari della tutela della salute e sicurezza durante il lavoro, si fa riferimento alla definizione di lavoratore e alle equiparazioni 4 contenute all'articolo 2, comma 1, lettera a).
Art. 3 - Disposizioni generali
1. Tutti i Dipendenti, e quelli ad essi equiparati ai sensi del precedente articolo, sono tenuti ad osservare gli obblighi spettanti ai lavoratori richiamati all'articolo 18 del presente Regolamento aziendale, conformemente alla formazione, alle istruzioni, all'addestramento e ai mezzi forniti.
2. Le disposizioni del presente Regolamento hanno carattere vincolante per tutti i soggetti coinvolti.
3. Eventuali disposizioni interne alle singole strutture in materia di sicurezza e salute sul lavoro, devono essere emanate dai dirigenti delegati in conformità con quanto disposto nel presente Regolamento.
4. I componenti del sistema di prevenzione aziendale (ivi inclusi i RLS e i componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione) sono tenuti al segreto professionale rispettivamente, in adesione al disposto di cui all’art. 50, comma 6, e art. 33 comma 2
5. Per la mancata osservanza delle norme e delle procedure applicative del presente Regolamento, la Direzione Aziendale si riserva di adottare i provvedimenti, inclusi quelli disciplinari, previsti dalle norme vigenti, dai Contratti collettivi nazionali di lavoro o dagli accordi stipulati con Enti terzi.
Capo II
I Soggetti della Prevenzione - Il Sistema di Sicurezza Aziendale
Art. 4 - I Soggetti della Prevenzione: definizioni
Ai fini del presente Regolamento si intende per:
1. Datore di lavoro: è il Direttore Generale della ASL, al quale fanno capo gli adempimenti indelegabili previsti dall'art. 17 - comma 1 lettere a) e b).
2. Dirigente: è persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa coerentemente a quanto stabilito dall'Atto Aziendale, e dispone della effettiva possibilità di dirigere e organizzare l'altrui attività lavorativa, con effetti diretti o potenziali sui rischi lavorativi. Ai Dirigenti, il Datore di Lavoro delega gli adempimenti non esclusivamente attribuiti dall'art. 18 al Datore di lavoro, nei limiti delle deleghe espresse, così come meglio specificato nei seguenti articoli 7 e 8 del presente Regolamento.
3. Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri 6 gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla - attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa e che, nell'ambito di un dipartimento, di un'area, di un distretto, di una unità operativa, servizio o struttura, sovrintende e coordina le attività alle quali è addetto un determinato gruppo di lavoratori (a mero titolo di esempio: dirigenti di unità operativa semplice articolazione della struttura complessa, titolari di posizioni organizzative o di indennità di coordinamento, coordinatori, etc.). I preposti svolgono i compiti di sorveglianza e verifica sull'adozione di procedure di sicurezza definite dal documento di valutazione dei rischi o disposte dai dirigenti così come meglio specificato nel seguente articolo 17 del presente Regolamento.
4. Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge una attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione del Datore di Lavoro e soggetti equiparati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d) ed e).
5. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (di seguito RLS): persona designata nell'ambito della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU), per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
6. Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito SPP): unità operativa in staff alla Direzione Generale costituita dall'insieme di persone sistemi e mezzi finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori, incaricata dei compiti di cui all'art. 33.
7. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito RSPP): persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
8. Medico competente (di seguito MC): medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D.Lgs. 81/08.
9. Medico autorizzato (di seguito MA): è il medico responsabile della sorveglianza medica dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti, la cui specializzazione e qualificazione è stabilita dal DLgs n° 230/95 e s.m.i.
10. Esperto qualificato (di seguito EQ): è il soggetto che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione. La sua qualificazione è stabilita dal DLgs n. 230/95 e s.m.i.
11. Responsabile della gestione delle emergenze: soggetto delegato dal Datore di lavoro (art. 43 dlgs 81/08 e DM 10 marzo 1998) che ha la responsabilità dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso, e di gestione dell'emergenza.
12. Lavoratori addetti all'antincendio ed all'emergenza: sono lavoratori, designati ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b), ai quali spettano compiti di attuazione delle misure di prevenzione incendi, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.
Art. 5 - Organizzazione della sicurezza sul lavoro in azienda
1. Il sistema organizzativo complesso della Asl Roma 2 comprende al suo interno i Soggetti, la Struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le azioni di coinvolgimento, le pratiche, le procedure, i processi e le risorse necessarie per sviluppare, attuare, raggiungere e mantenere la politica dell’organizzazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL) nell'ottica del miglioramento continuo.
2. Le responsabilità e le relative autorità in materia di SSL sono strettamente correlate allo schema organizzativo e funzionale dell'organizzazione e con i requisiti di legge (Allegato I).
Art. 6 - obbligo di vigilanza del Datore di lavoro e dei Soggetti delegati
1. Il Datore di lavoro, nel rispetto dell'art. 16, comma 3, ha l'obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del Dirigente delegato delle funzioni trasferite.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 3-bis, il Datore di lavoro ed i Delegati sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 19, 20, 22, 23, 24 e 25 (obblighi del Preposto, dei Lavoratori, dei progettisti, dei fabbricanti e fornitori, degli installatori e del Medico competente), fatta salva l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli, qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del Datore di lavoro e del Dirigente.
3. I Delegati sono impegnati nei processi operativi e gestionali della sicurezza. Per tali finalità organizzano il lavoro e garantiscono le necessarie misure di sicurezza nonché verificano, direttamente ed attraverso i preposti, che vengano attuate tutte le misure di tutela e prevenzione previste; essi in particolare si attengono ai principi dell'art. 15 e rispondono degli adempimenti di cui all'art. 18 in relazione alle deleghe ricevute.
Art. 7 - delega di funzioni in tema di sicurezza: criteri e requisiti
1. Tutti gli obblighi del Datore di lavoro non previsti dall'art. 17 possono essere delegati mediante formalizzazione di specifica delega. Questa attribuisce al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla natura delle funzioni delegate; riprova di ciò è il fatto che essa attribuisce al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate. La delega pertanto comporta una completa autonomia decisionale e di gestione con piena disponibilità economica e di conseguenza trasmette al delegato non solo l'obbligo al rispetto delle norme di salute e sicurezza, ma anche i mezzi tecnici ed economici ed i poteri organizzativi necessari per adempiere a quell'obbligo.
2. Essendo la delega di funzioni uno strumento non solo organizzativo, ma anche giuridico, con il quale il Datore di lavoro trasferisce al delegato sia determinate funzioni che connesse responsabilità, è ammessa solo nei casi previsti dall'art. 16, comma 1, e pubblicizzata ai sensi del successivo comma 2, medesimo articolo.
3. Il Regolamento per la gestione del fondo economale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 2, approvato con Delibera n. 46 del 5 gennaio 2017, definisce le modalità per la fruizione del budget di spesa per l’attuazione dei compiti delegati.
4. Con il presente Regolamento il Datore di Lavoro disciplina l'istituto della delega per l'espletamento dei compiti che, in base al D. Lgs. 81/2008, risultano delegabili, ed in particolare l'attuazione delle misure generali di tutela previste dall'art. 15 e gli obblighi di cui all'articolo 18. E altresì delegabile il Dirigente Facente Funzioni in caso di assenza del Titolare dell'incarico, limitatamente al periodo di affidamento dell'incarico, durante il quale, avrà gli stessi compiti, autonomia e responsabilità previste nell'atto di delega conferito al Titolare dello stesso. Permane comunque in capo al Datore di Lavoro l'obbligo di adeguata vigilanza personale sul delegato. Gli adempimenti delegati vengono assolti attraverso la diretta attuazione o attraverso la richiesta motivata di interventi agli altri Soggetti Aziendali (Delegati, Dirigenti, ecc.) deputati a provvedere, fatta salva l'adozione di ulteriori misure sostitutive. Eventuali sforamenti relativi al budget assegnato dovranno essere immediatamente segnalati al Datore di Lavoro per gli adempimenti conseguenti come previsto nei suddetti regolamenti aziendali
Art. 8 - sub-delega di funzioni
1. Il soggetto Delegato, previa intesa col Datore di Lavoro che può e deve esplicitamente risultare dal testo della delega medesima, può a sua volta sub-delegare i propri compiti in parte (solo "specifiche funzioni", non tutte le funzioni delegategli dal Datore di Lavoro), nel rispetto di tutti i requisiti minimi previsti dall’articolo 16 comma 1
2. Nel caso di Delegato che delega a un Subdelegato specifiche funzioni prevenzionistiche, a parte dei suoi compiti antinfortunistici, resta l'obbligo di adeguata vigilanza personale sul Subdelegato. Sono inoltre vietate le cosiddette "deleghe a cascata", infatti il subdelegato non può delegare alcunché e deve occuparsi personalmente delle incombenze affidategli, ma si può avvalere dei Preposti per la vigilanza e controllo delle disposizioni impartite. Per la definizione e fruizione del budget di spesa per l'attuazione dei compiti sub-delegati si applica la stessa metodologia prevista all'articolo precedente per i Delegati
Capo III
Ruoli e Responsabilità
Art. 9 - Il Datore di Lavoro
1. Il Datore di Lavoro dell'Azienda USL Roma 2 si identifica con la figura del Direttore Generale.
2. Il Direttore Generale dell'Azienda USL Roma 2 esercita poteri di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza sulle attività di prevenzione e protezione aziendali, così come specificato all'art. 18.
3. Il Direttore Generale dell'Azienda USL mantiene, come previsto dall'art. 17, comma 1, la responsabilità diretta in ordine alla garanzia degli adempimenti indelegabili ed a quelli individuati dal sistema sanzionatone (art 55 comma 1 lettere a) e b) a carico del solo Datore di Lavoro, ossia:
a. L'analisi e valutazione del rischio e relativo aggiornamento;
b. Elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
c. Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
4. Copia del documento di cui al precedente punto 3, lettera b, è custodita, anche in formato elettronico, presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi e presso il Servizio di Prevenzione e Protezione, sotto la responsabilità del RSPP.
5. Fatte salve le funzioni di governo proprie del Direttore Generale in qualità di Datore di Lavoro, ovvero gli atti non delegabili previsti dall'art. 17, sono trasferibili al Direttore Sanitario ed al Direttore Amministrativo, nonché ai Delegati individuati nel presente regolamento, tutte le funzioni di carattere gestionale in materia di sicurezza, attraverso le quali si esplica l'autonomia funzionale delle articolazioni organizzative dell'Azienda stessa.
6. Il Direttore Generale procede inoltre alla nomina, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, delle seguenti figure:
a. Coordinatore dei Medici competenti e Autorizzati (Coord. MC/MA);
b. Medico competente e Medico autorizzato (MC/MA);
c. Esperto qualificato (EQ);
d. Addetti al Servizio di prevenzione e protezione (ASPP), su proposta del RSPP;
e. Responsabile della gestione delle emergenze (RGE);
f. Lavoratori incaricati della gestione delle emergenze, su proposta del RGE.
7. Il Direttore Generale dell'azienda USL Roma 2 adempie agli obblighi di formazione, informazione ed addestramento di cui agli art. 36 e 37 in materia di sicurezza e di salute, attraverso i Dirigenti Delegati, che per tale funzione si avvalgono del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.
Art. 10 - Soggetti delegati e loro adempimenti
1. I soggetti delegati dal Datore di lavoro/Direttore generale sono:
a. Il Delegato al Governo clinico, Processi sanitari e assistenziali;
b. Il Delegato al Governo amministrativo e dei Processi di supporto;
c. Il Delegato alla Gestione del Patrimonio immobiliare, Impianti, Macchinari e attrezzature;
d. Il Delegato alla Gestione delle Attrezzature e Impianti elettromedicali e sanitari;
e. Il Delegato alla Formazione SSL.
Art. 11 - Delegati al Governo clinico. Processi sanitari e assistenziali
1. In attuazione a quanto di competenza professionale e dall'Atto di Autonomia Aziendale, il Direttore Generale identifica nelle sottoelencate figure professionali i Delegati al Governo Clinico, Processi Sanitari ed Assistenziali:
a. Direttore Medico di Presidio (gestione attività area critica, gestione attività area medica, gestione attività area chirurgica)
b. Direttore Dipartimento dei Servizi Diagnostici e della Farmaceutica (gestione attività diagnostica)
c. Direttore Distretto (gestione area distrettuale)
d. Direttore Dipartimento di Prevenzione (gestione area prevenzione)
2. A tale Ruolo aziendale sono delegate le funzioni di cui all’Allegato IIa.
Art. 12 - Delegati al Governo amministrativo e dei Processi di supporto
1. In attuazione a quanto di competenza professionale e dall'Atto di Autonomia Aziendale, il Direttore Generale identifica nelle sottoelencate figure professionali i Delegati al Governo amministrativo e dei Processi di supporto:
a. RUP (gestione appalti forniture e servizi di supporto)
b. Direttore UOC Gestione giuridica Risorse umane (gestione personale dipendente)
c. Direttore UOC gestione personale convenzionato (gestione personale convenzionato)
2. A tale Ruolo aziendale sono delegate le funzioni di cui all'Allegato IIb.
Art. 13 - Delegati alla Gestione del Patrimonio immobiliare, Impianti, Macchinari e attrezzature
1. In attuazione a quanto di competenza professionale e dall'Atto di Autonomia Aziendale, il Direttore Generale identifica nelle sottoelencate figure professionali i Delegati alla Gestione del Patrimonio immobiliare, Impianti, Macchinari e attrezzature:
a. Direttore UOC Lavori Pubblici e Investimenti - Territorio, il Delegato alla Gestione del Patrimonio immobiliare, Impianti, Macchinari e attrezzature del territorio.
b. Direttore della UOC Lavori Pubblici e Investimenti - Ospedali, il Delegato alla Gestione del Patrimonio immobiliare, Impianti, Macchinari e attrezzature degli Ospedali.
2. A tale Ruolo aziendale sono delegate le funzioni di cui all'Allegato IIc.
Art. 14 - Delegato alla Gestione delle Attrezzature e Impianti elettromedicali e sanitari
1. In attuazione a quanto di competenza professionale e dall’Atto di Autonomia Aziendale, il Direttore Generale identifica nel Direttore della UOC Ingegneria Clinica il Delegato alla Gestione delle Attrezzature e Impianti elettromedicali e sanitari. A tale Ruolo aziendale sono delegate le funzioni di cui all'Allegato IId.
Art. 15 - Delegato alla Formazione SSL
1. In attuazione a quanto di competenza professionale e dall'Atto di Autonomia Aziendale, il Direttore Generale identifica nel Direttore della UOC Formazione il Delegato alla Formazione SSL. A tale Ruolo aziendale sono delegate le funzioni di cui all'Allegato IIe.
Art. 16 - I dirigenti.
1. I Dirigenti rivestono, per quanto riguarda le misure di tutela della salute dei lavoratori, funzioni proprie con responsabilità diverse ed articolate a seconda dei diversi ruoli. Nell'Ambito dell'organizzazione della Asl Roma 2, ai sensi dell'art.2 comma 1, lett. d), sono identificati quali Dirigenti le seguenti figure:
a. Direttori di Dipartimento/Area per intensità di cura/Distretto
b. Direttori di Unità Operativa Complessa
c. Responsabili di Unità Operativa Semplice Dipartimentale e Unità Operativa Semplice titolare di budget.
2. Ai Dirigenti aziendali identificati compete la responsabilità in ordine all'adozione delle misure generali e speciali di tutela di cui al D. Lgs. 81/2008, nell'ambito delle strutture e funzioni ad essi assegnate in gestione, nonché il compito di garantire che il sistema aziendale di gestione della sicurezza venga applicato e mantenuto efficacemente. I Dirigenti sono pertanto coinvolti attivamente nei processi operativi e gestionali della sicurezza e per tali finalità organizzano il lavoro e garantiscono le necessarie misure di sicurezza e verificano direttamente ed attraverso i preposti, che esse vengano attuate. I compiti e gli obblighi sono elencati nell'Allegato IIIa.
Art. 17 - I Preposti
1. I Preposti - indipendentemente dall'individuale posizione giuridica (personale afferente all’area del comparto e della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria non medica) - sono i soggetti ai quali è affidato, in un ambito operativo, nei confronti dei Lavoratori ivi impegnati, il compito di vigilare che il lavoro si svolga secondo le procedure di sicurezza.
2. I Preposti solitamente coincidono con i titolari di livelli di organizzazione e coordinamento interni alle Strutture. Compiti ed obblighi dei Preposti sono elencati nell’Allegato IIIIb.
Art. 18 - I Lavoratori
1. Per lavoratore si intende ogni soggetto che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell'ambito dell’organizzazione dell'Azienda Sanitaria, ovvero non solo i dipendenti del SSN, ma anche il personale e gli studenti delle Università e/o delle Scuole di Specializzazione o assimilabili (tirocinanti, borsisti, specializzandi, dottorandi, studenti, ecc.) che interagiscono a qualunque titolo col personale aziendale nei percorsi di tirocinio o di specializzazione. Tutti i lavoratori sono tenuti a prendersi cura della salute e sicurezza propria e delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, nonché della salvaguardia dell'ambiente. Compiti e doveri dei lavoratori sono elencati nell'Allegato IIIc.
Art. 19 - il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
1. Il Servizio di Prevenzione e Protezione è una struttura strategica posta in staff alla Direzione Generale. Si identifica nel Responsabile della UOS RSPP e costituisce l’organo tecnico consultivo della Direzione Generale per l'attuazione delle politiche di sicurezza sul lavoro e provvede allo svolgimento dei compiti indicati nell'art. 33.
2. Il Datore di lavoro designa obbligatoriamente ai sensi dell'art. 17 il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32. Compiti e doveri del RSPP sono elencati nell'Allegato IIId.
3. Al Servizio di Prevenzione e Protezione sono assegnati funzionalmente gli Addetti SPP aventi requisiti e compiti definiti dagli artt. 31, 32 e 33.
Art. 20 - Il coordinatore dei Medici competenti/Autorizzati
1. Il coordinatore dei Medici competenti ed Autorizzati è il soggetto individuato dal Datore di lavoro, avente il ruolo di Medico competente e/o Autorizzato che ha il compito di coordinare i MC ed i MA.
2. A tale soggetto compete la supervisione e l'indirizzo dei Medici assegnati per tutti gli adempimenti previsti dal dlgs 81/08 per la sorveglianza sanitaria. Compiti e doveri del coordinatore dei Medici competenti sono elencati nell'Allegato IIIIe.
Art. 21 - Esperto qualificato
1. L'Esperto qualificato è nominato dal Datore di lavoro in applicazione della normativa dell'art. 77 del dlgs 230/95, al fine di assicurare la Sorveglianza fisica della Radioprotezione dei lavoratori e della popolazione. Compiti e doveri dell'Esperto qualificato sono elencati nell'Allegato IIIf
Art. 22 - Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
1. Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) di cui all'art. 47 sono designati con le modalità stabilite dal contratto collettivo nazionale quadro per l'applicazione del suddetto Decreto. Agli RLS competono le attribuzioni previste dall'art. 50, dal presente Regolamento, nonché le attribuzioni eventualmente risultanti dalla contrattazione collettiva.
Capo IV
Disciplina dei rapporti con Soggetti esterni
Art. 23 - Disciplina in ambito protezionistico per i lavoratori dipendenti della ASL Roma 2 che operano a vario titolo presso Strutture o Enti esterni all'Azienda.
1. Per quanto attiene ai lavoratori dell'Azienda che operano a vario titolo (attività intra- moenia, prestazioni in consulenza, attività d'istituto) presso strutture o enti esterne all'Azienda le convenzioni in essere devono garantire l'adempimento degli obblighi di cui al Dlgs 81/08 in capo agli Enti stessi.
2. I lavoratori dell'Azienda di cui al comma precedente devono attenersi alle norme dettate dai Responsabili degli Enti ospitanti, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta per l'attuazione delle misure generali di tutela.
3. I lavoratori dell’Azienda di cui al comma 1, qualora ritengano sussistere situazioni indebite di rischio e/o pregiudizievoli per la salute, sono tenuti a richiedere formalmente l'intervento degli incaricati dei predetti Enti, dandone comunicazione al Datore di Lavoro dell'Azienda ASL Roma 2.
Art. 24 - Rapporti convenzionali con Cooperative, Associazioni o altri Enti a qualsiasi titolo operanti nell'Azienda ASL Roma 2.
1. In caso di attività effettuata presso una o più sedi della ASL Roma 2, il Datore di Lavoro della Cooperativa, dell'Associazione o di altro Ente che a qualsiasi titolo intrattiene un rapporto con la ASL Roma 2 per erogare servizi di pre-formazione e di pre-inserimento lavorativo ad utenti delle strutture sanitarie dell'Azienda, assolve come dovuto e con richiamo esplicito in convenzione, a tutti gli obblighi relativi alla sicurezza previsti dal D.lgs. n° 81/08 per il proprio personale ivi operante e per gli utenti del servizio affidati inseriti nei laboratori e coordinati nelle attività di cui sopra.
2. Il Datore di Lavoro della Cooperativa, dell'Associazione o di altro Ente di cui al punto 1 adempie pertanto, per la tutela delle persone che vengono inserite nei corsi di pre-formazione e pre-inserimento lavorativo, agli obblighi di sicurezza, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo: l'informazione, la formazione e l'addestramento, la fornitura dei DPI, la verifica dell'utilizzo corretto delle attrezzature di lavoro e, se prevista a seguito della valutazione dei rischi, alla sorveglianza sanitaria dei medesimi ai sensi dell'articolo 21.
3. All'Azienda USL Roma 2 spetta l'assolvimento degli obblighi previsti dall'articolo 26 in qualità di datore di lavoro committente.
4. Ove l'attività sia effettuata presso sedi non di proprietà della ASL Roma 2, il Datore di Lavoro della Cooperativa, dell'Associazione o di altro Ente che a qualsiasi titolo intrattiene un rapporto con la ASL Roma 2 assolve gli obblighi in tema di sicurezza, anche relativamente alla idoneità dei luoghi di lavoro.
Capo V
Disposizioni Finali
Art. 25 - Rispetto e Violazione delle Norme.
Fermo restando quanto disposto dai precedenti articoli ogni Dirigente, Preposto e Lavoratore è tenuto all'osservanza di quanto previsto dall'Azienda con apposite disposizioni o procedure di prevenzione, in specie per l’adempimento di quanto previsto nell’art. 18.
Art. 26 - Norma di Rinvio
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di cui al Dlgs n° 81/08 ed alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Art. 27 - Disposizioni Finali
1. Le presenti disposizioni costituiscono linea di indirizzo generale sull’applicazione della normativa riguardante la sicurezza e la salute degli operatori sul lavoro.
2. I Delegati sono tenuti alla diffusione del presente regolamento tra i Preposti.
3. I Preposti sono tenuti alla diffusione del presente regolamento tra i Lavoratori.
Art. 28 - Revisioni
Il presente Regolamento viene riesaminato dal Datore di Lavoro in corrispondenza di modifiche dell'Atto Aziendale significative o su proposta del Direttore Sanitario d'Azienda.
Art. 29 - Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore all’atto dell’adozione del relativo atto deliberativo.
