Cassazione Civile, Sez. Lav., 19 agosto 2024, n. 22910 - Oscillazione del premio assicurativo per andamento infortunistico. Irrilevante che gli eventi lavorativi occorsi siano avvenuti quando l'azienda era condotta da precedenti imprese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto - Presidente
Dott. GARRI Fabrizia - Consigliere
Dott. MANCINO Rossana - Rel. Consigliere
Dott. MARCHESE Gabriella - Consigliere
Dott. BUFFA Francesco - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 25984-2021 proposto da:
ILVA Spa IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona dei Commissari Straordinari pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 68, presso lo studio dell'avvocato RAOUL BARSANTI, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati a, LORELLA FRASCONÀ, che lo rappresentano e difendono;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 410/2020 della CORTE D'APPELLO DI LECCE - SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 20/10/2020 R.G.N. 205/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/2024 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONÀ, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato RAOUL BARSANTI;
udito l'avvocato MICHELE PONTONE per delega verbale avvocato LORELLA FRASCONÀ.
Fatto
La Corte d'Appello di Lecce, in riforma della decisione di prima grado, ha rigettato la domanda svolta dalla Spa ILVA, in amministrazione straordinaria, per la declaratoria dell'illegittima imputazione, sulla posizione assicurativa territoriale, del riconoscimento delle malattie professionali denunciate da FINTECNA Spa relative a sei lavoratori (analiticamente indicati nella sentenza gravata) che mai avevano prestato attività lavorativa per ILVA Spa, e per il recupero delle somme (euro 1.526.524,00) versate all'INAIL a titolo di rideterminazione del premio, al mero scopo di evitare il recupero coattivo, oltre la declaratoria di rideterminazione del tasso di premio, da applicarsi per l'anno 2008, in ragione del 69 per mille, e la restituzione della somma complessivamente versata (euro 2.096.946,28).
2. Vertendosi in tema di premio INAIL e d'incremento della quota relativa al tasso variabile connesso al maggior rischio dovuto al riconoscimento di malattie professionali di alcuni lavoratori, tutti ex dipendenti ITALSIDER addetti allo stabilimento siderurgico di Taranto in cui, per complesse vicende circolatorie societarie, era subentrata ILVA Spa, la Corte di merito riteneva immutato il rischio della lavorazione, nonostante le vicende aziendali, sul presupposto che le dette vicende fossero del tutto estranee al rischio morbigeno e alla pericolosità della lavorazione.
3. Ricorre, avverso tale sentenza, ILVA Spa, in amministrazione straordinaria, con unico ricorso affidato a due motivi, cui resiste, con controricorso, INAIL, ulteriormente illustrato con memoria.
Diritto
4. Con il primo motivo di ricorso la società si duole di violazione degli artt. 15 e ss. D.P.R. n.1124 del 1965, 15 e ss. D.M. 18 giugno 1988, 18 e ss. D.M. 12 dicembre 2000, e assume che il rischio è riferito, nella vicenda all'esame, ad attività lavorative indennizzate e svolte in archi temporali risalenti e con esposizione non riconducibile al cessionario, peraltro svolte in favore di datore di lavoro formalmente e sostanzialmente ancora titolare delle obbligazioni nascenti dai rapporti di lavoro e dai sottostanti obblighi assicurativi.
5. Soggiunge che difetta il presupposto legittimante l'imputazione degli oneri relativi agli indennizzi delle malattie professionali, per non avere i lavoratori indennizzati, in riferimento ai quali è dibattuta l'oscillazione del tasso specifico, mai lavorato alle dipendenze della Spa ILVA, tanto più che le stesse malattie professionali risultano denunciate da soggetto giuridico diverso, FINTECNA Spa, a sua volta incorporante Iritecna Spa in liquidazione, a sua volta incorporante ILVA Spa in liquidazione, società datore di lavoro.
6. In definitiva, la decisione gravata, ad avviso della parte ricorrente, avrebbe trascurato di considerare che i predetti lavoratori mai avevano prestato attività alle dipendenze di ILVA Spa, con la conseguenza che la stessa non poteva essere qualificata come ultimo datore di lavoro, ai fini dell'applicazione del vincolo di solidarietà ex art. 15 D.P.R. n. 1124 del 1965.
7. Con il secondo motivo la parte ricorrente si duole di omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, vale a dire, come preannunciato con il primo mezzo, la circostanza che i lavoratori tecnopatici mai avevano lavorato per ILVA Spa per avere cessato di svolgere attività nello stabilimento siderurgico di Taranto, nel periodo compreso tra il 1985 e il 1992 e, dunque, in epoca antecedente non solo all'avvio dell'attività da parte dell'attuale ricorrente (1994) ma finanche alla costituzione della stessa (dicembre 1993).
8. Il ricorso è da rigettare, esaminati congiuntamente i motivi per la stretta connessione logica.
9. In sintesi, la tesi patrocinata dalla società ricorrente, per opporsi alla rideterminazione del tasso specifico aziendale, risiede nell'escludere un'oscillazione in aumento del tasso medio di tariffa, con relativi oneri economici per malattie professionali riconosciute, laddove infortuni e malattie professionali abbiano visto coinvolti lavoratori che, per vicende circolatorie dell'azienda, abbiano avuto una pluralità di datori di lavoro.
10. Questa Corte ha più volte chiarito che il sistema assicurativo obbligatorio contro gli infortuni e le malattie professionali è retto dal principio di equilibrio finanziario interno che si persegue, con metodo attuariale, mediante una necessaria relazione tra entità del contributo dovuto e grado di pericolosità dell'attività svolta, con riguardo anche alla singola lavorazione.
11. Tale tasso è denominato nazionale perché esprime il rischio medio nazionale delle singole lavorazioni assicurate e traduce il rapporto tra il complesso degli oneri che la gestione dell'Istituto sostiene in un certo periodo quanto a ciascuna lavorazione.
12. Nei riguardi della singola azienda, poi, il tasso nazionale è suscettibile di essere maggiorato o diminuito a seconda del concreto andamento dei sinistri verificatisi, in ragione del concorrente principio di coinvolgimento responsabile delle imprese attraverso la considerazione sia del rispetto delle regole di prevenzione, sia dell'andamento infortunistico e, infine, dell'entità forza lavoro impiegata in azienda.
13. Dopo aver ricordato che il D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 39 prevede che le tariffe dei premi dovuti all'Inail vengano determinate in modo da ricomprendere l'onere finanziario previsto, corrispondente agli infortuni del periodo di assicurazione, e che due sono pertanto i criteri fondamentali di determinazione: calcolo fondato su previsioni, ossia probabilistico, e perseguimento dell'equilibrio finanziario dell'Istituto, questa Corte ha affermato che il successivo articolo 40 affida a quest'ultimo di deliberare le tariffe ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale di approvarle (v., per tutte, Cass. n. 30428 del 2017 e i precedenti ivi richiamati, fra i quali Cass., Sez. Un., n. 7853 del 2001, Cass. n. 1941/2002, Cass., Sez. Un., n. 26020 del 2008, n. 7668 del 2010).
14. Significativamente, peraltro, la giurisprudenza di questa Corte sopra citata ha sintetizzato la ratio della normativa per l'ipotesi dell'assenza di infortuni, pur diversa da quella ora all'esame ma emblematica dell'intero impianto normativo, nell'affermazione che se si ammettesse la possibilità di ridurre il tasso aziendale si realizzerebbe l'effetto, vietato, di ridurre il premio a mero corrispettivo dell'indennizzo, obliterando sia la funzione mutualistica dell'assicurazione sia il criterio probabilistico di calcolo del premio.
15. Per quanto ora d'interesse, nel tempo si sono succeduti i d.m.18 giugno 1988 e D.M. 12 dicembre 2000 (quest'ultimo applicabile ratione temporis), tutti aventi natura di norme di diritto ai sensi dell'art. 1 preleggi, n. 2 e art. 360 c.p.c., n. 3 (ex multis Cass. 23 gennaio 1995 n. 778) e ciascuno utile per interpretare il precedente, quanto alle sue disposizioni confermative e chiarificatrici.
16. Il D.M. del 1988, art. 20 ha stabilito che il tasso specifico aziendale comprende "anche gli oneri per i casi di infortunio o di malattia professionale ancora da definire alla data di determinazione degli stessi tassi specifici aziendali".
17. Il D.M. del 1971, art. 14 aveva già definito il detto tasso come quello derivante dal rapporto oneri-mercedi nel triennio immediatamente precedente l'anno in cui è stata chiesta la riduzione del premio (da parte del datore di lavoro) o l'aumento (da parte dell'Inail).
18. Tra gli oneri sono compresi quelli diretti, ossia le prestazioni economiche o sanitarie da erogare, e quelli presunti, che si traducono nella riserva sinistri, ossia nella somma destinata a coprire oneri non determinabili attualmente in via definitiva.
19. Il tasso aziendale non si riferisce all'andamento infortunistico della singola impresa bensì al rapporto tra l'andamento infortunistico in ciascuna categoria di lavorazione ed il numero dei lavoratori assicurati nelle singole imprese, nonché le loro retribuzioni.
20. In tal modo gli oneri presunti vengono distribuiti secondo un criterio di probabilità basato su gruppi di imprese, in modo che il rischio venga ripartito secondo il criterio mutualistico, proprio dell'assicurazione.
21. Il criterio probabilistico, inoltre, sottostà a tutta la tecnica assicurativa e deve governare anche la determinazione dei tassi specifici, ecco perché finanche l'assenza di infortuni o di malattie, nella singola azienda, non influisce sulla probabilità di sinistri futuri.
22. Il D.M. n. 10561 del 2000, dopo aver previsto all'art. 22 che il tasso specifico aziendale è quello risultante dal rapporto fra oneri e retribuzioni relativo ai primi tre anni del quadriennio precedente l'anno di decorrenza del provvedimento di oscillazione o del minor periodo, purché non inferiore a un anno, nella ipotesi di attività iniziata da meno di quattro anni, chiarisce, al comma 3, che gli oneri presunti debbono essere calcolati a stima su base nazionale e attribuiti alle singole posizioni assicurative con criterio statistico attuariale.
23. In altri termini, l'aumento del tasso medio nazionale viene applicato laddove l'azienda dimostri un andamento infortunistico (determinato dal rapporto tra gli oneri e le retribuzioni) più oneroso rispetto alla media nazionale, mentre la riduzione del tasso medio nazionale viene applicata alle aziende con andamento infortunistico meno oneroso rispetto alla media nazionale.
24. La misura dell'aumento o della riduzione è, quindi, una variabile del rapporto che dipende sia dall'entità dello scarto tra i valori aziendali e quelli nazionali, sia dalla dimensione aziendale (considerazioni, già svolte dalle Sezioni unite di questa Corte, nella sentenza 11 giugno 2001 n. 7853, e ribadite da successive conformi).
25. Tanto premesso, l'andamento infortunistico sfavorevole determina l'oscillazione, in aumento, del tasso per il fatto stesso della verificazione dell'infortunio lavorativo o della malattia professionale e prescinde dalla responsabilità del datore di lavoro nel determinismo dell'evento e, dunque prescinde dalle vicende circolatorie dell'azienda.
26. Sul solco del precedente orientamento (Cass. n. 13733 del 2014), Cass. n.1608 del 2022, ha ribadito che in caso di richiesta di pagamento di maggiori contributi per variazione in aumento del tasso specifico aziendale, l'Inail ha l'onere di allegare e, ove ciò sia oggetto di contestazione, provare, di avere provveduto, nel periodo di riferimento, all'indennizzo che aveva determinato la variazione in aumento del tasso specifico aziendale, mentre la deduzione dell'insussistenza delle circostanze fattuali che avrebbero reso legittimo tale indennizzo integra una eventuale eccezione del contribuente.
27. Si è anche aggiunto, con Cass. n. 21563 del 2019, che, in tema di criteri per la determinazione del premio per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il datore di lavoro che, pur in presenza di oneri effettivamente sostenuti dall'Inail per l'erogazione di prestazioni assicurative ai lavoratori dell'azienda, per un ammontare tale da implicare oscillazione in aumento del tasso specifico aziendale, assuma di essere tenuto al versamento di un premio di importo inferiore a quello preteso dall'Istituto stesso, postula necessariamente la giuridica inefficacia, nei propri confronti, del fatto costitutivo di siffatta pretesa, solo in tal guisa potendo sottrarsi alle obbligazioni nascenti dal rapporto di assicurazione e dalla specifica disciplina della determinazione dei premi; ne consegue, in applicazione dei criteri di distribuzione dell'onere della prova dettati dall'articolo 2697 cod. civ., che incombe al datore di lavoro l'onere di fornire al giudice la dimostrazione dei fatti sui quali fonda la propria eccezione o la propria domanda.
28. Alcun rilievo hanno, dunque, la responsabilità o la mancanza di colpa del datore di lavoro, l'eventuale concorso colposo dell'infortunato o di un terzo estraneo al rapporto lavorativo, o la modifica della compagine societaria datoriale a parità di lavorazione esposta a rischio.
29. Tutte le circostanze appena dette possono avere rilevanza, peraltro non decisiva, nell'eventuale azione di rivalsa dell'Istituto sulle somme erogate ai lavoratori, non anche, invece, nel computo del premio da corrispondere che tiene conto di una serie di fattori, fra i quali il rischio della categoria di lavorazione ed in parte anche di quella della singola azienda.
30. ILVA Spa non può far valere, quale cardine fondante l'illegittimità del provvedimento di rideterminazione dei tassi di premio, la sua asserita assenza di responsabilità nella verificazione delle malattie e dell'infortunio che avevano determinato l'aumento del tasso, necessitando, allo scopo l'assolvimento dell'onere probatorio a suo carico, né rileva, dunque, la circostanza che la società ILVA Spa, con diversa proprietà, fosse subentrata all'ITALSIDER.
31. Il disposto dell'art. 25 recante le Modalità di applicazione delle tariffe dei premi del D.M. 12.12.2000, applicabile ratione temporis (e confermato dal successivo D.M. 27.02.2019, art.25), è chiaro nell'enunciare le disposizioni conclusive in materia di oscillazione dei tassi di premio, come già affermato da Cass. n.4530 del 2018 e vale ora ribadire, nel senso che la disposizione fa espresso riferimento al tasso di premio derivante dalle oscillazioni previste dagli artt. 19, 20, 21, 22, 23 e 24 (in applicazione degli artt. 39-42 del Tu n.1124 cit.), norme accomunate anche dagli ulteriori aspetti del metodo matematico di applicazione del tasso (art. 25, co. 1) e della disciplina delle variazioni di natura soggettiva o oggettiva riguardanti gli assicurati e le loro attività (art. p 25, co. 2).
32. Il premio, dunque, rapportato alle retribuzioni, agli oneri e al tasso, avrà un andamento diverso, in aumento o in diminuzione, in base alla rischiosità specifica aziendale e ciò si realizza, appunto, attraverso l'istituto dell'oscillazione: adeguando il tasso medio alla specifica realtà aziendale, le aziende maggiormente virtuose, quanto alla sicurezza del lavoro, beneficeranno di una riduzione del premio da corrispondere all'INAIL, secondo un meccanismo tipico di ogni assicurazione (v. (v., fra le altre, Cass. n. 33045 del 2021), laddove per le meno virtuose l'andamento andrà a detrimento.
33. In definitiva, la previsione di comprendere, nel calcolo dell'oscillazione del premio assicurativo per andamento infortunistico, anche gli oneri relativi alle prestazioni erogate per infortuni e malattie professionali è conforme alla disciplina dell'assicurazione infortuni fondata, ai sensi del combinato disposto del T.U. n. 1124 del 1965 (artt.40,41,42) e del dd.mm. attuativi (d.m. 12.12.2000 applicabile ratione temporis), su un sistema tariffario implicante aumenti, nel pagamento del premio, al ricorrere di eventi infortunistici e malattie professionali e diminuzioni premiali, in caso di assenza di infortuni e di percorso virtuosi con interventi migliorativi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in coerenza con la logica prevenzionale che connota l'impianto del decreto legislativo in materia di sicurezza del lavoro n. 81 del 2008.
34. Non è rilevante che gli eventi lavorativi occorsi fossero stati causati da una esposizione a rischio subita quando l'azienda era condotta da precedenti imprese.
35. L'articolo 25 del D.M. del 2000 cit. rappresenta lo strumento di garanzia per il funzionamento del sistema assicurativo INAIL, fondato sul ponderato bilanciamento tra prestazioni riconosciute dall'Istituto, in relazione ai rischi lavorativi connessi all'esercizio di una determinata attività, e premi assicurativi calcolati anche in relazione a tali esborsi secondo un sistema di distribuzione solidaristico, sì da evitare che gli oneri finanziari conseguenti ad eventi lavorativi manifestatisi anche a molta distanza di tempo dall'esposizione a rischio rimangano a carico dell'Istituto, senza poter essere mai considerati nella determinazione del premio a carico di alcuna impresa: conseguenza che si realizzerebbe, invece, anche nel caso di specie (se dovesse convenirsi con la tesi difensiva della società), ove certamente INAIL non potrebbe più imputare gli oneri sostenuti per i sei lavoratori a cause delle vicende circolatorie datoriali.
36. Per quanto fin qui detto, risulta immune da censure, la sentenza impugnata che si è conformata ai predetti principi.
37. Segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 18.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, co. 1, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 febbraio 2024.
Depositata in Cancelleria il 19 agosto 2024.