Cassazione Civile, Sez. Lav., 19 agosto 2024, n. 22909 - Domanda di restituzione dall'INAIL, quale ente incorporante il soppresso IPSEMA, delle somme versate per la copertura degli equipaggi dal rischio pirateria e guerre
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto - Presidente
Dott. GARRI Fabrizia - Consigliere
Dott. MANCINO Rossana - Rel. Consigliere
Dott. MARCHESE Gabriella - Consigliere
Dott. BUFFA Francesco - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 25228-2020 proposto da:
A.A. E C. Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato STEFANO TORCHIO;
- ricorrente -
contro
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati GIANDOMENICO CATALANO, LORELLA FRASCONÀ, che lo rappresentano e difendono;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 32/2020 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 03/02/2020 R.G.N. 394/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/2024 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONÀ, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato MICHELE PONTONE per delega verbale avvocato LORELLA FRASCONÀ.
Fatto
1. La Corte d'Appello di Genova, con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda svolta dalla Spa A.A. E C. per la restituzione dall'INAIL, quale ente incorporante il soppresso IPSEMA, delle somme versate, a detto ultimo istituto di previdenza, dal 2008, anno d'istituzione della copertura assicurativa facoltativa per gli equipaggi delle imbarcazioni adibite a trasporto di passeggeri, merci e ad attività ausiliarie, per i maggiori rischi derivanti da guerra e attività di pirateria.
2. La tesi della società, che ha agito per la ripetizione delle somme versate, dal 2008 al 2013, all'Istituto di previdenza a titolo di premio supplementare con riserva di ripetizione, poggiava sulla ricomprensione, nella copertura obbligatoria e nel premio ordinario (artt. 2 e 3 del t.u. n. 1124 del 1965), del rischio derivante da guerre e pirateria, conseguendone l'inefficacia della circolare con la quale l'INAIL aveva ricompreso il predetto rischio nel novero dei rischi coperti dal premio ordinario con decorrenza dall'adozione (circolare INAIL n. 9 del 2013). Da qui la domanda della società di ripetizione dell'indebito oggettivo per essere divenuta priva di causa la somma versata, fino al 2013, per la copertura degli equipaggi dal rischio pirateria e guerre in ottemperanza alla deliberazione IPSEMA n.27 del 2008 che aveva istituito l'assicurazione complementare volontaria contro detti rischi.
3. La Corte di merito, nel confermare la decisione di rigetto di primo grado, ha, dunque, dovuto dirimere la questione devoluta, inerente all'inclusione del rischio pirateria e guerre nel novero dei rischi lavorativi e nella copertura obbligatoria INAIL, con efficacia retroattiva o meno, in modo da legittimare la richiesta della società di restituzione dei premi supplementari per rischio pirateria corrisposti dal 2008 al 2013.
4. L'opzione interpretativa fatta propria dalla Corte di merito, in riferimento al passato e all'an debendi del premio supplementare, è stata risolta nel senso che la circolare adottata dall'INAIL nel 2013 non poteva modificare il regime preesistente, introdotto dall'IPSEMA per la copertura del rischio pirateria e guerra in via facoltativa, con la conseguenza che il pagamento effettuato a titolo di premio supplementare non risultava privo di causa.
5. Ricorre avverso tale sentenza la Spa A.A. E C., con ricorso affidato a quattro motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste, con controricorso, l'INAIL.
Diritto
6. Con il primo motivo la parte ricorrente deduce violazione degli artt. 2 e 3 del t.u. n. 1124 del 1965, per avere la Corte di merito ritenuto legittima la delibera IPSEMA n. 27 del 2008, istitutiva del sovra premio per il rischio pirateria e guerra, e non compreso, detto rischio, tra quelli oggetto di copertura obbligatoria, ex artt. 2 e 3 D.P.R. n. 1124 cit., nel periodo 22.12.2008 - 31.12.2013.
7. Si assume che la sussistenza della copertura assicurativa obbligatoria per l'evento dannoso subito dal lavoratore in occasione lavorativa, e causato dal fatto doloso del terzo, è principio riconosciuto nel nostro ordinamento e, che sia innegabile, quanto ai lavoratori marittimi, che la pirateria sia un fatto doloso del terzo occorso in occasione di lavoro.
8. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 1 preleggi cod. civ. e dell'art. 127 D.P.R. n. 1124 cit., per avere i giudici del gravame ritenuto la delibera IPSEMA, n. 27 del 2008, espressione del potere normativo secondario attribuito all'ente dall'art. 27 D.P.R. n.1124 del 1965 e riconosciuto, a IPSEMA e INAIL, il potere di emanare provvedimenti aventi natura normativa e contra legem, laddove, assume la parte ricorrente, la delibera IPSEMA n.27 cit. e la successiva circolare INAIL (n.9 del 2013) che della delibera ha affermato la vigenza per il periodo 22.12.2008-31.1.2013, nel prevedere la debenza del sovra premio per il rischio pirateria, si pongono entrambe in violazione di disposizioni, gli artt. 2,3 D.P.R. n.1124 cit., di rango superiore e, dunque, dell'art. 1 delle preleggi, trattandosi di meri atti amministrativi che il giudice è tenuto a disapplicare se in contrasto con la legge.
9. Con il terzo motivo la parte ricorrente si duole di violazione dell'art. 2033 cod. civ. e assume che, per effetto della ricomprensione del rischio pirateria e guerra nella copertura assicurativa obbligatoria, si è formato un indebito oggettivo ripetibile quanto alle somme versate, con riserva di ripetizione, a titolo di sovra premi.
10. La doglianza svolta con l'ultimo motivo investe, infine, il capo della sentenza relativo alla regolazione delle spese, non sussistendo motivo alcuno per la compensazione anche parziale, onde i giudici del gravame avrebbero dovuto compensare entrambi i gradi di giudizio, anche in forza della motivazione indirizzata verso la compensazione di entrambi i gradi.
11. Il ricorso è da rigettare, esaminati congiuntamente i primi tre motivi per la loro logica connessione.
12. La soppressione dell'IPSEMA, l'istituto di previdenza per il settore marittimo, con assorbimento delle competenze e funzioni da parte dell'INAIL, trova fondamento nel testo unico infortuni sul lavoro.
13. L'art. 40 primo comma del D.P.R. n. 1124 cit. prevede per l'assicurazione gestita dall'Inail un decreto del Ministero del Lavoro di approvazione delle tariffe dei premi (i D.M. succedutesi nel tempo), sul cui valore di atti di normazione secondaria questa Corte si è pronunciata in moltissime occasioni (v., fra tante, Cass., n. 16547 del 2005).
14. Lo stesso art. 40, al secondo comma, prevede invece che per le assicurazioni gestite dalle Casse di cui all'art. 127 (qual era l'IPSEMA), le tariffe dei premi e contributi relativi siano determinate secondo le norme previste dagli statuti delle Casse stesse.
15. La delibera IPSEMA n. 27 del 2008 - istitutiva dell'assicurazione per prestazioni supplementari per il rischio pirateria e guerre - costituiva, ai sensi dell'art. 127 n. 1 del D.P.R. n. 1124 cit., un atto di normazione secondaria con efficacia anche esterna all'ordinamento dell'Ente.
16. Soppresso l'IPSEMA, con legge n. 122 del 2010 di conversione del D.L. n. 78 del 2010, le funzioni sono state attribuite all'INAIL, e quest'ultimo ha operato un intervento ricognitivo con lo strumento della circolare (la n. 13 del 2013 cit.) che non è atto di normazione ma strumento interpretativo ad uso interno per l'Istituto, recante istruzioni operative valevoli solo per il futuro e per le situazioni i cui effetti non fossero già esauriti, e ciò al fine di indirizzare l'azione amministrativa.
17. Gli effetti della circolare non avrebbero potuto ridondare nel ritenere indebiti i pagamenti effettuati, fino a quel momento, all'IPSEMA, per di più ente diverso con regolamentazione in parte diversa, con possibile ripetizione dei pagamenti effettuati; piuttosto, il valore ricognitivo della protezione del rischio pirateria e guerra in epoca antecedente all'assorbimento delle funzioni e dei compiti dell'ex IPSEMA, aveva la ragion d'essere nell'eventuale riconoscimento delle prestazioni assicurative a favore di lavoratori marittimi che ne erano, fino a quel momento, esclusi per non avere l'armatore colto l'opportunità della copertura di un'assicurazione facoltativa.
18. Inoltre, la richiesta di ripetizione, in tesi, avrebbe interferito con la copertura del bilancio degli enti, che pure costituisce uno dei principali pilastri della tutela previdenziale pubblica (sul punto v., per tutte, con riferimento all'INAIL, Cass. n. 15318 del 2005 e Cass. n. 26020 del 2008).
19. Come più volte insegnato da questa Corte di legittimità, la costante evoluzione nel tempo dell'estensione della tutela assicurativa Inail si deve agli atti normativi, agli interventi della Corte Costituzionale, alle interpretazioni estensive dei giudici o dell'amministrazione, come, nel caso all'esame, con la circolare dell'INAIL che, proprio per la natura estensiva ed eccezionale, non può avere efficacia retroattiva su situazioni consolidate (v., fra le altre, Cass. n. 30428 del 2019 con richiami a Cass n. 15971 del 2017 e a Corte cost. n.25/2016, che ha ribadito che non vige il principio assoluto della copertura universalistica delle tutele e che le estensioni della tutela hanno natura eccezionale).
20. Precipua notazione merita la ratio sottesa alla previsione di premi speciali, in materia di assicurazione dei marittimi gestita dall'Ipsema prima della soppressione, nel 2010.
21. Contrariamente alla tariffa INAIL, che adegua il premio pagato dal datare di lavoro a seconda della pericolosità della specifica lavorazione svolta dai lavoratori assicurati, affinché ciascun datore di lavoro paghi un premio proporzionato al rischio medio delle lavorazioni effettivamente svolte, in relazione alla navigazione e al lavoro marittimo il premio viene quantificato in base al tipo di nave, al tipo di servizio al quale la nave è adibita (ad esempio, trasporto merci internazionale) e, ancora, in base alle attività alle quali è dedito il personale imbarcato.
22. Non vi sono, in riferimento al personale navigante, differenze tariffarie correlate ai diversi luoghi in cui si svolge la navigazione del naviglio assicurato e, proprio per tale peculiarità e per i casi di navigazione in condizioni di rischio esulanti dal normale rischio inerente alla navigazione internazionale, l'IPSEMA aveva disposto l'assicurazione supplementare facoltativa per il rischio di guerra e pirateria.
23. Dunque, non un obbligo di versare il premio bensì un'opportunità della quale avvalersi o meno, stante la dichiarata facoltatività.
24. Non un comune rischio, come quello di aggressione o rapina che può coinvolgere qualsiasi lavoratore, ma il rischio pirateria contenente, in nuce, la valorizzazione delle insidie in cui venivano a trovarsi le imbarcazioni nel corso della navigazione in acque interessate da frequenti assalti, militarmente organizzati, di milizie paramilitari dotate anche di armi pesanti, provenienti dalle coste di alcuni Paesi, tanto da richiedere la scorta di navi e personale militare e una gestione equiparabile, in tutto e per tutto, a quella richiesta dalla navigazione in zona di guerra.
25. Tale contesto, inerente alla navigazione in aree particolarmente sensibili del globo, consigliava le conseguenti istruzioni operative assunte dall'IPSEMA in ordine all'assicurazione supplementare, come già più volte detto, espressamente qualificata come tutela facoltativa, differenziata e aggiuntiva rispetto alla tutela assicurativa ordinaria per i rischi connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa; il premio supplementare, dunque, a copertura degli eventi lesivi direttamente causati da atti di pirateria, quale forma di rischio ulteriore, di particolare rilevanza e gravità nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
26. La pregnante gravità del rischio assicurato ha giustificato la non inclusione nel rischio generico o comune, e ciò per non far gravare, sulla generalità delle società di armamento, un rischio al quale soltanto alcuni armatori, per scelte imprenditoriali di operare in determinate acque evidentemente ritenute vantaggiose ad altri fini, esponevano il proprio equipaggio; oltre l'impossibilità di applicare, al rischio pirati, una voce tariffaria già esistente.
27. Dall'immanente facoltatività del premio supplementare, deriva la facoltà, per l'armatore, di optare per l'assicurazione pubblica del maggior rischio derivante dalla navigazione in dette zone o premunirsi, se del caso, di una tutela assicurativa privata per fronteggiare i medesimi eventi e i sinistri da essi derivanti al personale marittimo.
28. Peraltro, la detta determinazione dell'IPSEMA che il premio supplementare facoltativo ha introdotto, non è mai stata annullata, né constano ricorsi, per farne dichiarare l'inefficacia, al competente plesso giurisdizionale.
29. Pur con le dovute differenze, in ragione delle diverse fonti normative, valga richiamare la disciplina di altro premio supplementare, per il rischio silicosi ed asbestosi (art. 153 T. U. n. 1124 cit.), per riaffermare che l'istituzione di premi supplementari è uno strumento ordinario di gestione dell'assicurazione infortunistica pubblica, rientra nelle scelte discrezionali di competenza in ordine anche alla quantificazione del fabbisogno finanziario per la copertura dei danni.
30. Il premio supplementare silicosi-asbestosi era stato istituito a fronte delle prestazioni indennitarie per silico-asbestosi, in presenza del relativo rischio e corrisposto su iniziativa dell'azienda che, spontaneamente (a parte i casi in cui l'Istituto ritenesse eventualmente sussistenti i presupposti per l'accertamento d'ufficio), denunciava il rischio aggiuntivo, concreto (e non soltanto presunto) e correlato alle giornate lavorative in cui vi era stata reale esposizione al medesimo (cfr., fra tante, Cass. n. 23674 del 2004).
31. Le conseguenze non rimanevano circoscritte al rapporto previdenziale INAIL-azienda, in quanto l'affidamento, da parte dell'Istituto, sul contenuto della denuncia aziendale imponeva allo stesso di assicurare i lavoratori per un rischio aggiuntivo e di erogare le prestazioni (il sovra premio era stato istituito quando il regime tabellare delle patologie indennizzabili era ritenuto dalla legge tassativo).
32. In astratto, a voler seguire la tesi patrocinata dalla parte ricorrente con il ricorso all'esame, il rischio di contrarre patologie derivanti dall'esposizione lavorativa al rischio di inalazione di amianto e silice doveva ricomprendersi nella copertura assicurativa generale, attraverso il pagamento del premio ordinario e, di conseguenza, il sovra premio, una volta venuta meno la tassatività della tabella INAIL, sarebbe divenuto indebito e, in quanto tale, ripetibile se versato.
33. All'evidenza, invece, nell'ambito della discrezionalità amministrativa e della quantificazione del fabbisogno finanziario per la copertura dei danni derivanti dallo specifico rischio, l'avvenuta istituzione della prestazione supplementare in presenza dello stesso era legittima e congrua ed assolveva alla finalità, del tutto sovrapponibile a quella per cui è stata istituita dall'ex IPSEMA l'assicurazione per il rischio di guerra e pirateria, di assicurare un rischio caratterizzato da una particolare genesi, limitato ad alcuni lavoratori, assicurandone la copertura finanziaria attraverso il meccanismo del premio supplementare, al fine di incidere economicamente soltanto sulle imprese che, concretamente ed effettivamente, esponessero i propri dipendenti a tale specifico rischio ed unicamente per il periodo di esposizione.
34. Ebbene, come avvenuto per il premio supplementare per infortuni da atti di pirateria, il premio supplementare silicosi e asbestosi è stato abolito.
35. L'abolizione è stata disposta in quanto il miglioramento delle condizioni di lavoro, in termini di salute e sicurezza e il numero oramai esiguo di malattie professionali registrate riconducibili a tali agenti morbigeni hanno fatto venir meno l'esigenza della specifica copertura finanziaria gravante sui datori di lavoro interessati.
36. L'abolizione del sovra premio silicosi certamente non può comportare l'obbligo restitutorio di quanto versato dalle aziende a copertura del rischio, sebbene sia pacifico che la silicosi rientrasse già nel sistema assicurativo anche senza la copertura assicurativa supplementare, perché un conto è la modifica del criterio di finanziamento e di ripartizione dei costi del rischio assicurato ed un altro l'erogazione delle prestazioni nei confronti dei lavoratori assicurati.
37. La modalità del sovra premio commisurato al rischio effettivo, infatti, era l'unica che garantiva, da una parte, l'equilibrio finanziario-attuariale della copertura assicurativa, particolarmente onerosa per la gravità del danno sia da esposizione a silice ed asbesto sia da atti di guerra e pirateria e, dall'altro, consentiva di porlo a carico unicamente delle suddette imprese, senza gravare su tutte le altre, incidendo sull'equilibrio economico di mercato.
38. Nel momento in cui la pirateria, grazie all'opera di contrasto armato internazionale, ha cessato di essere un rischio rilevante e pregnante, l'Ente assicuratore ha abolito il sovra premio, senza con ciò far diventare privo di causa ed indebito il pagamento dei premi per i periodi passati.
39. La nuova disciplina della materia, declinata con la circolare INAIL n. 9 del 2013, non poteva che decorrere, stante il carattere interpretativo e come stabilito nella circolare medesima, dalla data del 31.1.2013, facendo salvi i rapporti pregressi esauriti.
40. Fino a tale data, pertanto, l'Istituto ha confermato la vigenza della modalità volontaria di copertura del rischio pirateria attraverso il pagamento del premio supplementare.
41. Del resto, la delibera Ipsema del 2008 è espressione, come dianzi detto, dei poteri attribuiti all'istituto assicuratore dal combinato disposto degli art. 40 e 127 del T.U. n. 1124 cit. e il rapporto assicurativo è stato definito sulla base delle regole vigenti al momento del pagamento del premio supplementare, ivi compresa la ridetta facoltatività che rende, in aggiunta a quanto fin qui detto, non ripetibile il pagamento esulante dalla cornice prescritta dall'art. 2033 cod. civ..
42. Infine, miglior sorte non segue l'ultimo mezzo d'impugnazione, posto che della compensazione delle spese del giudizio, per novità della questione trattata, non può la parte soccombente dolersi, in questa sede di legittimità, trattandosi di decisione propria del giudice di merito.
43. In definitiva, la sentenza impugnata che si è conformata ai predetti principi resiste, dunque, alle censure che sono state mosse.
44. Segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 9.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, co. 1, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 febbraio 2024.
Depositata in Cancelleria il 19 agosto 2024.