Tipologia: Accordo Nazionale Quadro
Data firma: 15 maggio 2000
Validità: 31.12.2001
Parti: Ministero dell'interno e Siulp, Siap, Fsp, Coisp, Patto Federale Italia Sicura
Comparti: P.A., Polizia di Stato
Fonte: siulp.it


Sommario:

 

Titolo I Accordo Nazionale Quadro
Articolo 1. Ambito di applicazione - Validità
Titolo II Principi generali per la definizione degli accordi decentrati
Articolo 2. Contrattazione decentrata
Articolo 3. Procedimento
Articolo 4. Verifica sull'attuazione degli accordi decentrati
Articolo 5. Modifica degli accordi decentrati
Titolo III Articolazione dei turni di servizio
Articolo 6. Turni
Articolo 7. Servizi continuativi
Articolo 8. Servizi non continuativi
Articolo 9. Orario flessibile
Articolo 10. Reparti Mobili
Articolo 11. Reparti Volo
Articolo 12. Banda musicale
Titolo IV Criteri generali per la programmazione di turni di lavoro straordinario
Articolo 13. Straordinario programmato
Titolo V Criteri generali per la programmazione di turni di reperibilità
Articolo 14. Reperibilità
Titolo VI Criteri generali per l'applicazione del riposo compensativo

 

Articolo 15. Riposo compensantivo
Titolo VII Criteri relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale
Articolo 16. Formazione e aggiornamento professionale
Titolo VIII Indirizzi generali per le attività gestionali degli enti di assistenza del personale

Articolo 17. Assistenza del personale
Titolo IX Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali
Articolo 18
Articolo 19. Fattispecie applicative
Articolo 20. Compenso per attività di intervento
Articolo 21. Cambi turno
Articolo 22. Impiego in turni continuativi per il controllo del territorio
Articolo 23. Produttività collettiva e servizi in alta montagna
Titolo X Compiti e modalità di designazione del rappresentante per la sicurezza
Articolo 24. Rappresentanti per la sicurezza
Titolo XI Norme di garanzia verifica Accordo Nazionale Quadro
Articolo 25. Norme di garanzia
Articolo 26. Verifica
Prospetto A - Schema dei servizi continuativi articolati su sei turni settimanali
Prospetto B - Schema dei servizi continuativi articolati su cinque turni settimanali
Note


Accordo Nazionale Quadro tra il Ministro dell'interno ed i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato Siulp, Siap, Fsp, Coisp, e Patto Federale Italia Sicura ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 7, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195 e dell’articolo 23 comma 1° del D.P.R. 16/3/1999 n. 254. Sottoscritto il 15 maggio 2000

Titolo I Accordo Nazionale Quadro
Articolo 1. Ambito di applicazione - Validità

1. Il presente accordo si applica a tutto il personale della Polizia di Stato, ivi compreso quello delle sezioni di polizia giudiziaria, con esclusione dei dirigenti, ed è valido fino al 31 dicembre 2001.
2. Le disposizioni contenute nel presente accordo restano in vigore fino a quando non interverrà il nuovo accordo nazionale quadro.

Titolo II Principi generali per la definizione degli accordi decentrati
Articolo 2. Contrattazione decentrata

1. La contrattazione decentrata si svolge presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e gli Uffici, Istituti e Reparti periferici di livello dirigenziale indicati nel decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 1996.
2. Gli accordi decentrati sono stipulati nell'ambito e nei limiti fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999 n. 254 e dal presente accordo, relativamente alle seguenti materie:
a) criteri applicativi relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale, con riferimento ai tempi ed alle modalità;
b) criteri per la verifica della qualità e della salubrità dei servizi di mensa e degli spacci;
c) criteri per la verifica delle attività di protezione sociale e di benessere del personale;
d) misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, ai fini anche delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125;
e) gestione ed applicazione di quanto previsto dal 5° comma lettera a) dell’articolo 23 del D.P.R. 254/99.
3. Gli accordi decentrati non possono comportare, in ogni caso, oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quanto previsto nell'Accordo Nazionale recepito con il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999 n. 254.
4. Per le materie oggetto di contrattazione decentrata, gli uffici competenti applicano la normativa derivante dagli accordi precedenti fino a quando non interverranno i nuovi accordi decentrati.

Articolo 4. Verifica sull'attuazione degli accordi decentrati
1. I titolari degli uffici centrali e periferici sedi di contrattazione decentrata si incontrano con cadenza semestrale con i rappresentanti delle corrispettive segreterie periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo decentrato per un confronto sullo stato di attuazione dell'accordo stesso. In fase di prima applicazione la verifica di cui all’articolo 2 comma 2 lettera e) è trimestrale.
2. La data dell'incontro deve essere comunicata dieci giorni prima alle predette organizzazioni sindacali, alle quali, su richiesta avanzata non oltre tre giorni prima della data dell'incontro stesso, i suddetti dirigenti forniscono, entro due giorni dalla richiesta, adeguate e documentate notizie in ordine alle materie oggetto di contrattazione decentrata. Dell’esito della verifica è redatto verbale dal quale risultano le posizioni delle OO.SS. e dell’Amministrazione. Copia dello stesso è consegnato alle OO.SS. partecipanti e a quelle che ne facciano richiesta.

Titolo III Articolazione dei turni di servizio
Articolo 6. Turni

1. Le tipologie di turni di servizio previste nel presente accordo sono dirette a favorire la piena efficienza dei servizi di polizia, tenuto conto delle diverse esigenze operative, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 Marzo 1999, n. 254, in materia di orario di lavoro settimanale.
2. La scelta delle tipologie di turni di servizio da applicarsi presso gli Uffici, Istituti e Reparti della Polizia di Stato deve essere coerente con il tipo di servizio e diretta a favorire la piena efficienza ed il sereno ed efficace svolgimento dello stesso.
3. L’adozione di orari per periodi determinati e per l’espletamento di compiti esclusivamente operativi o investigativi, non compresi nelle articolazioni di cui agli artt. 7 e 8 del presente accordo, resa necessaria per comprovate esigenze è assunta previe intese con le segreterie periferiche indicate dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, nel rispetto delle procedure in materia di informazione preventiva, ridotti i termini di cui all’art. 25 1° comma D.P.R. 254/99 a 7 giorni.
[….]
4. La pianificazione dei turni di servizio deve essere disposta settimanalmente ed affissa all'albo dell'Ufficio, Istituto o Reparto entro le ore 13.00 del venerdì precedente.

Articolo 7. Servizi continuativi
[…]
4. Nei casi in cui non si renda possibile effettuare tutti e quattro i quadranti giornalieri indicati nel prospetto A) allegato al presente accordo, gli orari di inizio e fine dei turni possono essere anticipati o posticipati, per esigenze specifiche, straordinarie e temporanee e per periodi predeterminati, di una o due ore in modo da coprire fasce orarie nelle quali maggiormente è richiesta la presenza della Polizia di Stato, nel rispetto della normativa vigente in materia di informazione preventiva. Il turno 07/13 potrà essere anticipato di una sola ora ed il turno 19/01 o 19/24 potrà essere posticipato di una sola ora. Analoga possibilità vale per la turnazione prevista nel prospetto B) allegato al presente accordo, e con la possibilità di anticipare di una sola ora il quadrante 07/14. In ogni caso nessuna variazione potrà essere apportata per i quadranti notturni.
5. Il personale che fruisce di riposo settimanale o di un periodo di congedo ordinario di durata non inferiore a 6 giorni, non può essere impiegato, nella giornata precedente a quella del riposo, nei turni 19-01 o 19-24 di cui al comma 1, lettera a), e nella giornata di rientro dal congedo straordinario non può essere impiegato nel turno 01/07.
6. Ferme restando le tipologie di turni previste nel prospetto A) allegato al presente accordo, il cambio dei turni può essere disposto:
a) su richiesta scritta del personale interessato;
b) d'ufficio per esigenze di servizio specificatamente motivate e comunicate entro cinque giorni alle OO.SS. che ne facciano richiesta, per un massimo di una volta a settimana e comunque per non più di una volta al mese relativamente al quadrante notturno. Per tale quadrante il cambio del turno di servizio può essere disposto in caso di assoluta necessità. Il dirigente dovrà ripristinare la turnazione originaria non appena possibile.
7. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, per il personale delle Specialità della Polizia di Stato impegnato nei servizi continuativi esterni, al fine di poter disporre di un maggior numero di servizi nei quadranti 07-13 e 13-19, la turnazione di cui al comma 1, previa programmazione settimanale, può essere variata prevedendo uno o più turni nei quadranti 07-13 e 13-19, fatti salvi, in ogni caso, i seguenti criteri:
- il riposo settimanale deve essere effettuato dopo il turno 01/07 ovvero, ove non risulti possibile, dopo il turno 07/13;
- dopo il riposo settimanale deve essere previsto il turno 19/01 ovvero, ove non risulti possibile, per inderogabili esigenze di servizio il turno 13/19;
- il turno 01/07 deve essere effettuato dopo il turno 07/13;
- tra un turno e l'altro deve intercorrere un intervallo di almeno dodici ore.
- nel caso in cui nella giornata successiva a quella di effettuazione del turno 01/07 non sia possibile consentire la fruizione del riposo settimanale, per i motivi di cui all’art. 63 della legge 121/81, il dipendente dovrà essere impiegato preferibilmente con orario 19/01 e con esclusione dell’orario 7/13.

Articolo 8. Servizi non continuativi
1. I servizi non continuativi possono essere articolati:
a) articolazione in 6 turni settimanali:
a1) sulla fascia oraria 08-20 con turni 08-14,10 e 13,50-20, ovvero, in relazione a specifiche esigenze di servizio, sulla fascia oraria 07-19 con turni 07-13,10 e 12,50-19, secondo aliquote fissate dal dirigente responsabile in maniera da assicurare la presenza di personale in entrambi i turni.
a2) con orario 08-14, ovvero, in relazione a specifiche esigenze di servizio, 07-13 (08-13, o 07-12, nella giornata di sabato) integrato da un rientro pomeridiano di 2 ore nella fascia oraria 14-20 (o 13-19);
a3) con orario 08-14,10 o 07,50/14,00.
b) articolazione in 5 turni settimanali, con esclusione dei servizi esterni di controllo del territorio.
b1) Con orario 08/16,30 con la previsione di un intervallo di un'ora per la consumazione del pasto. Il completamento dell'orario d’obbligo contrattuale si realizza riducendo di mezz’ora uno dei turni settimanali.
b2) Con orario 08/14.00 ovvero, in relazione a particolari esigenze di servizio, 07/13 integrata da due rientri di cui uno di quattro ore e l'altro di tre ore. Tra il turno di lavoro antimeridiano ed il rientro pomeridiano deve essere prevista una interruzione di almeno mezz'ora per la consumazione del pasto;
b3) Sulla fascia oraria 8.00/20.00 con turni 8.00/14.00 ovvero, in relazione a particolari esigenze di servizio 07.00/13.00, integrata da due rientri di cui uno di 4 ore e l’altro di 3 ore. Il turno di rientro di 3 ore dovrà essere svolto in orario antimeridiano. Tra il turno di lavoro antimeridiano e quello pomeridiano deve essere prevista una interruzione di almeno un’ora per la consumazione del pasto.
2. Nelle ipotesi descritte al comma 1, il dirigente responsabile, al fine di assicurare la presenza in servizio anche nelle giornate di sabato e/o domenica, individua le aliquote di personale che, a turno, dovranno osservare il riposo in una o due giornate diverse consecutive che, a richiesta dell'interessato, potranno essere non consecutive nella stessa settimana contemperando, a tal fine, le esigenze di servizio con le esigenze del personale interessato. Trova comunque applicazione il disposto dell'articolo 63, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n.121.
3. Nei casi in cui personale addetto a servizi non continuativi debba essere impiegato, per particolari esigenze di servizio, in servizi continuativi, il personale medesimo non può essere utilizzato nel quadrante notturno qualora abbia precedentemente effettuato turno pomeridiano.
4. Per il cambio dei turni si applica quanto disposto all’art. 7.
[…]
6. Per il personale addetto ai servizi di scorta e/o tutela nonché per il personale degli autoparchi e degli autocentri, ove non risulti possibile attuare il cambio sul posto, l'articolazione del servizio potrà essere prevista a giorni alterni, previe intese con le segreterie periferiche indicate dalle OO.SS. firmatarie del presente Accordo secondo le procedure di cui al precedente art. 6 3° comma.

Articolo 9. Orario flessibile
1. L'orario flessibile è consentito unicamente per il personale impiegato nei servizi non continuativi con esclusione di quello addetto ai servizi esterni di controllo del territorio.
2. I dirigenti responsabili degli uffici possono disporre, su richiesta del dipendente, l'applicazione dell'orario flessibile in relazione alle esigenze di servizio, tenendo presente le eventuali situazioni personali e familiari del dipendente.
3. La flessibilità deve essere programmata settimanalmente e può essere prevista.
a) differendo l’orario di entrata di 30 o 60 minuti per ciascun turno;
b) anticipando l’orario di uscita di 30 o 60 minuti per ciascun turno.
4. Il recupero del lavoro giornaliero non prestato deve avvenire:
- in un turno unico settimanale di 3 ore (per l’ipotesi prevista dall’art. 8 comma 1°) o di 2 ore e 30 minuti (per l’ipotesi prevista dall’art. 8 1° comma b2) nel caso di differimento o anticipo di 30 minuti;
- in due turni settimanali di 3 ore (per l’ipotesi prevista dall’art. 8 comma 1) oppure in due turni settimanali di cui uno di tre ore e l’altro di due ore e 30 (per l’ipotesi prevista all’art. 8 comma 2°) nel caso di differimento o anticipo di 60 minuti.
5. Nell’ipotesi sub a) il recupero può essere effettuato, ove l’orario di servizio lo renda possibile, nella medesima giornata lavorativa differendo di 30 o 60 minuti l’uscita al termine dell’intero turno. Nel caso di articolazione dell’orario di lavoro in cinque giorni settimanali il recupero dei 30 o 60 minuti sarà effettuato al termine dell’orario di lavoro previsto per la giornata.

Articolo 10. Reparti Mobili
1. Per il personale dei Reparti Mobili impiegato nei servizi continuativi e non continuativi, interni ed esterni, vale quanto stabilito negli articoli 7 e 8.
2. L'orario d'obbligo contrattuale del personale dei Reparti Mobili impiegato in servizio di ordine pubblico ha la durata di:
a) per i servizi articolati in 6 turni settimanali:
6 ore e 10 minuti continuativi;
b) per i servizi articolati in 5 turni settimanali:
7 ore e 18 minuti continuativi.
3. Per i servizi di ordine pubblico connessi ad eventi il cui inizio e termine non sono determinati dall'Amministrazione e la cui durata non è prevedibile, gli orari di inizio e fine dei turni possono essere anticipati o posticipati di un'ora in modo da assicurare l'adeguata copertura degli specifici servizi.
4. Salvo che vi ostino improvvise ed improcrastinabili esigenze di servizio, al personale dei Reparti Mobili deve essere assicurata, almeno una volta ogni cinque settimane, il riposo settimanale coincidente con la festività domenicale.
5. Ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. 28/10/85 n.782 l'ordine di servizio viene redatto giornalmente ed esposto all'albo del Reparto entro le ore 13.00 e comunque almeno 12 ore prima dell'orario di svolgimento delle attività previste.
6. Eventuali successive variazioni vanno comunicate tempestivamente al personale interessato a cura del Reparto da cui dipende.
7. Ai sensi dell'art. 16, 2° comma, del D.P.R. 254/99, a decorrere dalla definizione dell'Accordo per il biennio economico 2000-2001 gli orari di cui al comma 2 lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, di 10 e 12 minuti.

Articolo 11. Reparti Volo
1. Per il personale aeronavigante e per quello addetto al settore tecnico e/o burocratico dei Reparti Volo, l'orario d'obbligo contrattuale può essere articolato:
a) per i servizi articolati in 6 turni settimanali:
nella fascia oraria 07.10-19.20 con turni 7.10-13.20 e 13.10-19.20, ovvero nella fascia oraria 7.30-19.40 con turni 7.30-13.40 e 13.30-19.40.
b) per i servizi articolati in 5 turni settimanali:
nella fascia oraria 07-21 con turni 07-15.30 e 13.30-21.00, secondo le modalità previste dall'art. 8, comma 2, lett. b).
2. Fino alla scadenza delle "Effemeridi" potrà farsi ricorso, per le tipologie di turni di servizio previste al comma 1 e per il personale impiegato nei servizi d'allarme disposti dal Dirigente, a prestazioni di lavoro straordinario secondo i criteri indicati nell'art. 13.
3. Nell'ipotesi indicata al comma 1, lettera b), al personale in servizio d'allarme che per esigenze operative fuori Reparto non può consumare il pasto, la relativa ora è compensata col trattamento per lavoro straordinario.
4. Allorquando presso i Reparti Volo il servizio di allarme coprirà l'intera giornata, lo stesso potrà essere articolato oltre che secondo le modalità previste dall'allegata tabella A anche nei turni 7- 15.10, 15-23.10, 23-7.10 con la previsione di una giornata di riposo successiva allo smontante del turno notturno. I turni della fascia antimeridiana e postmeridiana devono prevedere l'interruzione di 1 ora per la consumazione del pasto, a turno, secondo aliquote stabilite dai dirigenti dei Reparti, in modo da assicurare la continuità del servizio, ferma restando la previsione di cui al comma 3. Nelle due ipotesi considerate, il completamento dell'orario d'obbligo settimanale si realizza prevedendo il prolungamento di uno dei turni settimanali di dieci minuti.
5. Il personale che partecipa a servizi d'allarme che coprono l'intera giornata può essere impiegato, nei giorni in cui non è addetto ai servizi stessi, secondo la turnazione di cui al comma l; in tal caso il raggiungimento dell'orario obbligatorio si realizza o prevedendo che la prestazione dell'orario eccedente sia compensata con trattamento di lavoro straordinario o, in caso di incapienza del monte ore, riducendo adeguatamente il termine di uno o più turni non di allarme.
Si applicano, con gli opportuni adeguamenti, i principi di cui all'art. 7, commi 3, 4, 5, 6 e 7.
6. La turnazione di cui al precedente comma 4 sarà possibile solo presso quei reparti dove, durante la fascia oraria 23.00/7.00 il personale fisso di volo possa godere di un periodo di riposo in adeguati locali in attesa di eventuali impieghi operativi.
7. Ai sensi dell'art. 16 2° c. del D.P.R. 254/99, a decorrere dalla definizione dell'Accordo per il biennio economico 2000-2001, gli orari di cui al presente articolo sono come di seguito determinati:
a. l'articolazione dei servizi previsti sub comma 1 lettera a) è così sostituita "nella fascia oraria 7.10-19.10 con turni 7.10-13.10 e 13.00-19.10 ovvero nella fascia oraria 7.30-19.30 con turni 7.30-13.30 e 13.30-19.30";
b. l'articolazione dei servizi previsti sub comma 1 lettera b) è così sostituita "nella fascia oraria 7.00-21.00 con orari 07.00-15.18 e 13.42-21.00, secondo le modalità previste dall'articolo 8 2° c., lettera b) ";
c. gli orari indicati sub comma 4 sono da intendersi 7.00-15.00, 15.00-23.00, 23.00-07.00.

Articolo 12. Banda musicale
1. L'orario di lavoro dei componenti la Banda Musicale della Polizia di Stato può essere articolato:
a) personale orchestrale: prova unica di concertazione dalle ore 08,30 alle ore 10,00 e dalle ore 10,30 alle ore 11,45 con possibilità di accorpare tali periodi ovvero di anticipare o posticipare di 30 minuti o 1 ora gli orari di inizio e fine dei periodi stessi. Le rimanenti ore d'obbligo sono destinate allo studio ed alla preparazione in sede individuale.
b) personale orchestrale addetto permanentemente ad attività di supporto: osserva lo stesso orario del personale della Scuola Tecnica.
2. In caso di impegni esterni, in sede e fuori sede, si considera come servizio, sempre che il trasferimento avvenga in forma collettiva e con mezzi messi a disposizione dell'Amministrazione:
a) il viaggio di trasferimento per il periodo compreso tra la partenza ed il raggiungimento della località ove è previsto lo svolgimento del servizio;
b) il tempo dell'effettiva prestazione musicale;
c) il periodo compreso tra la partenza ed il rientro in sede.
3. In caso di viaggio di durata inferiore all'orario d'obbligo, il personale rimare reperibile fino a completamento dell'orario d'obbligo giornaliero.
4. Il servizio che si protrae oltre le ore 24.00 e fino alle ore 02.00 è considerato prolungamento dell'orario di lavoro del giorno precedente da retribuire come lavoro straordinario. Per l'ulteriore servizio nella stessa giornata debbono, di norma, intercorrere almeno 8 ore. Qualora il servizio ha termine oltre le ore 02.00, il tempo compreso tra le ore 00.00 e l'orario di fine servizio è considerato servizio per la giornata e l'eventuale impiego nella stessa giornata da diritto al compenso per lavoro straordinario.
5. Le attività concertistiche in pubblica piazza o in ambienti chiusi, come teatri etc. , debbono avere, di norma, la durata massima di 3 ore nella giornata.

Titolo IV Criteri generali per la programmazione di turni di lavoro straordinario
Articolo 13. Straordinario programmato

[…]
2. I turni di lavoro straordinario di cui al comma I sono stabiliti dal responsabile dell'Ufficio, Reparto o Istituto previa informazione alle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo Nazionale recepito con Decreto del Presidente della Repubblica 16 Marzo 1999, n. 254, in conformità a quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del medesimo D.P.R. n. 254/1999, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) la programmazione dei turni di lavoro straordinario deve essere predisposta all'inizio di ciascun trimestre in relazione alle prevedibili esigenze di servizio tenuto conto delle disponibilità finanziarie assegnate a ciascun ufficio, reparto o istituto per prestazioni di lavoro straordinario;
b) nei turni di lavoro straordinario i dipendenti da impegnarsi nei singoli programmi devono essere individuati secondo criteri di rotazione;
c) tra il turno di lavoro obbligatorio ordinario ed il turno di straordinario programmato deve essere assicurato al personale un intervallo di almeno 60 minuti per la consumazione del pasto ed il recupero delle energie psicofisiche;
e) i turni di lavoro straordinario sono programmati, in ogni caso, su base volontaria e sono disposti con formali ordini di servizio e debbono risultare da apposita documentazione;
f) il personale non può essere impiegato in turni di lavoro straordinario nelle giornate di riposo ed in quelle di giorno libero sia che i turni di servizio siano articolati in sei giorni, che in cinque giorni.
[…]

Titolo V Criteri generali per la programmazione di turni di reperibilità
Articolo 14. Reperibilità

1. Oltre quanto previsto dall'art.64 della legge 21 aprile 1981 n.121 ed in conformità al disposto di cui agli artt. 24 comma 2° lettera e) e 25 del DPR 254/99, al personale della Polizia di Stato può essere fatto obbligo di mantenere la reperibilità anche sulla base di turni di servizio trimestrali previe intese con le segreterie indicate dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo, secondo le procedure di cui al precedente art.6 3° comma e nel rispetto di quanto indicato dall'art.19 2° comma lettera a), sulla base dei seguenti criteri:
a) ciascun dipendente non può essere collocato in reperibilità per più di 5 turni al mese, da espletarsi, salvo particolari esigenze di servizio, in modo non consecutivo;
b) la durata del servizio di reperibilità deve corrispondere all'intera giornata (00.00-24.00) con detrazione del turno di lavoro ordinario;
c) non è possibile collocare giornalmente in reperibilità più del 5% della forza effettiva di ciascun Ufficio, Reparto o Istituto;
d) i turni di reperibilità devono essere stabiliti con formali ordini di servizio seguendo un criterio di rotazione fra tutto il personale;
e) ove non ostino motivate ed improrogabili esigenze di servizio, il dipendente non può essere collocato in reperibilità nella giornata che precede o segue il congedo ordinario ovvero il riposo settimanale;
2. All'istituto della reperibilità non può farsi ricorso per i servizi, interni ed esterni, stabilmente organizzati in turni che coprono l'intera giornata.
3. Per il confronto trimestrale di cui all'articolo 27, comma 2°, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 Marzo 1999, n. 254 vale quanto previsto al comma 3 dell’articolo 13.
[…]

Titolo VI Criteri generali per l’applicazione del riposo compensativo
Articolo 15. Riposo compensativo

1. Le prestazioni orarie di lavoro straordinario effettuate possono essere commutate in un numero corrispondente di giorni di riposo compensativo e fruiti dal dipendente a sua richiesta compatibilmente con le esigenze di servizio. La richiesta di concessione e l'eventuale diniego vanno formulate per iscritto.
2. Per il computo di ciascun giorno di riposo compensativo si fa riferimento alla durata effettiva dell’orario di lavoro relativo al giorno in cui si usufruisce del riposo.
3. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il riposo compensativo è cumulabile con il riposo settimanale e con il congedo ordinario.
4. Le prestazioni orarie di lavoro straordinario programmato effettuate e non retribuite per il completo utilizzo del monte ore a disposizione dell'Ufficio, Reparto o Istituto ovvero per il superamento, da parte del dipendente, del limite massimo previsto, sono commutate, d’ufficio in un numero corrispondente di giorni di riposo compensativo.
5. Le giornate di riposo compensativo di cui al comma precedente debbono inderogabilmente essere fruite a richiesta dell’interessato e tenuto conto delle esigenze di servizio, nei tre mesi successivi a quello nel quale sono state maturate. Per la fruizione del riposo nel terzo mese, le richieste devono essere avanzate entro la fine del secondo mese.
6. La fruizione del riposo compensativo di cui al comma quattro deve essere effettuata evitando sperequazioni in presenza di situazioni analoghe. A tal fine la retribuzione dello straordinario programmato, qualora venga superato il monte ore assegnato complessivamente, a ciascun Ufficio, Reparto o Istituto, deve essere effettuata secondo un criterio di proporzionalità, riducendo tutte le prestazioni di lavoro straordinario programmato della stessa percentuale.
7. Per il confronto trimestrale di cui all'articolo 27, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 Marzo 1999, n. 254, vale quanto previsto al comma 3 dell’articolo 13. Si dovrà procedere ad una nuova informazione preventiva esclusivamente in caso di modifica dei criteri indicati in quella precedente.

Titolo X Compiti e modalità di designazione del rappresentante per la sicurezza
Articolo 24. Rappresentanti per la sicurezza.

1. In tutti gli uffici, reparti o istituti dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza aventi autonomia gestionale è eletto il rappresentante per la sicurezza secondo quanto previsto dall'art. 18 del Decreto legislativo 19 Settembre 1994, n. 626. Tra gli uffici con autonomia gestionale non vanno ricompresi, ai fini suddetti i commissariati sezionali nè gli uffici di specialità che siano istituiti presso le sedi compartimentali o zonali. Nelle sedi nelle quali più uffici con autonomia gestionale siano collocati in infrastrutture comuni, il rappresentante per la sicurezza è unico per tutti gli uffici.
2. Il numero dei rappresentanti per la sicurezza è stabilito come segue:
a) un rappresentante negli uffici, reparti e istituti fino a 200 dipendenti;
b) tre rappresentanti negli uffici, reparti e istituti da 201 a 1000 dipendenti;
c) sei rappresentanti negli uffici, reparti e istituti con oltre 1000 dipendenti.
3. I rappresentanti per la sicurezza sono eletti secondo le modalità e le procedure che saranno successivamente stabilite tra le parti firmatarie del presente accordo e durano in carica tre anni.
4. Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del decreto legislativo n. 626/94, i rappresentanti per la sicurezza utilizzano appositi permessi retribuiti pari a 76 ore annue per ogni rappresentante. Per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i), ed l) dell'art.19 citato, il predetto monte ore non viene utilizzato e l'attività è considerata tempo di lavoro.
5. Il diritto d'accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto della esigenza di servizio e con le limitazioni previste dalle leggi. Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al capo dell'Ufficio, Reparto o Istituto le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro.
6. La consultazione del rappresentate per la sicurezza, nei casi indicati dal Decreto legislativo 19 Settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, deve svolgersi in modo da garantire la sua effettività e tempestività. Il rappresentante per la sicurezza ha facoltà di esprimere opinioni e formulare proposte sull'oggetto delle consultazioni. Il verbale delle consultazioni deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza e deve essere da questi sottoscritto.
7. I rappresentanti per la sicurezza hanno diritto alla formazione secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 626/94 con onere a carico dell'Amministrazione e, a tal fine, utilizzano permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività.
Il programma base di formazione avrà una durata di 38 ore e comprenderà:
- conoscenze generali sugli obblighi previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di precauzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime delle comunicazioni.
La formazione dei rappresentanti per la sicurezza sarà integrata in caso di innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza del personale.
8. Le riunioni periodiche previste dall'art. 11 comma 1, del d. lgs. 626/94 sono convocate con almeno 10 giorni di preavviso e su ordine del giorno scritto.
9. Il rappresentante per la sicurezza può essere autorizzato all'utilizzo di strumenti in disponibilità della struttura.

Titolo XI Norme di garanzia verifica Accordo Nazionale Quadro
Articolo 26. Verifica.

1. Al fine di assicurare la necessaria omogeneità nell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente accordo, l'amministrazione indice, almeno una volta l'anno, a livello centrale, un apposito incontro con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il Decreto del Presidente della Repubblica 16 Marzo 1999, n. 254 per un confronto sullo stato di attuazione dell'accordo stesso.