Tribunale di Venezia, Sez. Lav., 04 aprile 2016, n. 2231 -  Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nell'ambito della Polizia di Stato


 

 

Decreto di rigetto n. cronol. 2231/2016 del 04/04/2016

R.G. 93/2016

 


TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO

 

Il Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva che precede, premesso che

- l’ Organizzazione sindacale Coordinamento Per L’indipendenza Sindacale Delle Forze Di Polizia (di seguito: Co.I.S.P.) di Venezia ha proposto ricorso ex art. 28 st. lav. lamentando la commissione da parte del Questore, negli ultimi mesi, di una serie di condotte antisindacali di cui elencava alcune situazioni ritenute maggiormente rappresentative, e concludeva per l’accertamento e declaratoria dell’antisindacalità della condotta del Questore di Venezia “consistente nella reiterata ed ostentata mancanza di riscontro alle istanze scritte della Co.I.S.P. sulle problematiche attinenti alla sicurezza all’interno dei Commissariati di Mestre e di Jesolo e della sala operativa della Questura di Venezia, ed in particolare nella mancata fornitura dei documenti sulla valutazione di rischi richiesti in relazione al Commissariato di Jesolo”, e per l’effetto chiedeva ne fosse ordinata l’immediata cessazione ordinando alla Questura “di attenersi rigorosamente ai precetti di cui agli artt. 24 ANQ 31.7.2009, 25 DPR 164/02 e 47 D.Lgs. 81/08, fornendo tempestivamente riscontro, informazioni e la documentazione richiesti dal Co.I.S.P….”;
- costituendosi in giudizio il Ministero degli Interni e la Questura di Venezia deducevano l’infondatezza del ricorso avversario, sostenendo che le norme richiamate a supporto delle domande della Co.I.S.P. non contenevano alcuna prescrizione valevole per la Questura né fondavano un diritto di informazione ulteriore rispetto a quanto comunicato alla o.s. ricorrente, e comunque eccepivano l’inammissibilità dell’azione in quanto non tendente a tutelare i diritti sindacali di libertà o di effettività dell’azione sindacale;

- approfondite ulteriormente le questioni di causa, veniva assunta la riserva in data 8.3.2016; tanto premesso, osserva il giudicante:
- va disattesa l’eccezione preliminare di cui alla memoria di costituzione del Ministero degli Interni e della Questura circa l’inammissibilità del ricorso odierno, in quanto in esso si censura una condotta antisindacale nel senso che se ne lamenta la portata violativa di diritti sindacali in particolare di diritti di informazione, ciò che è in grado di incidere sulla efficacia e credibilità dell’azione sindacale; né esclude l’ammissibilità dell’azione odierna la circostanza dell’utilizzabilità di altri strumenti processuali per ottenere la documentazione e le informazioni di cui si assume il diritto nel presente procedimento, considerato che l’art. 28 st. lav. accresce le tutele ordinarie e non costituisce un istituto di carattere residuale;
- quanto all’oggetto del giudizio, reputa il giudicante che il tenore delle conclusioni del ricorso impongano di prendere in considerazione solamente le dedotte violazioni attinenti ai profili della sicurezza sul lavoro, relativamente ai commissariati di Mestre e Jesolo ed alla sala operativa della Questura, in relazione al disposto di cui agli artt. 24 (probabilmente si intende l’art. 23) dell’ANQ 31.7.2009, dell’art. 47 del D.Lgs. 81/08 e dell’art. 25 del D.Lgs. 162/02; in ogni caso le ulteriori violazioni lamentate attengono a condotte per le quali ogni conseguenza negativa per la Co.I.S.P. è cessata, mancando dunque una condotta attuale cui riferire l’azione ex art. 28 st. lav.;
- in tema di sicurezza sul lavoro, presupposto delle domande esplicitate nelle conclusioni di cui al ricorso è l’affidamento alle oo.ss. territoriali di un ruolo in materia di sicurezza sul lavoro, quali destinatarie di obblighi di informazione; in questa prospettiva, costituirebbe condotta antisindacale il mancato rispetto dei diritti di informazione ed in generale di coinvolgimento delle oo.ss. assegnati dalla legge od alla contrattazione collettiva, dovendosi per contro condividere con la difesa dell’Amministrazione che non costituisce condotta antisindacale l’eventuale mancato rispetto, sotto il profilo sostanziale, delle prescrizioni in materia di sicurezza, condotta che in sé non lede alcun diritto delle oo.ss.;

- circa i diritti informativi in tema di sicurezza in capo alle oo.ss., deve inoltre osservarsi che l’art. 25, co. 4, DPR 164/02 stabilisce per esse un diritto di informazione successiva e relativa ai soli criteri generali, da adempiere da parte dell’Amministrazione con cadenza tendenzialmente semestrale, mentre non possono allo stato ritenersi assegnati alla Co.I.S.P. ed in generale alle oo.ss. territoriali i compiti ed i diritti propri dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, considerato che vi è nell’ambito della Questura un RLS (Rossetto Rosanna) nominato nell’ambito della RSU (cfr. doc. Amministrazione) -, e che l’art. 47 D.Lgs. 81/08 in combinata lettura con la previsione di cui all’art. 23 dell’ANQ 30.7.2009 (e soprattutto della sua circolare interpretativa, che richiama una precedente circolare del 1997) consente solo in assenza di un RLS formalmente nominato l’assegnazione dei compiti relativi alle segreterie provinciali delle oo.ss. “più rappresentative sul piano nazionale”;
- in questa prospettiva va escluso che la condotta del Ministero dell’interno e della Questura di Venezia sia stata violativa di diritti sindacali in tema di sicurezza sul lavoro, non essendo neppure contestato dalla Co.I.S.P. che l’Amministrazione non abbia effettuato le riunioni periodiche previste dall’art. 25, co. 4, DPR 164/02, e risultando anzi positivamente che ciò sia avvenuto nella documentazione dimessa dalla Questura (cfr. in particolare il verbale della riunione periodica del 10.12.2015);
- conclusivamente, il ricorso va rigettato;

- la novità e particolarità delle questioni trattate costituiscono giustificato motivo per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

 

Il Giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa, rigetta il ricorso. Compensa le spese di lite tra le parti.

Si comunichi. Venezia, 04/04/2016.

Il Giudice del Lavoro Dott. Anna Menegazzo