Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E PER LA SALUTE
E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO


IL DIRETTORE GENERALE
 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
VISTO, in particolare, l’articolo 2, comma 1, decreto legislativo n. 81 del 2008, rubricato “Definizioni”, che alla lettera ee) definisce gli organismi paritetici quali “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento”;
VISTO, altresì, l’articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, rubricato “Organismi paritetici”, il cui comma 1-bis - inserito dal decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 - prevede che “Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce il repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza ...omissis...”;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171, che, in attuazione di quanto previsto dal citato articolo 51, comma 1-bis, decreto legislativo n. 81 del 2008, ha istituto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, il Repertorio nazionale degli organismi paritetici, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera ee), decreto legislativo n. 81 del 2008, disciplinando al contempo i criteri identificativi per l’iscrizione, le modalità di presentazione della domanda, la procedura di iscrizione e l’efficacia della stessa, nonché i presupposti e la procedura di cancellazione dal Repertorio;
VISTA l’istanza di iscrizione al Repertorio nazionale degli organismi paritetici, corredata dalla relativa documentazione, presentata dall’“O.P.N.C. - Organismo Paritetico Nazionale Confapi - in sigla O.P.N.C.”, in data 30 aprile 2024;
PRESO ATTO del parere obbligatorio della Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, reso in data 19 aprile 2024, al quale è subordinata l’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 171 del 2022;
RITENUTO di dover procedere, all’esito dell’istruttoria ed alla luce del citato parere, all’iscrizione dell’“O.P.N.C. - Organismo Paritetico Nazionale Confapi - in sigla O.P.N.C.” e della “Rete O.P.N.C.”, nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici, istituito presso la Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171
 

DECRETA

Articolo 1
(Iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)

1. L’“O.P.N.C. - Organismo Paritetico Nazionale Confapi - in sigla O.P.N.C.”, con sede legale in Roma, Via della Colonna Antonina n. 52, è iscritto al numero 23 del Repertorio nazionale degli organismi paritetici, con decorrenza dalla data del presente decreto direttoriale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171.
2. Sono iscritte al medesimo n. 23 del Repertorio nazionale degli organismi paritetici anche le sedi operative della “Rete O.P.N.C.” di cui all’allegato 1 che fa parte integrante del presente decreto.
 

Articolo 2
(Obblighi successivi all’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)

1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171, l’“O.P.N.C. - Organismo Paritetico Nazionale Confapi - in sigla O.P.N.C.” è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all’iscrizione che possa determinare il venir meno dei requisiti identificativi di cui all’articolo 2 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 171 del 2022 e la conseguente cancellazione dal Repertorio.
2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171, al fine di assicurare la verifica periodica dei requisiti necessari per l’iscrizione nel Repertorio, ogni tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione, l’“O.P.N.C. - Organismo Paritetico Nazionale Confapi - in sigla O.P.N.C.” deve inviare alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, volta a confermare la sussistenza dei requisiti che hanno consentito l’iscrizione nel Repertorio dell’intera “Rete O.P.N.C.”.
 

Articolo 3
(Efficacia dell’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)

1. L’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici attesta la sussistenza dei requisiti identificativi di cui all’articolo 2, comma 2, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171 e consente lo svolgimento dei compiti e delle attività di cui all’articolo 51, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il presente decreto è pubblicato, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it nella sezione “Trasparenza/Pubblicità legale”.
 

Roma, data di apposizione della firma digitale

Gennaro Gaddi