COISP • COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 685/16 S.N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Roma, 27 luglio 2016
 

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
c.a. Signor Direttore, Vice Prefetto Tommaso Ricciardi


OGGETTO: Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - Richiesta chiarimenti.

Il vigente Accordo Nazionale Quadro (A.N.Q.), sottoscritto il 31 luglio 2009 dal Ministro dell’Interno e dalle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato, statuisce all’art. 2 che “si applica a tutto il personale dei ruoli della Polizia di Stato” e all’articolo 23 puntualizza in merito al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza rimandando ad un successivo confronto con i Sindacati per la definizione delle modalità applicative dell’art. 47 del D.Lgs. n. 81/2008.
A riguardo del menzionato articolo 23, la circolare esplicativa dell’A.N.Q., recante prot. n. 557/RS/01/113/0461, datata 8 marzo 2010 ed a firma del Capo della Polizia, chiarisce che « nelle more della definizione della disciplina attuativa dell’art. 47 del D.Lgs. n. 81/2008, sono fatte salve le disposizioni attualmente in vigore in materia, ivi comprese quelle contenute nell’articolo 24 del precedente A.N.Q., nonché quelle contemplate nella circolare n. 559/LEG/503.301.627 ter del 10 giugno 1997, con particolare riferimento alle funzioni di “rappresentante per la sicurezza” che “potranno essere svolte dalle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale ove costituite” ».
La richiamata circolare n. 559/LEG/503.301.627 ter del 10 giugno 1997, che qui si allega,
- dopo aver richiamato il decreto del 15 aprile 1997, adottato dal Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro del Lavoro e dalla Previdenza Sociale e con il Ministro della Sanità (anche questo qui allegato), «con il quale sono state individuate le aree pertinenti agli Uffici Centrali e periferici dell’Amministrazione dell’Interno, relativamente alle quali i compiti di vigilanza inerenti alla sicurezza del luogo di lavoro sono svolti dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per la parte di competenza, e 'dai servizi sanitari e tecnici” istituiti per la Polizia di Stato»,
- puntualizza che «la competenza in parola abbia carattere esclusivo per quanto concerne il personale della Polizia di Stato e le aree riservate ed operative degli uffici, istituti e reparti di questa Amministrazione, determinate ai sensi dell’unito decreto interministeriale» (tra cui sono «le sedi delle Questure, dei Commissariati di Pubblica Sicurezza e delle altre strutture della Polizia di Stato»),
- conferma «la competenza dei sanitari della Polizia di Stato a svolgere le attività di sorveglianza sanitaria riconosciute dall’ordinamento per il solo personale della stessa Polizia di Stato, nonché evidentemente, le altre attività di medico competente per i locali e le aree di pertinenza degli uffici centrali e periferici dell’Amministrazione, ad esclusione delle attività di sorveglianza sanitaria per il personale non appartenente alla Polizia di Stato», con ciò facendo una netta distinzione tra il personale della Polizia di Stato e quello dell’Amministrazione Civile dell’Interno,
- precisa che «nelle more del perfezionamento degli strumenti di contrattazione collettiva, con particolare riferimento all’'accordo quadro” per il personale della Polizia di Stato, le attività inerenti alla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro potranno essere svolte anche se non si è proceduto alla elezione del 'rappresentante per la sicurezza”. Le relative funzioni potranno essere svolte dalle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, ove costituite.»
Ciò premesso, si chiede innanzitutto conferma della validità delle suesposte norme e circolari e quindi, pur non essendosi ancora verificato in alcun Ufficio di Polizia, se il «datore di lavoro» (Questore, Dirigente di Compartimento, etc..) ha facoltà di escludere le Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato dalle suesposte funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, demandando tale funzione, anche per ciò che concerne i poliziotti, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza eventualmente eletti dal personale dell’Amministrazione Civile dell’Interno.
Si rimane in attesa di cortese urgente riscontro.
 

Il Segretario Generale del COISP
Franco Maccari