Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione
DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D’ ACQUA INTERNE


IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172 e, in particolare, l’articolo 36-bis, comma 1, che istituisce il titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe;
VISTI i decreti del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto istitutivi dei corsi di addestramento e formazione della gente di mare e dei lavoratori marittimi, emanati sulla base delle pertinenti Regole e Sezioni dell’annesso alla Convenzione STCW ’78 e delle corrispondenti regole e sezioni del Codice STCW ’78 e, in particolare, dei corsi di sicurezza personale e responsabilità sociali — P.S.S.R., sopravvivenza e salvataggio per il personale marittimo e antincendio di base;
VISTO il decreto del Ministero della Salute 16 giugno 2016, recante attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, in materia di modalità e contenuti dei corsi per il rilascio dei certificati di addestramento per i lavoratori marittimi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale — Serie generale n. 195 del 22/08/2016;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121, concernente il regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto e, in particolare, l’articolo 4-bis, comma 2, che dispone, tra i requisiti per il conseguimento del titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe, l’effettuazione con esito favorevole, alla lettera d), dei corsi STCW antincendio di base e primo soccorso sanitario (First Aid), nonché, alla lettera e), dei corsi STCW sopravvivenza e salvataggio e sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR) oppure, in alternativa, del corso di sicurezza personale per la navigazione d'altura;
VISTO il decreto della Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne 20 maggio 2024, n. 123, recante programma e modalità d’esame per il conseguimento del titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe;
VISTO il decreto della Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne 18 giugno 2024, n. 164, recante criteri di idoneità all’organizzazione del corso di sicurezza personale per la navigazione d'altura e programma del corso;
RITENUTO di procedere alla disciplina delle modalità di erogazione dei corsi di addestramento e di formazione professionale per il conseguimento del titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe, con particolare riguardo ai corsi sopra indicati
 

DECRETA


Art. 1
(Ambito di applicazione e finalità)

1. Il presente decreto si applica ai centri di addestramento e disciplina le modalità di svolgimento dei seguenti corsi di addestramento e di formazione della gente di mare e dei lavoratori marittimi per l’aspirante ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe:
a. corso di sicurezza personale e responsabilità sociali — P.S.S.R.;
b. corso di sopravvivenza e salvataggio per il personale marittimo;
c. corso antincendio di base;
d. ulteriori corsi di addestramento e di formazione della gente di mare e dei lavoratori marittimi contemplati dalla Convenzione e dal Codice STCW previsti da future evoluzioni regolamentari.
 

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) Centro di addestramento: istituto, ente o società autorizzati dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto ad erogare i corsi STCW di cui all’articolo 1;
b) Autorità competente: Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne — Divisione 5 (Regime tecnico — amministrativo della nave e nautica da diporto);
c) Aspirante ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe: colui che, indipendentemente dall’iscrizione nelle matricole della gente di mare, prima categoria, intende conseguire il titolo professionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), numero 01, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121, di seguito: “aspirante”;
d) Corsi STCW: i corsi di addestramento e di formazione della gente di mare e dei lavoratori marittimi contemplati dalla Convenzione e dal Codice STCW nella versione vigente di cui all’articolo 1;
e) Direttore del corso: il soggetto titolare dell’autorizzazione allo svolgimento del corso STCW.
 

Art. 3
(Requisiti per l’ammissione ai corsi)

1. L’aspirante accede ai corsi STCW previa presentazione al centro di addestramento della domanda di ammissione al corso, redatta utilizzando il modello di cui all’allegato 1.
 

Art. 4
(Propedeuticità dei corsi)

1. L’aspirante frequenta con esito favorevole i corsi STCW previsti dall’articolo 4-bis del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121 secondo il seguente ordine:
a) corso di sicurezza personale e responsabilità sociali - P.S.S.R;
b) corso di sopravvivenza e salvataggio;
c) in alternativa ai corsi di cui alle lettere a) e b), corso di sicurezza personale per la navigazione d’altura di cui al decreto della Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne 18 giugno 2024, n. 164;
d) corso antincendio di base.
 

Art. 5
(Criteri per la numerazione dei verbali di esame e loro registrazione)

1. Presso ogni centro di addestramento è istituito un unico registro dei verbali di esame per “aspiranti ufficiali di navigazione del diporto di 2ª classe”.
2. La numerazione è progressiva e annuale, su formato a 6 cifre, e gli acronimi sono quelli di seguito riportati:
CORSI:
a) PSSR;
b) SS;
c) ANTBASE
REFRESH:
d) REFSS;
e) REFANTBASE
3. La numerazione è indipendente dal tipo di corso STCW erogato o di verbale di esame redatto. Sul registro unico dei verbali di esame “per aspiranti ufficiali di navigazione del diporto di 2ª classe” del centro di addestramento, il direttore del corso o il soggetto giuridico titolare dell’autorizzazione allo svolgimento del corso annota in sequenza consecutiva tutti gli esami sostenuti presso il centro e rientranti nell’ambito di applicazione del presente decreto, come da esempio in allegato 2.
4. L’identificativo del verbale di esame è composto da una prima parte contenente la numerazione consecutiva, una seconda parte contenente l’acronimo del corso STCW, una terza parte indicante l’anno, una quarta parte che identifica il tipo di discente e una quinta parte prevista per la rettifica di errori del verbale di esame; tutte le parti sono intervallate da un simbolo di divisione.
5. L’identificativo è riportato nell’intestazione del verbale di esame rispondente all’allegato 3.
6. Il centro di addestramento provvede con cadenza trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre) all’invio dei verbali di esame in formato digitale “PDF” all’Autorità competente.
 

Art. 6
(Criteri per la numerazione delle attestazioni di esame e loro registrazione)

1. Presso ogni centro di addestramento è istituito un registro degli attestati di esame rilasciati per ogni tipologia di corso STCW erogato agli “aspiranti ufficiali di navigazione del diporto di 2ª classe”.
2. Sul registro degli attestati di superamento dell’esame, rilasciati dal centro di addestramento, il direttore del corso annota in maniera progressiva e annuale tutti gli attestati rilasciati per quel corso e/o quelli disciplinati dai singoli decreti istitutivi dei corsi.
3. L’identificativo dell’attestato di superamento dell’esame è composto da una prima parte contenente la numerazione progressiva dell’attestato relativo alla tipologia di corso STCW, individuata con l’acronimo di cui all’articolo 5, comma 2, una seconda parte contenente l’identificativo del verbale di esame, una terza parte indicante l’anno e una quarta parte che identifica il tipo di discente.
4. La numerazione delle attestazioni di superamento dell’esame è rispondente all’allegato 4.
5. Al termine del corso e previo superamento dell’esame davanti alla commissione di cui al successivo articolo 9, il direttore del corso rilascia a ciascun aspirante n. 1 (uno) attestato di esame del corso come disciplinato dall’articolo 9.
6. Per il popolamento della raccolta digitale degli attestati di superamento dell’esame rilasciati, i centri di addestramento inviano via PEC gli attestati di tutti i discenti, compresi quelli di refresh, in formato digitale “PDF” all’Autorità competente.
 

Art. 7
(Registro del corso)

1. Presso ogni centro di addestramento è istituito il Registro del singolo corso STCW, utilizzando il modello adottato dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, che, compilato quotidianamente, contiene le presenze degli istruttori e dei discenti e attesta le competenze e le conoscenze teoriche e pratiche impartite ai discenti.
2. Gli istruttori, che si alternano durante l’erogazione del corso STCW, all’inizio e alla fine della propria parte di programma, riportano la loro firma e gli argomenti trattati come chiarito nella seconda pagina del Registro del corso.
 

Art. 8
(Verbale di esame)

1. Il verbale di esame contiene le informazioni previste nell’allegato 3.
2. Il verbale può essere stampato fronte/retro e, nel caso di pagina vuota, è riportata la dicitura “PAGINA VUOTA”; se non stampato fronte/retro, il verbale di esame è stampato con pagine retro vuote, barrate con doppio tratto a penna o digitalmente con la dicitura “PAGINA VUOTA”.
3. Il verbale di esame, con firme autografe in originale su ciascun foglio, è conservato agli atti a cura del centro di addestramento.
4. La compilazione del verbale di esame è realizzata mediante l'utilizzo di strumenti informatici. Non sono ammesse modifiche a penna sul verbale. Nel caso in cui vengono rilevati errori o difformità dopo la firma, il verbale è riprodotto nella versione corretta con nuova sottoscrizione da parte di tutti i membri della commissione di esame; nell’ultima pagina del verbale rettificato è apposta la dicitura riportata nell’allegato 3.
 

Art. 9
(Rilascio dell’attestato di superamento dell’esame)

1. L’aspirante sostiene l’esame finale davanti a una commissione d’esame composta dal direttore del corso, che la presiede, e da almeno un istruttore in qualità di membro-segretario.
2. All’aspirante che supera l’esame è rilasciato un attestato di superamento del corso di:
a. sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR) — allegato 5;
b. sopravvivenza e salvataggio e relativo corso di aggiornamento — allegati 6 e7;
c. antincendio di base e relativo corso di aggiornamento — allegati 8 e 9.
 

Art. 10
(Vigilanza)

1. I centri di addestramento operano in ottemperanza alle previsioni del presente decreto, previa comunicazione di attività all’Autorità competente.
2. L’Autorità competente svolge attività di vigilanza sull'applicazione del presente decreto.
 

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Patrizia SCARCHILLI

 

Allegati


 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
COMUNICATO
Disciplina delle modalità di erogazione dei corsi di addestramento e di formazione professionale per il conseguimento del titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe.
G.U. 23 agosto 2024, n. 197
 

Con decreto del direttore generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2024, n. 210 è stata approvata la disciplina delle modalità di erogazione dei corsi di addestramento e di formazione professionale per il conseguimento del titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe di cui all'art. 4-bis, comma 2 - con particolare riferimento alle lettere d) ed e) - del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121, concernente il regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto.
Il testo integrale del decreto e' consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sezione Normativa, all'indirizzo www.mit.gov.it