Tipologia: Protocollo d’intesa per l’implementazione del “Progetto per il miglioramento della sicurezza sul lavoro nell’ambito del sito portuale di Ravenna”
Data firma: 29 luglio 2022
Parti: Asp Mare Adriatico centro-settentrionale e Confindustria, Confimi Industria, Confartigianato, Cna, ACI e Cisl, Fit-Cisl, Cgil, Filt-Cgil, Uil, UilTrasporti, RLSS e Compagnia Portuale, AUSL Romagna
Settori: Trasporti, Porto Ravenna
Fonte: prefettura.it
Sommario:
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Premessa I. Ambito di applicazione - Operazioni e servizi portuali II. Attività non comprese nell’ambito di applicazione III. Coordinamento degli RLSS -RLSS di sito (SI-RLSS) IV. Sistema Integrato Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale (SI-SPPA) V. Attribuzioni del SI-RLSS VI. Attività e compiti del SI-RLSS VII. Formazione del RLSS VIII. Confronto SI-RLSS e S.I.-S.P.P.A. |
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IX. Dotazioni RLSS X. Monitoraggio XI. C.O.I. - Coordinamento Organi Ispettivi XII. Copertura finanziaria XIII. Durata Allegati Allegato A - Accordo Accessi in Situ Allegato B - Scheda tipo per la comunicazione mancati incidenti, infortuni, incidenti PAR V punto 5. Allegato C – Modalità di versamento |
Protocollo d’intesa per l’implementazione del “Progetto per il miglioramento della sicurezza sul lavoro nell’ambito del sito portuale di Ravenna”
Premesso che
• Il diritto alla salute e alla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro è esigenza primaria alla quale sono chiamati a concorrere, pur nella diversità dei ruoli, i datori di lavoro e le loro associazioni di categoria, i lavoratori e le OO.SS., i competenti enti ed amministrazioni pubbliche;
• per meglio tutelare quel diritto e prevenire episodi infortunistici è utile porre in essere azioni organiche congiunte e condivise tra tutti i soggetti sopraindicati mirate alla diffusione della “cultura della sicurezza, alla formazione sul tema dei lavoratori e degli operatori in genere, all’efficienza ed efficacia dell’azione di vigilanza e contrasto finalizzata a prevenire eventi incidentali e gli effetti di questi, al coordinamento tra soggetti/enti/amministrazioni pubbliche diversamente competenti in materia, al raccordo tra rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito, RSPP, enti e amministrazioni aventi compiti di regolazione e controllo in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
• il diritto alla salute e alla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro costituisce un impegno di natura prioritaria di tutti gli enti le aziende e le amministrazioni pubbliche, a livello centrale e locale, al quale sono chiamati a partecipare le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria, e richiede la realizzazione di azioni organiche e congiunte, nell’ambito delle rispettive competenze e responsabilità; a tale fine è necessario e possibile:
- accrescere complessivamente la cultura e la pratica della sicurezza delle imprese e dei lavoratori per elevare in modo strutturale e permanente i livelli di sicurezza delle attività portuali;
- accrescere i livelli di formazione dei lavoratori e degli operatori in materia di sicurezza;
- rendere più efficace l’attività di indirizzo, prevenzione e controllo degli enti a ciò preposti, attraverso tutte le opportune forme di coordinamento e attraverso modalità di continuo interscambio con le imprese ed i lavoratori e le loro rappresentanze;
- responsabilizzare fortemente i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali (RLST) valorizzarne il ruolo in primo luogo attraverso l’istituzione di RLSS di sito (RLSS);
• il Porto di Ravenna è, in considerazione delle sue caratteristiche strutturali, delle molteplici tipologie di traffici che in esso si svolgono, del numero delle imprese che vi operano, realtà particolarmente complessa e delicata anche sotto il profilo della sicurezza;
Visto
• La legge 28 gennaio 1994 n. 84 e ss.mm.ii., concernente il riordino della legislazione in materia portuale, modificata e integrata dal decreto legge 21 ottobre 1996 n. 535, convertito con modifiche dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, in particolare:
- l’Art. 16 che definisce le operazioni portuali come il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale e i servizi portuali come quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali e gli stessi sono individuati dalle Autorità di sistema portuale;
- l’Art. 17 co. 13 che prevede che ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative dei soggetti di cui al presente articolo e agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera b) deve essere garantito un trattamento minimo che non può essere inferiore a quello risultante dal vigente contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti, e suoi successivi rinnovi, stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative a livello nazionale, dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative delle imprese portuali di cui ai sopracitati articoli e dall'Associazione porti italiani (Assoporti).
- il decreto legislativo del 27 luglio 1999 n. 272 ss.mm.ii. relativo all’adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento delle operazioni e servizi portuali, nonché delle operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n.485;
- Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii., inerente all’attuazione dell'Art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- l’Art. 2, comma 2, DM 6 febbraio 2001 n. 132, che definisce il ciclo delle operazioni portuali;
- i Protocolli (20 dicembre 2007, 1 febbraio 2008, 31 marzo 2009, 10 febbraio 2011, 4 ottobre 2012, 19 marzo 2014, 13 luglio 2017, 27 marzo 2020) che nel tempo si sono succeduti atti al miglioramento della Sicurezza sul lavoro nell’ambito del sito portuale di Ravenna
Tenuto conto che
• all’ interno del porto di Ravenna le aree soggette a concessione demaniale, sono circoscritte alle aree di banchina ai sensi e per gli effetti del DM. del 6 aprile 1994, sensibilmente inferiori all’ambito portuale;
• nelle aree adiacenti alle aree demaniali marittime sono presenti aree contermini ossia aree private non soggette a concessione demaniale nelle quali si svolgono:
a) parte delle operazioni portuali di cui al paragrafo I;
b) operazioni di movimentazione delle merci proprie delle attività di deposito e stoccaggio;
• nelle aree private contermini, come sopra definite, al fine di impedire la concorrenza sleale tra le imprese e garantire ai lavoratori delle aziende appaltatrici delle aziende terminaliste condizioni normative ed economiche contrattualmente adeguate, si ritiene fondamentale l’applicazione ed il rispetto dei CCNL di settore specifico, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale e firmatarie del seguente protocollo, coerenti con le tipologie di attività svolte, oggetto dell’appalto.
Tutto ciò premesso le parti concordano
• che al fine di una maggiore efficacia e per la compiuta implementazione del “Progetto per il miglioramento della sicurezza sul lavoro nell’ambito del sito portuale di Ravenna” di cui ai Protocolli citati è opportuno il massimo coinvolgimento delle aziende che operano nell’ambito portuale inteso come aree demaniali e aree contermini ove si completa il c. d. ciclo delle operazioni portuali, mediante il pieno coinvolgimento delle associazioni datoriali che le rappresentano;
• che è opportuno rafforzare tutte le azioni atte alla maggior divulgazione e promozione della sicurezza a favore delle aziende che operano nelle aree portuali.
• che con il presente accordo le parti intendono perseguire i seguenti obiettivi:
- accrescere complessivamente la cultura e la pratica della sicurezza delle imprese e dei lavoratori per elevare in modo strutturale e permanente i livelli di sicurezza delle attività portuali;
- accrescere i livelli di formazione dei lavoratori e degli operatori in materia di sicurezza;
- rendere più efficace l’attività di indirizzo, prevenzione, e controllo degli enti a ciò preposti, attraverso tutte le opportune forme di coordinamento e attraverso modalità di continuo interscambio con le imprese ed i lavoratori e le loro rappresentanze;
- costituire e mantenere un sistema integrato di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza di sito (SI-RLSS) e responsabilizzare i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) aziendali e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali (RLST) valorizzandone il ruolo in collaborazione con il SI-RLSS.
- elevare stabilmente i livelli di sicurezza del lavoro nel porto attraverso la prosecuzione del metodo della concertazione tra le parti sociali, le istituzioni e gli enti preposti alla prevenzione e controllo ai fini della condivisione di procedure ed azioni.
- rendere più efficaci le azioni formative, informative e regolamentari tese ad affermare il rispetto individuale e collettivo di disposizioni e comportamenti coerenti con la sicurezza del lavoro (uso dei DPI, rispetto delle procedure operative, ecc.).
I sottoscrittori del presente protocollo, consapevoli che le misure ed i processi di incremento della sicurezza del lavoro portuale in esso previsti devono poter trovare omogenea applicazione in tutte le realtà portuali anche per evitare fenomeni di distorsione della concorrenza causati da diseguali livelli di sicurezza, si impegnano ad operare, ciascuno per quanto di competenza in tutte le sedi politiche, istituzionali e di categoria affinché i contenuti del presente protocollo trovino attuazione in modo omogeneo nei porti italiani.
I. Ambito di applicazione - Operazioni e servizi portuali
1. Il presente Protocollo si applica alle operazioni portuali come definite all’Art. 16 della Legge n. 84/94 ss.mm.ii.
2. Rientrano nell’ambito di applicazione del presente accordo, oltre alle operazioni portuali, i servizi portuali, ex Art. 16 L. 84/94 e le attività ex Art. 68 del Codice della navigazione di seguito indicate nonché il trasporto di merci in gomma, svolti nelle aree demaniali e aree private, contermini alle banchine, ed individuati dall’ Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centro settentrionale di seguito specificati:
• Fardaggi con operazioni di saldatura metallica e carpenteria;
• Manovra vagoni ferroviari sottobordo;
• Riparazione colli e imballaggi e recupero della merce relativa;
• Controllo/selezione del maturo su prodotti deperibili;
• Spunta finalizzata al rilevamento di cubaggi, essenze e calibri di tronchi;
• Controllo dello stato dei contenitori vuoti per l’invio a riparazione;
• Portabagagli;
• Bonifica sostanze pericolose;
• diminuzione residui delle operazioni portuali;
• Montaggi e smontaggi ponteggi e tubolari;
• Riparazione container;
• Disinfezione;
• Disinfestazione;
• Derattizzazione;
• Vigilanza in porto e sulle navi;
• trasporto merci in gomma.
3. Le attività citate ai fini della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono disciplinate dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e dal D.Lgs. 272/99 e ss.mm.ii.
II. Attività non comprese nell’ambito di applicazione
1. Le attività svolte nelle aree private di proprietà delle imprese autorizzate ai sensi degli artt. 16 e 18 della L. 84/94 ss.mm.ii. — non comprese nell’area demaniale di cui al DM 06/04/1994 — sono disciplinate ai fini della tutela della salute e della sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro dal D.Lgs. 81/2008 in quanto non direttamente collegate alle operazioni di carico e scarico da nave e comunque considerate esterne al ciclo delle operazioni portuali come sopra definito.
Tali attività sono:
• le attività che hanno come oggetto l’utilizzo e la movimentazione delle merci e di ogni altro materiale successivamente al completamento del ciclo delle operazioni portuali di cui all’Art. I;
• il facchinaggio e movimentazione delle merci successivamente al completamento del ciclo delle operazioni portuali di cui all’Art. I;
• l’autotrasporto interno.
2. Sono escluse le attività dei depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici liquidi per effetto del combinato disposto dell’art 16 comma 7-bis della L. 84/94 e art 2 comma 2 del D.Lgs. 272/99.
3. Le parti firmatarie del presente protocollo, per le attività di cui al punto 1 del presente paragrafo, si impegnano entro sei mesi dalla firma, in coerenza con gli SGS adottati, a individuare le linee di indirizzo, per la definizione dei criteri di qualificazione delle imprese ai fini della sicurezza e igiene del lavoro. In particolare, per quanto riguarda:
• la formazione del personale impiegato dalle società esterne;
• la valutazione dei rischi per la specifica attività;
• il DUVRI - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza;
• le attrezzature e i macchinari utilizzati.
III. Coordinamento degliRLSS -RLSS di sito (SI-RLSS)
1. Entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo le organizzazioni sindacali Cgil Cisl e Uil, unitamente alle organizzazioni di categoria firmatarie del presente protocollo, si impegnano a:
• promuovere e organizzare (nei casi in cui non si sia ancora provveduto) l’elezione dei RLSS, in tutte le aziende che svolgono le operazioni o servizi di cui ai paragrafi I e II, ossia in tutte le aziende autorizzate ai sensi degli artt. 16, 17, 18 della Legge n. 84/94.
• costituire il coordinamento degli RLSS del porto di Ravenna e ad individuare i RLSS di sito del porto di Ravenna (SI-RLSS).
• Il SI-RLSS è composto da n. 3 membri, individuati dalle OO.SS. firmatarie del presente protocollo in rappresentanza degli RLSS delle società che svolgono attività di cui al paragrafo I e durano in carica fino a rinnovo del presente accordo.
2 I RLSS di sito partecipano, alle riunioni del Comitato Art. 7 d.lgs. 272/99 ss.mm.ii..
3 II SI-RLSS si incontra periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, con il coordinamento dei RLSS e con gli RLSST. Il coordinamento degliRLSS dovrà vedere la presenza anche diRLSS delle aziende operanti nelle aree contermini.
4 SI-RLSS si incontra periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, con il coordinamento dei responsabili della sicurezza SI-SPPA delle imprese di cui al punto secondo del successivo paragrafo IV.
5 I RLSS possono usufruire, per le attività di cui al presente protocollo, di un monte ore annuo pari ad un massimo di 3600 ore, cumulabili negli anni. Le ore eventualmente “risparmiate” dalla dotazione dell’anno precedente potranno essere utilizzate anche per l’aggiornamento della formazione degli RLSS.
IV. Sistema Integrato Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale (SI-SPPA)
1 I datori di lavoro delle imprese che svolgono le operazioni o servizi di cui al paragrafo I, si impegnano:
• entro 90 gg. dalla sottoscrizione del presente protocollo, a nominare, il coordinamento Sistema Integrato Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale (d’ora in poi SI-SPPA) ed individuano congiuntamente una o più figure professionali qualificate per il confronto periodico con il SI-RLSS. Il SI-SPPA è composto da 6 membri dei quali:
n° 4 (quattro) individuati tra gli RSPP delle imprese che svolgono le attività di cui all’Art. 1/1;
n° 2 (due) in rappresentanza degli RSPP delle imprese esterne che svolgono le attività di cui all’Art. 1/2.
2 Il SI-SPPA partecipa, alle riunioni del Comitato ex Art. 7 D.Lgs. 272/99 ss.mm.ii..
V. Attribuzioni del SI-RLSS
1 Il SI-RLSS, ed i suoi componenti aventi funzione di RLSS di Sito, sono assimilati all’RLS aziendale e saranno progressivamente qualificati mediante appositi corsi di formazione/aggiornamento, secondo quanto stabilito al successivo paragrafo VII.
2 Le Imprese che svolgono le operazioni o servizi di cui al paragrafo I si impegnano a:
• rilasciare ai lavoratori costituenti il SI-RLSS del Porto di Ravenna le necessarie autorizzazioni al fine di garantire il pieno svolgimento dei compiti loro assegnati;
• riconoscere al SI-RLSS, parimenti a quanto previsto per gli RLSS aziendali, le attribuzioni di cui al D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii., in specifico:
a) l’accesso ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni di cui al paragrafo I;
b) la consultazione preventiva in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda
c) l’acquisizione delle informazioni e della documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative alle attività di cui al paragrafo I.
d) l’acquisizione, per le attività di cui ai paragrafi I e II, delle informazioni relative alla documentazione di legge riguardante il sistema della sicurezza (nominativo MC, DVR, DUVRI, ecc..), compresi gli appalti o affidamenti di attività o servizi di facchinaggio ecc..
e) In caso di mancata nomina dell’RLS o dell’RLST (sia dell’impresa terminalista che nelle imprese appaltataci) o in caso di ipotesi concordate di carenza di rapporti o partecipazione, previa consultazione del RSPP dell’impresa terminalista, verrà stabilito l’accesso alle aree interessate per il SI-RLSS.
f) Sulla base di quanto previsto dall’Art. 49 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii., è consentito agli RLSS di esercitare le attribuzioni dei RLSS aziendale di cui all’Art. 50 del D.L.gs 81/2008, per le imprese in cui non vi sia stata la designazione od elezione di RLSS.
g) comunicare al SI-RLSS gli incidenti che hanno comportato la sospensione delle operazioni ex Art. 4 comma 3 D.lgs. 272/99, gli eventi infortunistici, ivi compresi i mancati infortuni, mancati incidenti, e le relative modalità di accadimento, al fine di consentire il perfezionamento dei sistemi di prevenzione ed eventualmente, delle procedure operative. Le modalità di trasmissione delle comunicazioni anzidette saranno oggetto di apposito allegato (Allegato B);
h) riconoscere la possibilità di effettuare, di concerto con i RLSS aziendali, 2 ore di assemblea all’anno sui temi della prevenzione della sicurezza sul lavoro che coinvolgano anche i lavoratori delle aziende appaltatrici.
VI. Attività e compiti del SI-RLSS
1 I RLSS, quali componenti del SI-RLSS, potranno accedere ai terminal allo scopo di monitorare le operazioni, previa richiesta scritta al RSPP o al riferimento che le singole aziende hanno individuato al tal fine, compatibilmente con le esigenze produttive, conseguente autorizzazione dell’impresa.
2 Le modalità di accesso di cui al paragrafo V punto 2 lettera a) sono disciplinate da un accordo separato con le associazioni di categoria firmatarie del presente accordo (Allegato A).
3 L’accesso di cui al paragrafo V punto 2 lettera a) potrà avvenire con carattere di urgenza. Per l’attività di interlocuzione con l’azienda e/o con gli RLSS aziendali/RLST e/o con i lavoratori coinvolti nelle operazioni l’accesso sarà possibile previa presentazione all’azienda la quale potrà predisporre l’accompagnamento avvalendosi anche del SI-SPPA o altro soggetto delegato dell’azienda. Di tale intervento sarà redatto a firma congiunta apposito verbale. La mancata predisposizione di accompagnamento non costituisce motivo di impedimento per l’accesso
Il SI-RLSS, venuto a conoscenza diretta od indiretta di situazioni di criticità o di rischio, anche in via preventiva, coinvolgerà tempestivamente l’impresa, il SI-SPPA, nonché l’RLS/RLST e l’RSPP dell’azienda oggetto di tale segnalazione al fine di promuovere un confronto per l’individuazione congiunta di misure correttive applicabili. Di tale intervento sarà redatto a firma congiunta apposito verbale.
Il SI-RLSS potrà promuovere, d’intesa con gli RLSS aziendali/RLST, attività di monitoraggio generale nell’ambito territoriale e operativo di competenza.
6 Il SI-RLSS potrà richiedere alle imprese terminaliste. i dati relativi aiRLSS aziendali, propri e delle imprese appaltatrici di cui al paragrafo I (nominativi e modalità per effettuare i contatti).
7 Ogni 6 mesi verrà organizzato, con il coordinamento del SI-RLSS, un incontro plenario di tutti i RLSS/RLST (delle imprese terminaliste, delle imprese di facchinaggio che intervengono presso le imprese terminaliste e quanti altri riconducibili al presente documento, operanti nell’alveo portuale) al fine di uniformare conoscenza, modalità operative e promuovere buone prassi.
Ogni 3 mesi il SI-RLSS invierà ai componenti del Comitato di Igiene e Sicurezza del Lavoro di cui all’Art. 7 del Decreto legislativo 272/99, una relazione sulla attività svolta.
VII. Formazione delRLSS
1 Ai RLSS è garantita la partecipazione ai percorsi formativi e di aggiornamento specifici in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Il percorso formativo iniziale è determinato in 32 ore e l’aggiornamento annuale viene previsto in almeno 8 ore. L’organizzazione e i contenuti dei suddetti corsi formativi sono concordati in sede di coordinamento del Comitato di Igiene e Sicurezza di cui all’Art. 7 del D.Lgs. 272/99 ss.mm.ii.. A tal fine l’Autorità di sistema portuale curerà l’organizzazione dei necessari percorsi formativi avvalendosi del supporto dell’università degli Studi di Bologna e\o di altre istituzioni formative.
2 Le imprese di provenienza, con oneri a proprio carico, garantiscono ai propri lavoratori nominati RLSS la formazione e l’addestramento previsti dagli Art. 37 e 71 del D. Lgs. 81/08 ai fini del mantenimento dei requisiti professionali previsti per lo svolgimento della mansione di origine rivestita dal lavoratore.
VIII. Confronto SI-RLSS e SI-SPPA
1 Il SI-RLSS ed il SI-SPPA effettueranno congiuntamente l’esame delle attività sopra elencate al fine di individuare, per tutte le imprese esercenti l’attività di cui al paragrafo 1/1 operanti nel porto di Ravenna, linee di indirizzo quale riferimento per la predisposizione di procedure operative e per l’elaborazione di procedure di accesso agli stabilimenti.
Il SI-SPPA effettuerà con SI-RLSS nonché i rispettivi RLSS aziendali una dettagliata analisi, adeguatamente rendicontata, degli eventi infortunistici e degli incidenti (ivi compresi i mancati infortuni e mancati incidenti) e delle relative modalità di accadimento, al fine di consentire il perfezionamento dei sistemi di prevenzione e, eventualmente, delle procedure operative.
I due sistemi integrati SI-RLSS e SI-SPPA, in collaborazione con AUSL e Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale, effettueranno quadrimestralmente un esame
e appalti, anche allo scopo di individuare quali siano le operazioni oggetto del presente protocollo e le tipologie merceologiche a più alto rischio infortunistico e incidentale. L’elenco delle operazioni a maggior rischio rappresenterà l’ambito di intervento prioritario dell’azione di monitoraggio, sensibilizzazione, formazione e informazione dei lavoratori e studio di linee di indirizzo per la prevenzione ai fini del miglioramento della valutazione e gestione del rischio. Entro il mese di gennaio di ciascun anno il gruppo di lavoro si riunirà per definire le priorità per l’anno in corso avvalendosi del consuntivo dei dati dell’anno precedente. Nelle riunioni successive si provvederà anche a monitorare l’andamento dell’evolversi della situazione allo scopo di, eventualmente, ricalibrare le priorità indicate nel mese di gennaio. Delle risultanze dell’esame congiunto e dei rischi individuati verrà data evidenza alla Commissione ex Art. 7 in una apposita riunione da tenersi entro il mese di febbraio di ciascun anno.
4 Allo scopo di facilitare le operazioni di monitoraggio delle operazioni ritenute a più alto rischio l'Avvisatore Marittimo fornirà giornalmente agli RLSS la previsione degli approdi al porto di Ravenna Senza oneri a carico dei sottoscrittori del presente accordo.
IX. Dotazioni RLSS
1 L’Autorità di sistema portuale concederà l’utilizzo agli RLSS, di idonei locali, uso ufficio, ricompresi nell’ambito territoriale amministrato e si farà carico della fornitura della necessaria e tecnologicamente adeguata strumentazione informatica, consistente in n° 3 personal computer ed una stampante collegati alla rete, apparecchio e linea di fonia fissa e del materiale di cancelleria. Si farà carico, altresì, dei costi per le utenze, la manutenzione dei locali e, degli arredi e della strumentazione informatica.
2 Inoltre al fine di consentire ai RLSS di sito la mobilità nell’ambito del porto, l’Autorità di sistema portuale metterà a disposizione una delle autovetture di proprietà.
X. Monitoraggio
Nell’ambito delle attività Comitato di Igiene e Sicurezza del Lavoro di cui all’Art. 7 del Decreto legislativo 272/99 i rappresentanti delle organizzazioni e degli Enti firmatari del presente accordo, coordinati dall’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale si riuniscono con cadenza almeno 3 volte l’anno per perseguire:
a) la conoscenza di particolari problematiche ed esigenze in modo tale da migliorare il sistema sicurezza in un’ottica condivisa;
b) la promozione di attività di informazione e formazione per sviluppare la cultura della sicurezza anche alle aziende la cui attività è connessa alle operazioni di carico e scarico, di manutenzione anche nelle aree contermini alle aree demaniali;
c) la predisposizione di una relazione annuale dell’attività effettuata con i dati raccolti e le criticità evidenziate e le eventuali proposte. I dati raccolti e le eventuali criticità riscontrate verranno
portati in forma associata ed al solo scopo di monitorare i fenomeni, e fornire ulteriori elementi per elaborare strategie di prevenzione, anche nell’ambito del Coordinamento degli Organi Ispettivi (COI) in ottemperanza della normativa in essere: D.Lgs. 272/99 all'Art. 7 e ordinanza di A.D.S.P del 03/2009;
d) la elaborazione statistica dei dati relativi agli infortuni sul lavoro inviati annualmente dalle imprese utilizzando la modulistica predisposta dall'AUSL..
XI. C.O.I. - Coordinamento Organi Ispettivi
1 Gli Enti aventi funzioni di indirizzo, prevenzione e controllo nell’ambito di applicazione del presente protocollo, definito al paragrafo I (AUSL, Autorità Marittima, Adsp, Ispettorato Provinciale del lavoro, INAIL, INPS) si costituiscono in coordinamento (COI - coordinamento organi ispettivi) per rafforzare e rendere più efficaci e integrate le attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nel rispetto delle specifiche competenze e responsabilità previste dalle normative vigenti. Gli incontri di coordinamento sono convocati di norma dal Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell’AUSL. Tale Servizio, previa consultazione in sede di comitato Art. 7 D.Lgs. 272/99, predispone la modulistica per la raccolta, dalle imprese, delle informazioni relative agli infortuni sul lavoro. Entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di pertinenza le associazioni datoriali raccoglieranno la modulistica delle imprese di loro pertinenza, la elaboreranno in forma anonima e collettiva secondo la modulistica prodotta e la trasmetteranno al Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell’AUSL. Entro il mese di marzo il Servizio dell’AUSL presenterà al Comitato di cui all’Art. 7 del D. Lgs. n.272/99, le risultanze statistiche dei dati ricevuti.
2 Il coordinamento dei soggetti di cui sopra si impegna:
• ad assumere tutte le iniziative di supporto, orientamento e facilitazione per la realizzazione delle azioni di cui al presente protocollo;
• a potenziare il sistema di sorveglianza degli eventi infortunistici portuali tramite:
a) l’utilizzo dei nuovi flussi informativi INAIL-Regione adattati all’area portuale se resi disponibili da INAIL;
b) il miglioramento dei flussi informativi tra le parti pubbliche, e tra le stesse e l’Autorità di sistema portuale ed il Comitato di Igiene e Sicurezza ex Art. 7 D.Lgs. 272/99;
c) ad individuare gli strumenti e le modalità di monitoraggio delle azioni poste in essere dalle imprese su specifiche tematiche; gli esiti del monitoraggio delle proprie attività di controllo, in particolare il funzionamento complessivo del sistema di prevenzione aziendale, potranno essere tenuti in considerazione nella scelta delle priorità di intervento da parte degli Enti;
d) a favorire, nel rispetto delle competenze previste delle norme vigenti, l’integrazione di azioni tra i vari enti preposti alle attività di controllo.
XII. Copertura finanziaria
1 Allo scopo di realizzare congiuntamente il “Progetto per il miglioramento della sicurezza sul lavoro nell’ambito del sito portuale di Ravenna”, a copertura di tutti i costi e per una più efficace attuazione delle disposizioni del Decreto Legislativo 81/08 ss.mm.ii., Adsp MAcs e le parti datoriali firmatarie del presente accordo condividono di compartecipare, per l’attuazione delle misure previste dal presente protocollo versando annualmente per il triennio 2022 - 2024 la somma complessiva di € 140.000,00 (centoquarantamila) ad eccezione dei costi derivanti dalle attività di cui ai paragrafi VII (Formazione del RLSS) e IX (Dotazioni RLSS) che sono interamente a carico della sola Autorità di sistema portuale.
a) tale compartecipazione tiene conto degli impegni economici contrattuali previsti dai CCNL Nazionali, dall’Accordo Interconfederale per la costituzione dell’Ente Bilaterale dell’Artigianato e da Accordi eventualmente stipulati a livello territoriale, applicati a favore dell’attività svolta da tutti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza che operano sia nelle aree demaniali, sia in quelle contermini non sottoposte a vincolo demaniale;
b) le modalità di versamento sono definite Nell’allegato C parte integrante del presente atto.
XIII. Durata
1 Il presente protocollo e le norme di attuazione di cui agli allegati, che ne costituiscono parte integrante, hanno validità triennale.
2 I periodi successivi alla scadenza, del presente accordo e antecedenti l’eventuale rinnovo saranno regolati con previe intese tra le parti sottoscrittrici del presente dello stesso atto. In mancanza di uno specifico accordo di proroga, il presente accordo rimarrà in vigore fino a rinnovo.
3 Il presente protocollo verrà rivisto qualora intervengano modifiche o integrazioni alle disposizioni vigenti.
Nota:
allegato A - Accordo Accessi in Situ
allegato B - Scheda tipo per la comunicazione mancati incidenti, infortuni, incidenti PAR V punto 5.
Allegato C – Modalità di versamento
Ravenna Li 29.07.2022
Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale
Confindustria Romagna
Confimi Industria Romagna
Confartigianato
Cna
Alleanza Cooperative Italiane — Emilia Romagna
Cisl
Fitcisl
Cgil
Filt-Cgil
Uil
UilTrasporti
RLSS
RLSS
RLSS
Compagnia Portuale
AUSL Romagna
