PATTO TERRITORIALE DI COMUNITÀ PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI, LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E LA LEGALITÀ
Tra
PREFETTURA - U.T.G. DI RAVENNA
E
PROVINCIA DI RAVENNA
COMUNE DI RAVENNA
COMUNE DI CERVIA
COMUNE DI RUSSI
UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FAENTINA
CONSIGLIERA PROVINCIALE DI PARITÀ
QUESTURA DI RAVENNA
COMANDO PROVINCIALE ARMA CARABINIERI DI RAVENNA
COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA DI RAVENNA
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI RAVENNA
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI RAVENNA - CCIAA
ORGANIZZAZIONI SINDACALI - CGIL Ravenna, CISL Romagna, UIL Ravenna
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DATORIALI – Confindustria Romagna, CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, CIA, Coldiretti, Confagricoltura, COPAGRI, Legacoop, AGCI Emilia Romagna, Confcooperative Romagna, CONFIMI Romagna
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA – CAMPUS UNIVERSITARIO DI RAVENNA
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI RAVENNA-FORLI’- CESENA
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI RAVENNA
INPS DI RAVENNA
INAIL DI RAVENNA
AUSL ROMAGNA - Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro di Ravenna
ISTITUTO SCUOLA PROVINCIALE EDILI CPT di Ravenna
ENGIM Emilia Romagna
IAL Emilia Romagna
SCUOLA “ANGELO PESCARINI”
CEFAL
FEDERAZIONE PROVINCIALE MAESTRI DEL LAVORO D’ITALIA DI RAVENNA
PREMESSO CHE
- la problematica della regolarità delle prestazioni lavorative e la sicurezza nei luoghi di lavoro assumono rilevanza centrale a livello economico e sociale;
- il rispetto delle norme di legge e di quelle contrattuali costituisce presupposto fondamentale per la tutela dei lavoratori e delle imprese, che sarebbero gravemente pregiudicate da comportamenti contrari o elusivi delle norme sulla sicurezza sul lavoro e contrattuali posti in essere da imprese concorrenti;
- attraverso la collaborazione ed il coordinamento di tutti i soggetti istituzionalmente competenti in materia di sicurezza del lavoro è possibile porre in essere utili sinergie per la piena attuazione delle norme in argomento, al fine di ridurre il verificarsi di infortuni sul lavoro;
RITENUTO
- opportuno delineare un modello di prevenzione e contrasto al fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, nella consapevolezza che una sempre più diffusa formazione ed un crescente impiego di risorse tecnologiche di supporto agli operatori economici possano costituire strumenti per conseguire adeguati livelli di salute e sicurezza dei lavoratori;
- che la tutela del diritto alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro costituisce un impegno di natura prioritaria delle Istituzioni e della società civile, la cui attuazione richiede azioni organiche ed integrate nell’ambito delle rispettive competenze e responsabilità, con lo sviluppo di iniziative di prevenzione, di informazione e formazione, che possano elevare i livelli culturali e le capacità di percepire il rischio in ambiente lavorativo;
RILEVATA
- l’esigenza di definire un sistema integrato di scambio informativo tra tutti gli Enti preposti alle attività di verifica e di controllo, le Amministrazioni pubbliche e le Parti Sociali firmatarie, utilizzando le banche dati già costituite e promuovendone il costante popolamento per i profili di rispettiva competenza;
- la necessità di sviluppare proficue collaborazioni tra le Imprese, le Parti Sociali, gli Operatori Economici già dotati di elevato know how - che hanno avviato best practices sotto il profilo della conoscenza e della formazione - e del Campus Universitario di Ravenna;
- l’attività svolta positivamente dall’Istituto Scuola Provinciale Edili di Ravenna - CPT nell’ultimo triennio a favore della formazione, della sicurezza nel settore edile, che ha visto oltre 4.100 lavoratori formati sulla prevenzione degli infortuni, e l’impegno di integrare gli interventi di tutti i soggetti coinvolti, attraverso la valorizzazione dei contributi specifici, secondo gli ambiti funzionali delle rispettive attribuzioni, al fine di rendere più incisiva ed unitaria l’azione a tutela della salute dei lavoratori, nonché di promuovere, sostenere e diffondere la cultura della salute e della sicurezza attraverso l’organizzazione di specifici percorsi formativi aggiuntivi rivolti ai lavoratori, ai preposti, agli RLS, RLSS, RLST, RSPP, ASP, ai Dirigenti e ai Datori di Lavoro (a tutte le figure individuate dal D. Lgs. N.81/2008);
RICHIAMATO
- il recente Messaggio dei Vescovi in occasione della Festa dei Lavoratori (1° maggio 2022), nel quale si afferma con forza che “gli incidenti mortali sul lavoro, come gli infortuni di diverse gravità e l’esistenza di lavori irregolari o svolti in condizioni non dignitose, incidono direttamente sulla coscienza sociale, ponendo in primo piano il valore soggettivo e personale del lavoro e gli uomini stessi, in quanto capaci di sforzo lavorativo, di conoscenza, di creatività, di intuizione delle esigenze dei propri simili, di intesa reciproca in quanto membri di un’organizzazione” (Compendio della Dottrina sociale della Chiesa). “Quando ci sono le condizioni di un lavoro sicuro e dignitoso, si pongono le basi per evitare ogni forma di conflittualità sociale” (Papa Francesco, Messaggio per la 55° Giornata mondiale della pace). Secondo i Vescovi, “la complessità delle cause e degli eventi richiede un approccio integrale da parte di tutti i soggetti in campo: vanno realizzati interventi di sistema sia a carattere statale, sia a livello aziendale. È fondamentale investire sulla ricerca e sulle nuove tecnologie, sulla formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro, ma anche inserire nei programmi scolastici e di formazione professionale la disciplina relativa alla salute e alla sicurezza nel lavoro. È importante che lo Stato metta in atto controlli più attenti, che diventino uno stimolo alla prevenzione degli infortuni”;
- altresì, l’intervento del Presidente della Repubblica, in occasione della celebrazione della Festa del Lavoro 2022 che parte dalla premessa che “l’integrità della persona e della salute dei lavoratori è parte essenziale della visione che ispira il nostro Patto costituzionale e intorno a questa necessità deve mobilitarsi un fronte più ampio, creando un patto di alleanza tra istituzioni, società civile, forze sociali ed economiche, con una responsabilità che appartiene a tutti”. Secondo il Presidente “anche una sola morte rappresenta un costo umano e sociale inaccettabile e la rotta da seguire non deve lasciare indietro nessuno, costruire, con i nuovi lavori, anche un welfare rinnovato, sempre più vicino alla persona, al bisogno di sostegno, di cura e di assistenza. Si deve procedere con decisione sulla strada degli investimenti nella formazione, nella scuola, nella ricerca, nella cultura”;
RILEVATO CHE
- la vera ricchezza sono le persone, e senza di esse non c’è comunità di lavoro, non c’è impresa, non c’è economia; la sicurezza dei luoghi di lavoro significa custodia delle risorse umane;
- secondo i dati INAIL nel 2021 ci sono stati 1.221 morti sui luoghi di lavoro e che, nella provincia di Ravenna e nello stesso anno, gli incidenti mortali sono stati 3, complessivamente in Emilia-Romagna si sono avuti 74.066 incidenti sul lavoro, ai quali si aggiungono quelli “ignoti” in quanto avvenuti nelle pieghe del “lavoro nero”, o in ambito sommerso in cui si moltiplicano inaccettabili tragedie, senza contare le denunce di malattie professionali;
- tra i settori più colpiti ci sono l’Industria, i Servizi (in particolare quello della logistica), l’Edilizia e l’Agricoltura;
• sussistono anche forme di lavoro irregolare, o svolto in condizioni non dignitose, a causa di sfruttamento, discriminazioni, caporalato, mancati diritti, disuguaglianze;
• la crescente precarizzazione del lavoro costringe molti lavoratori a mutare spesso mansione, contesto lavorativo e procedure, esponendoli a rischi sempre maggiori;
• spesso le mansioni più pericolose sono affidate ad aziende, anche in forma cooperativa, di servizi con personale mal retribuito, poco formato, assunto con contratti di breve durata, o costretto ad operare con ritmi e carichi di lavoro inadeguati, in una combinazione rovinosa che aumenta il rischio di errori fatali;
• quando sussistono condizioni di lavoro sicuro e dignitoso, si pongono anche le basi per evitare ogni forma di conflittualità sociale;
VISTI
• l’Art. 14, comma 2, lett.G) del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n.139, il D.M. interno 2 settembre 2021 e il D.M. interno 14 marzo 2012 ;
• il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 (recante il T.U. 81/2008 sulla “Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”) e s.m. i.; D.P.R. n.177 del 14 settembre 2011 - Regolamento recante le norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambiti sospetti di inquinamento o confinati;
Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2012 concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata e gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione;
Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 “Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi”; Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro”;
Decreto del Ministero del Lavoro del 13 febbraio 2014 “Recepimento delle procedure semplificate per l’adozione e l’efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese” e tutte le altre leggi, decreti, regolamenti e Accordi Stato Regioni di riferimento, i C.C.N.L. e gli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Patto;
• il “Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025”, per il quale in data 6 agosto 2020, con Repertorio n.127 CSR è stata sancita un’Intesa - in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano – ai sensi dell’Art. 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003 n.131 tra il Governo, le Regioni e le province Autonome di Trento e di Bolzano;
• la Legge 10 dicembre 2014, n.183 e il relativo decreto attuativo D.Lgs. 14 settembre 2015, n.151 recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale che hanno istituito l’Agenzia Unica per le ispezioni del lavoro denominata “Ispettorato Nazionale del Lavoro”, che svolge attività ispettive già esercitate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dall’INPS e dall’INAIL;
- l’Art. 2 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.177, e il discendente Decreto del Ministro dell’Interno del 15 agosto 2017, che attribuiscono all’Arma dei Carabinieri lo svolgimento, in via preminente, dei compiti del comparto della sicurezza in materia di lavoro e legislazione sociale;
- la Piattaforma territoriale della provincia di Ravenna per un Patto per la Salute e sicurezza sul lavoro proposta dalle Organizzazioni Sindacali territoriali CGIL, CISL e UIL di Ravenna nel Settembre 2021;
- il parere del Gabinetto del Ministro dell’Interno Prot. Nr. 13501/73- Uff. IV Affari Interni in data 22/07/2022.
PREMESSO CHE
le clausole e gli impegni contenuti nel presente Documento non comportano oneri economici a carico della Prefettura - UTG di Ravenna;
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
CONVENGONO
di sottoscrivere il presente Patto Territoriale di Comunità, confermando la necessità di legalità in tutte le fasi del processo produttivo, con particolare riferimento al contrasto del lavoro irregolare e all’osservanza delle norme di sicurezza, in un quadro generale di rispetto delle norme in materia, valorizzando altresì esperienze ed accordi che prevedono anche azioni ultra legem.
Art. 1
Rafforzamento della raccolta delle informazioni condivise
Le Parti si impegnano, nel rispetto dei principi di autonomia e sussidiarietà e mantenendo uno spirito di leale collaborazione, ad intensificare lo scambio reciproco delle conoscenze e l’analisi dei dati da fonti diverse e a condividere i rispettivi parametri di misurazione, adottati per implementare il livello della sicurezza.
La condivisione di elementi di analisi e di valutazione delle situazioni è finalizzata ad orientare le capacità di intervento dei soggetti competenti in materia di prevenzione e vigilanza a tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro e ad elaborare analisi reali dei fenomeni, anche al fine di evitare ridondanze.
In particolare, dovrà essere potenziata, ove possibile, l’interoperabilità dei Sistemi Informativi in uso ai singoli soggetti.
Art. 2
Coordinamento delle attività di controllo
Nell’ambito di un sistema efficace di controlli in un’ottica preventiva oltre che sanzionatoria, gli Enti competenti provvederanno alla reciproca informazione, coinvolgendo preventivamente gli Enti Bilaterali presenti e operanti in provincia di Ravenna (come ad esempio OPTA e CPT), circa la programmazione e la pianificazione dell’attività di controllo ed individueranno le modalità più idonee per condividere l’organizzazione di controlli congiunti o coordinati e gli esiti dell’attività effettuata, al fine di evidenziare possibili criticità e definire azioni correttive.
L’interscambio dei dati e l’esame di diversi aspetti devono consentire di far emergere criticità conseguenti alle carenze in materia di sicurezza (es. fattispecie di lavoro nero coesistenti al non mancato rispetto delle norme sulla sicurezza), possibili esclusivamente con una corretta interazione tra soggetti che operano sul territorio.
Le risultanze del coordinamento saranno riportate al Tavolo Permanente di cui all’Art. 4.
Art. 3
Best Practices / Bollino di garanzia
I Soggetti firmatari del presente Patto, la cui attività è finalizzata al contrasto di ogni forma di illegalità presente nei diversi settori produttivi, specialmente nei settori maggiormente interessati dal fenomeno degli infortuni sul lavoro, si impegnano a diffondere indicazioni e “buone pratiche”, al fine di migliorare gli standard di sicurezza sul lavoro, nel rispetto delle competenze di ciascuno, nelle forme consentite dai rispettivi ordinamenti e compatibilmente con le risorse umane disponibili.
Per i datori di lavoro in qualsiasi settore, oltre ad una corretta applicazione delle normative sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e ad interventi atti a migliorare le dinamiche di prevenzione infortuni all’interno delle imprese, devono essere previste forme di riconoscimento premiale, prendendo spunto dalle regole previste da INAIL per la riduzione del premio assicurativo, che, oltre alle consuete oscillazioni del tasso di tariffa, è rivolto ai datori di lavoro che operano al di là della corretta applicazione della normativa vigente sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, adottando interventi rafforzativi della medesima, ferme restando le rispettive competenze di ciascun ente firmatario in materia.
Art. 4
Tavolo permanente di coordinamento / Cabina di regia
Viene costituito presso la Prefettura - UTG di Ravenna il Tavolo di Coordinamento permanente per la prevenzione degli infortuni, la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e la legalità, presieduto dal Prefetto o da un suo Delegato, al quale partecipano i rappresentanti dei soggetti firmatari del presente Patto, con i seguenti compiti:
• monitorare il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali nei luoghi di lavoro in tutti i settori economico - produttivi e promuovere la raccolta delle notizie, comprese quelle relative a precursori di situazioni potenzialmente a rischio, compresi i mancati infortuni;
• monitorare le forme di lavoro irregolare o svolto in condizioni non dignitose, a causa di sfruttamento, discriminazioni, caporalato, mancati diritti, disuguaglianze;
• promuovere la messa in rete di metodi, modelli e percorsi formativi selezionati dalle diverse componenti, al fine di
individuare temi di comune interesse, sviluppare studi e
approfondimenti utilizzando la “rete delle competenze” e le “buone pratiche” già avviate;
• diffondere specifiche campagne di sensibilizzazione mirate alle situazioni più critiche e sensibili, anche nei confronti degli Enti preposti a funzioni ispettive;
• esaminare le risultanze del Coordinamento delle attività di controllo di cui all’Art. 2, valutando anche la congruità delle dotazioni organiche e strumentali degli Enti preposti all’attività ispettiva nel territorio provinciale.
La Cabina di Regia viene convocata dal Prefetto almeno una volta ogni trimestre, su iniziativa del Prefetto stesso o su richiesta da parte di uno o più soggetti firmatari.
Art. 5
Osservatorio della sicurezza
Lo strumento che verrà utilizzato dal Tavolo permanente per raccogliere e mettere a sistema i dati, le informazioni e le relazioni acquisite dai Soggetti firmatari di cui all’articolo 4 è l’Osservatorio della sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’Osservatorio si connota quale organismo di monitoraggio e coordinamento costante sui temi della salute e sicurezza del lavoro ed è composto da rappresentanti dell’INAIL, dell’INPS, dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e dell’Ausl ed è costituito con decreto del Prefetto. L’Osservatorio ha il compito di analizzare i dati degli infortuni sul lavoro, coordinare le visite ispettive in particolare nei settori ove emergono le maggiori criticità e proporre opportune iniziative al Tavolo di Coordinamento.
Art. 6
Attività di sensibilizzazione, informazione e formazione
Le Parti concordano sulla necessità di potenziare al massimo l’attività di formazione dedicata a tutti i settori lavorativi, con particolare
riferimento ai settori maggiormente interessati dal fenomeno
infortunistico.
Quello della formazione è un tema imprescindibile, che deve essere inteso come strumento per rendere consapevoli i diversi attori della sicurezza in azienda e orientare verso comportamenti corretti e sicuri.
In particolare, devono essere promosse azioni informative relative ai rischi professionali generici e specifici, rivolte ai lavoratori ed agli imprenditori, e finalizzate alla prevenzione dei rischi esistenti negli ambienti di lavoro, oltre ad azioni mirate alla diffusione della cultura della sicurezza.
Tutti i Soggetti firmatari, compatibilmente con le proprie esigenze di servizio e disponibilità di personale e con l’esclusione dei corsi di cui al D. Lg.vo. N. 81/08, di competenza di ciascun datore di lavoro, si impegnano a rendere disponibili relatori qualificati sui temi in questione, per iniziative di carattere teorico e simulazioni pratiche, percorsi formativi o seminari di approfondimento tecnico per promuovere la cultura della sicurezza, condividere “buone pratiche”, replicare soluzioni efficaci per i settori a maggior rischio.
L’INAIL valuterà, rispetto agli specifici corsi di formazione che si intenderanno attivare ai sensi del presente Patto, la compatibilità con le indicazioni centrali impartite in materia di formazione e contenute anche nelle Linee di indirizzo operative per la prevenzione annuali (LIOP). Inoltre, sarà cura delle Parti evitare che iniziative formative si sovrappongano a percorsi avviati anche in attuazione di appositi bandi INAIL, mirati al rafforzamento della cultura della prevenzione e sicurezza sul lavoro nei vari ambienti socio - economici.
È importante coinvolgere le scuole nella formazione sulla sicurezza, con lo scopo di formare una coscienza nei giovani e inserire l’insegnamento della sicurezza del lavoro, per poter acquisire conoscenze non soltanto in modo nozionistico, ma in un’ottica di prevenzione e protezione, oltre ad acquisire il rispetto delle normative e delle procedure con un’attenzione costante al rispetto delle tutele individuali e collettive. A tal fine opportuni percorsi verranno definiti in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale.
La difficoltà di comprensione linguistica di lavoratori di origine straniera, oltre che costituire un ostacolo per l’integrazione nel tessuto sociale, è anche causa di maggiore rischio di infortunio in ambito lavorativo. Devono, pertanto, essere promossi percorsi orientati alla diffusione della conoscenza dei temi relativi alla tutela della salute e della sicurezza in ambiente lavorativo, partendo da un primo step nelle lingue di origine e la successiva implementazione con l’utilizzo della lingua italiana, per avere la certezza di piena comprensione dei messaggi veicolati.
L’Università di Bologna - Campus di Ravenna garantirà moduli di formazione permanente nella materia, fortemente connessi con l’attività dell’Osservatorio della sicurezza, di cui all’Art. 5, che fornirà dati e informazioni utili per i percorsi di aggiornamento e perfezionamento, con una dinamica bidirezionale che terrà conto della situazione locale, restituendo percorsi di insegnamento con un valore aggiunto.
Tutti i Soggetti firmatari si impegnano a diffondere periodiche campagne di comunicazione sul tema della sicurezza sul lavoro.
Art. 7
Coordinamento e realizzazione delle iniziative di formazione
Le Parti si impegnano ad informare tutti i firmatari circa le iniziative organizzate singolarmente ed a rendersi disponibili per una reciproca collaborazione nella predisposizione di iniziative formative che coinvolgono diversi soggetti.
Verranno promossi percorsi di valorizzazione delle figure degli RLS, RLSS e RLST, anche in collaborazione con il SIRS (Servizio Informativo dei Rappresentanti per la Sicurezza) regionale e provinciale e degli altri attori della sicurezza, quali RSPP e ASPP.
Tale supporto sarà fornito dall’INAIL, compatibilmente con quanto indicato nel quinto capoverso dell’Art. 6.
Le Parti intendono valorizzare i principi del Protocollo d’Intesa sottoscritto il 15 aprile 2011 da CGIL, CISL, UIL e Associazioni Imprenditoriali della provincia di Ravenna in tema di formazione degli RLS, ampliandone i contenuti con particolare riferimento alla formazione necessaria ai lavoratori per acquisire specifiche abilitazioni all’utilizzo delle attrezzature di lavoro.
Le Associazioni datoriali assicureranno piena collaborazione mettendo a disposizione le competenze specialistiche necessarie a facilitare l’interazione con le imprese aderenti.
Il coordinamento dovrà verificare l’implementazione di tecnologie digitali e multimediali sia per addestrare i lavoratori a compiere azioni anche complesse in sicurezza sia per condividere le informazioni con tutte le Parti firmatarie, per far luce su tutte quelle situazioni (c.d. “incidenti mancati”) che hanno costituito una criticità ma non sono sfociati in concreti episodi incidentali.
Art. 8
Sicurezza e legalità nell’ambito dell’Hub Portuale
Vengono richiamati i contenuti del Protocollo per la sicurezza nel Porto di Ravenna, sottoscritto dalle Parti Sociali nel suo ultimo aggiornamento, che disciplina il settore specifico, tenuto conto degli aspetti peculiari del lavoro in ambito portuale inteso nel suo complesso, e che costituisce parte integrante del presente Patto (in Allegato A).
La disciplina specifica prevede anche azioni ultra legem, promuovendo scambi di informazioni e valutazioni, connesse alle specifiche professionalità, relative a casistiche di infortuni e tipologie di carenze di misure di prevenzione emerse tra Responsabili dei Lavoratori per la Sicurezza di sito, Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione delle aziende, Ausl, Autorità di Sistema Portuale e altri soggetti a diverso titolo coinvolti, al fine di meglio indirizzare le priorità nelle azioni di prevenzione da mettere in campo.
Le Parti convengono sulla necessità di sviluppare un confronto organico su tutte le attività di sviluppo dell’hub portuale (approfondimento fondali, rifacimento banchine, nuove aree produttive e terminal crociere) al fine di garantire legalità, sicurezza sul lavoro e continuità delle attività portuali.
Art. 9
Organismi paritetici per la sicurezza
Le Parti intendono valorizzare il ruolo degli organismi paritetici per la sicurezza attivi nella provincia di Ravenna (artigianato, edilizia, turismo e commercio, cooperazione sociale, agricoltura) e quelli di futura costituzione.
In quest’ottica tali organismi forniranno all’Osservatorio e al Tavolo permanente la relazione annuale dell’attività svolta (numero di visite, corsi di formazione, seminari, ecc...).
In relazione agli organismi paritetici che, alla data odierna, non abbiano ancora raggiunto la piena operatività, le Parti firmatarie del presente Patto si impegnano a realizzarla, secondo le procedure previste dai rispettivi accordi, entro il 31/12/2022.
Art. 10
Settore Edile
Nonostante l’attività svolta dal CPT con quasi 300 visite presso i cantieri da parte degli RLST e le oltre 4.100 persone che hanno partecipato nell’ultimo triennio ai corsi per la sicurezza promossi dall’Istituto Scuola Provinciale Edili, la problematica della regolarità e sicurezza nei cantieri edili assume ancora oggi rilevanza centrale per numero degli addetti e delle imprese, in questa fase economica nazionale caratterizzata dal riconoscimento di corposi incentivi.
Il mancato rispetto delle norme che disciplinano il settore determina, altresì, un deterioramento della qualità finale dell’opera.
Dovrà essere incentivata l’operatività sia dell’Ente Bilaterale dell’Artigianato che del Comitato Territoriale Paritetico per l’Edilizia.
Deve essere ribadita la centralità, per questo specifico settore, del Protocollo d’Intesa per attività formative finalizzate all’ acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento delle funzioni di ASPP (Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione) tra l’Istituto Scuola Provinciale Edili CPT di Ravenna e l’Ausl a favore degli Istituti Tecnici per Geometri “Oriani” di Faenza e “Morigia” di Ravenna, che parimenti forma parte integrante del presente Patto (in Allegato B).
Art. 11
Settore Agricolo
Il settore Agricolo, nel territorio della Provincia di Ravenna, pur essendo un sistema qualificato ed avanzato, rimane uno di quelli maggiormente esposti alle problematiche legate alla salute e sicurezza sul lavoro, a causa del verificarsi di infortuni, anche con esito mortale, e alle malattie professionali; inoltre è tra i settori dove notoriamente si rilevano maggiormente episodi di lavoro irregolare svolto in condizioni non dignitose, a causa di fenomeni di sfruttamento e/o caporalato.
A tal riguardo riveste particolare rilevanza l’operatività relativa alla prevenzione e sorveglianza sanitaria, salute e sicurezza sul lavoro che inizia dalla certificazione di idoneità al lavoro per poi proseguire con quella legata alle mansioni svolte e alle condizioni di lavoro.
Tale attività deve essere sempre più sinergica tra tutti i soggetti coinvolti nel settore, partendo dalle Parti Sociali fino ad arrivare ad un maggiore coordinamento tra l’Ente di prevenzione e vigilanza e i medici del lavoro al servizio delle imprese.
Un primo passo, non esaustivo delle varie problematiche e dell’articolazione del settore, è stato recentemente intrapreso coinvolgendo l’AUSL della Romagna e un’associazione datoriale agricola, con la possibilità di attivare incontri formativi e di confronto con i medici del lavoro per giungere a metodologie univoche di analisi e all’obiettivo di seguire specifici protocolli sanitari (vedasi quanto riportato in Allegato C).
Le parti firmatarie del presente Patto concordano nel ritenere che questa collaborazione vada estesa a tutto il settore e che sia necessario rendere operativi, in tempi rapidi, gli RLST specifici del settore agricolo, favorendo il maggior numero di visite e confronti con le aziende agricole e l’Osservatorio sulla salute e sicurezza del settore tra le parti sociali.
Art. 12
Altri settori
I settori con fattori di rischio prioritario sono anche la logistica e quelli ove sono presenti alti rischi biomeccanici e cancerogeni. È auspicabile che in questi settori sia svolta quell’attività di prevenzione e tutela del lavoro propria degli RLS - RLST, già effettuata in tutto il comparto artigiano dove gli RLST nell’ultimo triennio, nonostante la fase di pandemia, hanno compiuto oltre 500 visite aziendali.
Art. 13 Appalti
Il sistema produttivo parcellizzato con l’utilizzo di forme di appalto e sub-appalto dei lavori costituisce una delle realtà dove più elevato è il rischio di infortuni, in quanto i temi della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro risentono della frammentazione del ciclo produttivo e delle interferenze tra i lavoratori delle diverse aziende coinvolte durante le lavorazioni.
Le Parti firmatarie si impegnano a modificare il Protocollo d’intesa provinciale per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici, sottoscritto in data 15 giugno 2020, recependo gli stessi principi in materia di qualità del lavoro e le regole da applicare in caso di appalti e sub-appalti tra privati per lavori o servizi.
È fondamentale individuare ove necessario le figure degli RLSS nonché verificare l’esistenza o istituire un coordinamento, qualora non esistente, tra RSPP e RLS /RLSS/ RLST.
Art. 14
Tutela della legalità
Riveste la massima importanza la circostanza che i controlli effettuati dai Soggetti competenti in materia di sicurezza sul lavoro siano finalizzati anche alla tutela della legalità del mercato del lavoro inteso in senso lato, soprattutto in quelle sacche di lavoro atipiche o dove i controlli sono più difficili.
La ricerca di percorsi di legalità deve essere approfondita nel settore dell’intermediazione del lavoro, anche tenuto conto delle situazioni critiche derivanti dalla presenza di situazioni di crisi economica.
Le Parti firmatarie, qualora nel corso di controlli vengano a conoscenza dell’utilizzo di lavoro irregolare, retribuito, anche solo parzialmente, in contanti o comunque con mezzi finanziari non tracciabili, in aggiunta alle previste comunicazioni di ordine statistico eventualmente dirette all’Osservatorio di cui all’Art. 5, provvederanno a notiziare in merito il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, ai sensi dell’Art. 36 del DPR 600/1973, per l’approfondimento delle fattispecie rilevate nell’ambito delle funzioni proprie di polizia economico-finanziaria.
Analoghe comunicazioni dovranno essere operate anche nel caso in cui emergano soggetti economici che svolgano la funzione di intermediari/somministratori di lavoro in modo abusivo o, comunque, senza alcuna contabilizzazione delle prestazioni rese.
Art. 15
Prevenzione e tutela della salute
Nell’ambito del concetto di sicurezza sul lavoro deve essere inserita anche la promozione della salute del lavoratore, intesa come riduzione degli infortuni e delle malattie professionali, da attuarsi con il coinvolgimento, oltre che dei singoli Soggetti competenti dal punto di vista istituzionale, anche di Gruppi di lavoro più ampi.
I principali obiettivi sono l’incremento della collaborazione tra operatori sanitari al fine di favorire l’emersione delle malattie professionali; la promozione dell’adozione, da parte dei datori di lavoro di “buone prassi” e percorsi di responsabilità sociale; il favorire programmi di miglioramento del “benessere organizzativo”.
Art. 16
Misure di sicurezza dei dati
Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di
scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la
distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'Art. 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato. Il presente Patto è stipulato nel rispetto delle prescrizioni, così come attualizzate in coerenza con la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimento del 2 luglio 2015 n. 393.
Art. 17
Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Le Parti, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto del presente Patto, ciascuna per il proprio ambito di competenza, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679, nel d.lgs. n. 101/2018 e nel d.lgs. 196/2003 già richiamati in premessa, con particolare riferimento a ciò che concerne il trattamento dei dati personali, le misure di sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
Le Parti assicurano che i trattamenti di dati personali saranno conformi alle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base del presente Patto. Le Parti osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE.
Le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge.
Le operazioni di trattamento saranno consentite esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili del trattamento (artt. 4 e 28, n. 8 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati (artt. 4 e 29, n. 10 del Regolamento UE e Art. 2- quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.
Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.
Le Parti, nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione del presente Patto e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.
Le Parti si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo sui trattamenti, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell'espletamento delle suddette attività.
Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 30 luglio 2019 n. 157. In tal caso le Parti assicurano l'impegno reciproco a collaborare ai fini di un corretto e tempestivo adempimento del suddetto obbligo.
Art. 18
Validità del Patto - Invarianza di risorse e spese
Il Presente Patto ha validità triennale dal momento della firma e si intende tacitamente rinnovato in caso di mancata disdetta prima della scadenza.
All’attuazione del presente Patto si provvede con le risorse umane e strumentali ordinarie e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico delle Parti firmatarie.
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ALLEGATI
ALLEGATO A PROTOCOLLO PER LA SICUREZZA NEL PORTO DI RAVENNA
ALLEGATO B PROTOCOLLO D’INTESA PER ATTIVITÀ FORMATIVE FINALIZZATE ALL’ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI ASPP (ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE) TRA LA SCUOLA PROVINCIALE EDILI DI RAVENNA E L’AUSL A FAVORE DEGLI ISTITUTI TECNICI PER GEOMETRI “ORIANI” DI FAENZA E “MORIGIA” DI RAVENNA
ALLEGATO C ACCORDO AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA/COLDIRETTI PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE IN AGRICOLTURA
