Tipologia: CCNL Normativa per il Personale Civile non Statunitense delle Forze Armate U.S.A. in Italia
Data firma: 11 marzo 2024
Validità: dal 1° aprile 2024
Parti: FF.AA. U.S.A. e Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Forze Armate U.S.A. in Italia, Personale Civile non Statunitense
Fonte: cnreurafcent.cnic.navy.mil


Sommario:

 

Preambolo
Articolo 1: Componimento delle vertenze
Articolo 2: Rappresentanza sindacale

Articolo 3: Consultazioni a livello locale
Articolo 4: Affissione di stampa sindacale
Articolo 5: Permessi sindacali
Articolo 6: Assemblee
Articolo 7: Referendum
Articolo 8: Trattenuta sindacale
Articolo 9: Attività culturali, ricreative e assistenziali
Articolo 10: Selezione e utilizzazione
Articolo 11: Rapporti di lavoro
Articolo 12: Periodo di prova
Articolo 13: Assegnazione delle mansioni
Articolo 14: Movimenti di carriera e relativi provvedimenti
Articolo 15: Formazione e sviluppo carriere
Articolo 16: Trasferimenti
Articolo 17: Trasferte
Articolo 18: Orario di lavoro

Articolo 19: Riposo settimanale
Articolo 20: Festività
Articolo 21: Ferie
Articolo 22: Assenze e congedi
Articolo 23: Malattia ed infortunio
Articolo 24: Tutela del lavoro femminile e congedi parentali
Articolo 25: Sicurezza ed igiene dell'ambiente di lavoro
Articolo 26: Uniformi ed indumenti protettivi
Articolo 27: Produttività
Articolo 28: Norme di condotta
Articolo 29: Attività esterne

Articolo 30: Provvedimenti disciplinari
Articolo 31: Norme per guidatori di automezzi
Articolo 32: Tutela della proprietà del datore di lavoro
Articolo 33: Reclami e ricorsi
Articolo 34: Determinazione del trattamento economico
Articolo 35: Pagamento della retribuzione
Articolo 36: Elementi della retribuzione
Articolo 37: Computo della retribuzione oraria
Articolo 38: Compenso per orario prolungato
Articolo 39: Anzianità di servizio agli effetti normativi
Articolo 40: Mensilità aggiuntive
Articolo 41: Aumenti periodici di anzianità
Articolo 42: Lavoro straordinario, domenicale, festivo e notturno

 

Articolo 43: Assegno per il nucleo familiare
Articolo 44: Assegni ad personam
Articolo 45: Lavori in turno e regimi di orario atipici
Articolo 46: Servizio mensa e indennità sostitutiva
Articolo 47: Indennità ambiente
Articolo 48: Indennità concorso pasto
Articolo 49: Indennità di reperibilità
Articolo 50: Indennità di trasporto
Articolo 51: Indennità guida autoveicoli
Articolo 52: Compenso per assegnazione temporanea di mansioni
Articolo 53: Indennità congelate
Articolo 54: Maggiorazioni retributive per gli addetti ai servizi antincendi assegnati a turni di 24 ore
Articolo 55: Prestiti
Articolo 56: Licenziamento per giustificato motivo
Articolo 57: Riduzione della forza lavoro
Articolo 58: Pensionamento e piano di pensione integrativa
Articolo 59: Licenziamento per giusta causa
Articolo 60: Preavviso di licenziamento e dimissioni
Articolo 61: Certificato di servizio
Articolo 62: Corresponsioni di fine rapporto
Articolo 63: Recuperi dalla retribuzione
Articolo 64: Trattamento di fine rapporto
Articolo 65: Servizio Militare
Articolo 66: Inquadramento
Articolo 67: Piano di assistenza sanitaria integrativa
Articolo 68: Telework
Articolo 69: Piano welfare
Articolo 70: Ferie solidali
Articolo 71: Modifiche e durata delle condizioni d'impiego
Allegati

Allegato 1: Requisiti di idoneità
Allegato 2: Criteri di fissazione dell'importo dell'aumento periodico
Allegato 3: Indennità di anzianità
Allegato 4: Piano di inquadramento per i dipendenti "non-exchange" (livelli "U")
Allegato 5: Piano di inquadramento organizzazioni "exchange" livelli "E"
Allegato 6: Tabella degli esempi di infrazioni
Allegato 7: Memorandum d'intesa
Allegato 8 (A): Indennità forze armate usa, in vigore dal 1 gennaio 2006
Allegato 8 (B): Indennità forze armate usa, in vigore dal 1 gennaio 2007
Allegato 8 (C): Indennità forze armate usa, in vigore dal 1 gennaio 2008
Allegato 9: Piano di inquadramento quadri
Allegato 10: Lavori stagionali


Normativa per il Personale Civile non Statunitense delle Forze Armate U.S.A. in Italia Effective 1 april 2024

Preambolo
Il presente CCNL dà attuazione alle disposizioni del Memorandum di Intesa concluso il 12 maggio 1981 fra i rappresentanti di Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil e la Commissione di Coordinamento delle FFAA U.S.A, per il personale civile in Italia, e contiene le condizioni d'impiego concordate relative al personale civile italiano e cittadini di altri stati dell'unione europea, alle dipendenze delle FFAA U.S.A, in Italia.
Il presente CCNL sostituisce le Condizioni di Impiego del 1 novembre 2018 nonché ogni regolamentazione del datore di lavoro in contrasto con questo CCNL, ad eccezione di condizioni di miglior favore eventualmente previste nelle regolamentazioni ufficiali dei singoli Comandi all'11 ottobre 1984, che continueranno a valere per il personale in forza a tale data.

Articolo 2: Rappresentanza sindacale
1. I Comandi intrattengono rapporti sindacali con Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Le materie che possono essere oggetto di consultazione sono indicate nel Preambolo del Memorandum d'Intesa del 12 maggio 1981 (allegato 7). Al fine di assicurare ordinati ed efficaci rapporti, questi possono intervenire a tre distinti livelli, individuati come segue:
a. Rappresentanza nazionale. A questo livello il rapporto è tra la Joint Civilian Personnel Committee- Italy e le istanze nazionali delle suddette OOSS. Finalità di questo rapporto è l'elaborazione congiunta ed il rinnovo delle Condizioni d'impiego, nonché l'esame e la soluzione congiunta di questioni che interessano gli interessi collettivi del personale di più di una forza o che a causa della loro importanza o degli aspetti di politica generale del personale che rivestono, hanno riflessi rilevanti sulle relazioni industriali o sindacali delle FFAA USA in Italia.
b. Rappresentanza locale. Le delegazioni sindacali locali rappresentano i dipendenti della base iscritti e non iscritti al sindacato, e ne curano e proteggono gli interessi, nell'ambito delle Condizioni d'impiego. Ruolo primario delle delegazioni è di contribuire al mantenimento di normali rapporti tra lavoratori e direzione a livello di installazione per il regolare svolgimento delle attività operative in uno spirito di collaborazione e reciproca comprensione. I delegati sindacali si impegnano, in unità di intenti con i rappresentanti della direzione, a ricercare la soluzione delle vertenze locali nonché' dei reclami e ricorsi, individuali o collettivi, dei dipendenti della installazione a norma del presente documento.
c. Rappresentanza a livello di Quartier Generale di Forza. Ove se ne ravvisi la necessità, ai fini dell'efficace dialogo con il massimo livello di comando di ognuna delle tre Forze o della direzione centrale delle organizzazioni Exchange in Italia, e a seguito del necessario coordinamento con la competente istanza JCPC, le organizzazioni sindacali nazionali possono designare a tal scopo un coordinatore sindacale o un organismo di coordinamento.

Articolo 3: Consultazioni a livello locale
1. Nell'ambito di buone relazioni sindacali e nel rispetto del Memorandum d'Intesa, le delegazioni sindacali locali dell'installazione ed il rappresentante locale del datore di lavoro (normalmente l'ufficio del Personale Civile) si incontreranno al fine di discutere materie pertinenti, come stabilito da questo documento, rientranti nella sfera di competenza e autorità del Comando locale e che incidano sulla forza lavoro locale. Se le questioni presentate interessano più installazioni o le Forze Armate statunitensi in generale per cui la discussione non sia di competenza a livello locale, il rappresentante del datore di lavoro ne darà comunicazione alla delegazione sindacale.
Riconoscendo le responsabilità delle unità assegnate all'installazione a osservare le disposizioni del presente CCNL, il rappresentante designato dal comandante dell'installazione coinvolgerà le altre unità assegnate all'installazione ove opportuno su questioni che interessano la loro forza lavoro.
2. Il rappresentante del Comando e le delegazioni sindacali si riuniranno per discutere argomenti di interesse locale a scadenze regolari o secondo necessità su richiesta di una delle parti. Ciascuna delle due parti può conservare verbale delle riunioni. Al fine di costituire memoria storica a livello locale, il Comando e le OO.SS. potranno siglare verbali di incontro che non siano in contrasto con il CCNL. Ove vi fossero problemi non risolvibili a livello locale, saranno portati ai rispettivi rappresentanti nazionali per la risoluzione. Al fine di migliorare la comunicazione tra le parti a livello di installazione e nazionale, gli incontri più significativi tra il datore di lavoro e i sindacati locali verranno riassunti in un verbale scritto.
3. Le questioni relative a provvedimenti di iniziativa del Comando che riguardano il personale italiano della base saranno portate a conoscenza della locale delegazione sindacale preventivamente all'attuazione.
4. Le organizzazioni sindacali saranno periodicamente informate sulle questioni che interessano il personale, di norma ogni trimestre.

Articolo 4: Affissione di stampa sindacale
1. Il datore di lavoro consentirà che avvisi, comunicazioni od altro materiale sindacale vengano affissi in luoghi prestabiliti all'interno della base. Il sindacato conviene che materiale tale da recare pregiudizio ad ordinati rapporti all'interno della base non verrà affisso. Il diritto di affissione spetta alle OO.SS. firmatarie delle presenti condizioni di impiego e alle loro strutture aziendali. I comunicati affissi agli albi aziendali recheranno la firma del coordinatore aziendale e copia degli stessi sarà contemporaneamente fornita all'ufficio Personale. Ogni altro materiale richiede l'approvazione prima dell'affissione da parte del Comandante o del suo rappresentante e, se affisso senza la preventiva autorizzazione, può essere rimosso.
2. In ciascuna installazione il datore di lavoro appronterà un numero adeguato di spazi riservati all'affissione di informazioni sindacali, fermo restando che la determinazione del numero e della dislocazione degli stessi è demandata ad accordo da raggiungere in sede locale.
3. Le OO.SS. hanno facoltà di effettuare la distribuzione di materiale sindacale fuori dell'orario di lavoro nei locali mensa, previo esame del materiale stesso e relativo benestare da parte dell'ufficio del personale civile dell'installazione. Presso le installazioni dove non esiste una mensa, la distribuzione può essere effettuata nei locali destinati dalla direzione ad esclusivo uso di refettorio per il personale civile italiano.

Articolo 6: assemblee
1. I dipendenti hanno il diritto di tenere assemblee all'interno della installazione di appartenenza e durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore nell'anno solare, con diritto alla normale retribuzione e senza addebito a ferie. Le assemblee possono essere indette, congiuntamente o disgiuntamente, dalle due OO.SS. per tutto il personale della installazione o per una sua frazione, purché la stessa costituisca una unità organizzativa ben determinata. Se l'assemblea è indetta per una parte dell'installazione la relativa durata è conteggiata nel conto ore assemblea per la sola, o le sole, unità organizzativa/e interessata/e. Ai fini dell'utilizzo delle ore di assemblea disponibili si riterrà che tutto il personale dell'installazione o, eventualmente, della o delle unità organizzativa/e vi abbia partecipato, salvo quanto disposto al successivo comma 2.
2. Verrà esentato dalla partecipazione alle assemblee il numero minimo di personale necessario ad assicurare essenziali funzioni operative, la salvaguardia degli impianti e la sicurezza. Ove si renda necessario esentare un numero significativo di dipendenti, l'ufficio del personale ne informerà i rappresentati sindacali nel corso degli adempimenti pre-assemblea di cui al successivo comma 3. Le OO.SS. possono decidere di tenere un'unica assemblea sostitutiva per il personale impossibilitato a partecipare per motivi operativi all'assemblea iniziale, senza ulteriore addebito al monte ore assemblea. Le intese relative alla tenuta dell'assemblea sostitutiva saranno definite contestualmente a quelle relative all'assemblea di prima istanza. Per la partecipazione sindacale all'assemblea sostitutiva non è addebitabile il normale permesso sindacale nel limite di un rappresentante per O.S. Resta inteso che il personale impossibilitato a partecipare alla prima seduta per motivi di servizio sarà lasciato libero di partecipare alla seconda.
3. L'assemblea deve essere comunicata al datore di lavoro per iscritto dal responsabile della O.S. aziendale interessata. La comunicazione deve pervenire con almeno cinque (5) giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data desiderata dell'assemblea al Comandante dell'installazione, od al suo rappresentante designato. La comunicazione deve:
a. Specificare la data, l'orario, il luogo desiderato e la durata della riunione, e le organizzazioni coinvolte.
b. Includere l'ordine del giorno.
c. Indicare il nominativo dei rappresentanti dei sindacati esterni firmatari del presente CCNL invitati a partecipare all'assemblea. Nel caso in cui altri ospiti siano invitati, una richiesta con i loro nomi dovrà essere presentata al management per verifica e approvazione preventive.
4. Ricevuta la comunicazione di assemblea, il Comandante dell'installazione od il suo rappresentante designato informerà le OO.SS. degli eventuali cambiamenti alla data, orario o luogo, dovuti a necessità operative o motivi di salvaguardia delle persone e delle cose, o di sicurezza, affinché le OO.SS. possano programmare l'incontro in altra data.
5. Ferma restando l'applicabilità del comma 4, le assemblee avranno normalmente una durata che potrà variare fra una e due ore continuative, salvo necessità inusuali delle OO.SS. richiedenti. Le stesse si terranno preferibilmente alla fine del turno lavorativo, ma ciò non esclude altre soluzioni.

Articolo 10: Selezione e utilizzazione
1. Nella misura massima consentita dalle esigenze operative il datore di lavoro:
a. Farà fronte a necessità dell'organico di nuova creazione mediante assunzione di personale italiano e/o di cittadini dagli altri paesi appartenenti all'unione Europea
e
b. continuerà ad assicurare che i posti lasciati liberi da personale non americano e confermati in organico siano occupati da italiani e/o da cittadini dagli altri paesi appartenenti all'unione Europea. Più precisamente, la sostituzione di personale non americano con personale americano è rigorosamente vietata. Nel caso eccezionale di necessità di sostituzione di dipendente non americano con un cittadino americano, si procederà preventivamente a consultare la rappresentanza sindacale locale. I criteri da tenere presente comprendono esigenze di sicurezza/nulla-osta di sicurezza; disponibilità delle qualifiche richieste; condizioni di impiego di cui al presente CCNL, ecc. Il sindacato e il datore di lavoro concordano sulla necessità di salvaguardare la sicurezza del posto di lavoro di tutti i dipendenti cui si applicano il presente CCNL.
2. Il datore di lavoro stabilirà il numero dei dipendenti necessari. I candidati verranno scelti dal datore di lavoro per concorso e in base a merito, idoneità, preparazione ed esperienza. Un handicap fisico che non interferisce con la capacità del portatore di eseguire le mansioni richieste nel posto a cui aspira non sarà motivo di esclusione dall'impiego. Soltanto i candidati che hanno già compiuto il 18° anno di età verranno presi in considerazione per l’assunzione.
3. Periodicamente i lavoratori verranno sottoposti, a cura dei servizi medici della base, a visite mediche di controllo per prevenire l'insorgenza di stati patologici individuali o collettivi conseguenti anche all'ambiente di lavoro. Il Comando fornirà annualmente alle rappresentanze sindacali il programma di prevenzione che verrà effettuato. I risultati di tali visite non possono dar luogo a provvedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro se non preventivamente convalidati dalle autorità sanitarie italiane.
4. La notifica di assunzione avverrà in forma scritta in lingua italiana, precisando quanto segue:
a. Il tipo di rapporto di lavoro (indeterminato a tempo pieno, indeterminato a part-time; temporaneo a tempo pieno; temporaneo a part-time).
b. La data di inizio del rapporto di lavoro.
c. La data in cui il rapporto di lavoro, se temporaneo, avrà termine.
d. L'unità organizzativa di assegnazione.
e. Il numero delle ore lavorative settimanali.
f. Il titolo della posizione di lavoro, la categoria (operai, impiegati o Quadri) e il livello di assegnazione.
g. La retribuzione iniziale.
Il dipendente attesta con la firma di aver preso atto del contenuto della notifica.
5. La persona che sta per essere assunta deve fornire informazioni complete circa la sua residenza ufficiale e l'indirizzo abituale all'ufficio del personale e notificare in seguito eventuali cambiamenti al loro verificarsi.
6. False od incomplete affermazioni riportate sulla domanda d'impiego o fatte in fase di assunzione possono costituire motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.

Articolo 11: Rapporti di lavoro
[…]
c. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere autorizzata mediante accordo scritto tra le parti. I dipendenti con patologie oncologiche, nonché gravi patologie croniche degenerative, entrambe supportate da opportuna documentazione medica, hanno diritto alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Il dipendente ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro in luogo del congedo parentale, per una sola volta entro i limiti del congedo parentale residuo, purché la riduzione dell'orario di lavoro non ecceda il 50%. Il datore di lavoro dovrà ottemperare a tale richiesta entro 15 giorni di calendario dalla ricezione della medesima richiesta.
[…]

Articolo 14: Movimenti di carriera e relativi provvedimenti
[…]
Il candidato può essere sottoposto a prove per determinarne l'idoneità. Sarà a carico del datore di lavoro l'addestramento da questi richiesto.
[…]

Articolo 18: Orario di lavoro
1. La durata della settimana lavorativa è la seguente:
1. 40 ore settimanali per quadri, impiegati e operai salvo quanto disposto al successivo punto "b", "c" e "d". Normalmente la settimana di 40 ore lavorative è costituita da cinque giorni lavorativi di otto ore ciascuno, dal lunedì al venerdì. Tuttavia possono rendersi necessarie ripartizioni diverse ove esigenze operative le richiedano, o possono essere concordate quale parte di un accordo sull'orario di lavoro compresso come descritto al paragrafo 1.e.
b. Il lavoro può essere organizzato sino ad una media di 48 ore settimanali, comprensivo dello straordinario, per un periodo di quattro mesi. Lo straordinario non può superare le 250 ore annue. Un periodo di riposo giornaliero di 11 ore dovrà essere goduto tra la fine di un giorno lavorativo o un turno e l'inizio del giorno lavorativo o turno successivo.
c. Sino a 48 ore settimanali in media per personale addetto a lavori discontinui, o di attesa e custodia. Gli addetti ai servizi antincendi possono essere regolarmente assegnati: turni di 24 ore, ognuno dei quali prevede 16 ore di lavoro effettivo e 8 ore di riposo da trascorrere nell'ambito o nelle vicinanze della stazione antincendi in locali forniti dal datore di lavoro;
o, turni di 12 ore, ognuno dei quali prevede 12 ore di lavoro.
d. I dipendenti del reparto Emergenze possono essere regolarmente assegnati ad un orario di lavoro con una media fino a 48 ore settimanali, calcolate su un periodo di 4 mesi.
e. I datori di lavoro possono implementare su base volontaria orari di lavoro compresso, compatibilmente con le esigenze operative, per i lavoratori con un orario di lavoro ordinario di 40 ore dal lunedì al venerdì. Accordi individuali di lavoro compresso saranno conclusi di comune accordo tra lavoratore e datore di lavoro. Nell'attuazione di questa procedura, i supervisori dovranno applicare principi di correttezza ed equità. Gli accordi firmati conterranno l'orario di lavoro e il giorno libero ordinario (GLO) concordati. Per i dipendenti a tempo pieno, consiste in un orario di lavoro fisso di 80 ore lavorative ogni due settimane svolte in meno di 10 giorni lavorativi entro i limiti dell'orario di lavoro previsti dalla legge. Il periodo di lavoro bi-settimanale può essere composto da otto giorni con 9 ore di lavoro, un giorno di 8 ore di lavoro e un "giorno libero ordinario" (GLO); o otto giorni con 10 ore di lavoro e due giorni liberi ordinari. Il supervisore decide le giornate libere ordinarie tenendo in considerazione le preferenze del dipendente. Le eccedenze di ore lavorate nella prima settimana non valgono ai fini retributivi come straordinario, ma saranno calcolate ai fini delle 80 ore bi-settimanali. I dipendenti, effettuano lavoro straordinario, se sono tenuti a lavorare più di 80 ore nel periodo bi-settimanale. In conformità a quanto previsto al paragrafo 8 del presente articolo, ai dipendenti che hanno un orario di lavoro che eccede le 8 ore in coincidenza con un giorno di riposo (rest day) verranno addebitati permessi a copertura della differenza.
2. Orari di lavoro individuali, con l'indicazione dei giorni lavorativi, delle ore di lavoro giornaliero, dell'orario d'inizio e fine lavoro, dell'orario e della durata dell'interruzione per il pasto, sono fissati e comunicati dal datore di lavoro ed indicati nel contratto di assunzione, e nel modulo di approvazione dell'orario di lavoro compresso.
a. Cambiamenti nell'orario di lavoro verranno comunicati quanto prima possibile ed in ogni caso, con almeno tre giorni lavorativi di preavviso. Tali cambiamenti devono soddisfare effettive necessità operative, e non possono essere fatti allo scopo di privare i dipendenti dei loro diritti in materia di lavoro straordinario, festività o riposo settimanale. Non sono ammessi cambiamenti nell'orario di lavoro delle dipendenti con figli di età non superiore a tre anni, a meno che non siano stati concordati con la dipendente.
b. Il dipendente deve presentarsi al lavoro all'orario stabilito. In circostanze rare ed eccezionali il ritardo del dipendente fino a 15 minuti, può essere recuperato rimanendo in servizio fino al completamento delle ore previste se approvato dal supervisore e le esigenze operative lo consentono. In mancanza dell'approvazione del ritardo del dipendente da parte del supervisore, l'assenza verrà considerata non autorizzata.
3. Un'interruzione della durata minima di 30 minuti primi verrà concessa ad ore fisse per la consumazione del pasto ai dipendenti impegnati in prestazioni giornaliere eccedenti le 6 ore. Tali interruzioni non sono considerate tempo lavorato ai fini retributivi.
4. Se l'organizzazione del lavoro esige la permanenza del dipendente nel luogo di lavoro durante il pasto, un intervallo per la consumazione del pasto della durata di 30 minuti è autorizzato e retribuito quale tempo lavorato.
5. Qualora il lavoro sia o possa essere organizzato in turno, i dipendenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio presso istituti riconosciuti di istruzione primaria, secondaria o di qualificazione professionale, verranno assegnati a turni di lavoro che facilitino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami.
6. Una sosta retribuita della durata massima di 15 minuti può essere concessa ogni quattro ore di lavoro continuato ai dipendenti che ne abbisognano a causa delle caratteristiche del lavoro o della lontananza del posto di lavoro dai servizi igienici. Queste soste dovranno essere godute singolarmente, e non potranno essere cumulabili con altri periodi di sosta, né spostate all'inizio o alla fine della giornata lavorativa.
7. In base ai risultati della rilevazione retributiva annuale possono essere apportate riduzioni al monte ore di lavoro annuo attuabili sotto forma di giornate di riposo, permessi o erogazioni economiche secondo quanto convenuto fra JCPC e istanze sindacali nazionali. Le ore di permessi non potranno essere superiori a 47. Quando, in conseguenza dei risultati dei rilevamenti salariali, le ore di permessi superano le 47 ore, un ulteriore giorno di riposo (rest day) sarà concesso e le ore di permessi saranno proporzionatamente ridotte.

8. L'istituto delle giornate di riposo in conto riduzione orario annuo è disciplinato come segue:
a. Quando le giornate di riposo stabilite a norma del paragrafo 7 di cui sopra risultino in numero pari, l'amministrazione deciderà per la metà delle giornate e i rappresentanti sindacali locali di ciascuna installazione decideranno per l'altra metà. Nei casi in cui le giornate di riposo stabilite in base al paragrafo di cui sopra risultino in numero dispari, la decisione per tali giornate si alternerà, su base annuale, tra la direzione e le OO.SS. Le OO.SS. comunicheranno la propria scelta entro 30 giorni di calendario dopo la pubblicazione dei risultati dell'indagine salariale e comunque entro 30 giorni di calendario successivamente alla comunicazione da parte dei comandi delle giornate da questi ultimi scelte quali giorni di riposo (rest day).
b. Tutti i dipendenti, compresi quelli il cui rapporto ha inizio o termine nel corso dell'anno, nonché i dipendenti con rapporto a tempo determinato o a tempo parziale sono esentati dal servizio nelle giornate di riposo cadenti in costanza di rapporto. Non si dà luogo a compensazione in relazione alla maggiore o minore durata del rapporto nell'arco dell'anno, salvo quanto previsto al comma 10.
c. Le giornate di riposo cadenti durante un periodo di ferie non sono computabili come ferie. Per quelle cadenti durante un periodo di assenza di malattia, infortunio, gravidanza, puerperio e maternità facoltativa i giorni di riposo saranno recuperati entro 30 giorni dal rientro in servizio.
d. Nelle giornate di riposo il personale è esentato dal servizio con decorrenza della normale retribuzione, con eccezione di coloro la cui presenza al lavoro è richiesta in base a valide esigenze operative. Il personale comandato in servizio in giornata di riposo ha diritto a una giornata di riposo sostitutiva da fruire quanto prima possibile, di norma entro 30 giorni. In caso di coincidenza della giornata di riposo con giornata non lavorativa per il dipendente, questi ha diritto a una giornata di riposo compensativo da fruire quanto prima possibile, di norma entro 30 giorni. Le giornate compensative sono fissate in data scelta di comune accordo fra il lavoratore interessato e il superiore. Non sono ammesse erogazioni retributive supplementari o a maggiorazione.
e. Durante il periodo di prova l'assenza è retribuita a condizione che la giornata di riposo cada in periodo di servizio retribuito.
9. I permessi sono disciplinati come segue:
a. I permessi vengono richiesti dal dipendente e approvati dal superiore secondo le procedure di concessione delle ferie. Ogni richiesta di assenza inferiore alla giornata intera è senz'altro addebitata a permesso fino a esaurimento del monte ore individuale, a meno che non ci siano residui di ferie dell'anno precedente da utilizzare. I permessi verranno addebitati in frazioni non inferiori all'ora.
b. Alla data del 1 ottobre di ogni anno i supervisori vengono informati delle ore di permesso fino a quel momento non utilizzate dal proprio personale. I dipendenti sono tenuti a programmarne l'uso entro il 31 dicembre e i supervisori concederli, salvo casi di situazioni operative eccezionali.
c. Le ore di permesso eventualmente non fruite al 31 dicembre sono retribuite mediante indennità sostitutiva con la maggiorazione per lavoro straordinario.
Tuttavia, se la mancata fruizione è dovuta a prolungata assenza per malattia, oppure gravidanza e puerperio, o a licenziamento o dimissioni occorse durante l'anno, l'indennità sostitutiva è calcolata a regime normale.
10. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto alla riduzione annuale di orario, comprensiva delle relative giornate di riposo e dei permessi individuali, in misura proporzionale all'orario contrattuale. I dipendenti assunti dopo il 17 gennaio o dimessi prima del 15 dicembre hanno diritto per l'anno solare d'inizio o termine del rapporto alla riduzione di orario commisurata al servizio prestato.

Articolo 19: Riposo settimanale
1. I dipendenti hanno diritto ad un giorno di riposo alla settimana, coincidente normalmente con la domenica. Questo periodo deve consistere di almeno 24 ore di riposo ogni 7 giorni in aggiunta e senza interruzione al periodo di riposo giornaliero di 11 ore. Questo giorno di riposo può essere programmato in un giorno diverso dalla domenica in tutti i casi previsti dalla legge. Ai dipendenti il cui orario normale di lavoro prevede la presenza al lavoro di domenica, il giorno di riposo settimanale è spostato ad altra giornata. In questo caso il secondo giorno di riposo durante la settimana è considerato domenica.
a. Lavoro su cinque giorni settimanali: Ai dipendenti ai quali viene richiesto di lavorare in uno dei due giorni di riposo settimanali, lo stesso sarà retribuito come specificato nell'articolo 42. Qualora venisse richiesto ai dipendenti di lavorare entrambi i giorni di riposo, spetterà retribuzione per lavoro straordinario per il primo giorno di riposo, mentre per il secondo spetterà un giorno di riposo compensativo nella settimana seguente oltre alle maggiorazioni applicabili.
b. Lavoro su sei giorni settimanali: Ai dipendenti ai quali viene richiesto di lavorare nel loro giorno di riposo settimanale spetterà un giorno di riposo compensativo che dovrà essere usufruito entro la settimana successiva. Al dipendente spetteranno anche le percentuali di maggiorazione applicabili come specificato dall'articolo 42.

Articolo 21: Ferie
[…]
4. Le ferie annuali costituiscono un diritto irrinunciabile del lavoratore. Il datore di lavoro si assicurerà che le ferie siano programmate entro i limiti di tempo stabiliti dalla legge o dal CCNL. Il godimento dell'intero periodo feriale può iniziare dal 1 gennaio di ogni anno oppure a completamento del periodo di prova, se successivo. I periodi di ferie vengono stabiliti dal datore di lavoro, tenendo conto delle preferenze dei dipendenti, compatibilmente con le esigenze di servizio.
[…]
15. I dipendenti affetti da grave handicap, come da certificazione dell'ASL, hanno diritto agli stessi tre giorni al mese di permesso retribuito come da comma 14.

Articolo 23: Malattia ed infortunio
[…]
g. Nel caso di infortunio sul lavoro, anche se di lieve entità, il dipendente è tenuto a darne immediata comunicazione al superiore diretto.
[…]
7. In caso di malattia infettiva, la riammissione al lavoro può essere subordinata a presentazione di certificato medico di guarigione. Nel caso di malattia infettiva per la quale le normative USA per la riammissione in servizio siano più restrittive di quelle italiane, il dipendente verrà posto in congedo amministrativo retribuito fin quando sarà consentita la ripresa dell'attività lavorativa.

Articolo 24: Tutela del lavoro femminile e congedi parentali
1. È vietata qualsiasi discriminazione di genere in riferimento a:
a. l'accesso al lavoro in qualsiasi settore a qualsiasi livello;
b. le mansioni;
c. l'inquadramento;
d. la progressione di carriera, compreso 1'addestramento;
e. la retribuzione.
2. Gravidanza e Puerperio
Le seguenti disposizioni relative allo stato di gravidanza e puerperio si applicano a tutte le lavoratrici:
a. Per fruire dei benefici connessi con lo stato di gravidanza, la lavoratrice dovrà presentare, il prima possibile, all'INPS ed al datore di lavoro un certificato medico attestante il suo stato.
b. Durante la gestazione e fino a sette (7) mesi dopo il parto, la lavoratrice non può essere adibita al trasporto o sollevamento di pesi od a lavori pericolosi, faticosi, insalubri e sarà adibita ad altre mansioni conservando la qualifica di appartenenza e la relativa retribuzione.
c. Durante la gestazione e per un anno dalla nascita del figlio, la madre non sarà assegnata al lavoro dalle 20:00 alle 06:00. Ulteriori limitazioni di orario sono indicate dalla normativa applicabile a cui si fa espresso riferimento (ad esempio lavoratrice madre adottiva o affidataria; unico genitore; genitore di un disabile). Comunque, le lavoratrici alle quali si applicano le limitazioni previste in questo paragrafo, possono essere adibite a lavoro notturno nell'orario tra le 20:00 e le 00:00 solo ed esclusivamente su base volontaria.
3. Permessi Anteriori al Parto e Congedo di Maternità
a. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami pre-natali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l'orario di lavoro.
b. Alla lavoratrice spetta un periodo di astensione obbligatoria: nei due (2) mesi precedenti la data presunta del parto; per l'intero periodo compreso tra la data presunta e la data effettiva, se il parto avviene dopo la data presunta, e nei tre (3) mesi successivi al parto. Le lavoratrici hanno facoltà di astenersi dal lavoro per i cinque (5) mesi di congedo obbligatorio di maternità a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro (4) mesi successivi, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, il periodo tra la data presunta e la data effettiva del parto sarà aggiunto al congedo obbligatorio di maternità successivo al parto anche qualora la somma dei periodi superi il limite di cinque (5) mesi. Nel caso di: (1) condizioni di lavoro o ambientali tali da essere pregiudizievoli alla salute della lavoratrice e del nascituro; (2) impossibilità di spostare la lavoratrice ad altre mansioni; (3) gravi complicazioni della gestazione, la lavoratrice può ottenere l'astensione anticipata dal lavoro in base ad apposita autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti per legge. Durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, la dipendente ha diritto all'intera retribuzione. Quando il congedo obbligatorio di maternità sia a carico dell'INPS, il datore di lavoro integra quanto corrisposto dall'INPS, in misura necessaria per integrare la paga della dipendente.
c. L'interruzione spontanea o volontaria della gravidanza nei casi previsti dalla legge italiana è considerata come malattia.
d. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180mo giorno dall' inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, la lavoratrice ha facoltà di riprendere in qualunque momento 1' attività lavorativa, con un preavviso di dieci (10) giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente attestino che la ripresa non arrechi pregiudizio alla sua salute.
4. Congedo parentale.
[…]
c. Le dipendenti hanno il diritto-dovere di esaurire gli eventuali residui di ferie relativi all'anno precedente, nel momento immediatamente successivo al termine del congedo di maternità obbligatorio, prima di fruire dell'eventuale assenza facoltativa frazionata (frazioni di meno di un mese). Le dipendenti che richiedano un periodo di congedo parentale continuativo senza soluzione di continuità con il congedo di maternità obbligatorio, hanno il diritto-dovere di esaurire gli eventuali residui di ferie relativi all'anno precedente, al termine del periodo di congedo parentale richiesto. Il periodo di assenza per congedo di maternità obbligatorio, congedo parentale ed eventuali residui di ferie dell'anno precedente sarà quindi ininterrotto.
5. Congedo non retribuito in caso di malattia del bambino.
Durante i primi tre (3) anni di vita del bambino, il genitore dipendente (padre o madre) ha diritto a congedo non retribuito in caso di malattia del bambino, su presentazione di certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato. Quando il bambino ha un'età compresa tra tre (3) e otto (8) anni, ciascun genitore ha diritto a congedo non retribuito in caso di malattia del bambino, nel limite di dieci (10) giorni lavorativi per anno.
6. Riposi giornalieri.

Fino al compimento del primo anno di vita del bambino, le lavoratrici madri hanno diritto a due (2) periodi di riposo retribuito di un'ora (1) ciascuno per ogni giorno, i quali possono essere cumulati nella stessa giornata, ovvero un (1) periodo di riposo di un'ora quando l'orario di lavoro è inferiore a sei (6) ore. In caso di parto plurimo (due o più bambini) i riposi giornalieri sono raddoppiati e possono essere condivisi con il padre. Durante il periodo in cui la dipendente ha diritto ai riposi giornalieri non può essere adibita a lavoro straordinario.
[…]
8. Congedo parentale, riposi giornalieri per figli minori con handicap grave.

In caso di figli minori, anche adottivi, con handicap in situazione di gravità accertata, verranno applicate le disposizioni specifiche dettate dalla normativa italiana in materia di prolungamento del congedo, riposi giornalieri e permessi.
9. Adozione e affidamento pre-adottivo.

In caso di adozione e affidamento pre-adottivo sia nazionale che internazionale, il congedo di maternità, paternità e parentale saranno regolati dalla normativa vigente italiana.
[…]
11. Al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno l'assistenza del bambino fino al compimento del terzo anno di età, l'amministrazione potrà accogliere la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, compatibilmente con le esigenze operative. La richiesta dovrà specificare l'orario giornaliero di lavoro desiderato e la sua distribuzione su base giornaliera, settimanale, mensile e/o annua.
12. Congedo a favore delle lavoratrici vittime di violenza di genere.

La lavoratrice inserita nei percorsi di protezione certificata dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri antiviolenza o dalle Case Rifugio, relativi alla violenza di genere, ha diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso per un periodo massimo di tre mesi, equivalenti a 90 giorni di calendario, nell'arco di tre (3) anni da quando inizia il percorso di protezione certificato. La lavoratrice che utilizza il presente congedo deve dare un preavviso di sette (7) giorni, fatta eccezione per i casi in cui vi sia un'impossibilità oggettiva, con indicazione dell'inizio e della fine del congedo e produrre la certificazione richiesta dalla legge. Il congedo potrà essere usufruito nella misura di giornate intere o in misura pari alla metà delle ore lavorative giornaliere.

Articolo 25: Sicurezza ed igiene dell'ambiente di lavoro
1. Responsabilità del datore di lavoro.
Il datore di lavoro è responsabile dell'attuazione di tutti quei provvedimenti necessari ad assicurare a tutti i dipendenti condizioni di lavoro salubri e sicure, in conformità con il Testo Unico sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, Decreto Legislativo 81/2008 e successive modificazioni e provvedimenti attuativi, nella misura in cui sono applicabili alle Forze Armate U.S.A, in Italia e con la finalità di armonizzare i programmi antinfortunistici U.S.A, con le normative italiane ed in ogni caso applicando le normative più protettive.
Principalmente ciò consisterà nel:
a. Effettuare e documentare una Valutazione dei Rischi
b. Tenere informati i dipendenti sui rischi in generale e sui rischi specifici alle rispettive mansioni o ambienti di lavoro.
c. Organizzare il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), designando il Responsabile di tale Servizio (RSPP) e assegnando il personale occorrente per il funzionamento del Servizio stesso, informando i dipendenti circa i metodi di attuazione del programma di prevenzione e protezione adottati per garantire un ambiente di lavoro sicuro e salubre.
d. Mettere a disposizione del personale tutti i dispositivi di protezione (DPI), il vestiario, ecc., impartendo a ciascun dipendente l'addestramento necessario in materia di prevenzione e protezione, compreso l'addestramento sulle procedure antincendio, sui piani di evacuazione e sul primo soccorso.
e. Provvedere alla formazione e informazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e delle altre persone aventi responsabilità nei campi della sicurezza e della tutela della salute mediante la partecipazione ai corsi di addestramento prescritti per assicurarne la competenza per poter espletare le rispettive funzioni.
f. Incaricare un medico(i) competente(i) della gestione di programmi quali le visite di idoneità pre- impiego, la medicina del lavoro e, ove richiesto, visite mediche periodiche; fornire consulenza medica professionale ai dipendenti e mantenere le cartelle cliniche prescritte.
g. Prevedere un cambio di attività o una interruzione di 15 minuti ogni 120 minuti per quei dipendenti le cui mansioni oggettivamente richiedano l'uso di un videoterminale (VDT) per almeno 4 (quattro) ore consecutive.
h. Effettuare a nessun costo per i dipendenti le visite mediche, le analisi cliniche, ecc., prescritte e, in caso di infortunio sul lavoro, fornire il trattamento di pronto soccorso.
i. Far rispettare le norme antinfortunistiche adottando gli opportuni provvedimenti correttivi.
j. Ciascuna installazione costituirà una Commissione per la sicurezza di cui faranno parte:
1) Un Responsabile della Sicurezza, che rappresenta il Comandante dell'installazione o equivalente.
2) Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), che soddisferà i requisiti di istruzione e certificazione per poter espletare tali funzioni in Italia, come previsto dal comma 1.e) del presente articolo. Qualora il Responsabile di cui al punto 1) sopra sia in possesso di tali requisiti, le due figure potranno coincidere.
3) Il medico competente incaricato.
4) I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
k. La Commissione si riunirà ogni volta si renda necessario o sia richiesto e comunque almeno una volta all'anno. Resta inteso che le ore usate dai RLS per partecipare alle riunioni verranno considerate aggiuntive alle 40 ore di permesso retribuito previste al paragrafo 3a. Gli argomenti discussi dalla Commissione potranno essere di varia natura, purché attinenti con la sicurezza e l'igiene del posto di lavoro, in base a quanto indicato a titolo esemplificativo nell'allegato al presente articolo, oltre a quelli previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, Decreto Legislativo 81/2008 e successive modificazioni come oggetto di discussione durante la Riunione Periodica. Tutte le parti in causa faranno ogni sforzo possibile per risolvere eventuali dispute all'interno dei Comandi prima di fare ricorso alle autorità esterne. Le procedure operative della Commissione saranno definite di comune accordo a livello locale e pubblicate sotto forma di disposizione. Inoltre, accordi locali regoleranno l'accesso alle aree di lavoro dei rappresentanti per la sicurezza.
2. Responsabilità dei lavoratori.
I lavoratori:
a. Hanno il diritto di monitorare l'applicazione delle misure intese a prevenire infortuni sul lavoro e malattie professionali.
b. Si sottoporranno a tutto l'addestramento in materia di Sicurezza ed ai programmi medici appropriati che vengano resi disponibili dal datore di lavoro e rispetteranno in ogni occasione gli standard ed i requisiti di sicurezza prestabiliti.
c. Utilizzeranno con diligenza i Servizi di protezione, l'equipaggiamento ed il vestiario protettivo forniti dal datore di lavoro e si asterranno dal modificare l'equipaggiamento di sicurezza senza previa autorizzazione.
d. Si asterranno dal compiere azioni che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori o la proprietà del governo.
e. Riferiranno immediatamente al proprio supervisore qualsiasi infortunio o incidente sul lavoro a loro occorso.
f. Segnaleranno al proprio supervisore le deficienze notate nei Dispositivi, nell'equipaggiamento e nel vestiario protettivo a loro assegnati.
g. In caso di effettivo pericolo per la vita delle persone o per la loro integrità fisica, come per esempio incendi o cavi elettrici scoperti, o in caso di possibilità di seri danni alla proprietà, interverranno, per quanto possibile nella loro area di competenza.
3. Attribuzioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Come previsto dall'Accordo Interconfederale che definisce le modalità di nomina dei RLS in difetto di diversa normativa contrattuale, gli RLS saranno nominati dalle OO.SS. locali tra i propri rappresentanti sindacali o eletti dai dipendenti. Conseguentemente, tutti i RLS, indipendentemente da ogni altra circostanza, agiranno esclusivamente in tale veste ogni volta siano coinvolti in attività proprie dei RLS o a queste attinenti, godendo quindi delle protezioni istituzionali, normalmente concesse ai rappresentanti sindacali, e ovviamente mantenute dai RLS aventi duplice status.
Nell'eseguire le funzioni ad essi delegate, i RLS, che siano eletti dai dipendenti o designati dal sindacato:
a. Avranno garantito tempo sufficiente per espletare le loro funzioni, con un minimo di 40 ore per anno di permessi retribuiti per ciascun rappresentante. Il dipendente dovrà dare informazione al proprio supervisore ed al responsabile della sicurezza del Comando al momento dell'espletamento di tali mansioni.
b. Avranno accesso a tutte le aree "non riservate" dove lavorano dipendenti italiani.
c. Verranno consultati dal datore di lavoro, su base sistematica, durante la valutazione del rischio e l’organizzazione della conseguente formazione dei lavoratori e riceveranno appropriata documentazione.
d. Segnaleranno al responsabile per la sicurezza dell'installazione, o ad altra persona Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), deficienze nella sicurezza e qualunque altro incidente che richieda azioni correttive.
e. A ciascun RLS per lo svolgimento dell'incarico dovrà essere fornito uno specifico corso di formazione ed informazione di almeno 32 ore. Il costo del corso è a carico del datore di lavoro, come pure le ore necessarie per parteciparvi.
f. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, siano essi eletti dai dipendenti o nominati dai sindacati, rimarranno in carica per un periodo di tre anni con i seguenti criteri:
1) Attività con 200 o meno dipendenti: 1 rappresentante per ciascuna O.S.
2) Attività con dipendenti tra 201 e 1000: 2 rappresentanti per ciascuna O.S.
3) Attività con più di 1000 dipendenti: 3 rappresentanti per ciascuna O.S.
Allegato all'articolo 25
Esempi di possibili centri di interesse per la commissione mista per la sicurezza (art. 25, comma 1):
Addestramento in materia di sicurezza per la generalità dei dipendenti o per specifiche professioni.
Condizioni ambientali generali dei posti di lavoro.
Conflitti tra organizzazione del lavoro e misure di prevenzione.
Apparecchiature elettriche e loro uso corretto.
Videoterminali e loro uso corretto.
Estintori antincendio e loro uso corretto.
Dispositivi di protezione individuale.
Piani di evacuazione di emergenza.
Condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro temporaneo (cantieri edili).
Lavori in altezza (a più di 2 metri da una superficie di lavoro stabile).
Uso dei carrelli elevatori.

Articolo 26: Uniformi ed indumenti protettivi
1. Il datore di lavoro provvede nelle circostanze seguenti alla fornitura di indumenti da lavoro a titolo gratuito:
a. A tutti gli operai.
b. Quando nel rispetto delle normative che si applicano al datore di lavoro e per motivi d'igiene e sicurezza, l'uso di vestiario adeguato risulti necessario ai fini della protezione del lavoratore.
[…]
2. I dipendenti sono tenuti ad utilizzare, quando sono in servizio, gli indumenti e i dispositivi assegnati come previsto in questo articolo e utilizzarli secondo le normative vigenti e le disposizioni del datore di lavoro. Quanto fornito rimarrà proprietà del datore di lavoro.
3. Quando il medico competente determina e certifica che il dipendente necessita di dispositivi di protezione individuale per motivi medico-sanitari- ortopedici per poter svolgere le mansioni assegnate, il datore di lavoro se ne farà carico a nessun costo per il dipendente. I dispositivi forniti al dipendente rimarranno proprietà del datore di lavoro e saranno conservati sul luogo di lavoro.

Articolo 28: Norme di condotta
1. Ciascun dipendente è tenuto a mantenere verso i colleghi di lavoro, i propri subordinati, i superiori gerarchici, gli aspiranti all'impiego, clienti o clienti potenziali ed il pubblico in genere, un comportamento esente da azioni o atteggiamenti discriminatori basati sulla razza, colore, religione, sesso, orientamento sessuale, età, nazionalità, o handicap fisico o mentale. Inoltre, ciascun dipendente deve astenersi da comportamenti aventi caratteristiche di molestia sessuale.
2. Il lavoratore è tenuto a:
a. Presentarsi al lavoro in condizioni tali da permettere il regolare svolgimento del lavoro e rispettare gli orari di lavoro stabiliti.
b. Attenersi alle disposizioni del superiore svolgendo diligentemente i compiti assegnati. Nei lavori che comportano rapporti col pubblico, usare tatto e cortesia.
[…]
e. Utilizzare e conservare quanto di proprietà delle FF.AA. U.S.A, in maniera regolamentare.
f. Rispettare le norme di sicurezza.
g. Attenersi a norme e regolamenti disposti in relazione alla particolare natura del lavoro e comunicati ai dipendenti ed alle organizzazioni sindacali.
h. Evitare l'abuso di alcoolici durante l'orario di servizio.
i. Attenersi alle formalità previste in questo documento (art. 21 e 23) in relazione a notifica e giustificazione delle assenze.
j. […] rispettare l'articolo 23 paragrafo 6f in caso di malattia.
[…]
3. Il dipendente:
[…]
c. Non userà direttamente o indirettamente, nè autorizzerà l'uso di qualsiasi proprietà del Governo, compresi i beni in uso per affitto o nolo, per attività che non siano quelle ufficialmente consentite ed autorizzate.
d. Si asterrà dal causare molestie sessuali, né persisterà, dopo esserne stato diffidato, in comportamenti che il destinatario percepisce come tali.
e. Non mancherà di riferire o correggere casi di molestie sessuali o altre situazioni di discriminazione vietata in genere, riscontrate nell'ambito della propria sfera di responsabilità, se in posizione di supervisione.
4. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto ai precedenti punti d ed e, i Comandi e le OO.SS., ciascuno nell'ambito delle proprie responsabilità, si impegnano ad assicurare un ambiente di lavoro ispirato alla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori ed a principi di correttezza nei rapporti interpersonali. A tal fine verranno intraprese iniziative atte a prevenire e/o rimuovere violazioni di tali comportamenti. Nel caso si verifichino molestie sessuali, le parti si impegnano a fornire una assistenza tempestiva, adeguata ed imparziale a coloro che ne sono stati oggetto, in applicazione di quanto previsto dal successivo articolo 33, nel rispetto della riservatezza dei soggetti coinvolti e tutelando la/il denunciante o chiunque desideri rendere o renda testimonianza da eventuali atti di ritorsione diretta o indiretta. Le molestie sessuali sul lavoro e/o comunque in occasione di lavoro costituiscono illecito disciplinare, come pure atti di ritorsione contro chi denuncia una molestia sessuale od intende rendere o renda testimonianze, o contro chi svolge la funzione di componente della commissione di cui all'articolo 33. Le sanzioni saranno commisurate alla gravità delle mancanze ed in funzione sia della tutela dei lavoratori sia del mantenimento dell'ordine e della disciplina, così come esemplificato dall'allegato 6.

Articolo 30: Provvedimenti disciplinari
1. Il dipendente ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri inerenti alle sue mansioni.
L'inosservanza dei doveri da parte del dipendente può comportare uno dei seguenti provvedimenti in relazione all'entità della mancanza ed alle circostanze che 1'accompagnano:
a. Richiamo verbale.
b. Ammonizione scritta.
c. Sospensione dal servizio e dalla retribuzione da uno a dieci giorni.
2. L'allegato 6 contiene disposizioni generali in tema di infrazioni e relative sanzioni disciplinari.
[…]
[…]
b. Nell'esaminare casi di molestie sessuali, la Commissione sarà costituita da rappresentanti maschili e femminili per ogni parte. L'accusato e la vittima avranno il diritto di essere ascoltati dalla Commissione e di sottoporre prove documentali che non siano già state acquisite agli atti.

Articolo 42: Lavoro straordinario, domenicale, festivo e notturno
1. Il lavoro straordinario, domenicale e festivo deve essere espressamente disposto ed autorizzato. Il lavoro prestato dai pompieri assegnati alla turnazione di 24 ore è regolamentato all'articolo 54.
2. Si intende per lavoro festivo il lavoro prestato nei giorni festivi elencati all'articolo 20.
3. Salvo quanto disposto per lavori discontinui o di attesa e custodia (art. 18, comma 1E), per i dipendenti del reparto emergenze (art. 18 comma 1d), per i dipendenti il cui orario di lavoro è articolato come "orario di lavoro compresso" (art. 18, comma 1e), ed in materia di cicli multisettimanali (art. 45, comma 6), è considerato lavoro straordinario quello prestato oltre le 40 ore settimanali, purché nell'arco dello stesso decorra retribuzione (ferie, permessi ed assenze retribuite comprese). Nel caso di assenze non retribuite nel corso della stessa settimana in cui si verifica la prestazione straordinaria, le ore straordinarie effettuate fino a concorrenza di quelle a retribuzione zero sono considerate a regime ordinario, e come tali retribuite. Il lavoro straordinario non può superare le due ore in ogni giornata lavorativa, nè in complesso le dodici ore nella settimana salvo il caso di necessità operative impreviste od improvvise. Di norma, la richiesta di effettuazione di lavoro straordinario è comunicata al personale con almeno 24 ore di preavviso.
[…]

Articolo 47: Indennità ambiente
1. L'indennità ambiente è attribuita per lavoro svolto nelle situazioni ambientali sotto descritte. Il diritto all'indennità sarà determinato in base ad accertamenti effettuati secondo procedure pubblicate dal datore di lavoro. L'indennità è corrisposta per ogni ora di lavoro effettivamente prestato nel particolare ambiente; le frazioni di ora di almeno 30 minuti sono conteggiate come un'ora intera, mentre le frazioni inferiori ai 30 minuti sono escluse dal calcolo.
2. Le diverse situazioni sono raggruppate in due livelli di intensità cui corrispondono compensi differenziati. Nel caso di concorso simultaneo di entrambi i livelli, verrà corrisposto il compenso più alto.
3. Sono applicati i compensi seguenti:
a. Grado 1 - Euro 0,09 per ogni ora di esposizione.
b. Grado 2 - Euro 0,16 per ogni ora di esposizione
Tali compensi saranno riesaminati nel corso delle rilevazioni salariali integrali (full scale).
4. Le situazioni ambientali seguenti autorizzano il pagamento del compenso di Grado 1:
a. Lavoro all'interno di celle frigorifere od altri locali climatizzati (o che comporti l'entrata e l'uscita continuativa in e da tali ambienti) con temperature pari od inferiori allo zero (32 gradi Fahrenheit).
b. Lavoro che prevede trasporto, carico, scarico e manipolazione di casse o scatole contenenti munizionamento o materiali esplosivi.
c. Lavori che espongono il lavoratore in via diretta e con carattere di continuità a rumori o suoni ultrasonici di intensità superiore a 95 decibels in zone aperte, o 85 decibels in locali chiusi, quando il rapporto tempo/intensità di esposizione richiede l'uso di mezzi protettivi.
d. Lavorazioni su sostanze tossiche, confezionate o sciolte, o lavorazioni effettuate in diretta contiguità di tali sostanze, in condizioni tali che, malgrado l'uso di normali mezzi protettivi, la rottura dei contenitori od incidenti analoghi possono provocare intossicazioni acute od irritazione della pelle, degli occhi o delle mucose (manipolazione di recipienti contenenti agenti chimici aventi proprietà tossiche acute, nel corso della spedizione, stampigliatura, etichettatura, trasporto e immagazzinaggio).
e. Rimozione ed eliminazione di rifiuti fetidi quali liquidi fecali, fanghi di fogna, per cui è prescritto l'uso di vestiario di protezione o di maschere.
f. Pittura a spruzzo richiedente l'uso di occhiali, maschere o simili mezzi protettivi; pittura a pennello e lavorazioni relative comportanti l'uso di sostanze tossiche eseguite in locali chiusi, in condizioni di scarsa aerazione e richiedenti l'uso di respiratori al fine di prevenire il superamento della soglia limite d'esposizione.
g. Saldatura e taglio ossiacetilenico comportanti l'uso di occhiali, maschere o simili mezzi di protezione.
h. Operazioni di macchine in lavorazioni provocanti la proiezione di parti quali schegge metalliche, richiedenti l'uso di occhiali protettivi.
5. Le situazioni ambientali seguenti autorizzano il pagamento del compenso di Grado 2:
a. Lavoro che prevede collaudo, manutenzione, riparazione, modifica, ispezione e disattivazione o demilitarizzazione di munizioni e materiale esplosivo.
b. Esposizione diretta e con carattere di continuità all'azione di agenti chimici aventi acute proprietà tossiche qualora, malgrado l'uso di normali mezzi di protezione, sia tecnologici che sanitari, possono derivarne serie intossicazioni o persistenti lesioni (applicazione di insetticidi o erbicidi, travaso di agenti chimici fra contenitori; recupero e smaltimento di agenti chimici).
c. Lavori di pulizia e bonifica eseguiti all'interno di serbatoi, cisterne e autocisterne per carburante.
d. Prova e calibrazione di iniettori per motori a nafta.

Articolo 49: Indennità di reperibilità
1. Il personale adibito alla manutenzione e riparazione, o a compiti egualmente essenziali, può essere assegnato al servizio di reperibilità e tenuto a rispondere a richieste di lavoro di pronto intervento al di fuori dell'orario di lavoro. A tale scopo, ai lavoratori verrà richiesto di fornire ai superiori le notizie atte a rintracciarli in qualsiasi momento perchè raggiungano sollecitamente la località ove la loro opera è richiesta.
2. Se chiamato durante le ore fra le 22:00 e le 6:00, il dipendente ha facoltà di optare per un riposo compensativo di pari durata nella giornata successiva. In tal caso, il compenso per il lavoro svolto durante il servizio di reperibilità sarà limitato alle sole maggiorazioni.
[…]
4. Un ulteriore turno di reperibilità viene corrisposto per ogni giorno in cui al dipendente viene chiesto di essere reperibile in ogni giorno festivo e in ogni giorno di riposo (rest day) che cadano nei normali giorni lavorativi del dipendente.

Articolo 53: Indennità congelate
I dipendenti che alla data dell'11 ottobre 1984 avevano diritto alle seguenti indennità continueranno a percepirle, congelate in cifra, purché non sia intervenuta interruzione del rapporto di lavoro.
a. Indennità di zona malarica (limitata al personale in servizio a Sigonella).
b. Indennità di cuffia (limitata ai telefonisti tuttora occupati come tali).
c. Indennità di lingua inglese.

Articolo 54: Maggiorazioni retributive per gli addetti ai servizi antincendi assegnati a turni di 24 ore
1. Agli addetti ai servizi antincendi che prestano la loro opera in turni di 24 ore è corrisposta una indennità di pernottamento per ogni periodo di riposo nell'ambito del turno di 24 ore, a condizione che il dipendente sia tenuto a trovarsi in locali appositamente approntati dai Comandi all'interno o nelle vicinanze della stazione antincendio ed effettivamente vi rimanga per l'intero periodo di riposo. […]
2. Una "maggiorazione turno" è corrisposta agli addetti ai servizi antincendio che prestano la loro opera in turni di 24 ore, per ogni turno effettivamente lavorato oltre otto turni in un mese di calendario. […]

Articolo 56: Licenziamento per giustificato motivo
Il dipendente che rimane assente dal lavoro senza giustificazione per più di quattro giorni lavorativi consecutivi può essere licenziato con diritto al preavviso o all'indennità sostitutiva. Lo stesso provvedimento si applica in caso di altro notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, ovvero per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro od al regolare funzionamento della stessa. L'allegato 6 contiene norme generali in tema di infrazioni e relative sanzioni disciplinari per le quali è consentito il licenziamento per giustificato motivo.

Articolo 59: Licenziamento per giusta causa
Si darà luogo al licenziamento per giusta causa senza diritto al preavviso od indennità sostitutiva, per mancanze che non consentono la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro. L'allegato 6 contiene norme generali di infrazioni e relative sanzioni disciplinari per le quali ricorre il licenziamento per giusta causa.

Articolo 68: Telework
1. Il programma di Telework in uso alle Forze Armate USA per i dipendenti civili U.S. può essere reso disponibile al personale civile non Statunitense, a condizione che sia rispettata la tutela prevista dalla normativa del lavoro italiana.
2. Il Telework è un accordo di lavoro individuale su base volontaria tramite il quale il dipendente svolge mansioni di lavoro ufficiali e altre mansioni autorizzate durante qualsiasi parte del regolare orario di lavoro retribuito, presso un diverso luogo di lavoro approvato (normalmente casa) su base regolare, ricorrente o occasionale. Il telework non comprende alcuna prestazione di lavoro svolta quando in trasferta per ragioni di lavoro.
3. Il telework può essere autorizzato compatibilmente con le mansioni e le necessità della missione. Il telework sara' svolto in base alle modalità previste nelle istruzioni del datore di lavoro e degli accordi individuali siglati.
4. Gli accordi indivuali siglati includeranno:
a. Disposizioni e responsabilità del dipendente in telework, il luogo dove il telework verrà svolto, l'orario e la frequenza del telework, un elenco dei dispositivi e della sicurezza, durata e periodo di preavviso per revocare l'accordo.
b. Attestato di completamento del training sia per il supervisore che per il dipendente in telework, prima della firma dell'accordo individuale.

Articolo 71: Modifiche e durata delle condizioni d'impiego
Il presente CCNL entra in vigore il 1 aprile 2024.
Esso sarà riesaminato fra tre (3) anni, ma rimarrà in vigore finché non sarà sostituito. Emendamenti o variazioni saranno effettuati in base alla procedura prevista nel Memorandum d'Intesa del 12 maggio 1981 (allegato 7).

Signed on 11 March 2024

Allegato 6: Tabella degli esempi di infrazioni
La tabella che segue è intesa a rappresentare le caratteristiche generali delle infrazioni e non ha pretese di completezza. I provvedimenti disciplinari tenderanno a correggere la condotta di coloro che si rendono responsabili di infrazioni. Nell'applicazione dei provvedimenti valgono le procedure di cui all'Art. 30, ovvero dell'Art. 56, ovvero dell'Art. 59 delle Condizioni di Impiego. Infrazioni non elencate dovranno essere trattate in congruità con la tabella. La sanzione indicata costituisce la norma. Ricorrendo circostanze attenuanti la sanzione può essere mitigata così come, in presenza di circostanze aggravanti, può essere inflitta una sanzione più severa. Non può tenersi conto di una sanzione disciplinare, decorsi due anni dalla sua applicazione.

TIPO DI INFRAZIONE

PRIMA

SECONDA

TERZA

1. Il dipendente non si presenta al lavoro o lo abbandona senza autorizzazione quando ciò non reca pregiudizio alla sicurezza degli impianti e all'incolumità delle persone.

Richiamo verbale

Ammonizione scritta

Sospensione fino a 3 giorni

2. Il dipendente manca di informare dell'assenza, o di darne la certificazione entro i termini previsti negli articoli 21 e 23.

Richiamo verbale

Ammonizione scritta

Sospensione fino a 10 giorni

3. Ritardo ingiustificato.

Richiamo verbale

Ammonizione scritta

 Sospensione di un giorno

4. Comportamento irriguardoso verso i superiori o i compagni di lavoro, disubbidienza intenzionale agli ordini dei superiori legittimi.

Ammonizione scritta

Sospensione fino a 5 giorni

Sospensione fino a 10 giorni

5. Insubordinazione grave da cui deriva seria turbativa dell’ordine e della disciplina.

Sospensione o licenziamento senza preavviso

 

 

6. Violenze o minacce che causino lesioni alle persone o grave pregiudizio alle attività operative.

Sospensione o licenziamento senza preavviso

 

 

7. Qualsiasi atto, commesso in connessione con il rapporto di lavoro, che costituisce reato a norma della legge italiana.

Sospensione o licenziamento senza preavviso

 

 

8. Il dipendente non esegue il lavoro con assiduità, resta volutamente inattivo, dorme, è deliberatamente negligente, porta a termine il lavoro assegnato con eccessivo ritardo.

Richiamo verbale

Ammonizione scritta

Sospensione fino a 5 giorni

9. Per negligenza procura sprechi, sperpero di materiale, ritardi nella produzione o danni a proprietà o impianti del datore di lavoro.

Richiamo verbale

Sospensione da 1 a 5 giorni

Sospensione fino a 10 giorni o licenziamento con preavviso

10. Non avverte subito i superiori di guasti al macchinario o di irregolarità nell’andamento del lavoro nell’ambito delle proprie competenze.

Ammonizione scritta

Sospensione fino a 10 giorni

Licenziamento senza preavviso

11. Ubriachezza durante l’orario di lavoro da cui non deriva pregiudizio all’incolumità degli altri.

Ammonizione scritta

Sospensione fino a 5 giorni

Sospensione fino a 10 giorni o licenziamento con preavviso

12. Stesso, ma con pregiudizio alla sicurezza altrui.

Sospensione fino a 5 giorni

Sospensione fino a 10 giorni

Licenziamento con preavviso

13. Inosservanza di regolamenti interni o procedure di lavoro da cui può derivare pericolo alla incolumità altrui o alla sicurezza degli impianti di proprietà del datore di lavoro, purché il dipendente sia stato informato delle norme e procedure stesse.

Sospensione fino a 5 giorni

Sospensione fino a 10 giorni

Licenziamento con preavviso

14. Esecuzione di lavori di lieve entità per conto o utile proprio usando macchinario e impianti del datore di lavoro, fuori dell'orario di lavoro e senza autorizzazione, senza uso di materiale del datore di lavoro.

Richiamo verbale

Ammonizione scritta

Sospensione di un giorno

15. Come sopra, ma durante l’orario di lavoro, o mediante uso di materiale del datore di lavoro, o per prodotti di valore considerevole.

Ammonizione scritta

Sospensione fino a 3 giorni

Sospensione di 10 giorni o licenziamento con preavviso

16. Violazione del dovere di riservatezza in relazione a informazioni la cui divulgazione è ammessa soltanto per per ragioni di servizio.
Asportazione di documentazione o atti di ufficio per motivi non autorizzati, salvi i casi di cui al punto 24.

Ammonizione scritta

Sospensione fino a 5 giorni

Sospensione fino a 10 giorni o licenziamento con preavviso

17. Minacciare, influenzare o offrire di influenzare la posizione, le assegnazioni di lavoro o la retribuzione di un lavoratore/trice in cambio di favori di natura sessuale; oppure stabilire contatto fisico, o fare gesti o commenti di natura sessuale, intenzionali, offensivi, o comunque indesiderati.

 

 

 

A. Mancanza commessa a danno di un/a subordinato/a.

1 giorno di sospensione o licenziamento con o senza preavviso

10 giorni di sospensione o licenziamento con o senza preavviso

 

B. Altri casi.

Ammonizione scritta, sospensione o licenziamento con o senza preavviso

Sospensione o licenziamento con o senza preavviso

 

18. Richiedere, accettare o convenire di accettare favori o qualsiasi cosa di valore in cambio dell’esecuzione o omissione di compiti d'ufficio.

Licenziamento senza preavviso

Sospensione fino a 3 giorni

Licenziamento con preavviso

19. Usare, direttamente o indirettamente, o/e consentire l’uso di beni qualsiasi di proprietà del datore di lavoro, o da questi affittati, per attività diverse da quelle ufficialmente consentite.

Ammonizione scritta

 

 

20. Assenza ingiustificata superiore ai quattro giorni di lavoro consecutivi.

Sospensione o licenziamento con preavviso

 

 

21. Danneggiamento doloso di proprietà del datore di lavoro.

Licenziamento senza preavviso

 

 

22. Furto o tentato furto di proprietà del datore di lavoro.

Sospensione o licenziamento senza preavviso

 

 

23. Irregolare dolosa scritturazione su richieste di rimborso o altro documento ufficiale allo scopo di frodare il datore di lavoro.

Licenziamento senza preavviso

 

 

24. Divulgazione di informazioni o documenti a persone non autorizzate al fine di arrecare pregiudizio al datore di lavoro o in violazione del segreto militare.

Licenziamento senza preavviso