Ministero dell'Interno
Decreto 13 agosto 2024
Modifiche ed integrazioni al decreto 18 marzo 1996, recante: «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi».
G.U. 26 agosto 2024, n. 199
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento di esecuzione;
Visto il regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, come modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 526 e successive integrazioni, concernente la costruzione dei campi sportivi;
Viste le leggi 27 dicembre 1941, n. 1570 e 13 maggio 1961, n. 469, recanti nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento della amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi che, in particolare, all'art. 8 comma 1 prevede l'emanazione di un regolamento unico delle rispettive norme tecniche di sicurezza;
Visto altresì, il comma 2 del medesimo art. 8 del decreto legislativo n. 38 del 2021, il quale stabilisce che con decreto del Ministro dell'interno si provvede al riordino e all'aggiornamento delle norme in materia di ordine e sicurezza pubblica, nonché di prevenzione incendi e sicurezza antincendio;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996 recante: «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi» e successive modificazioni e integrazioni;
Considerato che il predetto decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996 fa espresso rinvio a ulteriori disposizioni che risultano superate da successive norme tecniche di settore;
Ravvisata pertanto, l'esigenza, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti attuativi del sopracitato art. 8 del decreto legislativo n. 38 del 2021, di prevedere il rinvio dei criteri inerenti alle modalità di progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti sportivi alle conoscenze e capacità tecniche e scientifiche nella loro vigenza ed evoluzione;
Decreta:
Art. 1
Disposizioni transitorie
Al decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi», dopo l'art. 23 è aggiunto il seguente:
"23-bis. Rinvio alle norme tecniche.
Ai fini dell'applicazione del presente decreto, il rinvio alle norme tecniche specificatamente richiamate è da intendersi come riferimento alla regola dell'arte vigente."
Art. 2
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 agosto 2024
Il Ministro: Piantedosi