ADDENDUM AI PROTOCOLLI DI INTESA
PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA NEL SETTORE DELLE CONCESSIONI E DEGLI APPALTI PUBBLICI
Reggio Emilia, 28 marzo 2023
La Prefettura U.T.G. di Reggio Emilia, la Provincia di Reggio Emilia ed il Comune di Reggio Emilia
PREMESSO
- che il settore dei lavori pubblici è da tempo all’attenzione delle Istituzioni per le forti esposizioni ad esso connaturate al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata;
- che il 23 giugno 2010, il Ministro dell’Interno ha adottato la Direttiva ai Prefetti recante “Controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali” nella quale si pone l’accento sulla necessità di estendere i controlli e le informazioni antimafia in tali ambiti di attività, attraverso la sottoscrizione di specifici protocolli di legalità che impegnino le stazioni appaltanti ad estendere la richiesta delle verifiche antimafia a tutti i contratti esclusi per limiti di valore (cosiddetti sottosoglia) ovvero a tutte quelle attività che, nell’ambito dei contratti soprasoglia, finiscono per essere di fatto esenti da ogni forma di controllo in quanto assegnate in forme diverse da quelle del subappalto e assimilati, per le quali non è prevista alcuna forma di controllo in tema di antimafia;
- che la crescente tendenza della criminalità organizzata ad affermare la propria presenza nel territorio dell’Emilia-Romagna, comprovata anche dalle recenti inchieste giudiziarie, richiede l’innalzamento della soglia di attenzione da parte di tutte le istituzioni, con l’adozione di iniziative ed interventi preventivi, preordinati ad impedire eventuali infiltrazioni nell’economia legale;
- che è stato riscontrato che spesso l’infiltrazione mafiosa tende ad annidarsi in particolari settori di attività che si pongono a valle dell’aggiudicazione, come quelle legate al ciclo degli inerti ed altri settori collaterali;
- che proprio i contratti a valle dell’aggiudicazione di opere di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, a meno che non assumano la forma del subappalto ed assimilati di cui all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, sono sottratti al sistema delle verifiche antimafia;
- che nel corso degli anni l’esperienza dei Protocolli di legalità adottati dalle Prefetture in sinergia con altri Enti ha affermato e consolidato l’utilità ed incisività di tali strumenti pattizi quale mezzo in grado di innalzare il livello di efficacia dell’attività di prevenzione generale amministrativa a fini antimafia, implementando, in via convenzionale, ulteriori e più ampie forme di verifica, monitoraggio e controllo volte a contrastare il pericolo di infiltrazioni criminali, avuto particolare riguardo al settore dei pubblici appalti;
- che nel 2010, 2011 e 2014 la maggior parte dei comuni reggiani e la Provincia di Reggio Emilia hanno sottoscritto protocolli con la Prefettura per attivare i controlli antimafia anche per gli appalti sotto la soglia di rilevanza comunitaria;
- che tali protocolli, oramai piuttosto risalenti, presentano alcune differenze testuali e contenutistiche e riflettono normative in materie di appalti ampiamente superate;
- che pertanto la Prefettura di Reggio Emilia, la Provincia di Reggio Emilia e il Comune di Reggio Emilia (d’ora innanzi “le parti”) hanno ritenuto necessario provvedere al loro aggiornamento e integrazione sottoscrivendo il presente Addendum, analogamente a quanto fatto in merito al Protocollo per l’edilizia privata il cui Addendum era stato sottoscritto il giorno 20 dicembre 2021;
- che la sottoscrizione per adesione al presente Addendum è proposta a tutti i comuni della Provincia di Reggia Emilia che vogliano aderirvi.
RITENUTO
pertanto che la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nel settore suindicato possa meglio essere rafforzata mediante la sottoscrizione tra pubbliche amministrazioni, enti pubblici e/o concessionari di opere e servizi pubblici e Prefettura (di seguito indicate come Parti) del presente “Addendum ai protocolli di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore delle concessioni e degli appalti pubblici” alle attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, attraverso l’estensione delle cautele antimafia - peraltro nella forma più rigorosa delle informazioni del Prefetto - all’intera filiera degli esecutori e dei fornitori anche negli appalti di lavori pubblici sottosoglia, in base alla normativa generale in tema di antimafia di cui al DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, nonché attraverso il monitoraggio costante dei cantieri e delle imprese coinvolti nell’esecuzione delle opere tramite i Gruppi Interforze di cui al D.M. 14/03/2003;
CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. 1
(Finalità)
Le Parti convengono di procedere alla sottoscrizione del presente Addendum di Legalità che attraverso l’estensione dei controlli antimafia nel settore degli appalti pubblici mira ad incrementare le misure di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa, garantendo altresì la trasparenza nelle procedure di affidamento e di esecuzione delle opere. Il presente Protocollo ha l’obiettivo di:
a) rafforzare le misure di prevenzione e contrasto ai tentativi di infiltrazione criminale e mafiosa, nel settore degli affidamenti pubblici di contratti di appalti e di concessioni relativamente a lavori, servizi e forniture, in armonia con le disposizioni antimafia presenti nell’ordinamento giuridico italiano;
b) promuovere il rispetto delle discipline sull’antimafia, sulla regolarità contributiva, sulla sicurezza nei cantieri e sulla tutela del lavoro in tutte le sue forme, sia nell’ambito dei lavori pubblici che nell’edilizia privata;
c) migliorare l’interscambio informativo tra le Pubbliche Amministrazioni interessate alle finalità di cui alle lettere precedenti, per assicurare una maggiore efficacia delle azioni di vigilanza, controllo e monitoraggio da parte di tutti i soggetti preposti ai sensi della normativa vigente.
Art. 2
(Controlli antimafia)
La Provincia di Reggio Emilia, il Comune di Reggio Emilia e gli altri comuni aderenti si impegnano a richiedere alla Prefettura di Reggio Emilia le informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del D.Lgs n. 159/2011, oltre che nei casi ivi contemplati, anche
1. per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici di importo superiore a 250.000,00 euro;
2. subappalti e subcontratti dei lavori pubblici di importo superiore a 100.000,00 euro;
3. per i contratti di forniture e servizi e i relativi subappalti e subcontratti di importo superiore a 100.000 euro;
4. per qualunque contratto di subappalto o subcontratti inerenti attività considerate “sensibili” individuate dall’art. 1 comma 53 della Legge n. 190/2012 indipendente dall’importo, salvo l’operatore non risulti iscritto alla white list.
L’informazione antimafia è acquisita mediante la consultazione dei relativi elenchi (c.d. White-list) all’uopo istituiti, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 18 aprile 2013, come modificato ed integrato dal DPCM 24 Novembre 2016, fatta salva la possibilità per le Prefetture di svolgere ulteriori accertamenti circa l’assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all’articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e la non sussistenza di tentativi di infiltrazioni mafiose ai sensi degli artt. 84 e 91 del medesimo decreto.
Art. 3
(Informative antimafia)
Ai fini di una più approfondita attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nella esecuzione dei lavori e per la fornitura di beni e servizi, anche prima della gara d’appalto acquisirà tutti i dati delle imprese chiamate a gara di appalto, e delle eventuali imprese sub-contraenti con riferimento anche al legale rappresentante ed ai loro assetti societari, e le relative visure camerali.
Esperite le procedure di gara, prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti ovvero prima di procedere all’autorizzazione dei subcontratti, gli enti appaltanti comunicano tempestivamente alla Prefettura, ai fini del rilascio delle informazioni di cui agli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011, i dati relativi alle società e imprese - anche con riferimento al legale rappresentante ed ai loro assetti societari - a cui intende affidare l’esecuzione dei lavori e/o la fornitura di beni e servizi, o a cui intende subappaltare, allegando a detta richiesta una visura camerale, in corso di validità, della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura).
Decorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta ovvero, nei casi d’urgenza, decorso il termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta, gli enti appaltanti procedono anche in assenza dell’informazione antimafia, previa acquisizione di idonea dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ed emetta una informativa ostativa, l’ente appaltante non procede alla stipula del contratto di appalto, ovvero revoca l’aggiudicazione o nega l’autorizzazione al subappalto, intima all’appaltatore o concessionario di far valere la risoluzione del subcontratto. Nel caso in cui la società o l’impresa nei cui riguardi devono essere svolte le informazioni abbia la sede legale nel territorio di altra provincia, verrà inoltrata la richiesta alla Prefettura - U.T.G. competente, indirizzandola per conoscenza alla Prefettura della provincia e segnalando, ove si tratti di contratti o subcontratti per i quali non sussiste l’obbligo di acquisire le informazioni di cui agli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011, che le stesse vengano effettuate in attuazione del presente Protocollo.
Art. 4
(Clausole)
Allo scopo di predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere effettivi i controlli di cui sopra, l’ente appaltante prevede nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel capitolato:
1. che la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima dell’acquisizione delle informazioni di cui agli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, sono corrisposte sotto condizione risolutiva espressa e le stazioni appaltanti procederanno alla revoca della concessione e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive;
2. l’obbligo per l’aggiudicatario di comunicare all’amministrazione committente l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture di materiali ed alle prestazioni di servizi nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
3. l’obbligo per l’aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informazioni antimafia interdittive a carico del subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa aggiudicataria;
4. la clausola risolutiva espressa di cui al precedente punto 3. opera anche in caso di diniego di iscrizione alle cd. “White-list”, per i relativi settori di interesse, secondo la disciplina di cui alla Legge n. 190/2012, nonché al D.L. 74/2012 (conv. Legge n. 122/2012);
Art. 5
(Monitoraggio)
Le imprese appaltatrici dovranno impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ente appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nelle visure camerali proprie e delle loro imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione della visura stessa relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l’amministrazione dell’impresa e al direttore tecnico.
Oltre le informazioni e certificazioni antimafia la Prefettura potrà effettuare le attività di accertamento di cui al presente protocollo attraverso accessi mirati del Gruppo interforze costituito ai sensi del Decreto interministeriale 14/03/2003, come previsto dalla legge 94/2009 e relativo regolamento attuativo.
Art. 6
(Informazioni e denuncia di richieste illecite)
Gli enti appaltanti si impegnano, sia direttamente sia con apposite clausole da inserire nei bandi e negli appalti, a far sì che le imprese appaltatrici e le eventuali imprese sub-contraenti presentino autonoma denuncia all’Autorità Giudiziaria di ogni tentativo di concussione e di ogni illecita richiesta di denaro o utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso della esecuzione dei lavori nei confronti dell’impresa, del legale rappresentante, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa o di un suo rappresentante o dipendente, dandone notizia senza ritardo alla Prefettura.
Art. 7
(Verifica dell’adempimento degli obblighi retributivi e contributivi)
L’amministrazione committente verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte delle imprese appaltatrici e delle eventuali imprese subappaltatrici.
A tale proposito le predette imprese non potranno esimersi dal fornire ogni idonea documentazione comprovante l’esatto adempimento di tali obblighi e, segnatamente, copia dei modelli DM10, F24 autoliquidazione INAIL e modello DURC (Documento unico regolarità contributiva). Il pagamento del corrispettivo all’impresa appaltatrice sarà subordinato alla previa dimostrazione, da parte della medesima, dell’avvenuto versamento, da parte della stessa e dell’impresa sub-appaltatrice, dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, dei contributi assicurativi obbligatori e delle ritenute fiscali.
Art. 8
(Sicurezza sul lavoro)
L’amministrazione committente si impegnerà affinché l’affidamento di ciascun appalto in argomento tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e la tutela dell’ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto. A tale scopo verificherà (pur nel pieno rispetto dell’obbligo di non ingerenza) che l’impresa appaltatrice e l’eventuale impresa sub- appaltatrice attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all’art. 5 della Legge n. 136/2010 richiamandone nei bandi di gara l’obbligo, all’ osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d’asta. Qualora vengano riscontrate gravi violazioni l’amministrazione committente il risolverà i contratti ed escluderà dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.
Al fine di monitorare il corretto accesso ai cantieri delle opere pubbliche, le Stazioni Appaltanti firmatarie del presente protocollo attivano gli strumenti informatici di controllo e registrazione automatica delle presenze autorizzate nei cantieri come disciplinato dall'apposito Accordo di Collaborazione, che ciascuna di esse ha stipulato o provvederà a stipulare con la Prefettura.
Art. 9
(Flussi finanziari)
Allo scopo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito dei rapporti contrattuali connessi con l’esecuzione dei lavori o con la prestazione di servizi o forniture e per prevenire eventuali fenomeni di riciclaggio, l’amministrazione committente è chiamato al rispetto delle disposizioni normative contenute nell’art. 3 della Legge n. 136/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”. Esso, pertanto, è tenuto ad inserire nei contratti di appalto o di concessione o nei capitolati, l’obbligo a carico dell’appaltatore o del concessionario di effettuare i pagamenti relativi all’esecuzione del contratto di appalto o della concessione esclusivamente per il tramite di intermediari di cui all’art. 11, comma 1, lett. a) e b), decreto legislativo n. 231/2007, vale a dire le banche e Poste italiane S.p.A.
L’amministrazione committente provvederà, altresì, a verificare l’inserimento da parte delle imprese appaltatrici o concessionarie nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti di analoga clausola.
In caso di violazione, si procederà alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto.
Per i contratti già in essere, la tracciabilità dei flussi finanziari potrà in ogni caso essere assicurata, previe intese con le imprese aggiudicatarie.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 10
(Efficacia giuridica del Protocollo di Legalità)
Al fine di assicurare l’obbligatorietà del rispetto delle clausole indicate dal presente protocollo l’amministrazione committente e/o la stazione appaltante ne curerà l’inserimento nei bandi e nei contratti per quanto compatibile. In particolare l’amministrazione committente riporterà nei contratti le clausole elencate in allegato al presente protocollo, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto.
Le disposizioni del presente addendum sostituiscono quelle contenute protocolli antimafia in materia di prevenzione delle infiltrazioni mafiose nei contratti pubblici in precedenza sottoscritti dalle parti.
Il presente Addendum ha durata a tempo indeterminato, decorrente dal primo giorno del secondo mese successivo alla sua sottoscrizione o all’adesione. Ciascuna parte può recedere dal presente accordo con un preavviso di almeno 3 mesi.
Il Prefetto di Reggio Emilia Iolanda Rolli
Il Presidente della Provincia di Reggio Emilia-Romagna Giorgio Zanni
Il Sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi
ALLEGATO
CLAUSOLE CONTRATTUALI
Clausola n. 1
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto dall’amministrazione committente presso la Prefettura di Reggio Emilia, tra l’altro consultabile al sito http://www.prefettura.it/reggioemilia , e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2
La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante/amministrazione committente l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3, in relazione a contratti e sub contratti, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
Clausola n. 3
La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura ed all’Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione e di ogni illecita richiesta di denaro o utilità, ovvero offerta di protezione, (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere) che venga avanzata nel corso della esecuzione dei lavori nei confronti dell’impresa, del legale rappresentante, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa o di un suo rappresentante o dipendente, dandone notizia senza ritardo alla Prefettura. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del codice penale, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto.
Clausola n. 4
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere rilasciate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui agli artt. 84 e art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011. Il medesimo effetto risolutivo deriverà dall’accertata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse.
In tale ipotesi a carico dell’Impresa oggetto dell’informativa interdittiva sarà applicata anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, fatte salve le utilità conseguite, ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa alla prima erogazione utile.
Clausola n. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge n. 136/2010 qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art.3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l’obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore alla soglia limite stabilita dalla legge per i trasferimenti in denaro contante, relativi ai contratti di cui alla presente Intesa attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l’importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
Clausola n. 7
La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 416 bis, 416 ter c.p.