Senato della Repubblica
XIX LEGISLATURA

N. 1091

DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori PIRONDINI, LOPREIATO e MAZZELLA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 2024

Introduzione del delitto di omicidio e di lesioni gravi o gravissime sul lavoro


Onorevoli Senatori. – Negli ultimi 5 anni in Italia oltre 4.000 lavoratrici e lavoratori sono morti sui luoghi di lavoro, quasi 4 milioni hanno riportato ferite a causa di tagli, schiacciamenti, urti, cadute dall'alto, circa 300.000 hanno subito un danno permanente, oltre 300.000 si sono ammalati perché esposti ad agenti inquinanti e a ritmi di lavoro usuranti. A fronte di questi numeri impressionanti le pene comminate ai responsabili della mancata osservanza delle previsioni di legge in materia di prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro sono pochissime e spesso irrilevanti. Con il presente disegno di legge si intende prevedere nel nostro ordinamento il reato di omicidio sul lavoro e lesioni gravi e gravissime, alla stregua della recente introduzione del reato di omicidio stradale, realizzato attraverso l'introduzione dell'articolo 589-bis del codice penale, nonché un sistema di sanzioni e di pene che determinino un potere di deterrenza efficace nei confronti di quei soggetti che, con l'obbiettivo di ridurre i costi ed aumentare il profitto, deliberatamente violino gli obblighi di legge e provochino con il loro comportamento infortuni mortali e lesioni gravi per lavoratrici e lavoratori. L'attuale assetto normativo prevede, all'articolo 589, secondo comma, del codice penale, il reato di omicidio colposo aggravato qualora l'evento mortale avvenga in conseguenza di violazioni delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, attualmente stabilite dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La genericità degli obblighi da violare e l'entità delle pene previste ne rendono, nei fatti, poco efficace il potere di deterrenza nei confronti dei responsabili delle violazioni che hanno generato l'evento mortale o lesivo. Nel corso delle legislature XVII e XVIII sono stati presentati al Senato della Repubblica due disegni di legge molto simili, assegnati alla Commissione Giustizia, il cui iter di discussione non è mai iniziato, che prevedono anch'essi « l'introduzione del reato di omicidio sul lavoro e del reato di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime »; il primo disegno di legge a firma dei Senatori Barozzino e Casson ed il secondo a prima firma della Senatrice Valente. Entrambi i disegni di legge introducono nuovi articoli nel codice penale aventi per oggetto rispettivamente il reato di omicidio sul lavoro e quello di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime. Nei due disegni di legge si conferma, a livello generale, l'entità della pena già definita nell'articolo 589 in vigore, ma si prevede un aumento in caso di morte del lavoratore e per lesioni gravi o gravissime, qualora risulti che il datore di lavoro non abbia adempiuto: ai due obblighi base del decreto legislativo n. 81 del 2008 per la tutela della salute e della sicurezza, ovvero la valutazione dei rischi e la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP); agli obblighi per la prevenzione e protezione dai rischi da agenti fisici, sostanze pericolose, agenti biologici e da rischio incendio, previsti da capitoli specifici del decreto legislativo n. 81 del 2008 o per mancata consegna ai lavoratori di attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale a norma. Con il presente disegno di legge si intende ulteriormente rafforzare il sistema di « obblighi-sanzioni-pene », sia per il reato di omicidio che di lesioni gravi, e si propone, oltre ad un aumento rilevante delle pene, di risolvere le criticità rispetto alla violazione dei cosiddetti obblighi di base del decreto legislativo n. 81 del 2008, in particolare, rispetto alle caratteristiche della valutazione dei rischi e del relativo documento (DVR). Non si ritiene, infatti, sufficiente introdurre la previsione di un aumento di pena, in caso di morte o lesioni gravi del lavoratore, unicamente nel caso in cui il datore di lavoro non abbia predisposto il DVR, considerando determinante il mero assolvimento di un obbligo burocratico. La previsione di un aumento di pena non avrebbe alcun potere di deterrenza nei confronti del datore di lavoro se non si definissero e precisassero dettagliatamente le caratteristiche che deve avere un DVR, per essere ritenuto corretto e « non punibile », sia dal punto di vista metodologico che rispetto alla veridicità dei dati sui quali si basa la valutazione del livello di esposizione al rischio del lavoratore. È indispensabile, quindi, per stabilire se un DVR può essere ritenuto corretto, ed il datore di lavoro non punibile per tale mancanza, definire con modifiche ai relativi articoli del decreto legislativo n. 81 del 2008: a) le caratteristiche metodologiche che deve possedere un DVR per essere conforme alle norme tecniche di riferimento per le differenti tipologie di rischio; b) l'obbligo per il datore di lavoro di adottare, sulla base della valutazione dei rischi, le misure di prevenzione secondo lo schema per priorità ovvero eliminare il rischio alla fonte, adottare misure di protezione collettive, fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale solo se, nonostante l'adozione delle prime due tipologie di misure, rimane del rischio residuo; c) l'obbligo, per soggetti che indagano sulle cause della morte e delle lesioni subite dal lavoratore, di verificare, con la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ed il supporto di tecnici esperti nelle diverse tipologie di rischio, che tutti i dati sui quali si basa la valutazione dei rischi corrispondano al livello reale di rischio al quale sono esposti i lavoratori.
Si stabilisce inoltre di istituire specifiche tutele per chiunque segnali illeciti od omissioni nell'attuazione delle norme in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Sulla base di queste considerazioni il nuovo reato di omicidio e lesioni sul lavoro, che si intende introdurre con il presente disegno di legge, attribuisce rilevanza penale ad una serie di condotte distinguendole in base al grado della colpa.
Inoltre vengono disposte norme di coordinamento al fine di adeguare la normativa vigente alle novelle oggetto del presente intervento.
 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Omicidio sul lavoro)

1. Dopo l'articolo 589-ter del codice penale è inserito il seguente:
« Art. 589-quater. – (Omicidio sul lavoro) – Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da tre a otto anni.
Il datore di lavoro che non abbia predisposto il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovvero non abbia designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, e cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
Se il fatto è commesso nell'esecuzione di un rapporto di lavoro irregolare sul piano contrattuale o contributivo, la pena è della reclusione da cinque a undici anni.
La pena di cui al secondo comma si applica a chiunque, in violazione del titolo VIII, capi I e IV, del titolo IX, capi I, II e III, del titolo X, capi I, II e III, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, cagiona per colpa la morte di una persona. La stessa pena si applica, altresì, a chiunque mette a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi a quanto disposto dall'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, cagionando per colpa la morte di una persona.
Chiunque cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto ».
 

Art. 2.
(Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime)

1. Dopo l'articolo 590-sexies del codice penale, è inserito il seguente:
« Art. 590-septies. – (Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime) – Chiunque cagioni per colpa a una persona una lesione personale con violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da sei mesi a due anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.
Il datore di lavoro che non abbia predisposto il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovvero non abbia designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, e cagiona per colpa a una persona una lesione personale è punito con la reclusione da due a cinque anni per le lesioni gravi e da tre a sette anni per le lesioni gravissime.
Se il fatto è commesso nell'esecuzione di un rapporto di lavoro irregolare sul piano contrattuale o contributivo, la pena è della reclusione da tre a sette anni per le lesioni gravi e da quattro a otto anni per le lesioni gravissime.
La pena di cui al secondo comma si applica a chiunque, in violazione del titolo VIII, capi I e IV, del titolo IX, capi I, II e III, del titolo X, capi I, II e III, del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, cagioni per colpa a una persona lesioni personali gravi o gravissime. La stessa pena si applica, altresì, a chiunque mette a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi a quanto disposto dall'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, cagionando per colpa a una persona lesioni personali gravi o gravissime.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni lesioni a più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici ».
 

Art. 3.
(Modifiche alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera dd), le parole: « idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589-quater e 590-septies del codice penale »;
b) dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:
« Art. 20-bis. – (Procedura d'urgenza per la verifica del rispetto delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro)–1. In caso di preventiva verifica di mancata attuazione da parte del datore di lavoro degli adempimenti a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, gli organismi territoriali delle organizzazioni sindacali nazionali, le rappresentanze sindacali aziendali e la rappresentanza sindacale unitaria possono ricorrere al giudice del lavoro, con la procedura d'urgenza di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, perché ne ordini l'immediato rispetto.
2. Laddove il giudice riconosca la fondatezza della denuncia proposta intima al datore di lavoro l'immediata rimozione del pericolo o l'attuazione immediata degli adempimenti non rispettati e decide la sanzione in caso di mancata ottemperanza entro sessanta giorni dalla sentenza. I rappresentanti sindacali di cui al comma 1 non incorrono in alcun caso ad azioni ritorsive da parte del datore di lavoro e sono tutelati dal licenziamento, dal demansionamento e da qualsiasi altra forma di discriminazione.
3. In caso di infortunio sul lavoro a seguito di mancato adempimento, la pena prevista è aumentata da un terzo alla metà »;
c) all'articolo 28, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
« a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; i criteri devono essere conformi alle norme tecniche di riferimento per le differenti tipologie di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro deve adottare, sulla base della valutazione dei rischi, le misure di prevenzione e protezione nel seguente ordine di priorità: 1) eliminare il rischio alla fonte; 2) adottare misure di protezione collettive; 3) fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale solo se, nonostante l'adozione delle prime due tipologie di misure, permangano dei rischi residui »;
d) all'articolo 302, comma 3, le parole: « ovvero i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, limitatamente all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero i reati di cui agli articoli 589-quater e 590-septies del codice penale ».
 

Art. 4.
(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione e di omicidio colposo)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 157, sesto comma, le parole: « 589, secondo e terzo comma, e 589-bis » sono sostituite dalle seguenti: « 589, terzo comma, 589-bis e 589-quater »;
b) all'articolo 589, il secondo comma è abrogato;
c) all'articolo 590, il terzo comma è abrogato.
 

Art. 5.
(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera m-quater) è inserita la seguente:
« m-quater.1) delitto di omicidio sul lavoro previsto dall'articolo 589-quater, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale »;
b) all'articolo 381, comma 2, dopo la lettera m-quinquies) è inserita la seguente:
« m-quinquies.1) delitto di lesioni colpose sul lavoro gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-septies, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale »;
c) all'articolo 429, comma 3-bis, le parole: « per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale » sono sostituite dalle seguenti: « per i reati di cui agli articoli 589-bis e 589-quater del codice penale »;
d) all'articolo 550, comma 2, dopo le parole: « 590-bis, » sono inserite le seguenti: « 590-septies, »;
e) all'articolo 552, il comma 1-ter è sostituito dal seguente:
« 1-ter. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dagli articoli 590-bis e 590-septies del codice penale, la data di comparizione di cui al comma 1, lettera d), è fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto ».
 

Art. 6.
(Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche)

1. All'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, » sono sostituite dalle seguenti: « In relazione al delitto di cui all'articolo 589-quater del codice penale, »;
b) al comma 2, le parole: « in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, » sono sostituite dalle seguenti: « in relazione al delitto di cui all'articolo 589-quater del codice penale, »;
c) al comma 3, le parole: « In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, » sono sostituite dalle seguenti: « In relazione al delitto di cui all'articolo 590-septies del codice penale, ».
 

Art. 7.
(Applicabilità dell'istituto di cui all'articolo 168-bis del codice penale)

1. La concessione della messa alla prova dell'imputato ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale è subordinata al risarcimento integrale del danno e all'estinzione del reato, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.
 

Art. 8.
(Competenza penale del giudice di pace)

1. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, le parole: « e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni » sono soppresse.
 

Art. 9.
(Norme di coordinamento)

1. Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ove si faccia riferimento ai reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e alla tutela della salute sul lavoro, si intendono riferite ai reati di cui agli articoli 589-quater e 590-septies del codice penale, come introdotti dagli articoli 1 e 2 della presente legge.
 

Art. 10.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


fonte: Senato della Repubblica