"ADDENDUM"
AL PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
L'ARMA DEI CARABINIERI
E
CONFAPI

 

L'ARMA DEI CARABINIERI, di seguito anche “ARMA”, nella persona del Comandante Generale, Gen. C.A. Teo Luzi, e la Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria privata, di seguito anche "CONFAPI”, nella persona del Presidente, Dott. Cristian Camisa, di seguito denominate "le Parti”,
VISTI i compiti istituzionali dell'ARMA, quale forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, così come definiti dal D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'ordinamento Militare;
VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", e segnatamente l'art. 2, co.1, lett. b) nella parte in cui riconosce all'ARMA compiti di sicurezza in materia di lavoro e legislazione sociale, definiti dal decreto del Ministero dell'interno del 15 agosto 2017;
VISTO il D.M. 15 agosto 2017 del Ministro dell'Interno, recante "Direttiva sui comparti di specialità delle forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia", e segnatamente il p.to 1.9, che conferma il consolidato ruolo dell'ARMA anche nello svolgimento, in via preminente, dei compiti di vigilanza sull'applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro;
VISTO che CONFAPI è la principale associazione di rappresentanza delle piccole e medie industrie in Italia, costituita da una rete associativa capillare di imprese distribuite su tutto il territorio nazionale e articolata per settori merceologici; 
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", che all'art. 37 prevede l'obbligo per il datore di lavoro di fornire ai lavoratori un’adeguata formazione in materia di salute e sicurezza;
CONSIDERATO che CONFAPI:
- partecipa al processo di sviluppo della società italiana per promuovere la crescita economica, sociale, civile e culturale del Paese;
- favorisce l’affermazione di una cultura d’impresa e di mercato nel Paese, aderendo a politiche di valorizzazione della cultura della legalità e di sostenibilità etico-sociale, economico-finanziaria, ambientale ed energetica, come leve competitive per lo sviluppo;
CONSIDERATO che lo sviluppo della "cultura della legalità e della sicurezza” trova un fondamentale momento di valorizzazione e rafforzamento nella cooperazione tra istituzioni e attori privati;
CONSIDERATA la reciproca volontà di strutturare una collaborazione che, promuovendo fondamentali sinergie in ambito informativo e formativo, migliori l’efficacia complessiva delle misure volte alla prevenzione e al contrasto degli infortuni sul lavoro, nonché del caporalato e dello sfruttamento dei lavoratori, nella consapevolezza delle gravi conseguenze e delle ricadute nel contesto economico-sociale degli specifici fenomeni;
VISTO il Protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra le Parti, sottoscritto il 24 giugno 2021, rinnovato il 17 giugno 2022, con durata biennale, di seguito anche "Protocollo".
Le Parti condividono quanto segue.
 

Art. 1
Ambiti di collaborazione

1. Il presente addendum disciplina l’attività di collaborazione tra l’ARMA e CONFAPI, nell'ambito delle specifiche competenze definite, rispettivamente, dalle leggi e dallo Statuto.
2. Le aree di collaborazione del presente addendum riguardano l'organizzazione di:
a) conferenze, convegni e seminari presso le sedi delle rappresentanze regionali e provinciali di CONFAPI in materia di:
- sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di elevare il livello di formazione sugli obblighi, sui divieti e sulle buone pratiche in materia;
- contrasto al caporalato, al “lavoro nero" e a ogni forma di intermediazione illecita e sfruttamento criminale della manodopera, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di adeguate condizioni di legalità nel mondo del lavoro, nonché di salute e sicurezza dei lavoratori.
b) studi e ricerche sulle specifiche tematiche. 
 

Art. 2
2.1 Impegni delle parti

1. In relazione alle forme di collaborazione descritte:
a) l'ARRM garantirà la partecipazione di propri qualificati rappresentanti alle iniziative di formazione e informazione, con l'interessamento in particolare:
- del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro;
- dei Reparti Operativi di Comando Provinciale, per l'analisi dei rischi di infiltrazione della criminalità organizzata nell'economia;
b) CONFAPI si impegna a garantire la partecipazione di propri qualificati rappresentanti alle iniziative di cui all'articolo 1, con il coinvolgimento delle associazioni territoriali aderenti al sistema Confapi.
2. Il presente addendum non comporta oneri aggiuntivi, essendo finalizzato al perseguimento dei rispettivi obiettivi istituzionali/ statutari.
 

2.2 Accordi scritti

1. Le Parti si impegnano a formalizzare mediante successivi accordi scritti i termini e le modalità di attuazione delle iniziative di collaborazione oggetto degli articoli precedenti.
 

Art. 3
Referenti

1. Per l'attuazione del presente addendum sono individuati gli stessi referenti del Protocollo, ovvero: a) per l'ARRMA, il Capo Ufficio Operazioni del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
b) per CONFAPI, il Vicepresidente nazionale, Dott. Francesco Napoli e il Funzionario dell'Ufficio Legale Avv. Angelo Favaron.
 

Art. 4
Protezione dei dati personali

1. Qualsiasi trattamento di dati personali che si renda necessario per attuare le attività e adempiere agli obblighi connessi con l'esecuzione del presente Protocollo sarà eseguito dalle Parti come autonomi titolari del trattamento, allineando, fin dalla progettazione, tutte le relative operazioni ai principi di protezione dei dati personali sanciti dall'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
 

Art. 5
Comunicazione e uso dei marchi e dei loghi.

1. Per le modalità di utilizzo dei marchi e dei loghi a cura delle Parti, si richiama integralmente il contenuto dell'art. 5 del Protocollo, che viene integrato con il presente addendum. 
 

Art. 6
Durata, integrazioni e modifiche

1. L'efficacia del presente atto decorre dalla data di sottoscrizione e cessa il 17 giugno 2024, data di scadenza del Protocollo. Prima di tale scadenza, le Parti si incontreranno per definire l'eventuale rinnovo. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dando un preavviso scritto all'altra Parte di almeno 60 giorni.
2. Per eventuali deroghe, modifiche o integrazioni del presente addendum si applicano le disposizioni previste dall'art. 6, commi 3 e 4 del Protocollo.
 

Art. 7
Pubblicità

1. Il presente addendum, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", sarà pubblicato nei rispettivi siti istituzionali dell'ARMA e di CONFAPI.
 

Art. 8
Firma digitale

1. Il presente addendum viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le Parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 2 bis, della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
 

Roma, data dell'ultima firma digitale.
 

IL COMANDANTE GENERALE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI
(Gen. C.A. Teo Luzi)

IL PRESIDENTE DI
CONFAPI
(Dott. Cristian Camisa)