Tipologia: Accordo Quadro
Data firma: 15 gennaio 2024
Validità
Parti: Arexpo, Lendlease e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Grandi opere, Arexpo, Lendlease
Fonte: cgil.milano.it
Sommario:
Accordo Quadro
Oggi 15 gennaio 2024 presso la sede di Arexpo spa in Milano, via C. Belgioioso n. 171, si sono incontrati Arexpo spa […], Lendlease […], per le OO.SS.: Cgil Milano […], Cisl Milano Metropoli […], Uil- Milano e Lombardia […]
Singolarmente anche la “Parte” e collettivamente le “Parti”
Premesso che
a) Arexpo è la società a controllo pubblico partecipata da Regione Lombardia istituita con Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia del 31 maggio 2011, n. IX/1789 per, tra l’altro, acquisire e mettere a disposizione di Expo 2015 spa le aree funzionali alla realizzazione dell’Esposizione Universale del 2015, nonché valorizzare e riqualificare le aree del sito di Expo Milano 2015, dopo la conclusione di questo, privilegiando progetti miranti a realizzare una più elevata qualità del contesto sociale, economico e territoriale (in seguito il “Sito” o anche “Mind-Milano Innovation District” o solo “Mind”);
b) con la conclusione dell’Esposizione Universale del 2015, Arexpo, nell’ambito della propria attività di valorizzazione e rigenerazione immobiliare, ha svolto un complesso percorso tecnico, giuridico ed economico prodromico alla valorizzazione e riqualificazione urbana a lungo termine del Sito;
c) nel contesto sopra delineato, Arexpo ha acquisito il ruolo di soggetto promotore ed attuatore del programma integrato di intervento (PII) previsto dall’Accordo di Programma approvato con D.P.G.R. 4 agosto 2011, n. 7471 (pubblicato sul B.U.R.L. n. 32, Sezione Ordinaria, 8 agosto 2011) che declina la pianificazione urbanistica di dettaglio a lungo termine dell’Area (il “PII MIND”) e che, approvato il 30 gennaio 2020 da parte dei Comuni di Rho e di Milano, è ora in corso di attuazione;
d) ai sensi della legge regionale 24 luglio 2018, n. 10, Arexpo, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le amministrazioni aggiudicatrici interessate, può svolgere attività di centralizzazione delle committenze e attività di committenza ausiliarie con riferimento alle procedure di affidamento relative alla realizzazione di interventi sulle aree dove si è svolta l'Esposizione Universale Expo Milano 2015, nonché sulle aree strettamente connesse a queste e ricomprese nel territorio della Città metropolitana di Milano; ;
e) Lendlease srl è la società individuata da Arexpo mediante procedura ad evidenza pubblica per progettare ed attuare, in qualità di proprietario superficiario e concessionario, lo sviluppo privato del PII MIND;
f) nell’ambito dei rapporti contrattuali in essere, Lendlease ha assunto nei confronti di Arexpo, anche l’obbligo di realizzare, mediante soggetti terzi individuati nel rispetto delle regole di evidenza pubblica, alcune opere di urbanizzazione a scomputo dagli oneri di urbanizzazione del sito MIND previste dal PII - MIND (le “Urbanizzazioni LL”);
g) le Urbanizzazioni LL, in seguito al loro collaudo, saranno cedute alle amministrazioni comunali secondo la disciplina già declinata nella Convenzione Urbanistica de PII MIND;
h) è in corso da parte di Arexpo e la Prefettura di Milano, con l’adesione di Lendlease, la condivisione di un addendum al Protocollo di legalità stipulato tra Arexpo e la Prefettura di Milano il 26 settembre 2017 avente ad oggetto la disciplina degli strumenti per assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza in relazione alla realizzazione (i) delle Urbanizzazioni LL, (ii) delle opere all’interno di Mind per le quali Arexpo sarà committente, nonché (iii) delle opere che potranno essere realizzate da Arexpo su aree di proprietà di Arexpo non ricomprese nel PII - MIND ma strettamente connesse a queste e ricomprese nel territorio della Città metropolitana di Milano e (iv) delle opere da realizzare in MIND per le quali Arexpo sarà centrale di committenza o committente ausiliaria ai sensi della L.R. n. 10/2018 (nel complesso, di seguito le “Opere”);
i) le Parti hanno espresso la volontà di sottoscrivere un protocollo in materia di sicurezza sul lavoro finalizzato alla sperimentazione di un modello ispirato ai principi di partecipazione dei lavoratori e della loro rappresentanza, coinvolgimento e dialogo tra i soggetti interessati, promozione della cultura della sicurezza;
Visti:
- l'Accordo Quadro sottoscritto tra Arexpo e le OO.SS. in data 9 giugno 2017;
- il Protocollo di Legalità tra la Prefettura di Milano e Arexpo del 26 settembre 2017;
- l’Accordo per la regolarità, la sicurezza del lavoro e la legalità nelle lavorazioni concernenti la rifunzionalizzazione dell'ex sito espositivo di Expo Milano 2015 sottoscritto tra Arexpo, le OO.SS. (territoriali e di categoria) e le Associazioni imprenditoriali (Assimpredil Ance e Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza) in data 21 dicembre 2017;
- l’Accordo Quadro sottoscritto tra Arexpo e le OO.SS. il 2 settembre 2020;
- il Protocollo di Intesa per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore delle Costruzioni e delle infrastrutture sottoscritto il 12 luglio 2022 presso la Prefettura di Milano, trasmesso dal Comune di Milano il 16 settembre 2022 alle società partecipate e agli Enti partecipati dall’Amministrazione Comunale per la conseguente attuazione;
- il Protocollo d'intesa per il lavoro, la legalità, la sicurezza sottoscritto il 15 dicembre 2022 da Regione Lombardia, Anci Lombardia, Enti, Associazioni sindacali, Associazioni datoriali;
Atteso che:
Le Parti ritengono opportuno proseguire il proficuo rapporto instauratosi con la sottoscrizione degli Accordi e dei Protocolli sopra integralmente richiamati, in particolare:
- promuovendo presso la Prefettura di Milano la sottoscrizione dell’Addendum al Protocollo di Legalità relativo all’attuazione delle opere pubbliche di competenza di Arexpo previste per lo sviluppo dell’area MIND, di cui alla premessa h), per le quali Arexpo e Lendlease saranno stazioni appaltanti;
- promuovendo l’adozione di appositi protocolli di legalità da sottoscrivere da parte delle c.d. Ancore pubbliche del PII MIND;
- definendo le azioni concrete per l’attuazione nel sito di MIND del Protocollo di Intesa per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore delle Costruzioni e delle infrastrutture sottoscritto il 12 luglio 2022;
- mantenendo un canale informativo continuo in merito al processo di trasformazione
territoriale di MIND, poiché l'iniziativa è un'enorme opportunità per Milano, per la Lombardia e per l’Italia, ed avrà un impatto profondo e di lungo periodo su tutti gli indicatori economici e non economici;
- promuovendo uno stabile sistema delle relazioni sindacali atto a garantire la piena agibilità sindacale nell'area in questione da parte delle categorie interessate anche attraverso l’Osservatorio Permanente costituito con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro del 2020.
Tutto ciò premesso, le parti convengono
Art. 1 - Premesse
Le premesse sono parte integrante del presente Accordo.
Con il presente Accordo le Parti confermano l’attuazione delle misure previste dal Protocollo di Intesa per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore delle Costruzioni e delle infrastrutture sottoscritto il 12 luglio 2022 presso la Prefettura di Milano, con riferimento alle Opere.
Art. 2 - Durata
Il presente accordo avrà efficacia fino al termine dei lavori di realizzazione delle Opere.
Art. 3 - Ambito di applicazione
Il presente accordo si applica a tutti gli appalti di lavori per la realizzazione delle Opere.
Art. 4 - Protocollo di legalità e sicurezza
Le procedure rilevanti ai fini dell’applicazione del presente Accordo sono riferite ai seguenti ambiti:
Ambito 1: procedure di affidamento e realizzazione di lavori per i quali Arexpo svolgerà attività di committenza nell’area MIND, nonché su aree di proprietà di Arexpo non ricomprese nel PII - MIND ma strettamente connesse a queste e ricomprese nel territorio della Città metropolitana di Milano. Rientrano in tale ambito i lavori di realizzazione delle Opere.
Ambito 2: procedure di affidamento e realizzazione di lavori per i quali Arexpo, ai sensi della L.R. 24 luglio 2018, n. 10, svolgerà attività di centralizzazione delle committenze o attività di committenza ausiliaria sul sito MIND, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra Arexpo stessa e le amministrazioni aggiudicatrici interessate. Rientrano in tale ambito i lavori di realizzazione delle Opere.
Ambito 3: procedure di affidamento e realizzazione di lavori per i quali Lendlease, concessionaria di Arexpo per lo sviluppo privato dell’area MIND, svolgerà, in qualità di soggetto a tal fine delegato da Arexpo, attività di committenza per l’affidamento e l’esecuzione dei lavori di realizzazione delle Opere.
Arexpo e Lendlease, per quanto di rispettiva competenza, si impegnano ad inserire nei bandi di gara concernenti i lavori di realizzazione delle Opere ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023 l’esclusione dalla procedura di gara e di risolvere il contratto eventualmente sottoscritto, le ditte per le quali fosse definitivamente accertato il ricorso nell’appalto affidato a forme di lavoro sommerso ovvero ad ipotesi di intermediazione illecita di manodopera.
Art. 5 - Attività preventive per la sicurezza e la regolarità del lavoro
Arexpo e Lendlease, per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a:
- individuare, previa definizione di linee di indirizzo condivise con le OO.SS., nei propri bandi di gara criteri o sub criteri di valutazione dell’offerta tecnica che consentano di privilegiare, ove la natura dei lavori lo consenta, i seguenti aspetti:
- proposte migliorative ai fini della sicurezza di cantiere;
- altri elementi che valorizzino l'impresa virtuosa sotto il profilo attinente alla sicurezza del lavoro conformemente ai contenuti di cui al Protocollo di Intesa per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore delle Costruzioni e delle infrastrutture sottoscritto il 12 luglio 2022 presso la Prefettura di Milano, in riferimento alle Opere.
promuovere presso i propri appaltatori affidatari dei lavori di realizzazione delle Opere di cui all’articolo 2, la definizione, con le categorie sindacali interessate, di specifici accordi che garantiscono lo svolgimento delle proprie funzioni di rappresentanza e/o di tutela dei lavoratori impegnati nelle lavorazioni con particolare riferimento all’accessibilità alle aree di cantiere a favore dei rappresentanti sindacali aziendali e territoriali;
- effettuare verifiche preventive sulle imprese affidatarie di appalti di lavori, sulla base di quanto previsto dall'art. 90 del D.lgs. n.81/2008, anche verificando la coerenza tra la documentazione prevenzionale prodotta e la natura e la fase dell'opera che sono chiamate a realizzare,
- negli appalti di lavori edili di cui all’Allegato X del D.lgs. 81/2008, verificare che l'impresa appaltatrice e tutte le imprese subappaltatrici che svolgono attività edili applichino esclusivamente i Contratti Collettivi Nazionali e Territoriali del settore edile sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e dalle Rappresentanze dei Datori di Lavoro.
- per quanto riguarda le attività non rientranti nell'allegato X del D.lgs. 81/2008, verificare l'applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali e Territoriali del settore merceologico maggiormente attinente alle lavorazioni svolte, sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e dalle Rappresentanze dei Datori di Lavoro.
Art. 6 - Attività per il controllo della sicurezza e della regolarità del lavoro
Comitato per la Sicurezza - area Mind
Fermo restando le previsioni del Protocollo di Intesa per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore delle Costruzioni e delle infrastrutture sottoscritto il 12 luglio 2022 presso la Prefettura di Milano con riferimento ai lavori di realizzazione delle Opere, per il monitoraggio degli aspetti relativi alla sicurezza, sarà costituito un "comitato per la sicurezza - area Mind" (di seguito “CPS-area Mind”) del quale faranno parte:
- i responsabili delle imprese affidatarie;
- i responsabili delle imprese committenti;
- i responsabili dei lavori;
- i coordinatori della sicurezza per l’esecuzione;
- i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali e territoriali delle imprese presenti nei cantieri;
- I componenti la RLSSP istituita;
A titolo esemplificativo e non esaustivo il Comitato per la Sicurezza - area Mind si occuperà di:
- ricevere l’aggiornamento del piano delle opere in corso e sua implementazione
- ricevere l’aggiornamento dei dati relativi alle Imprese, società ed attività presenti, compresi quelli inerenti il personale che opera nel Sito
- ricevere gli atti e le informative riferite anche al personale in distacco
- promuovere piani e progetti formativi specifici e generali
- ricevere l’andamento del fenomeno infortunistico
- promuovere la definizione di iniziative di prevenzione da realizzare sul sito Mind a favore dei lavoratori impegnati nelle attività nei diversi cantieri dell’area
- valutare congiuntamente lo stato di applicazione delle previsioni del Protocollo di Intesa per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore delle Costruzioni e delle infrastrutture sottoscritto il 12 luglio 2022 presso la Prefettura di Milano
Il CPS - Area Mind si riunisce di norma ogni tre mesi, ovvero su richiesta di uno dei suoi componenti.
Registro Infortuni
Relativamente agli infortuni nei cantieri delle Opere, le parti convengono di istituire un registro di infortuni in ogni cantiere, attraverso la figura dei relativi CSE. Tale registro verrà messo a disposizione del comitato per la sicurezza, con l’obbiettivo di analizzare e approfondire il dato statistico del registro infortuni, per mettere in atto eventuali ulteriori momenti di formazione e informazione per tutti i Lavoratori coinvolti nella realizzazione dell’opera, con lo scopo di ridurre gli infortuni nel loro complesso, attraverso una crescita della cultura della sicurezza.
Monitoraggio del cantiere
Il monitoraggio del cantiere verrà svolto dalle figure professionali a ciò preposte dalla normativa vigente.
Anche a tal fine, Arexpo e Lendlease, ognuno per quanto di propria competenza, si impegnano a prevedere quale obbligo per gli appaltatori che tutti i lavoratori presenti in cantiere siano dotati di dispositivi di riconoscimento validati dalla stazione appaltante, muniti di fotografia. esposti in modo visibile o immediatamente esigibili.
Per gli appalti di importo superiore a euro 1.500.000.00, tali dispositivi si avvarranno di tecnologie che rendano sicura l'identificazione ed in grado di rendere disponibili - ad uso del responsabile della sicurezza, del direttore dei lavori, del CSE e degli organi di vigilanza- i seguenti dati:
- nome, cognome e codice fiscale del lavoratore;
- data di assunzione;
- impresa di appartenenza;
- indicazione del cantiere dove si svolgono i lavori;
- attestazione di accesso al cantiere;
- autorizzazione al Subappalto.
Art. 7 - RLSSP
Le Parti condividono l’opportunità di valutare, preventivamente alla consegna dei lavori, la presenza, nell’ambito della rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza del Sito Produttivo (RLSSP), di una o più figure rappresentanti delle OO.SS.
La presenza di tali figure e il relativo impegno, sarà da valutare tra le Parti, di volta in volta, in ragione della complessità dei lavori di realizzazione delle Opere, quale conseguenza di fattori quali: complessità realizzativa degli appalti specifici, eventuale realizzazione contemporanea e contigua di più cantieri, numero di addetti in cantiere, possibile compresenza in cantiere di settori produttivi tra loro diversi.
Con riferimento al costo delle predette figure, le Parti condividono di considerare a carico dei costi riferiti alla salute e sicurezza della realizzazione delle Opere anche quelli inerenti all’equivalente di un rappresentante delle OO.SS. in misura, comunque, non superiore a euro 50.000 annui.
I componenti della RLSSP, individuati dalle OO.SS sottoscrittrici il presente protocollo, dovranno aver acquisito, con apposita formazione a loro carico, tutte le qualifiche previste dal D.lgs. 81/2008.
Resta inteso che i rappresentanti delle OO.SS. da nominare nell’ambito della Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza del Sito Produttivo, con riferimento alle Opere, avranno libero accesso, nel rispetto della privacy, alla documentazione relativa alla sicurezza, nonché ai cantieri, fermo restando il preventivo e reciproco coordinamento nonché il costante aggiornamento con le figure preposte alla sicurezza di cui al successivo punto d), e svolgeranno funzioni propositive e di coordinamento tra gli RLS delle ditte operanti nei cantieri, secondo le previsioni normative del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche.
Tali figure svolgeranno altresì funzioni propositive e di coordinamento, secondo le previsioni normative del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche, fra gli RLS/RLST e fra questi e le aziende.
Fermo restando le previsioni normative di cui all'art. 50 del d.lgs. 81/2008, la RLSSP avrà il compito di:
a) realizzare il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende presenti nei cantieri interessati;
b) formulare proposte in merito alla valutazione dei rischi e alle attività di prevenzione
c) formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, consultata;
d) partecipare alle riunioni periodiche di coordinamento;
e) avvertire i responsabili delle aziende dei rischi individuati nel corso della sua attività;
f) promuovere la programmazione e lo svolgimento di percorsi di formazione aggiuntivi e straordinari;
g) esprimere pareri in relazione ai programmi formativi attuati dalle aziende;
h) partecipare alle riunioni del CPS - Area Mind.
Per l’espletamento delle attività della RLSSP, Arexpo e Lendlease metteranno a disposizione temporanea delle RLSSP locali idonei presso le strutture temporanee allestite per la realizzazione delle opere.
Art. 8 - Osservatorio Permanente
Le Parti confermano l’importanza del sistema delle relazioni sindacali avviato con gli Accordi sottoscritti nel 2017 e nel 2020, riportati in premessa, nonché la valenza dell’Osservatorio Permanente quale strumento atto a garantire il flusso informativo continuo in merito al processo di trasformazione territoriale di MIND, e il coinvolgimento degli attori di MIND nel processo di evoluzione dell’area, permettendo di intervenire tempestivamente ed efficacemente a fronte di problematiche e/o criticità.
La cadenza degli incontri dell’Osservatorio è trimestrale, salvo richieste specifiche di una delle parti che lo compongono.
L'Osservatorio, con sede presso MIND, è costituito dai seguenti rappresentanti:
- Arexpo;
- Lendlease;
- Cgil, Cisl e Uil.
Gli stessi possono invitare altri soggetti in base agli argomenti trattati.
L'Osservatorio in questione verificherà, tra l’altro:
- la corretta applicazione del presente Accordo e di tutti gli accordi che interessano ed interesseranno il Sito;
- i tempi di realizzazione delle opere;
- Mercato del lavoro e contratti applicati;
- Appalti, subappalti, cambi appalto e servizi;
- Forme collaborazione utili alla definizione di servizi di Welfare di sito.
Art. 9 - Welfare di Sito
Le Parti, considerata l’importanza dello sviluppo del sito e il flusso di lavoratori, utenti e cittadini presenti, si impegnano a contribuire alla definizione di uno specifico accordo finalizzato alla promozione di forme di collaborazione da attuare, al termine dei lavori di realizzazione delle Opere, utili a delineare un sistema di welfare di sito anche attraverso le attività attinenti alle Organizzazioni Sindacali.
Milano li, 15 gennaio 2024
