Ministero dell'interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
Servizio Polizia Stradale

 

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Obbligo installazione ed uso tachigrafo

 

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Si fa riferimento alla nota inviata 22 luglio u.s., relativa alla richiesta d'informazioni sull'obbligo d'installazione del tachigrafo su un autocarro immatricolato uso proprio di MCPC di 3500 Kg, trainante un rimorchio leggero adibito ad uso speciale (negozio mobile).
La normativa comunitaria
1, prevede l'obbligo d'installazione e uso del tachigrafo per i veicoli adibiti a trasporto di merci aventi MCPC superiore a 3500 kg, compreso l'eventuale rimorchio agganciato.
Tra le esenzioni permanenti dal rispetto del Regolamento (CE) 561/2006 rientrano, nella circolazione nazionale, i veicoli adibiti ad uso speciale
2 poiché non destinati al trasporto di cose, in quanto dotati permanentemente di allestimenti e strutture specifiche, che ne consentono l'impiego solamente per la destinazione d'uso per la quale sono stati costruiti.
Ciò premesso, si ritiene che nel caso prospettato, la configurazione del complesso veicolare sopra descritto non rientri nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 561/2006 e sia esente dall'uso del tachigrafo, poiché il rimorchio non è adibito a trasporto di cose.

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Mastrapasqua

 

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1 Regolamento (UE) n. 165 del 4 febbraio 2014, art. 3 I tachigrafi sono installati e utilizzati sui veicoli immatricolati in uno Stato membro adibiti al trasporto su strada di viaggiatori o di merci e a cui si applica il regolamento (CE) n. 561/2006.
2 La destinazione d'uso del veicolo è rilevabile dalla carta di circolazione al punto J.1.