Tipologia: Accordo CIPL
Data firma: 2 agosto 2024
Validità: 01.01.2024 - 31.12.2027
Parti: Unione Albergatori e Pubblici Esercenti e Asgb-Handel/Gastgewerbe, Sgb-Cisl-Fisascat, Uiltucs
Settori: Commercio-Turismo, Bolzano
Sommario:
|
|
Visti |
|
Art. 23 Modifiche del contratto |
Verbale di accordo
Il giorno 2 agosto 2024, tra l'Unione Albergatori e Pubblici Esercenti (Hoteliers- und Gastwirteverband) della Provincia Autonoma di Bolzano e la Asgb-Handel/Gastgewerbe, la Sgb-Cisl-Fisascat e la Uiltucs, si è stipulato il seguente accordo integrativo provinciale per i dipendenti da aziende del settore turismo e dei pubblici esercizi.
Il presente CIPL decorre dal 1° gennaio 2024 e scadrà il 31 dicembre 2027.
Visto
- il DPR 7 ottobre 1963, n. 1525, nella versione in vigore;
- la Legge 17 ottobre 1967, n. 977), nella versione in vigore;
- il DPR 11 luglio 1995 n. 378, nella versione in vigore;
- gli artt. 1 e 9 del DLgs 8 aprile 2003, n. 66, nella versione in vigore;
- la Legge 28 giugno 2012, n. 92, nella versione in vigore;
- il DLgs 15 giugno 2015, n. 81, nella versione in vigore;
- l’art. 1, co. 177, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, nella versione in vigore;
- l’art. 24, del DL 4 maggio 2023, n. 48, nella versione in vigore;
- la LP 4 luglio 2012, n. 12, nella versione in vigore;
- la DGP del 23 luglio 2012, n. 1135;
- la DGP del 5 luglio 2022, n. 481;
- la DGP del 30 agosto 2022, n. 604;
- il CCNL del settore Turismo sottoscritto da Federalberghi, Faita con la partecipazione di Confcommercio - Imprese per l’Italia e dalle organizzazioni sindacali nazionali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs il 20 febbraio 2010, rinnovato il 18 gennaio 2014, nonché l’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL del settore Turismo sottoscritto da Federalberghi, Faita con la partecipazione di Confcommercio imprese per Italia e dalle organizzazioni sindacali nazionali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs il 5 luglio 2024 , in seguito semplicemente denominato CCNL del settore Turismo;
- il CCNL del settore pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo sottoscritto da Fipe, Angem, Lega Coop Produzione e Servizi, Federlavoro e Servizi Confcooperative e Agci e dalle organizzazioni sindacali nazionali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs l’8 febbraio 2018, nonché l’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL del settore pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo sottoscritto da Fipe, Legacoop Produzione e Servizi e Agci-Servizi e dalle organizzazioni sindacali nazionali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs il 5 giugno 2024, in seguito semplicemente denominato CCNL del settore pubblici esercizi;
- la dichiarazione congiunta sottoscritto da Fipe, Angem, Legacoop, Confcooperative e Agci e dalle organizzazioni sindacali nazionali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil il 7 febbraio 2019;
- l’avviso comune del 12 giugno 2008 sottoscritto da Federalberghi, Fipe, Fiavet, Faita, Federreti e Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil;
- l’accordo integrativo provinciale per i dipendenti da aziende del settore turismo del 29 novembre 2012;
- le modifiche apportate all’Accordo integrativo provinciale per i dipendenti da aziende del settore turismo del 29 novembre 2012 con accordo del 20 maggio 2015;
- l’accordo integrativo provinciale per i dipendenti da aziende del settore turismo - contratti a termine e/o di stagione del 22 marzo 2019 - stesura definitiva del 20 novembre 2019 e successivi accordi di proroga;
Premesso che
- la lunga storia di una relazione sindacale del settore Turismo nella provincia di Bolzano si è rivelata estremamente proficua e ha portato a numerosi sviluppi positivi;
- dalla data di stipulazione dell’accordo integrativo provinciale per i dipendenti da aziende del settore turismo del 29 novembre 2012 e sino alla data odierna si è più volte intervenuto sulla materia dei contratti di lavoro per il settore Turismo a livello territoriale, sia da parte del legislatore nazionale, sia tramite la stipulazione di accordi collettivi a livello nazionale e accordi integrativi provinciali;
- la crescita del turismo, nell’arco dell’anno in provincia autonoma di Bolzano e l’incremento degli arrivi è ormai un fattore che ha di fatto ridotto i margini di differenza tra le stagioni estive ed invernali. Tale effetto benefico sia dal punto di vista economico che occupazionale, supportato da continue iniziative di sviluppo turistico, ha di fatto creato una stagionalità specifica e tipica della provincia autonoma di Bolzano, molto più lunga e stabile, ma non ancora annuale e l’attuale normativa sulle aziende stagionali con chiusure minime di 70 giorni consecutivi o 120 giorni non consecutivi nell’arco dell’anno di calendario rischiano di limitare da un lato la crescita occupazionale dall’altra il percorso che potrebbe portare a rapporti di lavoro stabili e a tempo indeterminato;
- le aziende del settore Turismo hanno frequentemente l’obiettivo di prolungare la/le stagione/i, avendo perciò una intensificazione stagionale nell’anno di calendario più lunga rispetto agli anni precedenti;
- le aziende hanno conseguentemente l’intenzione di garantire ai propri dipendenti un rapporto di lavoro assai più lungo rispetto ai cicli stagionali tradizionali;
- il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di cui all’art. 1 del DLgs 15 giugno 2015, n. 81 costituisce la forma comune di rapporto di lavoro e le parti si impegnano a sensibilizzare i datori di lavoro e i lavoratori alla stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato;
- è interesse comune delle parti di stabilizzare i rapporti di lavoro dei dipendenti nelle aziende con apertura annuale tenendo conto anche dell’art. 115 CCNL del settore Turismo, nonché dell’art. 117 dei CCNL del settore pubblici esercizi, che prevedono l’attivazione di una banca delle ore al fine di mettere i lavoratori in condizioni di utilizzare in tutto o in parte riposi compensativi a fronte di prestazioni eventualmente eccedenti l’orario medio annuo, nonché di utilizzare le ferie e permessi residui;
- per questo motivo le parti ritengono di dover regolare con il presente accordo integrativo provinciale in modo uniforme le peculiarità del settore turismo della provincia autonoma di Bolzano sostituendo con il presente testo unico tutti gli accordi territoriali precedenti stipulati dalle parti firmatarie.
- le parti hanno stabilito quanto segue:
Art. 1 Sfera di Applicazione
Il presente accordo integrativo provinciale sostituisce gli accordi provinciali precedentemente stipulati dalle parti firmatarie e avrà validità per tutte le imprese con sede di lavoro in provincia di Bolzano che applicano il CCNL del settore Turismo o il CCNL del settore pubblici esercizi (escluse le imprese di viaggi e turismo nonché le aziende della ristorazione collettiva aderenti all’associazione Angem, Legacoop Produzione e Servizi, Federlavoro e Servizi Confcooperative e Agci) come meglio specificato in premesse;
Capo III - Lavoro a tempo parziale
Art. 26 Part Time Post Partum
Al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno indeterminato l’assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età, la percentuale di cui all’art. 183 co. 1 CCNL del settore Turismo nonché art. 205 co. 1 CCNL del settore pubblici esercizi è aumentato dal cinque al dieci per cento.
Capo IV - Accordi vari
Art. 36 Disciplina – colazione e intervalli per il consumo dei pasti
In applicazione della specifica norma del CCNL del settore Turismo e del CCNL del settore pubblici esercizi in materia di intervalli per il consumo dei pasti si stabilisce quanto segue:
Per il pranzo e per la cena sono previsti 30 minuti a pasto che non sono computati nell'orario di lavoro a condizione che l'intervallo possa essere fruito in modo indisturbato.
Inoltre, per la colazione saranno detratti dall’orario effettivo di lavoro 15 minuti allorquando la colazione venga consumata dopo l'inizio dell'orario di lavoro.
Condizione per la detraibilità è che non sia richiesta la presenza (servizio di presenza) e che l'intervallo per i pasti possa essere fruito secondo orari regolari.
Art. 37 Orario di lavoro
La distribuzione dell’orario settimanale di lavoro è fissata, secondo i turni stabiliti in base alle esigenze aziendali e dei lavoratori.
Se preventivamente concordato con il dipendente, si possono stabilire orari di lavoro al di sotto o al di sopra delle 40 ore settimanali nei rispettivi periodi di bassa o alta stagione, seguendo la procedura dell’art. 114 del CCNL del settore Turismo e dell’art. 117 CCNL del settore pubblici esercizi. Il riequilibrio tra le maggiori prestazioni e quelle minori può essere effettuato (senza alcuna maggiorazione) entro 3 mesi.
Art. 38 Giornata di riposo
Ai sensi e in applicazione dell’art. 9 del DLgs 8 aprile 2003, n. 66, come modificato dall’art. 41, co. 5 del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, del CCNL del settore Turismo e del CCNL del settore pubblici esercizi, la giornata di riposo può essere concessa a scadenza superiore a una settimana premesso che la durata della giornata di riposo corrisponda a 24 ore per 6 giorni lavorativi calcolata sulla base dei 14 giorni.
Art. 39 Lavoro straordinario in aziende alberghiere e pubblici esercizi
Può essere richiesta la prestazione di lavoro straordinario come previsto dall’art. 122 del CCNL del settore Turismo e dall’art. 125 CCNL del settore pubblici esercizi.
Le ore straordinarie svolte saranno registrate nel libro unico (LUL) e saranno retribuite con la busta paga del mese corrente o quello successivo in caso di applicazione del calendario sfasato. È nella facoltà delle parti di concordare, in sostituzione del pagamento delle ore straordinarie, riposi compensativi di uguale valore, entro tre o massimo sei mesi.
Art. 43 Visita medica nel caso di lavoro notturno
Per le aziende che applicano questo accordo integrativo il lavoro notturno viene regolato come segue:
La visita medica nel caso di lavoro notturno ai sensi dell’art. 1, co. 2, lettera e), numero 1) del DLgs 8 aprile 2003, n. 66, come modificato dall’art. 41, co. 1 del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è dovuta allorquando il lavoro dura oltre 3 ore a partire dalle ore 24 e comunque se svolto per un periodo minimo di 80 giorni nell’anno.
Art. 44 Impianti audiovisivi
A tutela della proprietà aziendale e per la sicurezza dei dipendenti viene concordato che presso tutti gli accessi dell’azienda possono essere installati impianti audiovisivi previa affissione dell’apposita segnalazione, in rispetto a quanto stabilito nell’art. 4 della Legge 300/1970.
Capo V - Sfera di applicazione, decorrenza e validità
Il presente accordo integrativo provinciale si applica a tutti i dipendenti da aziende del settore turismo della Provincia di Bolzano che applicano il CCNL del settore Turismo del 5 luglio 2024 o il CCNL del settore pubblici esercizi del 5 giugno 2024.
[…]
