Protocollo d’intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici
PREMESSO
che il settore dei lavori pubblici è da tempo all’attenzione delle Istituzioni per le forti esposizioni ad esso connaturate al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata;
che le organizzazioni criminali manifestano una crescente tendenza a ramificare la propria presenza anche in territori, come l’Emilia-Romagna, tradizionalmente estranei al proprio ambito di operatività, richiedendo un monitoraggio assiduo sul territorio ed interventi preventivi preordinati ad impedire eventuali propagazioni;
che è stato riscontrato che spesso l’infiltrazione mafiosa tende ad annidarsi in particolari settori di attività che si pongono a valle dell’aggiudicazione, come quelle legate al ciclo degli inerti ed altri settori collaterali;
che proprio i contratti a valle dell’aggiudicazione di opere di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, a meno che non assumano la forma del subappalto ed assimilati di cui all’art. 118 del D. Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, sono sottratti al sistema delle verifiche antimafia;
1. che il 23 giugno scorso, il Ministro dell’Interno, pro-tempore, On.le Roberto Maroni, ha adottato la Direttiva ai Prefetti recante “Controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali” nella quale si pone l’accento sulla necessità di estendere i controlli e le informazioni antimafia in tali ambiti di attività, attraverso la sottoscrizione di specifici protocolli di legalità che impegnino le stazioni appaltanti ad estendere la richiesta delle verifiche antimafia a tutti i contratti esclusi per limiti di valore (cosiddetti sottosoglia) ovvero a tutte quelle attività che, nell’ambito dei contratti soprasoglia, finiscono per essere di fatto esenti da ogni forma di controllo in quanto assegnate in forme diverse da quelle del subappalto e assimilati, per le quali non è prevista alcuna forma di controllo in tema di antimafia;
che in data 10 maggio 2010 è stato sottoscritto dal Ministero dell’Interno e dalla Confindustria un protocollo di legalità volto ad incrementare i meccanismi di contrasto alla criminalità organizzata;
RITENUTO
pertanto che la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nel settore suindicato possa meglio essere perseguita mediante la sottoscrizione tra pubbliche amministrazioni, enti pubblici e/o concessionari di opere e servizi pubblici e Prefetture del presente “Protocollo di legalità” finalizzato alle attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, attraverso l’estensione delle cautele antimafia - peraltro nella forma più rigorosa delle informazioni del Prefetto - all’intera filiera degli esecutori e dei fornitori anche negli appalti di lavori pubblici sottosoglia, in base alla normativa generale in tema di antimafia di cui al D. Lgs. 490/94 ed al D.P.R. 252/98 e s.m.i, nonché attraverso il monitoraggio costante dei cantieri e delle imprese coinvolti nell’esecuzione delle opere tramite i Gruppi Interforze di cui al D.M. 14/03/2003,
CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. 1 - Finalità
Le Parti convengono di procedere alla sottoscrizione del presente Protocollo di legalità che, attraverso l’estensione dei controlli antimafia nel settore delle opere pubbliche, mira ad incrementare le misure di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa, garantendo altresì la trasparenza nelle procedure di affidamento e di esecuzione delle opere.
Art. 2 - Controlli antimafia
Le stazioni appaltanti si impegnano a richiedere alla Prefettura competente le informazioni antimafia di cui all’art.10 D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 e s.m.i, oltre che nei casi ivi contemplati, anche per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici di importo pari o superiore a € 250.000,00, per i subcontratti di lavori, forniture e servizi di importo pari o superiore a € 50.000 e, in ogni caso, indipendentemente dal valore, nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi “sensibili”: trasporto di materiali a discarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti, acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura di ferro lavorato, fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora non debbano essere assimilati a subappalti ai sensi dell’art.118 d.lvo 12.4.2006, n.163), servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere.
Art. 3 - Informative antimafia
Ai fini di una più approfondita attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nella esecuzione dei lavori, la stazione appaltante acquisirà tutti i dati delle imprese partecipanti alle gare e delle eventuali imprese sub-contraenti con riferimento anche al legale rappresentante ed agli assetti societari, nonché i relativi certificati camerali con dicitura antimafia.
Esperite le procedure, prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti ovvero prima di procedere all’autorizzazione dei sub-contratti o dei sub- affidamenti, i dati suddetti e i certificati camerali relativi all’impresa aggiudicataria ed alle imprese subcontraenti dovranno essere comunicati alla Prefettura ai fini del rilascio delle informazioni di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i.
Decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta ovvero, nei casi d’urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, la stazione appaltante procederà anche in assenza dell’informativa, previa acquisizione del certificato camerale con dicitura antimafia.
Qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ed emetta una informativa ostativa, la stazione appaltante non procede alla stipula del contratto di appalto, ovvero revoca l’aggiudicazione o nega l’autorizzazione al subappalto, e intima all’appaltatore o concessionario di far valere la risoluzione del subcontratto.
Nel caso in cui la società o l’impresa nei cui riguardi devono essere rilasciate le informazioni abbia la sede legale nel territorio di altra provincia, la stazione appaltante inoltrerà la richiesta alla Prefettura - U.T.G. competente, indirizzandola per conoscenza alla Prefettura della Provincia ove ha sede la struttura appaltante e segnalando, ove si tratti di contratti o sub-contratti per i quali non sussiste l’obbligo di acquisire le informazioni di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i., che le stesse vengono acquisite in attuazione del presente Protocollo.
Art. 4 - Clausole
Allo scopo di predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere effettivi i controlli di cui sopra, la stazione appaltante prevede nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel capitolato:
1 che la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima dell’acquisizione delle informazioni di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i., anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, sono sottoposte a condizione risolutiva e che la stazione appaltante procederà alla revoca della concessione e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive;
2 l’obbligo per l’aggiudicatario di comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui agli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
3 l’obbligo per l’aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell’altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa aggiudicataria.
Art. 5 - Monitoraggio
Le imprese appaltatrici dovranno impegnarsi a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione intervenuta nei certificati camerali propri e delle imprese sub-contraenti dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l’amministrazione dell’impresa e al direttore tecnico.
Le stazioni appaltanti per gli appalti di lavori e per i relativi subappalti di cui all’art. 2 trasmetteranno i dati dei contratti mediante le modalità previste dal Sistema Informativo per la Trasparenza degli Appalti Regionali (SITAR) dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici, operante in funzione di sezione regionale dell’Osservatorio centrale dell’Autorità per la vigilanza, di cui all’art. 7 del D.Lgs. 163/06.
Per i servizi e forniture relativi ai settori sensibili di importo inferiore alla soglia dei 20.000,00 euro, nelle more dell’ampliamento programmato dalla Regione Emilia-Romagna dell’acquisizione al SITAR anche dei dati relativi a questa tipologia contrattuale ai sensi dell’art. 6 della Legge regionale 11/2010 recante “Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata”, le stazioni appaltanti conserveranno i dati, con l’indicazione degli organi sociali e di amministrazione, nonchè dei titolari di imprese individuali, e li trasmetteranno periodicamente (ogni due mesi) in formato elettronico alla Prefettura unitamente ad un elenco degli appalti di lavori aggiudicati in tale periodo e dei relativi subcontratti per i quali è stata parimenti richiesta la certificazione antimafia.
Art. 6 - Informativa atipica
Nell’applicazione del presente Protocollo, i controlli che diano un esito corrispondente alle informazioni di cui al combinato disposto dell’art. 1, septies, D.L. 6/9/1982 n. 629 (conv. nella legge 12/10/1982, n. 726*) e dell’art. 10, comma 9, DPR 3/6/1998 n. 252 e s.m.i. (cd. Informazioni atipiche) consentono alla stazione appaltante di valutare discrezionalmente l’opportunità di escludere dalla procedura e da ogni subcontratto l’impresa cui le informazioni si riferiscono con conseguente risoluzione dei contratti in corso.
Art. 7 - Informazioni e denuncia di richieste illecite
La stazione appaltante si impegna, sia direttamente sia con apposite clausole da inserire nei bandi e negli appalti, a far sì che le imprese appaltatrici e le eventuali imprese sub-contraenti presentino autonoma denuncia all’Autorità Giudiziaria di ogni illecita richiesta di denaro od altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso della esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o di un suo dipendente, dandone notizia senza ritardo alla Prefettura.
Art. 8 - Subappalti
In caso di gare da aggiudicarsi in base al criterio del prezzo più basso con il meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale individuate ai sensi delle vigenti disposizioni, le stazioni appaltanti valuteranno la possibilità di inserire nei bandi e nei contratti clausole volte a limitare i subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell’appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche1.
Art. 9 - Verifica dell’adempimento degli obblighi retributivi e contributivi
La stazione appaltante verificherà, anche ai fini dell’aggiudicazione definitiva, il rispetto delle norme contenute nei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali siglati dalle associazioni dei datori di lavoro e dai prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, nonchè il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte delle imprese appaltatrici e delle eventuali imprese subappaltatrici.
Il pagamento del corrispettivo all’impresa appaltatrice ovvero subappaltatrice sarà in ogni caso subordinato alla previa acquisizione del certificato DURC (documento unico di regolarità contributiva) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio.
Art. 10 - Sicurezza sul lavoro
La stazione appaltante si impegnerà affinché l’affidamento di ciascun appalto tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e l’ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto. A tale scopo verificherà (pur nel pieno rispetto dell’obbligo di non ingerenza) che l’impresa appaltatrice e l’eventuale impresa sub-appaltatrice attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all’art. 5 della legge 136/2010, richiamando nei bandi di gara l’obbligo all’osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale e specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d’asta.
Qualora vengano riscontrate gravi violazioni, la stazione appaltante risolverà i contratti ed escluderà dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.
Art. 11 - Flussi finanziari
Allo scopo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito dei rapporti contrattuali connessi con l’esecuzione dei lavori o con la prestazione di servizi o forniture e per prevenire eventuali fenomeni di riciclaggio, ma anche altri gravi reati (es. corruzione), la stazione appaltante è chiamata al rispetto delle disposizioni normative contenute nell’art. 3 della L. 136/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”, come modificato dal D.L. 187/2010 convertito nella L. 217/2010. Essa, pertanto, è tenuta ad inserire nei contratti di appalto o di concessione o nei capitolati, l’obbligo a carico dell’appaltatore o concessionario di effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie, relative all’esecuzione del contratto di appalto o della concessione, esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati, vale a dire le banche e Poste Italiane S.p.A., ovvero attraverso altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità finanziaria delle operazioni.
La medesima stazione appaltante provvederà altresì a verificare l’inserimento da parte delle imprese appaltatrici o concessionarie nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti di analoga clausola.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità finanziaria delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto e di revoca dell’autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 12 - Efficacia giuridica del Protocollo di legalità
Al fine di assicurare l’obbligatorietà del rispetto delle clausole indicate nel presente protocollo, la stazione appaltante firmataria ne curerà l’inserimento nei bandi, prevedendone di conseguenza l’inclusione in tutti i contratti di appalto di lavori di importo pari o superiore a € 250.000.
In particolare, la stazione appaltante riporterà nei contratti le clausole elencate in allegato al presente protocollo, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto.
Il presente protocollo ha la durata di 2 anni decorrenti dal giorno della sottoscrizione.
allegato
CLAUSOLE CONTRATTUALI
Clausola n. 1
La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
Clausola n. 2
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n. 3
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di competenza.
Clausola n. 4
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all’art. 10 del D.P.R. 252/98 e s.m.i, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile.
Clausola n. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Clausola n. 6
(facoltativa in relazione alla previsione di cui all’art. 8 del Protocollo)
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
Clausola n. 7
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere la norma che prevede la risoluzione del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art.3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l’obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l’importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
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* L’art. 1, septies, D.L. 6/9/1982 n. 629 sarà abrogato secondo quanto disposto dal comma 1 dell’art. 119 e della lettera a) del comma 2 dell’art. 120 del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 recante il “ Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136\ Inoltre, ai sensi e per effetto del comma 4 dell’art. 116 dello stesso D.Lgs. 06.09.2011 n. 159, dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, del decreto, i richiami agli articoli 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e 4 e 5-bis del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 nonché quelli alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 e nel decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel codice.
1 In questo caso le stazioni appaltanti dovranno inserire nei bandi e nei contratti la clausola n. 6.
IL PREFETTO (Bruno Corda)
Provincia Ravenna
Comune Alfonsine
Comune Bagnacavallo
Comune Bagnara di Romagna
Comune Brisighella
Comune Casola Valsenio
Comune Castelbolognese
Comune Cervia
Comune Conselice
Comune Cotignola
Comune Faenza
Comune Fusignano
Comune Lugo
Comune Massa Lombarda
Comune Ravenna
Comune Riolo Terme
Comune Russi
Comune S.Agata sul Santerno
Comune Solarolo
Unione Comuni Bassa Romagna
Tribunale Ravenna
Camera di Commercio
Questura Ravenna
Capitaneria di Porto
Comando Provinciale Vigili del Fuoco
Direzione Casa Circondariale
Agenzia Entrate Ravenna
Agenzia Territorio
Ragioneria Territoriale dello Stato
Agenzia Dogane
Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti
Settore Trasporti (ex M.C.T.C.)
Ufficio Scolastico Territoriale
Provveditorato OO.PP.
Direzione Provinciale Lavoro
Archivio di Stato
Archivio Notarile
Soprintendenza Beni Architettonici
e Paesaggistici
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
I.N.P.D.A.P.
Ufficio Sanità Marittima Area e di Frontiera
Ufficio Provinciale ACI
Pubblico Registro Automobilistico
Autorità Portuale
C.G.I.L.
C.I.S.L.
U.I.L.
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna
Confindustria
Confapi
C.N.A.
F.A.P.A. - Confartigianato
Confcommercio Imprese per l’Italia Ravenna
Confesercenti
Compagnia Portuale
Lega Prov.le Cooperative e Mutue
Confcooperative
Associazione Generale delle Cooperative
Cassa Edile
Ravenna, 31 gennaio 2012
