Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: dicembre 2023
Comparti: P.A., VVF
Fonte: Circ. Dip. VVF 01.12.2023, n. 25030
Sommario:
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Premessa |
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Articolo 8 Votazioni |
Ipotesi di accordo integrativo nazionale concernente le competenze e il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, individuati ai sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il giorno ---, alle ore ---, presso il Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile si sono incontrate la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale per il comparto unico di negoziazione Vigili del fuoco e soccorso pubblico, ai sensi degli articoli 140 e 230 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e ss.mm.ii.
La delegazione di parte pubblica è composta
La delegazione di parte sindacale è composta
Premesso che
- l’articolo 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante le norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento, dispone il diritto dei lavoratori, mediante loro rappresentanze, di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica;
- il decreto legislativo n. 81 del 2008, s.m. e i., recante l’attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, all’articolo 37, prevede la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; all’articolo 47, dispone l’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nonché la necessità di determinare il numero, le modalità di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono da stabilirsi in sede di contrattazione collettiva; all’articolo 50, prescrive le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- il decreto del Ministro dell’Interno 21 agosto 2019, n. 127, reca l’applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell’ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché delle strutture del Ministero dell’Interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
- gli articoli 15 e 32 degli accordi sindacali recepiti nei decreti del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, come modificati, rispettivamente, dall’ articolo 41, comma 2, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, e dall’articolo 41, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, prevedono di procedere alla definizione della disciplina dei rappresentanti per la sicurezza mediante contrattazione integrativa nazionale.
Le parti ritenuto di dover procedere alla definizione della disciplina dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, convengono
1. Attribuzioni e numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Articolo 1 Competenze
1. Ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di seguito indicati anche con l’acronimo RLS, competono le attribuzioni di cui al decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, art. 50, tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle peculiarità organizzative del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 21 agosto 2019, n. 127.
Articolo 2 Numero dei rappresentanti
2. I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono individuati ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, art. 47.
2. Il numero dei Rappresentanti per ogni sede datoriale del C.N.VV.F. è stabilito come segue:
a) un rappresentante nelle sedi datoriali sino a 200 unità del personale del Corpo;
b) tre rappresentanti nelle sedi datoriali da 201 a 1.000 unità del personale del Corpo;
c) sei rappresentanti nelle sedi datoriali con oltre 1.000 unità del personale del Corpo.
3. Nel computo delle unità del personale nelle sedi datoriali di cui al precedente comma 2 si tiene conto della dotazione organica teorica, di tutti i ruoli e qualifiche di entrambi i comparti di negoziazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, indipendentemente dal numero e dall’ubicazione delle strutture facenti capo allo stesso datore di lavoro. Ai fini del predetto computo si tiene conto della sede giuridica di assegnazione.
4. Nel caso di complessi infrastrutturali ospitanti più sedi datoriali, il numero dei Rappresentanti è determinato in funzione dell’organico totale dei lavoratori.
2. Modalità di elezione
Articolo 3 Avvio della procedura di elezione
1. L’avvio della procedura di elezione è di competenza dell’Amministrazione che, con provvedimento del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, sentite le Organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale di entrambi i comparti di negoziazione, indice le elezioni, indicando la settimana in cui si svolgeranno le votazioni, preferibilmente coincidente con la settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro.
Entro dieci giorni dalla data d’indizione, pubblicata sulla intranet dipartimentale, le Organizzazioni sindacali rappresentative designeranno all’Amministrazione propri rappresentanti quali componenti della Commissione elettorale di cui al successivo articolo 4.
Articolo 4 Commissione elettorale
1. A livello centrale è istituita, con provvedimento del Capo Dipartimento, una Commissione elettorale che si occupa di tutte le formalità e degli adempimenti connessi alla procedura elettorale quali: votazione, scrutinio e proclamazione degli eletti.
2. La Commissione è composta dai rappresentanti designati delle Organizzazioni sindacali rappresentative di entrambi i comparti di negoziazione.
Ogni Organizzazione sindacale può designare un solo componente, la Commissione elettorale è regolarmente costituita ed operante con la designazione di almeno tre componenti.
Entro il termine di designazione di cui all’art. 3, le Organizzazioni sindacali possono integrare la composizione della Commissione.
Allo scadere del predetto termine, l’Amministrazione convoca i componenti designati, i quali eleggono, a maggioranza, un Presidente ed un Segretario.
La Commissione elettorale dovrà essere costituita almeno 45 giorni prima della data delle votazioni.
La Commissione redige verbale di tutta l’attività espletata.
L’Amministrazione mette a disposizione della Commissione un locale per l’esercizio della propria attività per tutto il periodo delle elezioni.
3. La Commissione, a seguito dell’indizione delle votazioni, provvede, con le modalità indicate nell’art. 6, a tutte le operazioni, tra cui:
a) acquisizione della base dati dei votanti fornita dall’Amministrazione;
b) verifica delle candidature;
c) apertura del seggio;
d) scrutinio;
e) chiusura del seggio;
f) validazione e pubblicazione dei risultati di voto;
g) proclamazione degli eletti.
4. Le operazioni di voto avvengono durante l’orario di lavoro.
Articolo 5 Elettorato attivo e passivo
1. Si considera elettorato attivo e passivo tutto il personale così come definito all’articolo 2, comma 3.
2. Per l’elettorato passivo, in caso di elezione, i requisiti di cui all’articolo 2, comma 3, devono permanere per tutta la durata del mandato.
Articolo 6 Elezioni
1. Il voto è individuale e segreto e si esprime con le modalità indicate al successivo articolo 8.
2. La durata delle votazioni è di 7 giorni consecutivi.
3. Le operazioni di voto avvengono attraverso l’utilizzo di un sistema informatico appositamente approntato dall’Amministrazione, che consente l’effettuazione della votazione in via telematica e garantisce i requisiti di certezza del voto e di anonimato del votante.
4. È resa disponibile sulla intranet dipartimentale una sezione dedicata denominata “Elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza - RLS” contenente:
- le norme generali per la votazione;
- la composizione della Commissione elettorale;
- l’elenco delle candidature suddivise per le sedi datoriali di cui all’art. 2;
- la scheda elettorale;
- i risultati del voto.
5. La scheda elettorale sarà disponibile nei giorni stabiliti per le votazioni.
6. I risultati della votazione sono pubblicati dopo la validazione dell’esito del voto da parte della Commissione.
Articolo 7 Candidature, ineleggibilità e incompatibilità
1. Le candidature, per ogni sede datoriale di elezione di RLS, sono presentate alla Commissione elettorale dalle Organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale ovvero da una percentuale pari almeno al 5% dell’elettorato attivo della sede datoriale, attestata mediante raccolta firme autenticate dall’Ufficio personale della sede datoriale; ciascun elettore può sottoscrivere una sola candidatura.
2. Non sono candidabili il datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente, gli addetti al servizio di prevenzione e protezione, i lavoratori che nel triennio precedente abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.
3. Le candidature dovranno pervenire alla Commissione almeno 30 giorni prima delle votazioni e sono pubblicate nell’apposita sezione di cui all’art. 6, almeno 5 giorni lavorativi prima della data di inizio delle votazioni medesime.
4. Sarà cura della Commissione elettorale comunicare tramite posta elettronica certificata i nominativi dei candidati all’amministratore del sistema informatico per il loro inserimento nel data base.
Articolo 8 Votazioni
1. Le votazioni si svolgono nel modo seguente:
1. tutti gli elettori attivi, nei giorni previsti per le elezioni, possono votare esclusivamente attraverso il sistema informatico di cui all’art. 6;
2. la votazione è a scrutinio segreto e ogni lavoratore accede al sistema informatico con le proprie credenziali;
3. il sistema registra l’avvenuta votazione e il voto, una volta espresso, non è più modificabile.
2. Ogni lavoratore esprime un numero di preferenze pari al numero dei rappresentanti da eleggere nell’ambito della propria sede datoriale di cui all’art. 2.
3. È possibile votare scheda bianca e non è ammesso il voto per delega.
Articolo 9 Operazioni di scrutinio e proclamazione degli eletti
1. La Commissione elettorale acquisisce e valuta i risultati dello scrutinio, acquisiti in formato elettronico dal sistema informatico di cui all’art. 6 e verifica per ciascuna sede datoriale, in relazione alle risultanze fornite dal sistema stesso, le seguenti informazioni:
- il numero dei votanti aventi diritto al voto ai sensi dell’art. 2, comma 3;
- il numero dei votanti effettivi;
- il numero delle schede scrutinate elettronicamente;
- il numero dei voti riportati da ciascun candidato;
- il numero delle schede bianche.
2. Risultano eletti i candidati che conseguono, nell’ambito delle sedi datoriali di cui all’art. 2, il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulterà eletto il candidato con maggior anzianità di servizio, in caso di stessa anzianità di servizio risulterà eletto il candidato più giovane.
Delle operazioni di scrutinio è redatto specifico verbale di validazione da parte della Commissione.
3. La Commissione comunica tramite posta elettronica certificata gli esiti del voto all’amministratore del sistema informatico per la pubblicazione nell’apposita sezione di cui all’art. 6.
Decorsi 15 giorni dalla già menzionata pubblicazione, la Commissione elettorale proclama, con apposito verbale, gli eletti per ciascuna sede datoriale dandone comunicazione, tramite posta elettronica certificata, all’amministratore del sistema informatico per la pubblicazione nella sezione dedicata sulla intranet. La pubblicazione del verbale ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Articolo 10 Percentuale dei votanti
1. Le elezioni sono valide qualsiasi sia la percentuale dei votanti.
3. Durata del mandato e cessazione
Articolo 11 Durata del mandato
1. I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Le elezioni per il triennio successivo dovranno essere indette almeno tre mesi prima della scadenza del triennio.
Gli RLS manterranno, qualora non siano già entrati in carica i nuovi rappresentanti eletti per il successivo triennio, le loro prerogative per un massimo di 6 mesi dalla scadenza del mandato.
Articolo 12 Rinuncia o cessazione
1. Nel caso in cui durante il triennio un RLS venga a cessare dall’incarico, per qualunque causa compreso il collocamento a riposo, è sostituito dal primo dei non eletti nelle rispettive sedi datoriali.
4. Modalità per l’esercizio delle funzioni e formazione
Articolo 13 Permessi retribuiti orari - Tempo di lavoro retribuito
1. Per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a ciascun rappresentante dei lavoratori per la sicurezza spettano appositi permessi retribuiti orari entro il limite di quaranta ore l’anno. L’utilizzo di tali permessi deve essere comunicato al Dirigente dell’Ufficio di appartenenza con termine di preavviso di almeno 3 giorni.
2. Viene considerato tempo di lavoro e, conseguentemente, non viene imputato ai permessi di cui al comma 1, il tempo utilizzato per l’espletamento dei compiti previsti dall’articolo 50, comma 1, lettere b), c), d), g), i), l), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Articolo 14 Formazione
1. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ricevono la prevista formazione secondo quanto disposto dall’articolo 37, comma 10, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. In particolare, frequentano, durante l’orario di lavoro, un apposito corso organizzato dall’Amministrazione di durata di 32 ore, con verifica finale di apprendimento.
2. Il programma didattico del corso è redatto nel rispetto dei contenuti indicati dall’articolo 37, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
3. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ricevono un aggiornamento periodico, di durata non inferiore ad 8 ore annue.
4. I corsi di formazione e gli aggiornamenti potranno svolgersi in modalità e-learning.
