Tipologia: Accordo
Data firma: 9 giugno 2015
Validità: 01.06.2015 - 31.12.2017
Parti: Data Management/Unindustria e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, RSU/RSA
Settori: Metalmeccanici-Terziario, Data Management
Fonte: fim-cisl.it


Sommario:

 

Premessa
Destinatari della contrattazione
Sistema di relazioni industriali
Orario di lavoro e sue articolazioni
Ferie, permessi, festività
Permessi per visite mediche
Permessi non retribuiti
Smonetizzazione delle festività coincidenti con la domenica

 

Part time
Ticket Restaurant
Assicurazioni
Premio di risultato
Formazione
Decorrenza e durata
Conclusioni


Verbale di accordo

Addì 9 giugno 2015, in Roma presso la Sede di Unindustria Roma, tra la Soc. Data Management Human Resource Management spa assistita da Unindustria Roma (di seguito le parti) e Fim Cisl - Fiom Cgil - Uilm Uil - Filcams Cgil - Fisascat Cisl Nazionali e Territoriali, unitamente alle RSU/RSA (di seguito le parti)

Premesso che
- La Data Management Human Resource attuale è il risultato di una serie di operazioni societarie sfociate nell’anno 2011 nella fusione per incorporazione di HR GEST in Data Management Human Resource Management spa.
- Le Società applica il CCNL del Terziario per tutti i Quadri ed Impiegati provenienti dalla scissione del dicembre 2010 della ex Data Management spa e per i dipendenti ex HR GEST provenienti dall’acquisizione del ramo d’azienda del cliente Carrefour, mentre per tutti gli altri dipendenti viene applicato il CCNL Industria Metalmeccanica.
- Le due società di provenienza applicavano differenti trattamenti integrativi oggi mantenuti separatamente in Data Management Human Resource Management spa.
- Gli accordi integrativi relativi a tali trattamenti sono stati disdettati rispettivamente per gli ex HR GEST il 01/07/2013 e per gli ex Data Management HRM spa il 19/11/2014.
- Le Organizzazioni sindacali hanno chiesto all’Azienda di poter discutere un nuovo integrativo che anche tenendo nella debita considerazione l’attuale contesto di riferimento , dia adeguate risposte alle lavoratrici ed ai lavoratori di DM HRM.
Considerato altresì che
- È interesse ed intenzione delle parti armonizzare i trattamenti integrativi nei confronti dei dipendenti nell’ambito della disdetta di tutti i rispettivi Contratti Integrativi di provenienza.
- Le parti convengono sulla necessità di stipulare un unico integrativo per tutta la Società a prescindere dall’applicazione del CCNL di riferimento.
- Tale armonizzazione deve essere finalizzata alla semplificazione e razionalizzazione di tutti i trattamenti, oltre che a dare una risposta alle aspettative ed ai bisogni dei lavoratori. 
Si conviene quanto segue:
In coerenza con quanto previsto dalle norme sugli assetti contrattuali dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati in azienda, nonché dai vigenti Accordi Interconfederali, le Parti hanno avviato e successivamente concluso positivamente le trattative per la definizione di un Contratto Integrativo per il triennio 2015-2017.

Destinatari della contrattazione
Sono destinatari della contrattazione tutti i dipendenti della Data Management HRM (con la sola esclusione dei dirigenti) ai quali sono applicati il Contratto Collettivo Nazionale per i lavoratori dell’industria Metalmeccanica Privata e della Installazione di Impianti e il Contratto Collettivo Nazionale per i Dipendenti delle Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi (di seguito indicati per brevità come i “CCNL”).

Sistema di relazioni industriali
Le Parti concordano sull’importanza di consolidare un modello di relazioni industriali, orientato a definire momenti di interlocuzione e caratterizzato da un modello finalizzato ad affrontare problemi di comune interesse in modo costruttivo, con reciproca trasparenza e correttezza, nel comune intendimento che lo stesso rappresenta uno strumento indispensabile per trovare soluzioni coerenti con gli obiettivi di reciproco interesse.
In tale ottica, le Parti concordano che l’informativa prevista dai CCNL applicati abbia un ulteriore momento di approfondimento nel corso del secondo semestre dell’anno.
Si conferma pertanto la volontà di consolidare un sistema di relazioni sindacali nel contesto del quale sia eventuali problematicità quali ad esempio quelle occupazionali, di mobilità e/o interventi riguardanti sia intere aree aziendali che gruppi di lavoratori sia rilevanti investimenti e significativi mutamenti organizzativi saranno oggetto di comunicazione preventiva.
Inoltre, le Parti concordano su un sistema di relazioni industriali che preveda, oltre al livello nazionale, un livello di confronto decentrato a livello territoriale.
Tale doppio livello sarà così definito:
- Livello nazionale: ha come soggetti sindacali riconosciuti le Organizzazioni Sindacali Nazionali di riferimento dei CCNL applicati e il coordinamento nazionale delle RSU/RSA. A tale livello è assegnata la competenza della contrattazione di secondo livello e le materie loro attribuite dagli accordi interconfederali e da quanto stabilito dai CCNL applicati in Azienda.
- Livello decentrato: ha come soggetti sindacali riconosciuti le RSU/ RSA della Unità Produttiva congiuntamente alla rispettive Organizzazioni Sindacali Fim Fiom Uilm, Filcams Cgil e Fisascat Cisl territoriali firmatarie dei rispettivi CCNL. A tale livello è assegnata la competenza in merito all’applicazione/gestione di materie delegate dai CCNL di riferimento e quanto delegato dal presente accordo e/o quanto normato dagli eventuali accordi nazionali di secondo livello stipulati.

Orario di lavoro e sue articolazioni
Le Parti concordano di istituire un modello di gestione dell’orario di lavoro basato su una diversa articolazione dell’orario settimanale già contrattualmente definito.
Tale modello di gestione avrà carattere “sperimentale” con il fine migliorare la conciliazione tra tempi di lavoro e di vita e pertanto prevederà momenti di verifica della sua applicazione decorsi 12 mesi dall’entrata in vigore o su una richiesta di una delle due parti.
In particolare, si concorda di osservare un orario medio settimanale di 40 ore di lavoro ordinario, utilizzando i permessi annui retribuiti maturati e non ancora goduti a disposizione a completamento dello stesso. Pertanto, a livello mensile, sarà realizzato lo smaltimento delle ore di permesso maturate e non ancora godute tramite l’utilizzo in media di 2h/ sett, (alle quali si aggiungeranno i residui ore anni precedenti di permessi annui retribuiti fino al totale smaltimento) riproporzionate per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale.
I responsabili provvederanno ad inoltrare a tutti i propri collaboratori entro l’ultima settimana del mese, la pianificazione dello smaltimento mensile dell’utilizzo di n. 8 ore di permessi maturati e non goduti, per il raggiungimento dell’orario stabilito. Il lavoratore potrà, in caso di necessità, concordare con il proprio responsabile una diversa pianificazione, purché in linea con le esigenze di servizio.
Tale pianificazione dovrà tener conto anche delle situazioni individuali in termini di residui ore anni precedenti di ferie e permessi annui retribuiti, al fine di raggiungere l’obiettivo di smaltimento concordato tra le parti.
L’orario di lavoro sarà di 8 ore giornaliero su 5 giorni lavorativi dal lunedì al venerdì articolato secondo le seguenti modalità:
Eventuali ore o frazioni di ore di assenza in giornata, non recuperabili con la flessibilità giornaliera, saranno scalate al dipendente dai permessi accantonati degli anni precedenti.
Qualora il dipendente non abbia accantonamenti di anni precedenti o già pianificato la fruizione con il proprio Responsabile e dalla stesso autorizzate potrà utilizzare il recupero nel corso del mese o comunque da intese con il Responsabile entro l'anno solare.
Rimane fermo il principio che il personale deve effettuare almeno mezz’ora di intervallo.
Orari di ingresso e fasce di flessibilità diverse, resi necessari da esigenze aziendali e locali, potranno essere valutati e definiti a livello di singola unità organizzativa e/o locale, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali territoriali e/o le RSU
ingresso: 7,45 - 9,30
pausa pranzo: minimo 30 minuti - massimo 1 ora
uscita: Conseguente all’effettuazione del proprio orario di lavoro previsto

Permessi per visite mediche
L’Azienda riconoscerà, a tutto il personale, un numero massimo di 24 ore di permesso retribuito su base annua con causale “Visita Medica” (effettuata sia in strutture pubbliche che private), riproporzionate per il personale assunto in corso d’anno e per il personale con contratto di lavoro a tempo parziale.
Il tempo in cui il lavoratore è considerato assente dal servizio a titolo di “Visita Medica” a fini di cui sopra è quello strettamente necessario all’espletamento delle Visite/accertamenti e contenuto nella certificazione medica, nonché quello di spostamento per recarsi dal luogo di cura alla sede di lavoro ovvero dalla sede di lavoro al luogo di cura;
Tutti i Permessi relativi a tali visite mediche retribuite devono essere corredati da giustificazione del Medico/Struttura Sanitaria attestante l’orario di erogazione del servizio (dalle alle) ed inviati all’indirizzo e-mail ***@datamanagementhrm.it ed in cc all’indirizzo e-mail ***@datamanagement.it.

Part time
Le richieste di Part Time vengono di norma favorevolmente accolte dall’azienda che intende continuare su questo indirizzo ovviamente sempre con riguardo alle attività lavorative.
L’articolazione dell’orario di prestazione part time verrà definita con i lavoratori interessati, salvaguardando l’utilizzo della riduzione di orario settimanale riproporzionato sulla percentuale di part time definita.

Formazione
Le Parti convengono sull’importanza della formazione quale strumento per la valorizzazione delle risorse e per l’indispensabile incremento della competitività, leva attraverso cui dare alle risorse gli strumenti per rispondere adeguatamente alle nuove sfide derivanti sia dall’evoluzione tecnologica sia dall’innovazione e dal miglioramento dei processi e dai modelli aziendali adottati.
La formazione riveste pertanto un ruolo fondamentale nel supportare i diversi cambiamenti ed adeguamenti delle strutture organizzative, che i processi ed i sistemi richiedono. 
Le azioni formative vengono quindi attuate secondo priorità associate alle linee strategiche di crescita.
L’attività formativa continuerà ad essere svolta nel quadro di un processo pianificato di gestione e sviluppo delle risorse, teso ad individuare in modo mirato fabbisogno formativi ed esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale.
Pertanto la Direzione Aziendale si impegna a mantenere l’offerta formativa sempre coerente con le esigenze di attività e dei singoli segmenti di business, in rapporto alle evoluzioni che possono derivare dal mutamento degli scenari di mercato.
L’azienda fornirà alle RSU le necessarie informazioni sull’andamento e sui contenuti delle attività formative, ma anche informazioni per quanto riguarda l’efficacia della formazione in termini di soddisfazione da parte delle persone.
Le Parti considerano la formazione quale strumento attraverso il quale tutti i dipendenti possono rispondere efficacemente alle sfide derivanti dal mercato e la chiave essenziale per aumentare il grado di soddisfazione e di motivazione dei dipendenti, il miglioramento continuo dei risultati individuali ed aziendali.
In considerazione della valenza che si attribuisce alla formazione, gli interventi formativi terranno conto della crescita e sviluppo delle competenze e delle conoscenze/abilità professionali delle risorse, per adeguarle continuamente ai processi di innovazione tecnologica.