Tipologia: Contratto integrativo
Data firma: 27 gennaio 2023
Validità: 01.01.2023 - 31.12.2025
Parti: Packaging Imolese e RSU/Filctem-Cgil, Uiltec-Uil
Settori: Chimici, P.M.I., Packaging Imolese, Imola
Fonte:

Sommario:

 

Premessa
1) Relazioni sindacali
2) Ambiente e sicurezza dei lavoratori
3) Formazione, professionalità e inquadramenti
4) Superamento dei limiti di cui all’art. 3 del CCNL per i lavoratori inseriti tramite contratto a tempo determinato e contratto di somministrazione a termine
5) Orario di lavoro
6) Ferie
7) Ferie solidali

 

8) Vestiario e bonus scarpe
9) Locale a disposizione RSU
10) Mensa aziendale
11) Festività retribuite
12) Straordinari e maggiorazioni
13) Quattordicesima mensilità
14) Premio variabile per obiettivi di miglioramento di efficienza
14b) Possibilità di sostituzione del premio in welfare


Contratto integrativo Packaging Imolese spa

In data 27 gennaio 2023 presso la sede di Packaging Imolese spa, fra: Packaging Imolese spa, con sede legale in Imola (BO) - Via Turati, 22 […] e le RSU di Packaging Imolese spa, stabilimento sito in Imola […], assistiti dalle OO.SS. provinciali di Filctem-Cgil […] e Uiltec-Uil […], si definisce e si sottoscrive il seguente accordo integrativo aziendale.

Premessa
Packaging Imolese spa è azienda esercente attività di fabbricazione di prodotti chimici operante nelle divisioni Home care e Personal care nel campo della miscelazione e confezionamento detersivi e deodoranti e della miscelazione e confezionamento cosmetici. Dal 2016 la società è controllata da Deco Industrie s.coop.p.a., società operante nella produzione di beni di largo consumo nel settore alimentare e nel settore dell'igiene della casa e della persona
Packaging Imolese spa opera prevalentemente su commesse di grandi clienti costituiti da un numero ristretto di primari gruppi multinazionali e della GdO e conseguentemente l'organizzazione delle attività produttive è soggetta alle commesse di volta in volta ricevute dall’ufficio programmazione ordini clienti, con scarsa possibilità per l’impresa di modificare, gestire o posticipare le scadenze di produzione e consegna dei prodotti ordinati in funzione delle esigenze del proprio organico esponendosi al rischio di interruzione di servizio e perdila di importanti commesse con conseguente riflessi negativi sull’occupazione sia a tempo determinato che indeterminato.
Il rinnovo del contratto integrativo aziendale si inserisce in un contesto economico nazionale ed internazionale particolarmente complesso e incerto, già provato dal calo del Prodotto Interno Lordo e dei consumi, conseguente e differito rispetto alla fase emergenziale della pandemia da Covid 19, al quale ha fatto seguito una generale crisi congiunturale del Paese caratterizzala da un prolungato appiattimento degli indicatori di crescita economica e della domanda interna accompagnata da fenomeni inflazionistici straordinari sui prezzi delle materie prime e delle energie tali da impattare significati vani ente sui margini aziendali, e ulteriormente e pesantemente aggravata dal conflitto in Ucraina e dalle manovre speculative. L’azienda opera in un mercato fortemente competitivo con concorrenti anche in paesi meno sviluppati, con costi di manodopera ed energia di gran lunga inferiore.
In un quadro così complesso si ribadisce che le risorse umane, l'efficienza, la qualità delle produzioni, la capacità di efficace risposta al mercato rappresentano fattori strategici fondamentali per raggiungere gli obiettivi di consolidamento e miglioramento del posizionamento competitivo dell’Azienda.
I nuovi sistemi produttivi e le nuove sfide che la competitività, in uno scenario fortemente condizionato da pandemia e conflitto ucraino, pongono ad imprese e lavoratori, richiedono relazioni industriali sempre più moderne ed efficaci, caratterizzate da senso di responsabilità e prepositive nella ricerca di soluzioni. La contrattazione integrativa è un momento qualificante che ha lo scopo di consolidare le relazioni industriali, di contribuire alla crescita della competitività aziendale garantendo ne! contempo il miglioramento delle condizioni socio-economiche dei lavoratori e la valorizzazione della loro professionalità.
Le pari ritengono pertanto prioritario mantenere condizioni di clima e organizzative idonee a valorizzare le professionalità e i contributi positivi del personale, coniugando qualità della prestazione e del lavoro con le ineludibili esigenze competitive del sito produttivo di Imola.
I lavoratori dipendenti di Packaging Imolese sono inquadrati nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro piccola e media industria Confapi - chimica concia e settori accorpati.
Il presente accordo vale esclusivamente per i lavoratori dipendenti assunti in Packaging Imolese spa nello stabilimento di Imola, sito in via Turati nr. 22.

1) Relazioni sindacali
Le parti riconoscono la validità di un sistema di relazioni ispirato a criteri di reciproco riconoscimento dei ruoli e di rispetto delle prerogative dei medesimi, ma anche caratterizzato dalla periodicità di rapporti informativi sui temi di comune interesse quali le politiche industriali, l’andamento aziendale e del mercato in cui opera l’azienda, le politiche occupazionali inclusa la verifica annuale delle percentuali di cui al punto 4 del presente contratto integrativo, i piani formativi correlati ai fabbisogni professionali aziendali, l’organizzazione del lavoro, il quadro generale degli interventi in materia salute e sicurezza del lavoro, i parametri e gli obiettivi correlati al premio di risultato previsto dal presente contratto integrativo.
Nel quadro dello spinto di collaborazione del presente accordo le parti concordano di definire almeno due incontri informativi aziendali nell’arco dell'anno su richiesta delle RSU, salva la facoltà di attivare ulteriori incontri su richiesta da parte di ambo le parti.
Le parti nel comune intendimento di rafforzare il buon sistema di relazioni industriali stabiliscono inoltre che. con cadenza indicativamente trimestrale, si svolgeranno incontri operativi di stabilimento con le RSU aventi per oggetto l’informativa in merito ai programmi produttivi e turnistica correlata, eventuali problematiche tecnico/produttive, informazioni sulle diverse tipologie contrattuali presenti in azienda (contratti a tempo determinato, contratti di somministrazione a termine, contratti di somministrazione tramite staff leasing) e sull'apporto di appalti esterni. In occasione di tali incontri trimestrali le parti esamineranno l’andamento dei parametri e degli indicatori correlati al premio di risultato previsto dal presente contratto integrativo e, sempre con periodicità trimestrale, in un’ottica di trasparenza e condivisione dei risultati, la Direzione aziendale affiggerà nelle bacheche dello stabilimento una comunicazione con l’andamento progressivo dei parametri utili al raggiungimento del premio di risultato.

2) Ambiente e sicurezza dei lavoratori
Le parti ritengono fondamentale il tema della sicurezza dei luoghi di lavoro e delta salute dei lavoratori e pertanto, nel recepire la normativa vigente (testo unico sulla sicurezza D.lgs 81/08). concordano di valorizzare il contributo degli RLS al miglioramento de) sistema di prevenzione e sicurezza aziendale.

4) Superamento dei limiti di cui all’art. 3 del CCNL per i lavoratori inseriti tramite contratto a tempo determinato e contratto di somministrazione a termine
Le parti concordano chetai sensi dell’art. 3 del CCNL applicato, l’azienda potrà inserire con contratto a tempo determinato e con contratto di somministrazione a termine, complessivamente intesi, nel corso dell’anno solare un numero medio di lavoratori non superiore al 35% rispetto al numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato (inclusi i contratti di apprendistato) in forza al momento dell’assunzione.
Fermo restando il rispetto della media annuale del 35%, l’impresa potrà utilizzare in ogni singolo mese un numero di lavoratori non superiore al 40% dei lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato (inclusi i contratti di apprendistato).
Al fine del calcolo delle percentuali non saranno computati:
a) i contratti a tempo determinato stipulati dall'azienda per fini sostitutivi di lavoratori assenti e quelli stipulati con lavoratori di età superiore a 50 anni ai sensi del D.Lgs. 81/2015 art. 23 comma 2;
b) i contratti di somministrazione a termine inseriti per fini sostitutivi di lavoratori assenti e per i lavoratori appartenenti alle categorie svantaggiate ai sensi del D.Lgs. 81/2015 art. 31 comma 2 e dell’art. 2 punti 4 e 99 del Regolamento UE n.651 del 2014.
Si concorda che, nell'ambito degli incontri informativi di cui al precedente punto 1, l’azienda fornirà alle RSU e alle OO.SS. una informativa sul numero dei lavoratori a tempo determinato e dei somministrati con contratto a termine inseriti mediamente nell'anno solare precedente.
Entrambe le parti, al fine di favorire le assunzioni dirette da parte dell’azienda, si impegnano a sottoscrivere un accordo che consenta, in caso di assunzione a tempo determinato da parte di Packaging Imolese spa, e in presenza di un precedente contratto di sommi lustrazione a termine ;on lo stesso lavoratore, la successione di tali contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di lari livello e categoria legale, fino alla durata complessiva di 36 mesi (in deroga alla durata Massima di 24 mesi ai sensi dell’art. 19 c.2 D.Lgs. 81/2015).

5) Orario di lavoro
La durata settimanale dell’orario normale di lavoro del singolo lavoratore è fissata in 40 ore.
L’orario settimanale di lavoro è svolto normalmente su 5 giorni lavorativi dal lunedì al venerdì con possibilità di lavoro nelle giornate del sabato e della domenica come previsto dal CCNL applicato.
Gli orari di lavoro saranno gestiti e conteggiati a frazioni di mezz'ora compiuti. La frazione di orario considerata come periodo intero minimo da computarsi per i vari istituti sarà pertanto pari a minuti trenta.
Fermo restando l’orario di lavoro di 40 ore settimanali, in sostituzione delle ex festività il lavoratore fruisce di 32 ore di permessi individuali annui maturabili per dodicesimi nell’anno solare assumendo come mese intero la frazione superiore a 15 giorni.
Fermo restando l’orario di lavoro di 40 ore settimanali, il monte ore annuo di riduzione orario a titolo di permessi individuali retribuiti è pari a 96 ore; tali permessi maturano per dodicesimi nell’anno solare considerando come mese intero la frazione superiore a 15 giorni. Tale monte ore è comprensivo della festività del 4 novembre. Eventuali ulteriori, aggiuntive e analoghe previsioni nell’ambito dei futuri rinnovi del CCNL Piccola e media industria Confapi - Chimica concia e settori accorpati saranno assorbite fino a concorrenza del medesimo monte ore.
L’organizzazione e la modulazione dei turni di lavoro dipenderà dalle specifiche e necessarie esigenze produttive e di mercato e dalla disponibilità delle professionalità specifiche.
Pur dovendo tener conto di probabili difficoltà, conseguenti a non previste variazioni di richieste dei clienti e del mercato, l’azienda con decorrenza da marzo 2018 procederà, per il personale diretto di produzione, alla programmazione settimanale dei turni e degli orari di lavoro. Per il personale diretto di produzione, la programmazione settimanale dei turni/orari di lavoro sarà pertanto esposta nella giornata di venerdì, entro le ore 14.00 per la settimana successiva.
I lavoratori avranno cura di prendere visione della programmazione settimanale dei turni di lavoro esposti in bacheca e, in caso di loro assenza, di richiedere l’informazione al capo turno in tempo utile.
Eventuali richieste/esigenze dei lavoratori potranno e dovranno essere comunicate preventivamente all'azienda entro il mercoledì precedente.
L’azienda informerà le RSU in caso di periodi di turnazioni che prevedano la necessità di ricorso al ciclo continuo.

8) Vestiario e bonus scarpe
L’azienda prevede la seguente dotazione di vestiario:
nr. 4 T-shirt mezza manica
nr. 4 T-shirt manica lunga
nr. 2 Felpe con cerniera
nr. 2 giacche senza maniche in pile
nr. 2 pantaloni
nr. 2 camici
Il personale, nell’ambito della dotazione annua massima, avrà la responsabilità di richiedere quanto effettivamente necessario e di aver cura del vestiario e dei dispositivi di protezione individuali affidati.
Con decorrenza dal 2023 il buono annuale per l’acquisto delle scarpe antinfortunistiche da scegliere rigorosamente tra i modelli approvati dal RSPP sarà di € 40,00.

9) Locale a disposizione RSU
Al fine di agevolare le RSU nello svolgimento della loro attività, l’azienda aderisce alla richiesta pervenuta e mette a disposizione delle RSL, (in via sperimentale sino al 31.12.2025), un locale uso ufficio all’interno dello stabilimento Packaging Imolese dotato di scrivania di proprietà dell'azienda (da definirsi di volta in volta in base alla disponibilità).
L’accesso a tale locale è consentito nei giorni feriali e negli orari di ufficio dalle ore 8,30 alle 1 8,00, in regime di permesso sindacale o fuori dall’orario di lavoro individuale dei lavoratori, e su richiesta preventiva al Direttore dello Stabilimento Produttivo.
La disciplina legale applicabile è quella del comodato anche in riferimento alla restituzione del bene.

10) Mensa aziendale
Con decorrenza da giugno 2023, l'azienda si impegna a predisporre un servizio di mensa aziendale a favore di tutti i lavoratori dipendenti e dei lavoratori inseriti tramite contratto di somministrazione. Il servizio sarà organizzato, presso la sala mensa, tramite fornitura di “piatti pronti” per i lavoratori presenti al lavoro nell’orario del pranzo (nella fascia oraria dalle ore 11.30 alle ore 13.00) e tramite fornitura di “cestino - ristoro” per gli altri lavoratori presenti al lavoro nei turni del pomeriggio e della notte (con ritiro a cura del lavoratore). Il pasto dovrà essere consumato in azienda presso la sala mensa e/o le salette ristoro. Il ricorso al servizio sarà facoltativo e prevederti una trattenuta sulla retribuzione, a carico del lavoratore, di € 1,80 per ogni pasto ordinato. Non sono previste misure compensative in caso di mancato utilizzo del servizio. Non saranno previste prestazioni sostitutive del servizio mensa.

12) Straordinari e maggiorazioni
[…]
Nell’ambito delle turnazioni saranno effettuate una pausa pranzo retribuita di 30 minuti nonché una pausa intermedia retribuita di 10 minuti: non verrà riconosciuto alcun diritto compensativo al lavoratore che per qualsiasi causa non ne usufruisca. La pausa pranzo di 30 minuti retribuita assorbe la maggiorazione del 4% prevista dal CCNL per il turno diurno.
[…]

Imola, 27/01/2023