Tipologia: Ipotesi accordo CIA
Data firma: 9 maggio 2017
Validità: 01.09.2016 - 31.08.2019
Parti: Azimut-Benetti e RSU/Fiom-Cgil, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici, Cantieri navali, Azimut-Benetti
Sommario:
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Premessa |
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Art. 8 - "Gettone di intervento" |
Ipotesi di accordo Contratto aziendale di II° livello
Il giorno 9 Maggio 2017, presso la sede dell'Azimut-Benetti spa, in Viareggio, si sono incontrati: la Azimut-Benetti spa […] e l'RSU dello stabilimento Azimut-Benetti di Viareggio […] assistiti dalla OO.SS. di Viareggio Fiom-Cgil […] e Uilm-Uil […]
Premesso che:
Nel corso degli incontri che si sono articolati nei mesi per il rinnovo del presente Contratto Integrativo Aziendale, le Parti hanno ampiamente dibattuto sulla necessitai dell'impresa di rispondere prontamente ai mutevoli scenari di mercato per competere in un settore complesso quale quello della nautica di lusso, anche con riferimento al segmento delle imbarcazioni semicustom in materiale composito realizzate presso lo stabilimento di Viareggio, caratterizzato da una molteplicità di specificità commerciali ed industriali che incidono sulla redditività d'impresa. Tra queste, per citarne alcune, si ricordano:
• un bacino di potenziali clienti estremamente ristretto;
• una concorrenza spietata fatta da molti cantieri offerenti, spesso con politiche di prezzo di "ingresso", con strutture organizzative ridotte all'essenziale e minimi investimenti nel prodotto e nel processo;
• caratteristiche "anticonvenzionali" del cliente: facoltoso, emotivo, propenso all"'affare";
• elasticità della domanda al prezzo proporzionale alla qualità percepita del brand;
• caratteristiche del prodotto:
- bene di lusso, estremamente complesso;
- forte puntualità nelle consegne ed alto contenuto di stagionalità che si ripercuotono su tempi di consegna vincolati e difficilmente posticipabili se non a seguito di specifici accordi commerciali o dietro il pagamento di consistenti penali;
- elevatissimi standard qualitativi.
In funzione dello scenario e dei fattori sopra citati, l'Azienda ha ampiamente dettagliato alle OO.SS. territoriali e alle RSU un piano industriale teso a confermare il ruolo strategico del comprensorio viareggino con riferimento alla progettazione, prototipia e produzione delle seguenti gamme prodotto in materiale composito di lunghezza superiore ai 24 metri:
Azimut Superyacht, nelle linee dagli 87' ai 115'; Bonetti Class e Fast nelle linee dai 95' ai 145'.
Su tali presupposti ed in considerazione del perdurare dello scenario di difficoltà ed incertezza generale dell'economia mondiale, le Parti convengono sul fatto che il raggiungimento degli sfidanti obiettivi aziendali non possa prescindere da:
• un consistente incremento di redditività, efficienza e produttività, realizzate anche mediante la razionalizzazione dei processi e che consentano una redistribuzione di quote crescenti di salario variabile tra i lavoratori;
• il più razionale utilizzo degli impianti;
• il miglioramento continuo della qualità del prodotto;
• la definizione di ogni più opportuna azione di efficientamento organizzativo, valorizzando le aree a più alto valore aggiunto per il Cliente finale e ricercando ogni intervento per migliorare l'efficacia e l'efficienza delle attività;
• condizioni di lavoro sempre più improntate allo sviluppo e valorizzazione delle competenze professionali, dei comportamenti relazionali ed al rispetto delle regole aziendali ed al codice etico aziendale.
Su tali presupposti è fermo convincimento delle Parti che la contrattazione collettiva aziendale rappresenti un valore nel quadro delle relazioni industriali finalizzate a determinare le condizioni necessarie all'incremento della competitività dell'impresa.
Con la stesura del presente accordo integrativo di II° Livello, le Parti dichiarano pertanto di aver positivamente completato un'importante fase di confronto, il cui esito positivo è frutto di una comune condivisione di obiettivi e costituisce una significativa conferma della continuità ed efficacia del sistema di relazioni industriali all'interno dell'Azienda.
Le Parti, con reciproco senso di responsabilità, confermano sin d'ora la propria disponibilità ad attivare, durante il periodo di vigenza del presente contratto integrativo è nel caso in cui dovesse manifestarsi un sostanziale mutamento degli scenari di mercato é/o aziendali ad oggi prevedibili, qualsiasi tipo di confronto e dialogo propedeutici ad individuare le azioni necessarie al recupero e/o all'ulteriore miglioramento della competitività aziendale.
Le premesse fanno parte integrante del seguente accordo.
Titolo I Parte normativa
Art. 1 - "Relazioni industriali"
È obiettivo delle Parti, nel riconoscimento reciproco di rispettivi ruoli e responsabilità, dare continuità e riconfermare anche per il futuro, il sistema di relazioni industriali sin qui utilizzato che ha consentito di governare le criticità e le fasi di cambiamento intervenute negli ultimi anni sullo stabilimento di Viareggio e che dovrà supportare il degli sfidanti obiettivi aziendali previsti nei prossimi anni.
A tal fine le Parti convengono sull'opportunità di confermare i tavoli periodici per un confronto/aggiornamento sui temi e sugli aspetti disciplinati dal presente Contratto di secondo livello, come nei successivi articoli dettagliati.
Le Parti si impegnano sin d'ora ad assicurare la necessaria riservatezza in merito alle informazioni confidenziali di cui entreranno in possesso nei suddetti tavoli.
Le parti si impegnano dalla data di sottoscrizione del presente accordo e fino alla sua scadenza, a non presentare rivendicazioni con riferimento alle materie, sia di natura economica e normativa afferenti l'accordo aziendale, fatto salvo quanto previsto nei suoi contenuti.
Su base annuale sarà programmato, ad inizio anno nautico, un incontro aperto alle RSU, alle OO.SS. di categoria ed, eventualmente, confederali, durante il quale saranno esposti gli andamenti economico produttivi della società, col fine di fornire informazioni sull'andamento generale del mercato di riferimento nazionale ed internazionale e previsioni sul piano produttivo della stagione nautica in corso e della successiva, con piano industriale.
Art. 2 - "Orario di lavoro e turno estivo"
Premesso che la durata settimanale dell'orario di lavoro è fissata in 40 ore, distribuite su cinque giorni dal lunedì al venerdì, le parti confermano i seguenti orari di lavoro, come da verbale di accordo del 11/12/2013:
Personale Operaio
Dalle ore 07.30 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 16.30
Rimane valido per il solo reparto Officina quanto già concordato nel verbale di accordo del 25/07/2007 e dell'accordo del 31/05/2010
Personale Impiegatizio
Al fine di uniformare ed armonizzare lo svolgimento delie attività impiegatizie, garantendo una maggiore contemporaneità delle presenze all'interno dell'Azienda, si stabilisce, nel rispetto delle 8 (otto) ore lavorative giornaliere, l'introduzione delle seguenti fasce orarie:
- Fascia di flessibilità in ingresso pari a 30 minuti dalle ore 07.30 alle ore 08.00, da recuperare in uscita serale dalle ore 15.30 alle ore 17.00 per gli Impiegati Produttivi;
- Fascia di flessibilità in ingresso pari a 60 minuti dalle ore 08.00 alle ore 09.00, da recuperare in uscita serale dalle ore 17.00 alle ore 18.00 per gli Impiegati Non Produttivi;
- Fascia di flessibilità in pausa pranzo di 60 minuti non retribuita compresa tra le ore 12.00 e le ore 14.00, secondo le seguenti tre fasce orarie: dalle 12,00 alle 13,00 oppure dalle 12,30 alle 13,30 oppure dalle 13,00 alle 14,00;
- Fascia di rigidità all'interno della quale tutto il personale impiegatizio non produttivo è presente in Azienda dalle ore 09.00-12.00 e dalle ore 14.00-17.00.
Le stesse regole saranno valide anche per i part-time.
Con l'obiettivo di limitare il ricorso al lavoro straordinario, si stabilisce, per particolari esigenze tecnico-organizzative preventivamente concordate con la RSU, la facoltà aziendale di ricorrere ad orari differenziati rispetto al suddetto orario unico e procedere all'istituzione di turni (anche per singoli reparti/funzioni e anche per personale impiegatizio).
Sarà fatto ricorso all'applicazione delle norme previste dal CCNL di categoria per il rispetto di quanto previsto nel regolamento aziendale in riferimento a quanto definito.
Art. 3 -"Formazione"
Le Parti, fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL, concordano nel considerare la formazione e la crescita professionale del personale un fattore di vantaggio competitivo dell'impresa. L'investimento sul capitale umano rappresentato dalla formazione, oltre a guidare le persone verso comportamenti in sintonia con i valori del "sistema azienda" di cui fanno parte, rappresenta un importante elemento motivazionale nonché! uno stimolo al cambiamento ed al miglioramento continuo, fattori indispensabili all'Azienda per poter differenziarsi e competere sul mercato.
A tal riguardo l'Azienda e la RSU intendono mantenere un confronto proficuo di ascolto, di condivisione e di proposta in tema di formazione per tutti i lavoratori/trici al fine di migliorare la professionalità attraverso la conoscenza del ciclo produttivo, delle tecnologie impiegate, la qualità del prodotto oltre che la conoscenza di tutte le norme di sicurezza.
L'Azienda a tal proposito si impegna, sulla base delle priorità stabilite dall'organizzazione e delle disponibilità economiche, a sviluppare percorsi di formazione del proprio personale sulla base di un piano di formazione definito ed approvato dalla Direzione Aziendale su base annua, con interventi formativi indirizzati sulle seguenti macro aree:
- percorsi di formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro (secondo le previsioni di legge);
- percorsi di formazione per lo sviluppo di competenze tecnico-specialistiche (hard skills);
- percorsi di formazione per lo sviluppo di competenze trasversali (soft skills) di tipo manageriale, relazionale, realizzativo, ecc....
In merito alla richiesta avanzata dall'RSU, l'Azienda conferma la propria attenzione alla problematica della formazione di ingresso nel mercato del lavoro dei giovani e quindi al più ampio tema del collegamento tra mondo scolastico e mondo delle imprese.
A tal riguardo le Parti concordano nel considerare il tirocinio formativo un utile strumento che facilita tale incontro con una modalità di formazione "on the job" che consente ai ragazzi di iniziare a comprendere ("facendo") come funzionano le imprese ed alle imprese di testare e valutare sul campo le capacità e le attitudini dei tirocinanti.
L'Azienda ricorda come negli ultimi anni siano stati numerosi i percorsi di tirocinio curriculare ed extracurriculare attivati con Università ed Istituti di Formazione (Master nazionali ed internazionali) e, in tale ottica, conferma il proprio sostegno ai progetti di formazione professionale in essere attivati attraverso la società di servizi Navigo e la Fondazione ISYL (Italian Super Yacht Life).
Le Parti stabiliscono che, nei tavoli periodici previsti dal presente accordo, l'Azienda darà riscontro alle RSU dell'avanzamento dei programmi formativi in essere.
Le parti procederanno ad una verifica aziendale, col supporto delle organizzazioni Territoriali di categoria, per verificare l'esistenza di bandi provinciali aventi ad oggetto tematiche connesse alla formazione, al fine di attivare le eventuali azioni formative del caso. La partecipazione alla formazione viene attuata attraverso comunicazione preventiva di 48 ore ai lavoratori interessati, senza aggravio economico sulla retribuzione.
Art. 5 - "Appalti"
L'Azienda e la RSU, in considerazione dell'attuale struttura industriale e modello organizzativo del comprensorio di Viareggio, concordano sulla necessità d-i potenziare un sistema positivo di relazioni industriali relativamente al tema degli appalti, fermo restando la piena applicazione del quadro normativo di riferimento afferente la materia.
In tale ottica l'azienda nel corso dell'informativa di cui al titolo "Relazioni Industriali" fornirà alle organizzazioni territoriali di categoria ed alla RSU di Viareggio:
- informativa sulla natura delle attività produttive conferite a terzi;
- i dati aggregati e dettagliati per ogni singolo sito sulle tipologie di lavorazioni conferite in appalto comprensive del dato medio dei lavoratori per tipologia di lavorazione svolta;
- l'azienda, in linea con l'attuale prassi, richiederà che le ditte assicurino ai propri dipendenti ii trattamento economico e normativo previsto dal CCNL loro applicabile e che provvedano a tutti gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei confronti dei propri dipendenti, in particolare in termini di regolarità del trattamento retributivo e contributivo, pena il decadimento dell'appalto;
- con riferimento alle attività produttive conferite a terzi, l'Azienda manterrà l'attività di controllo relativa all'applicazione da parte delle ditte in appalto del CCNL di riferimento ai propri dipendenti, al fine di garantire l'applicazione degli istituti contrattuali di categoria previsti, verrà preteso e ribadito con l'azione del RSPP e dell'ufficio sicurezza, anche attraverso il coinvolgimento degli RLS, che le ditte appaltatoci forniscano ai propri dipendenti le necessarie dotazioni antinfortunistiche e di applicare le misure idonee allo svolgimento delle lavorazioni in condizioni di sicurezza.
L'Azienda ribadisce infine l'importanza di strutturare un sistema di appalti integrato concepito su una logica di partnership, che agisca nella direzione, già peraltro avviata, della progressiva riduzione della frammentazione delle ditte appaltatrici, con l'obiettivo di favorire la collaborazione con ditte maggiormente strutturate (possibilmente del territorio) che garantiscano una sempre maggiore qualità del servizio, affiancata da adeguate garanzie di solidità organizzativa oltreché economico-finanziaria.
L'Azienda si impegna a monitorare il rispetto delle regole aziendali dei dipendenti delle ditte appaltatrici anche con riferimento alle dotazioni di vestiario da lavoro e al divieto di consumare pasti all'interno delle aree produttive
Restano infine confermate le competenze di indirizzo presso i tavoli istituzionali aperti nel territorio in tema di sicurezza, appalti e formazione cui già partecipano le organizzazioni di rappresentanza sindacali e datoriali e presso le quali le Parti potranno segnalare spunti ed opportunità di miglioramento su tematiche trasversali afferenti a tematiche più generali di assetto di comparto.
Art. 6 - "Ambiente e sicurezza"
Le Parti riconoscono che salute e sicurezza sui luoghi di lavoro rappresentano un valore irrinunciabile da tutelare e perseguire con azioni quotidiane mirate alla eliminazione o, laddove non possibile, alla continua minimizzazione dei fattori di rischiò attraverso un sistema che ponga la prevenzione al centro del modo di lavorare di ciascun lavoratore e favorisca la diffusione tra le maestranze, sia interne che esterne, della cultura della sicurezza.
A tal fine le Parti confermano quanto segue:
- la necessità di effettuare le verifiche del caso sui luoghi di lavoro al fine di constatare l'applicazione di quanto previsto in materia dal Dlgs. 81/2008;
- di garantire l'idoneità dei dispositivi individuali di protezione e degli indumenti di lavoro, al fine di un loro corretto utilizzo;
- con riferimento alle visite mediche preventive e periodiche, convenendo sulla necessità che le indagini cliniche siano "mirate al rischio", le Parti concordano sulla opportunità di mantenere con il Medico Competente aziendale protocolli sanitari diversificati sulla base delle mansioni e del rischio connesso;
- per quanto attiene al tema delle lavorazioni incompatibili l'Azienda, attraverso i propri responsabili di produzione e l'ufficio Sicurezza ed anche attraverso il coinvolgimento dell'RLS, si impegna a sviluppare un piano di gestione delle lavorazioni che, nell'ottica di garantire la sicurezza all'interno del processo produttivo, sia funzionale alla non sovrapposizione tra attività incompatibili (esempio verniciature e saldature) anche attraverso il ricorso ad orari differenziati o, laddove possibile e previsto dalla legge, ad interventi mirati alla delimitazione e all'isolazione delle aree interessate.
Tali principi sono alla base della certificazione OHSAS 18001 attuata negli scorsi anni dall'Azienda anche sullo stabilimento di Viareggio, che ha comportato l'implementazione di un sistema di gestione che garantisse un adeguato controllo riguardo alla (sicurezza e alla salute dei lavoratori, oltre quanto previsto dalle normative cogenti ed in base a pericoli e rischi associati, potenzialmente presenti sul posto di lavoro.
Le Parti convengono sull'importanza del piano di mantenimento della certificazione OHSAS 18001 che l'Azienda ha portato avanti e che proseguirà durante il periodo di vigenza del presente accordo, che va nella direzione condivisa di creare i presupposti per il consolidamento della cultura della sicurezza in Azienda.
L'azienda si impegna a garantire la disponibilità di usufruire anche per il personale delle ditte appaltatrici di refettori/salette nell'ambito dei cantieri di lavoro atti al consumo di bevande o cibi. Queste saranno rese poste nelle disponibilità anche dei lavoratori delle ditte appaltatrici che potranno utilizzare anche il servizio Mensa.
Si stabilisce inoltre che, all'interno degli incontri periodici mensili o a richiesta delle parti:
- verranno analizzate le possibili criticità emerse in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché le relative eventuali azioni di miglioramento;
- l'Azienda darà puntuale informativa e aggiornamento sullo stato di avanzamento del programma di mantenimento della certificazione OHSAS 18001 in relazione al sito produttivo di Viareggio.
Art. 7 - "Vestiario"
Con riferimento alla dotazione di vestiario da lavoro per i lavoratori interinali), le Parti confermano il principio secondo il quale il vestiario: debba essere distribuito esclusivamente ai lavoratori che svolgano la propria attività lavorativa prevalentemente nelle aree operative del cantiere (personale produttivo) nelle quali si intendono ricomprese:
- Area Operations (allestimento nuove costruzioni);
- Area Logistica (movimentazioni interne ed esterne, magazzino, smaltimento rifiuti);
- Area Sicurezza (manutenzione e sicurezza operativa);
- Area Garanzie Operative;
- Area Refitting & Repair Operativo;
- Area Trade-In Operativo;
- Area Qualità.
Per i suddetti lavoratori si confermano le seguenti dotazioni, come da seguente dettaglio distinto per stagione invernale ed estiva:
| Dotazione Invernale | Dotazione Estiva |
| Distribuzione con cadenza annuale n. 1 felpa leggera n. 1 maglione pesante n. 1 polo manica lunga n. 2 pantaloni n. 5 paia di calzini di lana |
Distribuzione con cadenza annuale n. 1 gilet n. 4 polo n. 2 pantaloni n. 5 paia di calzini cotone n. 5 t-shirt per il solo personale operaio di Officina (in sostituzione alle 4 polo) |
| Distribuzione con cadenza biennale (con franchigia per sostituzione causa usura, danneggiamento, etc... pari al 30% delle quantità distribuite) n. 1 cappellino n. 1 giubbotto |
Distribuzione con cadenza biennale (con franchigia per sostituzione causa usura, danneggiamento, etc... pari ai 30% delle quantità distribuite) n. 1 cappellino |
Al fine di ottimizzare l'ordine del materiale rispetto alle effettive esigenze dei lavoratori in considerazione delle possibili scorte già in loro possesso accumulate negli anni, le Parti stabiliscono che l'ordine del vestiario avverrà solo dietro espressa confermai di necessità da parte dì ciascun lavoratore beneficiario che dovrà avvenire attraverso comunicazione all'ente magazzino nei termini di seguito indicati:
- dotazione invernale: i lavoratori beneficiari dovranno confermare la loro (necessità entro il 25 settembre;
- dotazione estiva: i lavoratori beneficiari dovranno confermare la loro necessità entro il 25 marzo.
L'Azienda, sulla base delle conferme ricevute, si impegna ad effettuare (l'ordine con le seguenti tempistiche:
- dotazione invernale: entro il 30 settembre; la cui consegna dovrà avvenire entro il mese di Dicembre;
- dotazione estiva: entro il 31 marzo; la cui consegna dovrà avvenire entro il mese di Giugno.
Le Parti concordano che, per determinate categorie di lavoratori, sulla base della particolarità delle attività da questi svolte e della relativa esposizione a fattori di rischio specifici, possano essere previsti tipologie e quantitativi differenziati di vestiario (in particolare vestiario ignifugo, cerata protettiva per esposizione prolungata ad agenti atmosferici) ad integrazione o in sostituzione delle dotazioni di cui al presente articolo.
Gli impiegati tecnici le cui mansioni prevedano il "saltuario e non prevalente" impegno all'interno delle aree produttive, per l'accesso a tali aree saranno dotati, oltre che dei DPI di legge, di una tuta protettiva copri abiti.
Come per il personale produttivo, l'esigenza di tale tuta in dotazione dovrà, dagli stessi lavoratori, essere confermata all'ente magazzino con le medesime tempistiche di cui sopra. In mancanza di tale conferma l'azienda non procederà con il relativo ordine.
Si ricorda che le dotazioni di cui al presente paragrafo non ricomprendono il vestiario di rappresentanza che, nell'ambito della Brand Identity Policy, potrà essere previsto per particolari tipologie di mansioni a contatto diretto con l'esterno {cliente e/o soggetti istituzionali).
Eventuali variazioni rispetto ai contenuti del presente accordo dovranno essere preventivamente concordate tra le Parti.
Art. 8 - "Gettone di intervento"
L'azienda ha rappresentato l'esigenza di normare gli interventi straordinari per attività marinaresche e manutentive per lo stabilimento di Viareggio con la finalità di presidiare, con personale qualificato, il coordinamento organizzativo ed operativo di tali attività, anche al di fuori dei normali turni di lavoro.
[…]
Art. 9 - "Prove a mare"
[…]
L'Azienda inoltre riconoscerà, solo nel caso di prove a mare che si protraggono oltre il normale orario di cantiere e comunque oltre le 8 (otto) lavorative, giornaliere e che hanno una durata di almeno 2 (due) ore, ai soli lavoratori forfettizzati ed a titolo compensativo del disagio legato alla prolungata durata della prova, verrà riconosciuto il pagamento di un gettone dell'importo di Euro 18,00 (diciotto/00) lordi per prova.
Art. 10 - "Tavolo periodico"
Le Parti convengono di incontrarsi con cadenza quadrimestrale al fine di verificare eventuali problematiche che possano essere emerse con accordo.
Viareggio, 9 maggio 2017
