Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 12 gennaio 2017
Validità: 31.12.2019
Parti: A2A/Confindustria e Filctem-Cgil, Flaei-Cisl, Femca-Cisl, Uiltec-Uil
Settori: Chimici, A2A

Sommario:

 

Premessa
1.
A. Orario di lavoro e modelli di flessibilità per il personale non turnista
B. Orario fiduciario
C. Permessi aziendali
D. Tutela della maternità e della paternità
E. Istituti feriali

 

F. Indumenti da lavoro (c.d. vestiario)
G. Trasferte e rimborsi spese
H. Trattamento economico di malattia per i lavoratori con CCNL “commercio”
I. Welfare
J. Durata dell’accordo
K. Clausola finale


Ipotesi di accordo

Milano, 12 gennaio 2017 tra la Società A2A spa in qualità di mandataria Capogruppo anche in nome e per conto delle società Unareti spa, Unareti Servizi Metrici srl, A2A Calore e Servizi srl, A2A Ciclo Idrico spa, A2A Illuminazione Pubblica srl, A2A gencogas spa, A2A Energiefuture spa, A2A Energia spa, A2A Smart City spa, Retragas srl […], assistita da Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza […] e le OO.SS. nazionali Filctem-Cgil […], Flaei-Cisl […], Femca-Cisl […], Uiltec-Uil […], congiuntamente alla delegazione trattante in materia di armonizzazione dei trattamenti “Area Energia”.

Premesso che:
• l’attuale contesto normativo e regolatorio esistente all’interno delle Società del Gruppo A2A, per effetto delle numerose operazioni societarie succedutesi nel tempo - ed in particolar modo nell’ultimo decennio - è caratterizzato da trattamenti non omogenei discendenti da accordi di secondo livello, specifici di talune aree territoriali/Società;
• coesistono, altresì, norme, diversificate in base al territorio o all’area geografica di riferimento, frutto di prassi, usi e consuetudini stratificatisi nel tempo che comportano sostanziali differenze applicative in relazione ai medesimi istituti normativi ed economici;
• nell’accordo del 19 aprile 2013 è stato condiviso il comune obiettivo di addivenire progressivamente, per fasi successive, alla definizione di trattamenti uniformi per i dipendenti del gruppo individuati dal presente accordo, pur preservando le specificità relative ai diversi business e le peculiarità operative.
Considerato che:
• le Parti, al fine di raggiungere l’obiettivo di cui alle premesse, hanno attivato dal mese di aprile 2016 un percorso di interlocuzione con il comune intento di arrivare, entro una tempistica certa, alla formalizzazione di un accordo sulla armonizzazione degli istituti di 2° livello;
• al fine di ottimizzare le tempistiche necessarie alla discussione di cui al punto che precede, le Parti hanno condiviso l’opportunità di istituire specifiche commissioni tecniche bilaterali su ciascuna tematica oggetto di armonizzazione;
• dopo vari incontri - anche mediante le commissioni tecniche di cui sopra - finalizzati ad analizzare le proposte emerse ed approfondire i relativi contenuti ed impatti, in seguito ad un articolato confronto negoziale, le Parti hanno raggiunto un’intesa complessiva sulle materie sotto riportate:
A. Orario di lavoro;
B. Orario fiduciario;
C. Permessi aziendali;
D. Tutela maternità e paternità;
E. Istituti feriali:
F. Indumenti da lavoro (c.d. vestiario);
G. Trasferta e rimborsi spese
H. Trattamento economico di malattia per i lavoratori con CCNL “Commercio”;
I. Welfare;
J. Durata dell’accordo;
K. Clausola finale.
• è volontà comune, altresì, delineare un sistema di disposizioni e di principi che consentano di individuale un impianto teso ad omogeneizzare ed uniformare i trattamenti fra le diverse Società del Gruppo, rafforzare il percorso di semplificazione dei processi amministrativi e gestionali in atto, individuando altresì istituti e regole innovative maggiormente aderenti all’attuale contesto socio-economico, e di mercato.
Tutto ciò premesso e considerato, le Partì convengono quanto segue:

1. Le premesse e quanto considerato sono parti integranti del presente accordo.


A. Orario di lavoro e modelli di flessibilità per il personale non turnista
Le Parti, a valle della sottoscrizione della presente intesa e fermo restando i principi sotto definiti, prima dell’introduzione dei diversi modelli di orario ivi previsti, in considerazione delle preminenti e peculiari esigenze operative e di business, attiveranno specifici confronti con le competenti RSU, ai sensi di quanto previsto dai CCNL di riferimento in materia di orario di lavoro (a titolo esemplificativo: orario di inizio della prestazione, attribuzione dei modelli di orario e della durata della pausa pranzo per ciascuna struttura organizzativa e pei1 le diverse figure professionali, implementazione del venerdì corto, etc..
Detti confronti dovranno esaurirsi in tempo utile al fine di consentire l'adeguamento dei sistemi amministrativi ed informativi di supporto ai nuovi modelli di orario che saranno introdotti orientativamente entro il mese di luglio 2017.
1) Distribuzione settimanale dell’orario di lavoro.
L’orario di lavoro settimanale ordinario per il CCNL “Elettrico” viene confermato in 38 ore settimanali.
L’orario settimanale ordinario per i CCNL “Commercio” e Gas-Acqua vengono confermati nella loro attuale impostazione. Per quanto attiene quest'ultimo CCNL l’eventuale passaggio alle 38 ore sarà oggetto di uno specifico confronto negoziale con le competenti RSG.
La distribuzione dell’orario ordinario settimanale, dal lunedì al venerdì, verrà articolata nella modalità del c.d. “venerdì corto”.
. In considerazione delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative nonché delle preminenti necessità di business, talune aree aziendali (a titolo meramente esemplificativo: impianti/centrali di produzione e generazione, cali center, front office) nonché alcune figure professionali in considerazione delle specificità delle attività svolte (a titolo meramente esemplificativo: autisti, centralinisti, etc...), non rientreranno in siffatta modalità di distribuzione dì orario settimanale.
Ai lavoratori percettori di ticket sarà riconosciuto il buono pasto anche nella giornata del venerdì corto; nella medesima giornata ai lavoratori sarà riconosciuta la possibilità di fruire il pasto presso la mensa e/o locali convenzionati.
Ai fine di limitare gli sprechi alimentari ed ottimizzare il servizio di distribuzione del pasto, il lavoratore dovrà preventivamente confermare la propria volontà dì fruire del servizio mensa nella giornata del venerdì corto.
Le modalità e tempi saranno definiti nell’ambito di specifici incontri con le RSU competenti.
2) Rilevazione presenze, orario di ingresso e fascia per la fruizione della pausa pranzo.
Per il personale appartenente alle strutture organizzative di “Corporate” e ad essa assimilabile, l’orario di riferimento di inizio della prestazione lavorativa viene fissato alle ore 8.00.
Per tutte le altre funzioni, viene confermato l’orario di inizio della prestazione lavorativa attualmente utilizzato nelle diverse società/sedi di lavoro.
I modelli di flessibilità, ove applicati, saranno regolamentati sulla base degli orari di inizio della prestazione testé definiti.
Ai fini di certificare la presenza correlata alle previste coperture assicurative oltre che a garantire la corretta applicazione delle norme che regolano la sicurezza sul luogo di lavoro in caso di incendi o altre situazioni di pericolo, sarà richiesto a tutti i dipendenti la timbratura a mezzo badge. Tale operazione dovrà essere/ effettuata sia all’atto di ingresso che all’uscita dalle sedi aziendali, nonché in occasione di ogni allontanamento dal luogo di lavoro, per ferie/permessi a vario titolo e/o per la fruizione del pasto, ivi compreso il servizio mensa ove presente.
Per il personale “Corporate” ed ad essa assimilabile nonché per il personale della “B.U. Commerciale” sarà possibile fruire della pausa pranzo nella fascia oraria che va dalle ore 12.00 alle ore 14.45; si intendono quindi confermate le altre fasce di pausa pranzo attualmente applicate alla restante parte del personale.
3) Definizione delle regole dei nuovi modelli di orario di lavoro.
Al fine di promuovere un miglior equilibrio e la conciliazione fra i tempi di vita e di lavoro nonché per fornire ulteriore impulso al già avviato percorso di innovazione ed attenzione da parte della Società alle politiche dì Welfare, in coerenza con la people strategy del Gruppo A2A, verranno introdotti nuovi modelli di flessibilità oraria.
• Orario flessibile giornaliero
Nel modello di orario flessibile giornaliera la flessibilità in ingresso e l’eventuale flessibilità in pausa pranzo dovranno essere recuperate nell’arco della giornata.
In considerazione delle specifiche esigenze organizzative legate alla peculiarità delle attività lavorative, la flessibilità in ingresso attribuita potrà essere pari a 10, 30 o 60 minuti (salvo specifiche diverse flessibilità per gruppi di lavoratori legate ad esigenze operative ed organizzative, da verificarsi nell’ambito di specifici incontri con le RSU). La durata della pausa pranzo sarà rigida e pari a 30, 45, 60 minuti o flessibile di 45 minuti estendibili di ulteriori 15 minuti di flessibilità.
Nel caso di attribuzione di flessibilità fino a 15 minuti sarà tollerato un ritardo in ingresso nel limite massimo complessivo di 5 minuti al mese (c.d. franchigia).
• Orario flessibile con compensazione ultragiornaliera (c.d. flessibile ultragiornaliero)
Ai dipendenti cui viene attribuito detto modello dì orario di lavoro sarà consentita una flessibilità in ingresso pari ad 1 ora e 30 minuti ed una flessibilità da usufruire nella pausa pranzo pari ad ulteriori 30 minuti.
Al fine di consentire al lavoratore la possibilità di recuperare l’intera flessibilità eventualmente utilizzata in ingresso e in pausa pranzo, la flessibilità attribuita in uscita sarà pari a 2 ore.
Ai dipendenti ai quali verrà applicata la distribuzione settimanale dell’orario di lavoro con venerdì “corto” la fascia di flessibilità, nella giornata del venerdì, si riduce ad 1 ora in ingresso con pari flessibilità in uscita.
[…]
Fatte salve le causali di assenza (ferie, permessi, etc...) che dovranno essere preventivamente richieste ed autorizzate dal diretto responsabile, il dipendente a cui verrà assegnata la flessibilità a compensazione ultra giornaliera dovrà garantire necessariamente la propria presenza in servizio dalla fine della fascia di flessibilità in ingresso all’inizio della fascia di flessibilità in uscita (c.d. fascia di presenza obbligatoria).
La durata della pausa pranzo sarà pari a 45 minuti estendibili di ulteriori 30 minuti di flessibilità.
La flessibilità, che potrà essere esclusivamente utilizzata in entrata, in pausa pranzo ed in uscita, verrà contabilizzata “al minuto” ovvero senza alcun arrotondamento e confluirà in uno specifico contatore che sarà incrementato o decrementato nel corso del mese in funzione delle ore di eccedenza/carenza effettuate rispetto all’orario teorico giornaliero attribuito.
Il singolo dipendente, all’interno delle fasce di flessibilità ed entro i limiti di cui sopra può determinare la durata della sua prestazione giornaliera.
Per ragioni tecnico produttive e/o organizzative il diretto responsabile potrà richiedere la presenza del dipendente nella fascia di flessibilità in uscita; in questo caso, le ore eccedenti l’orario teorico giornaliero verranno considerate lavoro straordinario, così come normato al successivo punto 4 della presente lettera A.
Il bilancio delle ore in eccedenza o in carenza Verrà effettuato in occasione della chiusura delle presenze del mese.
In tale circostanza verrà effettuato un controllo sulla capienza del suddetto contatore la cui oscillazione è consentita fino ad un massimo di +/- 8 ore.
Eventuali saldi positivi superiori al suddetto limite delle 8 ore non potranno essere utilizzati nel mese successivo e non daranno luogo, in alcun caso, a trattamento economico; saldi negativi superiori alle 8 ore determineranno una corrispondente trattenuta in busta paga.
In caso di variazione del proprio modello di orario di riferimento o cessazione dal servizio, eventuali saldi di flessibilità positivi o negativi, sulla scorta della regola generale di cui sopra, daranno rispettivamente luogo a liquidazione o trattenuta in busta paga.
Le Parti valuteranno la possibile estensione della flessibilità a compensazione ultragiornaliera anche ai lavoratori part-time di tipo verticale, a valle della effettiva implementazione del suddetto regime di orario.
• Orario rigido
Il modello di orario c.d. rigido, attribuito in considerazione della peculiarità delle attività lavorative, è caratterizzato dall'individuazione di un orario di lavoro predefinito nonché dall'assenza di flessibilità.
La pausa pranzo avrà una durata rigida pari a 30, 45 o 60 minuti.
In considerazione della specificità di detto modello di orario sarà tollerato un ritardo in ingresso nel limite massimo complessivo di 14 minuti al mese (c.d. franchigia).
Fermo restando il necessario rispetto dell'orario di lavoro, eventuali ritardi relativi al limite di orario di ingresso massimo consentito - così come ae1 caso di superamento di franchigia ove prevista - determineranno, sotto l'aspetto contabile-amministrativo - una scopertura di orario corrispondente alla durata effettiva del ritardo stesso (senza arrotondamenti).
A prescindere dalla tipologia di orario attribuita, salva la previa autorizzazione del diretto responsabile e la copertura mediante specifiche causali di assenza previste dalla legge, dai CCNL e dal presente accordo, non sarà consentita l'uscita anticipata rispetto al proprio orario di lavoro.
Nel caso di regime di orario flessibile, sia esso giornaliero che con compensazione ultragiornaliera, le assenze per ferie e permessi, preventivamente autorizzati, decorreranno sempre dall'inizio della fascia di flessibilità in ingresso.
In caso di adesione ad uno sciopero indetto per le prime 4 ore della giornata, la decorrenza dello stesso si intende dall'inizio dell'orario di lavoro giornaliero senza considerare eventuali flessibilità. La medesima regola si applica in caso di sciopero proclamato per le ultime ore della giornata
4) Prestazioni di lavoro straordinarie
Il ricorso alle prestazioni di lavoro in regime di straordinario riveste carattere eccezionale e deve essere esplicitamente richiesto dal responsabile diretto e da quest’ultimo preventivamente autorizzato.
Il riconoscimento del lavoro straordinario decorre dopo un limite minimo di 30 minuti continuativi al di sotto dei quali non verrà riconosciuta alcuna corresponsione economica. Al superamento di detto limite la valorizzazione avverrà in base alla durata effettiva della prestazione, con conteggio al minuto ovvero senza arrotondamenti.
In caso di prestazioni di lavoro straordinarie, tenuto conto delle regole generali di cui sopra, ai fini della corresponsione economica, sarà data facoltà al dipendente di optare, alternativamente, sin dalla prima ora di straordinario prestato, per le soluzioni qui di seguito riportate:
a. riconoscimento pieno delle ore maggiorate sulla scorta delle previsioni dei singoli CCNL;
b. riconoscimento della sola maggiorazione contrattualmente prevista ed accantonamento dell'ora ordinaria con possibilità di fruizione entro il termine massimo di 8 mesi decorrenti dal giorno della prestazione straordinaria.
Nel caso in cui, per esigenze di servizio, non fosse possibile fruire del recupero delle ore accantonate entro il limite temporale surriferito, quest'ultime verranno liquidate d'ufficio con inserimento nella prima busta paga utile.
Eventuali diverse modalità di accantonamento delle ore straordinarie/maggiori prestazioni verranno automaticamente a cessare; si intende altresì superato il meccanismo della compensazione ove previsto.

B. Orario fiduciario
Il presente modello di orario si applica a tutto il personale - ad esclusione del personale turnista e semiturnista - inquadrato nelle categorie A1, A1S, AS, ASS del CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico, ai livelli 7° e 8° del CCNL Gas Acqua e al livello 1° del CCNL “Commercio” sulla base di quanto definito e convenuto negli accordi sindacali del 19 e 24 giugno 2007.
Con specifico riferimento al personale in forza presso gli impianti e le centrali di generazione a cui alla data di sottoscrizione del presente accordo non risulta attualmente applicato il modello di orario fiduciario, ferme restando le regole pattuite in materia nella presente intesa, le Parti convengono sulla necessità di attivare specifici incontri con le competenti RSU per definire i tempi di una graduale implementazione.
Al personale rientrante nelle categorie/livelli di cui sopra, in considerazione dell'appartenenza a categoria direttiva, non verranno riconosciute eventuali prestazioni eccedenti l'orario normale contrattuale (ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003 - Lavoro straordinario) ad eccezione delle seguenti fattispecie:
a. chiamata per prestazioni durante l'effettuazione del turno di reperibilità;
b. prestazioni effettuate tra. le ore 22.00 e le ore 06.00;
c. lavori necessari a garantire la continuità del servizio su disposizioni della sala controllo;
d. prestazioni effettuate di sabato e durante le giornate festive.
L’orario fiduciario si intende altresì sospeso, previo confronto con la competente RSU, laddove la prestazione di lavoro da rendersi in regime di trasferta comporti, per le peculiari modalità della sua esecuzione (ad esempio nell’attività di manutenzione o avvio/commissioning impianti) la necessità di una straordinaria continuità della prestazione di lavoro che risulti incompatibile con detta modalità di orario. Resta confermato che venuta meno la specifica esigenza sopra indicata, al lavoratore continuerà ad essere applicato l’orario fiduciario.
Fermo restando quanto sopra, potranno essere individuate con le competenti RSU ulteriori e specifiche casistiche al ricorrere delle quali detto modello di orario fiduciario non sarà applicato.
Al dipendente rientrante in detta tipologia di orario è richiesta la timbratura tramite badge ogni qualvolta entri od esca da una sede aziendale al fine di certificare, per motivi di sicurezza, la presenza nella sede stessa; lo stesso manterrà come riferimento l’orario di lavoro assegnato, facendosi autorizzare dal responsabile e comunque giustificando con specifico permesso qualunque assenza di durata significativa all’interno della giornata di lavoro.
Annualmente al personale al quale è attribuito l'orario fiduciario, contestualmente alla politica retributiva aziendale, verrà riconosciuto un importo lordo una tantum, riproporzionato al periodo di attribuzione dell’orario fiduciario, pari al 3,5% dei minimi tabellari mensili in vigore al 31 dicembre dell'anno di riferimento moltiplicati per 14.
Per il personale reperibile l'importo di cui sopra verrà erogato nella misura del 85%.
Eventuali ulteriori riconoscimenti individuali avverranno sulla base di valutazioni quali/quantitative della prestazione.
Gli importi riconosciuti, sia per quanto attiene alla quota garantita sia per quella “variabile” saranno utili ai fini del trattamento di fine rapporto.
Annualmente, di norma nel mese di febbraio, in occasione di uno specifico Incontro, l’Azienda comunicherà alle competenti RSU, una informativa sulle erogazioni economiche effettuate oltre la quota garantita, suddivisa per livello e fasce economiche.

C. Permessi aziendali
In relazione all’obiettivo comune di realizzare un sempre più crescente bilanciamento tra la gestione dei tempi di vita e di lavoro e tenuto conto del l’evoluzione delle esigenze personali nel ciclo di vita nonché dei bisogni familiari, le Parti convengono di rimodulare l’attuale sistema dei permessi aziendali in vigore, individuando un modello innovativo ed inclusivo, universalmente applicabile a tutti i dipendenti del Gruppo così come individuati dal presente accordo.
Sono fatte salve, anche sulla scorta delle specifiche previsioni dei CCNL di riferimento, le esigenze tecnico-organizzative aziendali relativamente alla necessità di copertura turno per la garanzia di continuità del servizio.
1) Permessi retribuiti per visite mediche ed esami specialistici, esami “prericovero” e cure terapiche
Saranno riconosciuti permessi retribuiti per visite mediche ed esami specialistici (ivi compresi gli esami ematici), esami “prericovero” e cure terapiche della durata pari alla prestazione effettuata, nonché i tempi di spostamento da c/o per la sede di lavoro fino ad un massimo di un’ora finalizzata al raggiungimento della struttura medica e per l’eventuale rientro in ufficio. Tale permesso, che sarà concesso in caso di prestazione lavorativa minima di almeno 30 minuti, dovrà essere giustificato attraverso la presentazione di idonea documentazione rilasciata dal medico specialista o dalla struttura sanitaria recante i dati del dipendente, la data, l’orario di inizio ed il termine della prestazione.
La certificazione medica dovrà essere consegnata entro il primo giorno lavorativo utile successivo alla visita medica o terapia, in caso di cicli di cura potrà essere presentata un’unica certificazione entro la fine del mese; rimane inteso che, secondo le modalità in atto, sono escluse da tale fattispecie le visite mediche sportive, visite legali per cause estranee al rapporto di lavoro nonché le visite mediche effettuate presso il proprio medico di base.
L’azienda conferma la propria disponibilità a considerare specifiche esigenze terapiche per malattie connotate da comprovata gravità.
2) Permesso assistenza per visita medica specialistica e degenza ospedaliera […]
3) Permesso nascita figlio
[…]
4) Permesso nonni
[…]
5) Permesso aziendale aggiuntivo per causali di cui alla L. 53/2000 [
…]
6) Permessi Studio
[…]
7) Permesso per attività di volontariato per attività di primo soccorso (ex 118)
[…]
8) Permesso per disservizio mezzi pubblici o eventi atmosferici straordinari
[…]
9) Permesso Circolo Ricreativo Craem (sede Signora, Caracciolo e Grosio)
[…]

D. Tutela della maternità e della paternità
L’Azienda, ai fini di sostenere fattivamente forme di conciliazione vita-lavoro e con l’obiettivo di dare sempre maggior impulso a strumenti di welfare, in particolar modo nei confronti delle lavoratrici madri, riconoscerà a quest’ultime, laddove assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un mese aggiuntivo al congedo obbligatorio previsto ai sensi dell’art. 16 e ss. del D. Lgs. n. 151/2001.
Durante tale periodo, che verrà utilizzato successivamente alla fruizione dell’astensione obbligatoria, senza soluzione di continuità con essa. l’Azienda corrisponderà la retribuzione piena.
Nel caso di fruizione di congedo parentale, l’Azienda riconoscerà ai lavoratori, per un massimo di due mesi, i ratei di tredicesima, quattordicesima e di ferie.

F. Indumenti da lavoro (c.d. vestiario)
Il mutato scenario societario, volto a favorire l’integrazione dei processi e l’evoluzione dei business nell’ambito dell’intero Gruppo A2A, ha ridisegnato, da ultimo nella B.U. “Reti e calore” e nella B.U. “Generazione e Trading”, nuovi assetti tali da comportare una progressiva riduzione delle differenziazioni inerenti le tipologie di indumenti da lavoro correlate alle relative mansioni ed una rivisitazione delle politiche di distribuzione e della qualità dei capi di vestiario.
Il vestiario definito come “generico” (ovverosia quello non legato a caratteristiche di protezione individuale) sarà distribuito secondo la modalità cosiddetta “a consumo”. Pertanto, dopo una prima fornitura iniziale, gli indumenti da lavoro saranno distribuiti esclusivamente a seguito di logoramento
Resta inteso che gli indumenti precedentemente distribuiti non dovranno essere restituiti e comunque non saranno sostituiti in caso di usura o deterioramento.
Nel caso di cambio mansione che preveda una diversa dotazione, gli indumenti da lavoro precedentemente distribuiti dovranno essere contestualmente resi e saranno sostituiti dai capi di vestiario correlati alla nuova mansione.
La regolamentazione di distribuzione suesposta non si applica ai capi di vestiario individuati come “DPI” o comunque caratterizzati da componenti e specifiche tecniche volte a garantire la protezione individuale sulla scorta delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Detta tipologia di vestiario, infatti, sarà distribuita secondo le norme sulla sicurezza vigenti e le certificazioni sulla durata dell’indumento da lavoro rilasciate dai fornitori.
Nell’ottica di uniformare la tipologia di vestiario in uso, sia esso generico che DPI, la Società procederà, altresì, ad una analisi di tutte le tipologie di indumenti attualmente in uso, con l’obiettivo di definire, previa consultazione degli RLS competenti, la dotazione da associare ad ogni singola mansione, individuando una distribuzione omogenea per specifiche categorie di lavoratori, mantenendo costanti gli standard correlati al capo di vestiario, superando le differenziazioni attualmente esistenti all’interno del Gruppo per medesime figure professionali.

K. Clausola finale
In considerazione della complessità delle tematiche trattate nella presente intesa, anche al fine di monitorare gli impatti applicativi conseguenti alla rivisitazione degli istituti ivi contenuti, le Parti convengono sull’opportunità di istituire una specifica commissione bilaterale, costituita da due rappresentanti per ogni confederazione stipulante.
In caso di dubbi applicativi in merito a quanto definito nella presente intesa viene demandato alla suddetta commissione il compito di interpretare le disposizioni ivi contenute.
La commissione si riunirà su richiesta di una delle Parti.