Tipologia: Contratto aziendale di secondo livello
Data firma: 22 settembre 2014
Validità: 01.01.2014 - 31.12.2015
Parti: iGuzzini illuminazione/Confindustria e RSU/Filctem-Cgil, Cisl, Femca- Cisl, Ugl
Settori: Chimici, Illuminazione, iGuzzini
Fonte: filctemcgil.it
Sommario:
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Premessa |
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Art. 5 Maggiorazione lavoro straordinario |
Contratto aziendale di secondo livello
In data 22/09/2014 presso la sede di Confindustria Macerata, corrente in Macerata, tra l’azienda iGuzzini illuminazione spa […], assistiti da […] Confindustria Macerata e la RSU aziendale […], assistiti da […] Filctem-Cgil di Macerata, […] Cisl Marche e […] Femca- Cisl Marche e […] Ugl provinciale, viene sottoscritto il seguente contratto aziendale di secondo livello.
Premessa
Le parti riconfermando lo spirito degli accordi Interconfederali e della regolamentazione contrattuale vigenti, concordano sull’opportunità di sviluppare un livello di contrattazione aziendale finalizzato all’adeguamento delle retribuzioni con l’andamento economico dell’impresa e al recupero di maggiori margini di efficienza aziendale.
• il costante e notevole impegno per l'acquisizione di nuovi spazi di mercato;
• la ricerca di nuove soluzioni di prodotto e di nuove tecnologie;
• la crescita professionale del personale attraverso l’aggiornamento permanente;
• il massimo mantenimento della forza lavoro e, per le funzioni strategiche, l’ampliamento della base occupazionale, attraverso sistemi di selezione del personale altamente professionali ed innovativi;
lo sviluppo della formazione professionale e riqualificazione del personale verso quei processi produttivi adeguati alle innovazioni tecnologiche;
• l’attenzione alle problematiche della sicurezza, igiene ed ambiente di lavoro anche attraverso la predisposizione di servizi finalizzati al miglioramento della qualità del rapporto di lavoro;
• lo sviluppo della flessibilità produttiva anche attraverso la ricerca di nuove soluzioni;
• il massimo coinvolgimento ed impegno di tutto il personale.
Art. 1 Informazione
Relativamente all’informazione circa l’andamento aziendale, le parti convengono sulla necessità di mantenere gli incontri periodici trimestrali già previsti.
In tali occasioni verranno fomite, dalla Direzione Aziendale, informazioni relative a:
• personale in forza, suddiviso tra personale con contratto a tempo indeterminato ed a tempo determinato e inquadramenti;
• ore lavorate supplementari e straordinarie, ripartite tra lavoratori full-time e part-time;
• andamento dei parametri utili ai fini della determinazione del premio variabile previsto dal presente accordo;
• investimenti;
• stato delle assunzioni o trasformazioni a part-time
Art. 4 Orario di lavoro
L’intervallo retribuito per tutti i lavoratori turnisti, fermo restando quanto previsto all’art. 3 bis dell’Accordo Integrativo del 11/11/1986, viene confermato di 20 minuti giornalieri. Relativamente ai dipendenti con orario di lavoro giornaliero, laddove viene osservata la pausa colazione, essa è confermata di 20 minuti, da recuperare.
Part-time durante la vigenza del presente accordo, l’azienda sperimentalmente valuterà positivamente, nel rispetto delle esigenze tecnico-produttive, richieste di trasformazione da full- time a part-time nella misura massima aggiuntiva rispetto al CCNL di settore vigente, pari all’ 1 % del personale in forza nell’unità di Recanati, nell’anno di riferimento (2014 e 2015) e comunque a termine per un periodo massimo di 6 mesi prorogabile fino a 12, che non vada oltre il 31/12/2015.
