Cassazione Penale, Sez. 1, 30 agosto 2024, n. 33319 - Omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro e divieto temporaneo di esercitare l'impresa nel settore del trasporto pubblico e privato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta da:
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Presidente
Dott. FIORDALISI Domenico - Consigliere
Dott. CALASELICE Barbara - Relatore
Dott. ALIFFI Francesco - Consigliere
Dott. TORIELLO Michele - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A., nato a V in data (omissis);
avverso l'ordinanza del 22/01/2024 del Tribunale di Torino in funzione di riesame;
udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, L. Tampieri, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
Fatto
1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Torino in funzione di riesame, ha rigettato l'appello, proposto ex art. 310 cod. proc. pen., nell'interesse di A.A. avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, in data 14 novembre 2023, ha rigettato l'istanza di revoca della misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare l'impresa nel settore del trasporto pubblico e privato, disposta dal Tribunale del riesame in data 13 dicembre 2022, in relazione al reato di omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, aggravato dal verificarsi del disastro ex art. 437 cod. pen.
1.1. Il Giudice aveva respinto l'istanza di revoca rilevando che sul provvedimento del Tribunale con funzione di riesame del 13 dicembre 2022, con il quale, in accoglimento dell'appello della parte pubblica, era stata disposta la misura interdittiva, era intervenuto giudicato cautelare per la rinuncia, da parte del ricorrente, al ricorso per cassazione proposto e che la difesa con istanza ex art. 299 cod. proc. pen. aveva censurato la parte dell'ordinanza relativa all'attualità delle esigenze cautelari, senza richiedere alcuna rivalutazione degli elementi di fatto indicati dal Tribunale a fondamento del giudizio di persistenza del pericolo di recidiva specifica.
Il Giudice aveva riscontrato, quale unico elemento che non era stato preso in considerazione nel provvedimento che aveva disposto la misura, l'attuale veste di A.A. quale liquidatore di Ferrovie del Mottarone Srl, dal 12 dicembre 2022, con poteri limitati al compimento di atti finalizzati alla conservazione del valore dell'impresa, con espressa esclusione dell'esercizio provvisorio come stabilito dall'assemblea dei soci dell'ente, in data 27 settembre 2023.
A ciò si sarebbe affiancato, secondo l'istanza di revoca, il decorso del tempo e il fatto che A.A., per cinque mesi, prima che il provvedimento cautelare applicativo diventasse definitivo, aveva svolto l'attività di noleggio auto con conducente, serbando un comportamento che non aveva dato adito a censure di nessun genere.
Con esclusivo riferimento ai fatti nuovi sopraggiunti, il primo Giudice ha rilevato come la chiusura dell'impianto era già stata data per assodata dal Tribunale del riesame che aveva applicato la misura, ma tale circostanza era stata reputata sub valente rispetto al significato delle iniziative giudiziarie intraprese dal gestore, soprattutto alla persistenza del periculum in ragione dei profili di gravità della colpa imprenditoriale allo stesso ascrivibile, considerata la risalente reiterata inosservanza di cautele imposte da norme regolamentari, di diligenza e prudenza come ricostruito dall'ordinanza impositiva della misura.
Quanto al tempo trascorso, l'assenza di cariche gestorie in capo alla società esercente così come la qualifica di liquidatore erano fattori con portata decisivamente recessiva rispetto a quelli indicati come rivelatori di persistenti esigenze cautelari:
- la risalenza nel tempo di plurime condotte negligenti e imprudenti di cui A.A. è gravemente indiziato;
- l'esistenza di due procedimenti penali per fatti commessi in relazione ad una realtà imprenditoriale che è quella della slittovia di Alpyland.
A fronte di tali elementi l'attività svolta da A.A. di noleggio con conducente risultava inidonea a incidere sulla persistenza del pericolo, sia perché relativa al settore del trasporto pubblico in cui l'appellante aveva dimostrato di non sapersi attenere al rispetto delle norme di sicurezza, sia per la brevità del tempo perché il ricorrente svolgeva tale attività da pochi mesi prima che il provvedimento cautelare divenisse definitivo.
1.2. Con l'atto di appello si contestava l'ordinanza di rigetto sostenendo che, in presenza di elementi nuovi, si sarebbe dovuto rivalutare complessivamente il quadro probatorio.
Più precisamente, la difesa ha lamentato che la valutazione circa la sussistenza del pericolo di recidiva doveva riguardare il pericolo, concreto e attuale, che l'indagato commetta attraverso assimilabili modalità esecutive, reati che sono espressione di fattispecie criminose posti a tutela del medesimo bene giuridico.
Sicché, l'assenza di cariche e gestorie che consentano a A.A. di reiterare le condotte negligenti, in un contesto imprenditoriale organizzato, per l'appellante, eliminerebbe qualunque esigenza cautelare ribadendo che l'indagato, nell'immediatezza dei fatti, aveva rinunciato alla carica di amministratore ricoperta nella 4MG Srl, rassegnando dimissioni irrevocabili.
Sicché, il fatto di essere socio di tale realtà imprenditoriale non avrebbe potuto determinare alcuna interferenza nell'amministrazione e non avrebbe potuto incidere, in alcun modo, sulle esigenze cautelari.
Inoltre, A.A. ha posto in liquidazione la società Ferrovie del Mottarone in x data 12 dicembre 2022, con esclusione del liquidatore dai poteri di esercizio provvisorio dell'ente, anche in relazione a singoli rami.
Quanto ai due procedimenti presi in esame, la difesa ha rilevato che, a fronte dello spirare dei termini di indagine, l'Autorità giudiziaria non aveva intrapreso a carico dell'odierno ricorrente alcuna iniziativa.
Circa l'attività di noleggio con conducente iniziata da A.A., l'appellante ha notato che il primo giudice ha valorizzato in negativo il settore di interesse, rilevando, però, che si tratta di attività che nulla ha a che fare con la gestione di un impianto funiviario, né con un'organizzazione complessa, trattandosi di attività che, dunque, non può fondare un giudizio di sussistenza del pericolo di recidiva. Del resto, A.A., nei cinque mesi in cui aveva svolto questa attività aveva tenuto un comportamento irreprensibile.
Infine, il primo giudice ha omesso di motivare sul decorso del tempo in relazione alla sua incidenza nella valutazione di permanenza dell'esigenza cautelare ravvisata, osservando come, dall'ordinanza applicativa, sia trascorso un anno e dall'evento due anni e mezzo.
1.3. A fronte di tali motivi di appello, il Tribunale, con le motivazioni di cui a p. 4 e ss., ha respinto l'impugnazione.
2. Propone tempestivo ricorso per cassazione l'indagato, per il tramite del difensore, affidando le proprie doglianze ad un unico motivo, con il quale si deduce mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, nonché inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 274, comma 1, lett. c) e 299 cod. proc. pen. per aver considerato insufficiente la messa in liquidazione della società e la limitazione dei poteri del liquidatore ad incidere sulle esigenze cautelari e non rilevante la distanza temporale tra i fatti e l'emissione dell'ordinanza.
2.1. Quanto alla messa in liquidazione della società e alla limitazione dei poteri del liquidatore, si rileva che l'ordinanza del Tribunale che ha applicato la misura interdittiva aveva fondato la sussistenza del pericolo di recidiva, a carico del ricorrente, sul mantenimento, da parte di quest'ultimo, del ruolo di amministratore unico di Ferrovie del Mottarone Srl, carica che gli avrebbe permesso di riprendere il controllo della funivia del Mottarone, dove è avvenuto il tragico incidente del 21 maggio 2021.
Si valorizzava, in quella sede, anche la pluralità di iniziative giudiziarie attivate da A.A., volte ad opporsi alla revoca della concessione dell'impianto.
Il ricorrente evidenzia, che l'indagato ha sempre sostenuto che le azioni giudiziarie promosse da Ferrovie del Mottarone Srl non rappresentavano la volontà di proseguire l'attività ma miravano a salvaguardare gli interessi economici dell'ente, tenuto conto che queste erano dirette a far conseguire il credito alla società, già vantato nei confronti del Comune di Stresa, per gli investimenti effettuati in occasione della revisione dell'impianto e per contestare la revoca della concessione della funivia.
Si rileva, però, che l'impianto è ancora sotto sequestro ed inagibile e che, quindi, non potrebbe funzionare.
In ogni caso, si rimarca che A.A. non ha alcuna intenzione di ripristinare l'esercizio dell'impianto funiviario, tanto che questi ha posto in liquidazione la Srl, a far data dal 12 dicembre 2022, con esclusione esplicita per il liquidatore dai poteri di esercizio provvisorio della società, anche in relazione a singoli rami.
Gli argomenti svolti sul punto dal Tribunale in sede di appello, non tengono conto che la liquidazione della Srl dimostra la volontà del A.A. di non riprendere, nuovamente, anche in futuro l'esercizio funiviario.
Il fatto che i poteri del liquidatore sono sempre revocabili non è significativo perché non si indica alcun elemento fattuale dal quale desumere che sia intenzione di A.A. revocare lo stato di liquidazione della società e riassumere la qualifica di amministratore unico, onde riprendere l'esercizio dell'attività funiviaria.
Per la difesa, anzi, depongono in senso contrario il fatto che l'impianto è sotto sequestro, con una cabina mancante e che il suo ripristino passerebbe attraverso un dispendioso e lungo intervento di manutenzione.
A.A., poi, ha interrotto, definitivamente, tutti i rapporti di lavoro con le proprie dipendenze a dimostrazione del fatto che è intenzione dello stesso chiudere definitivamente la società e l'impianto.
Peraltro, tutte le attività e incombenze necessarie al ripristino dell'attività dovrebbero avvenire nell'arco di sei mesi, periodo al termine del quale la misura in atto sarebbe già scaduta.
Del resto, secondo la giurisprudenza di legittimità il pericolo di reiterazione deve essere attuale e concreto, e si è affermato che tale concretezza e attualità si traduce nell'alta probabilità del determinarsi di occasioni favorevoli alla commissione di nuovi reati (Sez. U. n. 20769 del 28/04/2016), da ricavare da comportamenti e atti concreti, espressamente indicati.
Si rileva, invece, che A.A. già nel terzo trimestre del 2021 ha interrotto tutti i rapporti di lavoro tra Ferrovie del Mottarone Srl e i dipendenti, ha posto in liquidazione la società e limitato i poteri del liquidatore ai soli atti di conservazione del patrimonio. Si tratta di comportamenti che, per la difesa, sono espressioni della volontà di chiudere la società e non di proseguirla.
Le altre due circostanze, valorizzate in sede di applicazione della misura cautelare, cioè la qualifica di socio della 4MG Srl e la pendenza di indagini nei confronti di A.A. non sono in grado da sole di sostenere la permanenza del pericolo di reiterazione.
Ciò, a fronte anche della preclusione processuale limitata allo stato degli atti, strettamente connessa al contenuto dell'art. 299, comma 1 e 2, cod. proc. pen., che attribuisce alle misure cautelari una precisa connotazione dinamica e che impone di tenere conto dei fatti sopravvenuti, ai fini di una rivalutazione globale degli elementi indiziari da cui desumere le esigenze cautelari.
Dunque, alla stregua dei nuovi elementi introdotti, prima il Giudice e poi il Tribunale avrebbero dovuto rivedere, complessivamente, il quadro indiziario posto a base della ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari all'attualità, stante la presenza di nova.
Quanto alla qualifica di socio nella 4MG Srl si osserva che A.A. ha rinunciato alla carica di amministratore nell'immediatezza dei fatti per cui è processo, il 9 giugno 2021.
Si richiama giurisprudenza di legittimità secondo la quale nel caso in cui l'agente dia le dimissioni dall'incarico che ha dato luogo al fatto per il quale si procede, questi deve continuare a mantenere una posizione soggettiva che consenta, pur nell'ambito di funzioni o incarichi diversi, di continuare a commettere condotte antigiuridiche (si richiama Sez. 6 n. 256223 del 10/01/2013).
Tale posizione soggettiva non è stata mantenuta da A.A. il quale, ad oggi, è solo socio della 4MG Srl senza poteri di amministrazione, precisando, altresì, che questa non esercita nel settore del trasporto pubblico o privato.
Sicché la permanenza della misura in atto non neutralizzerebbe in alcun modo i poteri gestori che A.A. potrebbe riacquistare nella 4MG s.r.l, con conseguente irrilevanza del ruolo da questi assunto nell'ambito di tale società.
Quanto ai due procedimenti pendenti a carico di A.A., si osserva che si tratta di notizie di reato iscritte fin dagli anni 2017 e 2019 senza che sia stata adottata alcuna iniziativa da parte dell'Autorità giudiziaria.
Infine, si rileva che, per fatti nuovi, deve intendersi anche quelli già acquisiti nel procedimento, ma non valutati da parte del giudice che ha applicato la misura.
2.2. Quanto al fattore temporale, erra, secondo il ricorrente, il Tribunale nell'escludere rilevanza, ex art. 299 cod. proc. pen., al tempo trascorso dall'applicazione della misura.
Si richiama, nell'ordinanza impugnata, il precedente di legittimità Sez. 2, n. 12807 del 19.2.2020 non consolidato e che, anzi, a parere del ricorrente, avrebbe contenuto contrario a quello di Sez. 6, Rv. 244417 riportato a p. 18 e ss. del ricorso.
Il giudice della cautela, secondo il ricorrente, non può prescindere da una valutazione che tenga conto della distanza temporale dai fatti. Ciò, a maggior ragione in un caso, come quello in esame, in cui A.A. ha trascorso due anni e mezzo dalla tragedia (29 maggio 2021 al 29.9.2023) in libertà.
Inoltre, anche a voler considerare solo il lasso temporale tra l'applicazione della misura e quella di rigetto impugnata (dal deposito dell'ordinanza applicativa del 12 gennaio 20223 e quella impugnata del 20 febbraio 2024), è trascorso un anno senza che siano emersi elementi per poter ricavare il pericolo della commissione di reati della stessa specie.
Del resto, l'appello cautelare era costruito con il richiamo a più elementi, alcuni dei quali indebitamente ignorati dai giudici della cautela, da rivalutare, invece, unitamente al decorso del tempo.
Si osserva che, con l'istanza di revoca, si era documentato che A.A. aveva conseguito licenza per svolgere attività di conducente avviando una ditta individuale, che dal 28 aprile 2023 ha operato sino al 27 settembre 2023, data in cui è diventata esecutiva l'ordinanza genetica impositiva della misura interdittiva. Si tratta di attività di impresa nel settore pubblico che, però, secondo il Giudice per le indagini preliminari, è di complessità amministrativa e gestoria minore rispetto a quella nel corso del cui esercizio sono stati commessi gli illeciti per i quali si procede. Sicché detta attività non può considerarsi occasione prossima, favorevole alla commissione di nuovi reati della stessa specie.
Anzi, andava valorizzato, ai fini del complessivo esame del pericolo di reiterazione, che A.A. aveva per cinque mesi esercitato la descritta attività senza incorrere in alcuna violazione, in totale sicurezza e senza arrecare pericolo a nessuno.
3. Il Sostituto Procuratore generale, L. Tampieri, ha concluso con requisitoria scritta, stante l'assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come prorogato, chiedendo l'annullamento con rinvio.
Diritto
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Si osserva, in via generale, che va condiviso l'approdo interpretativo al quale è giunta la costante giurisprudenza di questa Corte che ha evidenziato come, in materia di provvedimenti de liberiate, il sindacato del giudice di legittimità non possa estendersi alla revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alla rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure. Si tratta di apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale con funzione di riesame. La motivazione del provvedimento è, dunque, censurabile solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile la logica seguita dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che l'hanno giustificato (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 - 01; Sez. F., n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01 Sez. 1, n. 6972, del 7/12/1999, dep. 2000, Alberti, Rv. 215331 - 01).
Va, poi, rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che, in sede di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione di misura cautelare personale, il Tribunale, in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma della decisione appellata, non è tenuto a rivalutare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine agli allegati fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare, apprezzabilmente, il quadro indiziario o stricto sensu cautelare (Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676; Sez. 3, n. 43112 del 07/04/2015, C., Rv. 265569).
1.2. Tanto premesso, si osserva che il primo profilo devoluto fonda, in parte, su argomenti versati in fatto e, in altra parte, non si confronta, compiutamente, con la motivazione nella parte in cui valorizza la circostanza che il trasporto che veniva gestito dal ricorrente, con la ditta individuale che ha costituito medio tempore, era comunque pubblico, quindi, rientrante nell'attività interdetta dalla misura e dello stesso tipo di quelle esercitate.
Si tratta di ragionamento in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in tema di attualità del pericolo di reiterazione criminosa, si ritiene che questo sia configurabile ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze, prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate.
Il relativo giudizio, quindi, non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica, fondata su elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede) sia dall'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo.
Sicché, la sussistenza di un pericolo attuale di reiterazione del reato va esclusa solo qualora la condotta illecita posta in essere si riveli del tutto sporadica e occasionale, dovendo, invece, essere affermata quando - all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi ove non sottoposto a misura - appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati.
Il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere, quindi, anche quando l'indagato non disponga di immediate opportunità di ricaduta (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Rv. 274403; Sez. 3, n. 34154 del 24/04/2018, Rv. 273674; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Rv. 271216).
A fronte di tale indirizzo interpretativo, cui il Tribunale si uniforma, la motivazione valuta gli elementi di novità prospettati dall'indagato come idonei a determinare la rivalutazione del quadro cautelare, cioè:
- l'assenza di poteri di esercizio della società, come stabilito dall'organo assembleare, in data 12 dicembre 2023;
- l'esistenza dei due procedimenti senza iniziative adottate dall'Autorità giudiziaria;
- l'attività di noleggio con conducente svolta senza che siano state commesse irregolarità di sorta;
- il tempo trascorso dai fatti e dall'applicazione della misura.
Con ragionamento lineare ed immune da illogicità manifesta, si valuta che tra tali elementi, impongono, effettivamente, di riconsiderare il periculum già ravvisato con il provvedimento genetico, soltanto il decorso del tempo dall'esecuzione della misura (non significativo perché pari solo a un mese di sottoposizione tra il momento della notifica dell'ordinanza, l'esecuzione e l'istanza avanzata ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen.) nonché lo svolgimento dell'attività di noleggio con conducente, avviata medio tempore.
Il Tribunale, rispetto a tali dati, ha escluso con ragionamento completo e immune da illogicità manifesta. che si potessero considerare elementi nuovi la pendenza di due procedimenti indicati, in quanto si tratta di circostanza già presa in considerazione dall'ordinanza impositiva della misura interdittiva, del 13 dicembre 2022.
Inoltre, la dedotta assenza della possibilità per A.A. di interferire nell'amministrazione della società 4GM Srl è un dato indicato come, del pari, già considerato nell'ordinanza del 13 dicembre 2022, con la precisazione, circa l'ulteriore limitazione relativa a Ferrovie del Mottarone Srl, quanto alla esclusione in capo al liquidatore di poteri di esercizio provvisorio della società.
Si tratta, per la completa e lineare motivazione del Tribunale - non rivedibile, dunque, nella presente sede - di circostanza priva di decisività, avendo considerato i giudici della cautela, in modo non congetturale e immune da illogicità manifesta, che lo stato di liquidazione è sempre revocabile e che la condizione di socio unico esistente, comunque, in capo al A.A., coniugato con quella di liquidatore della società, gli consentirebbe, in ogni tempo, di convocare l'assemblea onde riassumere i poteri in capo a sé stesso in qualunque estensione. Né su tale conclusione, può considerarsi incidente, il riferimento all'attuale situazione cautelare reale dell'impianto e sulle condizioni di manutenzione dello stesso, riguardando il pericolo di reiterazione attuale, come esposto dalla giurisprudenza di questa Corte, anche situazioni in cui l'indagato non disponga di immediate opportunità di ricaduta.
1.3. Il Tribunale osserva poi, che l'appellante aveva fatto leva sull'autonomia funzionale del tempo rispetto al venir meno delle esigenze cautelari.
Secondo la difesa, il tempo che si deve considerare è quello decorso dai fatti, rimarcando, in ogni caso, che anche per quello decorso dalla esecuzione della misura, si deve tener presente che sarebbe trascorso un anno dal deposito dell'ordinanza genetica senza che siano emersi elementi da cui ricavare il pericolo di reiterazione.
Rileva il Tribunale che il tempo dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art 292, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., ma analoga valutazione non è richiesta ai sensi dell'art. 299 del codice di rito, ai fini della revoca o sostituzione della misura, rispetto alla quale unico elemento che viene rilievo è il tempo trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura in poi, essendo quantificabile in presenza di ulteriori elementi come fatto sopravvenuto da cui poter considerare l'attenuazione delle esigenze cautelari.
Inoltre, la mancanza di trasgressione alla misura non costituisce, per il Tribunale, elemento ulteriore, rappresentando, anzi, il corretto comportamento mero sviluppo fisiologico dell'esecuzione della misura cautelare.
Occorre, invece, per l'ordinanza impugnata, ai fini della caducazione o alterazione del presidio cautelare, che il decorso tempo o il comportamento ossequioso delle prescrizioni si accompagnano ad altri elementi positivi, comunque tali da corrodere gli elementi posti a base del ravvisato pericolo.
In quest'ottica, l'attività di noleggio svolta dal A.A., a parere del Tribunale, attiene a una settore precluso dalla misura che era stato individuato dal giudice della cautela precedentemente alla scelta dell'appellante di intraprendere tale attività.
Se dunque A.A. ha scelto di esercitare tale attività in pendenza del ricorso per cassazione, è scelta imputabile alla sua libera determinazione che, sul piano delle esigenze cautelari non è stata ritenuta di valenza positiva, proprio perché pertinente all'unico settore che gli era stato vietato per le ragioni che sono indicate nel provvedimento impositivo della misura.
Si deve ritenere che neppure rileva il tempo in cui il l'indagato ha esercitato tale attività, prima della sottoposizione alla misura interdittiva e la durata della misura stessa indicata nel provvedimento applicativo.
In definitiva, per il Tribunale non sussistono elementi concreti e sopravvenuti, idonei ad elidere le condizioni oggettive e soggettive poste a fondamento della misura.
Sicché il mero decorso del tempo dal momento in cui la misura è stata applicata diventa recessivo.
Osserva il Collegio, sul tempo rilevante ex art. 299 cod. proc. pen., che questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 12807 del 19.2.2020, Barbaro, Rv. 278999 - 01) ha affermato che il rilievo da attribuire al fattore "tempo" nel procedimento cautelare è diverso a seconda della fase nella quale viene effettuata la valutazione del giudice circa l'attualità delle esigenze cautelari.
Il tempo trascorso dalla commissione del reato, ovvero dal momento nel quale la condotta è stata posta in essere, assume in generale rilievo nella fase di applicazione della misura.
È questo il momento nel quale il giudice è tenuto a valutare, per la prima volta, se le esigenze cautelari sono o meno attuali e, quindi, a considerare, con particolare attenzione, il tempo trascorso dalla commissione del fatto e il comportamento tenuto successivamente dal soggetto.
Nella fase di applicazione della misura cautelare, infatti, come più volte affermato da questa Corte, il requisito dell'attualità del pericolo, previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., richiede, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale; analisi che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti (cfr tra le altre, Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, Avolio, Rv. 277242).
Si è evidenziato, in particolare, che la novella legislativa del 2015, attraverso l'espressa indicazione normativa del requisito dell'attualità, ha introdotto la valutazione del rilievo del tempo trascorso dalla commissione dei fatti, avendo rafforzato l'obbligo della motivazione sulle esigenze cautelari, tanto più forte quanto più aumenta la frattura temporale tra i fatti e l'applicazione della misura (cfr. Sez. 2, n. 18744 del 14/4/2016, Foti, Rv. 266946 e Sez. 5, n. 49038 del 2017).
Altro è il tempo che assume rilievo nella fase successiva nella quale il giudice, chiamato a pronunciarsi per la revoca o sostituzione della misura, deve compiere una diversa e nuova valutazione al fine di verificare se il quadro originario si è modificato.
Terminata la fase di applicazione, per tale indirizzo interpretativo, il tempo trascorso tra i fatti contestati e l'applicazione della misura non può più venire in rilievo (Sez. 2, n. 46368 del 14/09/2016, Mirabelli, Rv. 268567).
In generale - e quindi a prescindere dall'esistenza di diversi orientamenti in merito all'incidenza del tempo c.d. silente - è, infatti, pacifico che sulle questioni e sugli elementi, originariamente valutati dal giudice per applicare la misura si forma il ed. giudicato cautelare (cfr. Sez. 5, n. 47078 del 19/06/2019, Zavettieri, Rv. 277543).
Nella successiva fase il "tempo" che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura in poi.
In tale arco temporale, non in quello precedente e già considerato, d'altro canto, può a certe condizioni, essere qualificato il "tempo" come fatto sopravvenuto ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen.
Il periodo per il quale si è protratta la restrizione, infatti, come autorevolmente evidenziato, non può in generale essere ritenuto "neutro" poiché il decorrere dello stesso, in presenza di significativi elementi dai quali possa desumersi il venir meno, ovvero anche il solo affievolimento delle esigenze originarie, deve essere adeguatamente considerato dal giudice (così Sez. U., n. 16085 del 31/03/2011, Khalii, Rv. 249324; Sez. 1, n. 11905 del 28/02/2017, Elia, non mass.; Sez. 2, n. 54298 del 16/09/2016, Baidassarri, Rv. 268634).
In senso conforme si sono espresse diverse pronunce di questa Corte (Sez. 2, n 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590 - 01) secondo le quali il ed. "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato non costituisce oggetto di valutazione ex art. 299 cod. proc. pen. ai fini dei provvedimenti di revoca o di sostituzione della misura, rispetto ai quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della stessa, siccome qualificabile, in presenza di ulteriori elementi di valutazione, come fatto sopravvenuto (conf., Sez. 2, n. 47416 del 30/11/2011, Pantano, Rv. 252050).
In ogni caso, il Collegio osserva, nell'escludere vizi di ogni tipo nel provvedimento del Tribunale impugnato con il ricorso, che anche quando la giurisprudenza di legittimità assegna rilievo al tempo dai fatti ai fini della revoca o sostituzione della misura cautelare, si assume che, ex se, questo non è decisivo ma va accompagnato ad altri fattori che, comunque, nel caso al vaglio, l'ordinanza impugnata finisce per escludere con ragionamento non manifestamente illogico (cfr. Sez. 4, n. 49112 del 21/11/2013, Lombardo, Rv. 257880, Sez. 4, n. 35861 del 10/10/2006, Mascia, Rv. 235041 - 01, secondo cui, in materia di richiesta di revoca o di sostituzione della custodia cautelare in carcere, l'attuale sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura prevista dagli artt. 273 e 274 cod. proc. pen., in quanto correlata sia ai fatti sopravvenuti sia a quelli coevi all'ordinanza impositiva, può esser valutata tenendo conto anche del tempo trascorso dal commesso reato; tuttavia, detto tempo può acquistare rilevanza solo se accompagnato da altri elementi che siano certamente sintomatici di un mutamento della complessiva situazione inerente lo status libertatis).
Si deve, poi, rilevare che quello richiamato dal ricorrente non è un precedente contrario all'indirizzo sopra riportato, posto che il caso esaminato riguarda il riesame di ordinanza genetica (Sez. 6, n. 27865 del 10/06/2009, Scollo, Rv. 244417 - 01, riguardante l'intervenuta adozione della custodia cautelare per fatti risalenti a tre anni prima).
2. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in data 8 maggio 2024.
Depositata in Cancelleria il 30 agosto 2024.