Tipologia: CPL
Data firma: 7 gennaio 2009
Validità: 01.01.2009 - 31.12.2011
Parti: Assiv, Univ, Fitist Security, La Vedetta, Sicurglobal Vigilanza, Suretè, Ta.Pe. e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, RSA/RSU
Settori: Servizi, Vigilanza privata, Ancona
Fonte: ebinvip.it
Sommario:
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Parti stipulanti |
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Titolo V Tutele e garanzie |
Contratto integrativo provinciale di lavoro per i Dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata della Provincia di Ancona 7 gennaio 2009 - Integrativo del CCNL 1 maggio 2004
Parti stipulanti
Assiv […], Univ […], Fitist Security srl […], La Vedetta srl […], Sicurglobal Vigilanza srl […], Surete’ srl […], Ta.Pe. srl […], Filcams - Cgil […], Fisascat - Cisl […], Uiltucs-Uil […], unitamente ad una delegazione di rappresentanze sindacali […]
Titolo I Validità e sfera di applicazione
Art. 1 - Validità ed applicazione
Il presente Contratto Integrativo Provinciale disciplina in maniera unitaria, il rapporto di lavoro dei dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata operanti nella provincia di Ancona. Esso è parte integrante del vigente CCNL e, come tale, deve essere applicato, al pari dello stesso, da tutti gli Istituti di Vigilanza Privata, eventuali Consorzi o Raggruppamenti di Imprese di Vigilanza Privata in qualunque forma costituiti.
Titolo II Relazioni sindacali
Art. 2 - Diritti di informazione a livello territoriale
In attuazione dell’art. 9 del CCNL, le Associazioni Datoriali forniranno annualmente, di norma entro il primo semestre, alle strutture sindacali territoriali firmatarie del presente contratto, e su richiesta delle stesse, informazioni riguardanti i seguenti punti:
a. aspetti generali di ordine strutturale ed istituzionale;
b. prospettive di sviluppo anche in relazione alla istituzione di nuovi tipi di servizi a seguito di modificazioni tecnologiche ed alle eventuali implicazioni professionali;
c. iniziative di aggiornamento della professionalità;
d. andamento occupazionale generale e articolato per settore di attività (zona, banche, tele-allarmi, ecc..);
e. eventuali processi di trasformazione in atto localmente per i riflessi sui livelli occupazionali.
Art. 3 - Diritti di informazione a livello aziendale.
In attuazione dell’art. 14 del CCNL gli Istituti di Vigilanza forniranno a richiesta delle strutture sindacali, di norma semestralmente, nei limiti della opportuna e necessaria riservatezza, informazioni sulle prospettive aziendali e su eventuali programmi di investimenti tecnologici.
Le strutture sindacali verranno informate altresì (oltre a quanto previsto dal CCNL):
a. sulla consistenza degli organici e sulle tipologie di assunzione;
b. sulle varie tipologie dei servizi;
c. sulla organizzazione del lavoro e programmi di ferie;
d. su ristrutturazioni aziendali di particolare rilievo.
Art. 4 - Bilateralità
Le Parti confermano la validità del sistema della bilateralità e, pertanto, auspicano che venga costituito al più presto l’Ente Bilaterale Territoriale per la Vigilanza Privata (qui appresso “EBITEV”) della Regione Marche.
Tale Organismo rappresenterà, nell’intento delle parti, un valido strumento di osservazione del comparto agevolando l’individuazione delle problematiche ed il loro superamento, e favorendo il dialogo tra le parti utile al confronto con le Istituzioni e le Autorità vigilanti sul settore.
L’EBITEV sarà strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali definite dalle parti a livello nazionale secondo lo schema di statuto previsto all’allegato 1 del CCNL e Regolamento.
Comunque, fino alla costituzione formale dell’EBITEV, le Parti procederanno alla costituzione ed all’insediamento di:
o Collegio arbitrale (art. 12 CCNL)
o Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione (art. 11 CCNL) con le competenze e prerogative di cui all’art. 11 stesso, anche ai fini del contenzioso legale eventualmente già instaurato, confermandosi l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione
Le Parti procederanno alla costituzione della Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione e del Collegio Arbitrale entro il 31 marzo 2009, mediante la nomina e la designazione di n. 3 (tre) membri per ciascuna parte.
Le Commissioni avranno sede presso la Confindustria o l’Apindustria di Ancona, che metteranno a disposizione delle stesse la propria struttura logistica e organizzativa.
Titolo III Formazione
Art. 5.1 - Contenuti della formazione professionale
Le Parti, sin da ora, convengono che, a titolo indicativo, i corsi professionali dovranno riguardare le
seguenti materie:
1) - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931), Regolamento d’Attuazione (R.D. n. 635/1940) e relativi aggiornamenti derivanti dai provvedimenti legislativi in corso;
2) - Codice Penale;
3) - Codice di procedura Penale;
4) - Tecniche di osservazione;
5) - Tecnologie applicate alla vigilanza;
6) - Contratto di lavoro;
7) - Legislazione del lavoro (Sicurezza sul posto di lavoro, Privacy, etc.),
8) - Maneggio ed uso delle armi;
9) - Conoscenza ed uso delle dotazioni e dell’equipaggiamento;
10) - Norme di comportamento e di relazione con l’Utenza dei servizi e con i terzi in generale;
11) - Conoscenza pratica delle varie tipologie di servizio e applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità.
Nota a verbale
Gli Istituti di Vigilanza e le OO.SS., per il tramite dell’EBITEV, convengono sulla necessità di promuovere una adeguata politica professionale volta al miglioramento qualitativo del servizio di vigilanza, tramite la qualificazione e la riqualificazione del personale, allo scopo di individuare:
• nuove mansioni professionali non previste dalla classificazione del CCNL
• percorsi professionali tali da valorizzare le esperienze e le conoscenze acquisite dai lavoratori, coerentemente con le esigenze organizzative e strutturali delle Aziende
• progetti di formazione per il personale, anche con l’utilizzo di fondi regionali, interprofessionali e del F.S.E.
Titolo IV Organizzazione del lavoro
Art. 6 - Orario di lavoro
Sulla base di quanto previsto dagli accordi collettivi nazionali, per il personale tecnico operativo la distribuzione dell’orario settimanale di lavoro potrà avvenire secondo i seguenti sistemi:
a) come previsto dall’art.76 del CCNL vigente (5 + 1)
b) come previsto dall’art.77 del CCNL vigente (6 + 1 + 1)
Dopo un’attenta verifica su quale dei due sistemi adottare, le Parti, di comune accordo, concordano che per il personale del ruolo tecnico operativo l'orario di lavoro sarà quello stabilito dall’art.76 del succitato CCNL e cioè il sistema del 5+1 (cinque giorni di lavoro cui seguirà un giorno di riposo); resta altresì confermato che l'orario giornaliero contrattuale è di n. 7 ore.
L’orario di lavoro, così come qui stabilito, potrà essere modificato a livello aziendale previo accordo tra Azienda e Organizzazioni Sindacali.
Sulla base di quanto qui sopra previsto, decadranno eventuali altre distribuzioni dell’orario, settimanale. Tuttavia, sono fatte salve, in quanto condizioni migliorative e pertanto senza diritto a maggiorazioni di spostato riposo, le soluzioni già previste in taluni Istituti di Vigilanza, anche in considerazione di particolari attività, che si riferiscono al riposo fatto cadere nelle giornate di sabato o di domenica, purché venga salvaguardato il principio che i giorni di riposo in un anno siano n. 61 e nell'arco di ciascun mese n.5 (n. 6 per un solo mese dell'anno).
Art. 6.1 - Riposo giornaliero
Fermo restando quanto contenuto nell’art. 72 del vigente CCNL per quanto riguarda una diversa distribuzione della cadenza dei riposi e dei permessi le parti concordano che saranno oggetto di intese a livello di singolo Istituto tra Direzione Aziendale, RSU/RSA e OO.SS. firmatarie del presente accordo, preso atto di quanto previsto dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133.
Art. 6.2 - Straordinario e Banca delle ore
Le Parti concordano che le prestazioni di lavoro straordinario dovranno essere contenute e limitate alle effettive esigenze del settore ed alla necessità di garantire la protezione dei beni pubblici e privati affidati agli Istituti di Vigilanza.
Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 81 del CCNL e ferma restando la volontarietà di tale prestazione da parte del lavoratore, le Parti concordano di far confluire nel conto individuale di banca delle ore di ciascun lavoratore una ulteriore ora, così come previsto al secondo comma del citato art. 81, nel limite massimo di due ore per ogni giornata lavorativa.
Le Parti concordano che la prima ora dopo l’orario giornaliero normale sarà computata come straordinario e, qualora la prestazione straordinaria sia superiore ad un’ora, l’ultima o le ultime due ore di tale prestazione andranno a cumularsi nel monte individuale di banca delle ore.
Dette ore verranno recuperate secondo quanto stabilito dal citato art. 81 del CCNL ed il lavoratore stesso, su apposito modulo, indicherà la propria scelta in merito al suddetto recupero e/o all’eventuale remunerazione secondo quanto previsto dall’art. 82 del citato CCNL
Art. 6.3 - Pausa
Fermo restando quanto stabilito dall’art. 74 del vigente CCNL in merito alle pause di 10 minuti retribuiti di cui all’art. 17 comma 1 - 4 del D. Lgs. n. 66/2003, si conviene che per il personale operante nei servizi di piantonamento fisso, servizi di zona e pattuglie e nelle centrali operative, nonché nei reparti di contazione, fruirà della suddetta pausa senza alcuna formalità, nel rispetto delle esigenze di servizio.
Per i servizi di trasporto valori di durata superiore alle sei ore continuative, la pausa verrà effettuata rispettando i seguenti accorgimenti utili a mantenere la sicurezza del mezzo e delle persone:
• il furgone dovrà scarico e posizionato in un luogo non diverso da quello di destinazione e comunque protetto, ma sempre previa comunicazione alla centrale operativa. Dovrà altresì essere comunicata alla centrale operativa stessa anche l’eventuale motivata impossibilità di effettuare la pausa.
Qualora per fondate ragioni di servizio, il dipendente non potesse usufruire della pausa dovrà darne immediata comunicazione, con le modalità concordate a livello aziendale, ai diretti superiori gerarchici, alla centrale operativa o agli uffici di direzione, specificando le opportune motivazioni di servizio. Tale comunicazione dovrà essere confermata per iscritto e verrà verificata dagli Istituti di Vigilanza, i quali provvederanno a rilasciare debita ricevuta.
Le pause non godute verranno recuperate secondo quanto previsto dall’art. 74 CCNL o secondo le modalità stabilite a livello aziendale.
Art. 7 - Flessibilità
Sulla base di quanto previsto dall’art. 78 del CCNL nel caso in cui il lavoro svolto sia inferiore all'orario normale giornaliero contrattuale, nel limite massimo di due ore, e ferma restando la corresponsione dell’intera retribuzione, il recupero delle ore non lavorate dovrà essere effettuato entro e non oltre il mese successivo.
Il recupero inoltre non potrà avvenire nei giorni di riposo settimanale e di permesso.
A tal fine non sarà considerata straordinaria l'attività lavorativa prestata per il recupero e, dunque, non competerà al lavoratore alcun compenso e/o maggiorazione, così come la prestazione lavorativa giornaliera ridotta non darà luogo a riduzione della retribuzione.
Art. 8 - Disposizioni
I dipendenti ricevono dall'ufficio servizi e/o della centrale operativa dell'istituto di Vigilanza l'ordine di servizio inerente il turno di lavoro da espletare. Gli ordini di servizio verranno trasmessi ad ogni singola guardia mediante prospetto settimanale sulla base delle diverse tipologie dei servizi, fatte salve eventuali situazioni di emergenza (assenze non preventivabili, particolari richieste dell'utenza motivate da carattere d'urgenza, etc.) che consentano la comunicazione anche verbale delle variazioni. L'Istituto si assicura che i propri dipendenti siano a conoscenza delle norme che regolano il servizio e che siano in possesso di tutte le dotazioni previste dalle Autorità preposte al controllo.
Art. 9 - Organizzazione dei servizi
In conformità al dettato dell’art. 99 primo comma del vigente CCNL, gli Istituti, compatibilmente con le particolari esigenze che caratterizzano l’organizzazione dei servizi nel settore, impiegheranno il personale in località prossime ai luoghi di abituale dimora, debitamente comunicata per iscritto in caso di variazione
Le Aziende, compatibilmente con la variabilità dell’organizzazione dei servizi e delle presenze, e fermo restando che la programmazione potrà essere variata in base alle esigenze organizzative e a richieste della clientela, si impegnano a procedere con gradualità verso la programmazione dei servizi con cadenza almeno settimanale e la rotazione tra i diversi turni di mattina, pomeriggio e notte:
o per i servizi fissi “h24”
o per quelli contrattualizzati per periodi almeno annuali con continuità di orario
fatte in ogni caso salve le situazioni non programmate o programmabili, nella esigenza della copertura del servizio e nell’ottica della peculiarità del settore della vigilanza privata.
Nel quadro delle informazioni sull’organizzazione del lavoro di cui all’art. 3 del presente CIP, le aziende forniranno alle RSA aderenti alle OO.SS. firmatarie del succitato accordo, informativa sullo stato di attuazione di quanto previsto dal comma precedente.
Le Aziende, anche in ottemperanza ai regolamenti delle Autorità competenti, si impegnano a garantire e a mettere a disposizione, del personale adibito ai vari servizi di Istituto, idonei mezzi di comunicazione e protezione individuale atti a realizzare adeguati livelli di sicurezza agli operatori.
Art. 10 - Rotazione dei servizi
Gli Istituti di Vigilanza si impegnano ad attuare una rotazione dei servizi svolti, in modo da consentire alle G.P.G. una migliore e più completa conoscenza delle diverse metodologie e tipologie di servizio svolte dagli Istituti stessi.
La rotazione del personale terrà conto nell’assegnazione dei servizi, ove possibile, delle località di (abituale dimora dei lavoratori, debitamente comunicata per iscritto.
In ogni caso, la rotazione dei servizi dovrà considerare sia le esigenze tecnico - operative dei servizi stessi, sia l’autonomia organizzativa dell’Azienda, sia, inoltre, la cosiddetta “clausola di gradimento”, possibilmente documentabile, che ordinariamente viene inserita nei contratti di vigilanza privata, nonché la realtà commerciale degli Istituti di Vigilanza che di fatto comporta frequenti perdite ed acquisizioni di servizi da parte della committenza.
Titolo V Tutele e garanzie
Art. 12 - Pari opportunità
Verranno favoriti interventi di pari opportunità uomo/donna nel lavoro, anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive.
Art. 18 - Vestiario ed equipaggiamento
Le Parti concordano, nel rigoroso rispetto delle normative di legge in vigore, che, all’atto dell’assunzione, ad ogni vigile venga assegnato il vestiario idoneo per affrontare la stagione in cui la G.P.G. viene assunta.
Ferma restando la quantità prevista dal Contratto Integrativo Provinciale (compreso quanto stabilito dall’accordo del 16 giugno 2005), in sede aziendale si concorderà con le RSA/RSU quali capi fanno parte del vestiario, la loro qualità e le modalità di distribuzione.
Gli Istituti si impegnano a sostituire in ogni periodo dell’anno le divise rotte o gravemente danneggiate per usura o per causa di servizio.
