Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Decreto 6 agosto 2024
Modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse da destinare agli incentivi per la formazione professionale nel settore dell'autotrasporto per l'annualità 2024.
G.U. 13 settembre 2024, n. 215

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 157 del 9 luglio 2009, recante modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse destinate agli incentivi per la formazione professionale di cui all'art. 83-bis, comma 28, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del citato regolamento in base al quale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti termini e modalità per accedere agli incentivi sopra richiamati, nonchè i modelli delle istanze e le indicazioni che le stesse dovranno contenere;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 271 del 21 novembre 2009, recante le modalità operative per l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative per la formazione professionale, di cui all'art. 4, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009;
Visto il trattato istitutivo dell'Unione europea e, in particolare, l'art. 87;
Vista la raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003, relativa alla definizione della microimpresa, piccola e media impresa;
Visto il regolamento UE n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 e successive modificazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
Considerato che tale regolamento prevede, all'art. 31 della sezione 5, l'esenzione per aiuti relativi a progetti di formazione professionale;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 29 dicembre 2022, Supplemento ordinario n. 43, e, in particolare, la tabella 10 relativa al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ivi allegata;
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2023, Supplemento ordinario n. 40, e, in particolare, la tabella 10 relativa al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ivi allegata;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 marzo 2022, n. 56, che, in base alla legge 30 dicembre 2021, n. 254, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», ha destinato al settore dell'autotrasporto risorse finanziarie pari a 240.000,000 euro per ciascuna annualità del triennio sopra considerato;
Considerato che sul capitolo 7330 pg 06 del bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti risultano disponibili 5 milioni di euro finalizzati all'erogazione di incentivi per interventi a favore della formazione professionale delle imprese di autotrasporto per l'annualità 2024;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che le amministrazioni dello Stato cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. La stessa norma dispone che gli oneri relativi alla gestione dei predetti fondi ed interventi pubblici siano a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;
Ritenuto necessario definire le modalità operative per l'erogazione dei contributi per l'avvio di progetti di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto per l'annualità 2024;
Sentite le principali associazioni di categoria dell'autotrasporto;
 

Decreta:

Art. 1
Finalità, beneficiari e intensità del contributo

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 marzo 2022, n. 56, le risorse da destinare all'agevolazione per nuove azioni di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto ammontano complessivamente ad euro 5 milioni per l'annualità 2024.
2. I soggetti destinatari della presente misura incentivante e, quindi, delle attività di formazione professionale, sono le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, dipendenti o addetti inquadrati nel Contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e spedizioni, partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale volte all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa, alle nuove tecnologie, allo sviluppo della competitività ed all'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro. Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi possono, altresì, beneficiare della presente misura incentivante per far fronte alle spese sostenute per la formazione professionale dei dirigenti loro dipendenti nelle materie disciplinate dal presente decreto. Da tali iniziative sono esclusi i corsi di formazione finalizzati all'accesso alla professione di autotrasportatore e all'acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l'esercizio di una determinata attività di autotrasporto. Non sono concessi aiuti alla formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione ai sensi dell'art. 31, comma 2, del regolamento (CE) n. 651/2014 e successive modificazioni.
3. Le iniziative di cui al comma 2 sono realizzate attraverso piani formativi aziendali, oppure interaziendali, territoriali o strutturati per filiere; in tali casi, al momento della presentazione della domanda, è necessario specificare la volontà di tutte le imprese coinvolte di partecipare al medesimo piano formativo, nonchè esplicitare l'articolazione interaziendale, territoriale o per filiera del progetto da realizzare, con riferimento alle attività di cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 6 novembre 2009, nel rispetto dei requisiti previsti all'art. 2 del presente decreto. Indipendentemente dal piano formativo proposto, possono essere oggetto di finanziamento esclusivamente le attività di formazione dirette ai destinatari che possiedano i requisiti richiesti al comma 2.
4. Ai fini del finanziamento, l'attività formativa deve essere avviata a partire dal 27 febbraio 2025 e deve avere termine entro il 1° agosto 2025. Potranno essere ammessi costi di preparazione ed elaborazione del piano formativo anche se antecedenti a tale data, purchè successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
5. Ai fini dell'erogazione, l'intensità massima del contributo, le relative maggiorazioni ed i costi ammissibili sono calcolati in base a quanto previsto dall'art. 31 del citato regolamento (CE) n. 651/2014 e successive modificazioni.
 

Art. 2
Soggetto gestore

1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la gestione operativa, l'istruttoria delle domande, nonchè l'esecuzione dei monitoraggi e dei controlli affidati al Ministero di cui al presente decreto sono svolti dal soggetto gestore Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.a. ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con le modalità e nei termini previsti da apposito atto attuativo, da stipularsi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il soggetto gestore ai sensi dell'accordo di servizio prot. 163 del 6 luglio 2023 sottoscritto fra le suddette parti.
2. Le funzioni e le attività che il soggetto gestore deve svolgere, così come regolamentate dal predetto atto attuativo, sono quelle di seguito elencate:
a) collaborare con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la predisposizione delle procedure di accesso ai suddetti incentivi;
b) fornire assistenza professionale, tecnica e operativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ai soggetti beneficiari;
c) realizzare la gestione tecnico-operativa del provvedimento in oggetto, ivi comprese tutte le attività di digitalizzazione ed informatizzazione/archiviazione dei dati, recepimento istanze e relativa istruttoria, verifica, analisi e comunicazione operativa con i beneficiari, seguendo le indicazioni fornite dalla Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto;
d) fornire assistenza tecnica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella fase di chiusura delle attività relative a tali incentivi;
e) monitorare l'andamento dei provvedimenti e svolgere le relative attività di verifica e controllo, sulla base delle specifiche fornite dalla Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto.
3. Gli oneri derivanti dall'atto attuativo previsto dal comma 1 sono a carico delle risorse di cui all'art. 1, nel limite massimo del due per cento delle risorse destinate all'intervento di cui al presente decreto e sono definiti in base ad uno specifico preventivo che tenga conto, ai sensi dell'accordo di servizio sopra citato, per il personale impiegato, delle giornate/uomo impegnate e delle relative tariffe applicabili, per i costi direttamente imputabili all'esecuzione delle attività, della spesa da sostenere, per le componenti di costo indiretto, della percentuale riconoscibile e, per gli eventuali costi per viaggi e trasferte, delle spese preventivabili. Gli oneri effettivamente risultanti sono riconosciuti previa presentazione ed approvazione di apposita rendicontazione redatta secondo le specifiche contenute nell'accordo di servizio medesimo in conformità al sopracitato preventivo.
4. Il Ministero, in quanto amministrazione titolare dell'interesse primario, esercita le funzioni d'iniziativa, di vigilanza, di controllo e decisorie in ordine alle attività espletate dal soggetto gestore. A tal riguardo, il predetto soggetto assicura la massima collaborazione, tempestività, diligenza e serietà nell'adempimento delle richieste, degli ordini e delle sollecitazioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulle attività tecniche e istruttorie relative alle procedure di cui è responsabile.
 

Art. 3
Termine di proposizione delle domande e requisiti

1. Possono proporre domanda di accesso ai contributi:
a) le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o secondaria in Italia, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e successive modificazioni e le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che esercitano la professione esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, regolarmente iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
b) le strutture societarie/forme associate regolarmente iscritte nella sezione speciale del predetto albo ai sensi del comma 5-bis dell'art. 1 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, risultanti dall'aggregazione delle imprese di cui al precedente punto a), costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del codice civile, limitatamente alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi regolarmente iscritte nella citata sezione speciale dell'albo.
2. Ogni impresa richiedente, anche se associata ad un consorzio o a una cooperativa, può presentare una sola domanda di accesso al contributo; ciò al fine di evitare la concessione del contributo in misura doppia. Pertanto, è onere delle imprese richiedenti il contributo presentare, unitamente alla domanda di ammissione al contributo, una dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con cui si attesta l'assenza di duplicazione della domanda sia come impresa singola che in qualità di impresa appartenente ad un consorzio/cooperativa. In caso di presentazione di più domande (domanda presentata come singola impresa e domanda presentata da impresa appartenente ad una forma associata) sarà ammessa, in applicazione del criterio temporale, solo la domanda presentata per prima.
3. L'amministrazione esclude dal contributo le domande presentate da imprese o consorzi/cooperative per le quali sia stato concluso con esito negativo un controllo in loco effettuato, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale n. 72/2023 e art. 5, comma 1, del decreto ministeriale n. 28/2024, dal soggetto gestore in una nelle due edizioni precedenti la presente (cosiddette «Formazione 13» e «Formazione 14»). Nel caso in cui il controllo chiuso con esito negativo abbia avuto ad oggetto un'impresa appartenente ad un consorzio o ad una cooperativa, l'amministrazione esclude la domanda di quella impresa, sia se presentata singolarmente, sia se presentata in forma associata all'interno di un consorzio o di una cooperativa.
4. Le domande per accedere ai contributi devono essere presentate, tramite Posta elettronica certificata, alla società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.a. all'indirizzo PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. a partire dalla data del 10 dicembre 2024 ed entro il successivo termine perentorio della data del 23 gennaio 2025, sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale dell'impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente, specificando nell'oggetto: «Domanda di ammissione incentivo formazione professionale edizione 15». Le specifiche modalità di presentazione e il modello dell'istanza sono pubblicati sul sito della società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture e i trasporti S.p.a. e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella sezione Autotrasporto merci - Documentazione. Non saranno prese in esame le domande presentate successivamente alla data del 20 gennaio 2025.
5. Il contributo massimo erogabile per l'attività formativa è fissato secondo le seguenti soglie:
a) euro 15.000 per le microimprese (che occupano meno di dieci unità);
b) euro 50.000 per le piccole imprese (che occupano meno di cinquanta unità);
c) euro 100.000 per le medie imprese (che occupano meno di duecentocinquanta unità);
d) euro 150.000 per le grandi imprese (che occupano un numero pari o superiore a duecentocinquanta unità).
Le forme associate di imprese possono ottenere un contributo pari alla somma dei contributi massimi riconoscibili alle imprese, associate al raggruppamento, che partecipano al piano formativo, con un tetto massimo di euro 300.000.
Per la determinazione del contributo si terrà altresì conto dei seguenti massimali:
a) ore di formazione: trenta per ciascun partecipante;
b) compenso della docenza in aula: centoventi euro per ogni ora;
c) compenso dei tutor: trenta euro per ogni ora;
d) servizi di consulenza a qualsiasi titolo prestati: 20 per cento del totale dei costi ammissibili.
6. Fermi restando i suddetti massimali, le spese complessive inerenti all'attività didattica di cui: personale docente, tutor, spese di trasferta, materiali e forniture con attinenza al progetto, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota parte da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione e costo dei servizi di consulenza, dovranno essere pari o superiori al 50 per cento di tutti i costi ammissibili.
7. Qualora si opti per la formazione a distanza, i corsi, che verranno svolti con strumenti informatici, devono avere i seguenti requisiti:
a) l'attività formativa deve essere svolta attraverso gli strumenti di video conferenza con ripresa video contemporanea di tutti i partecipanti e dei formatori consentendo, altresì, la condivisione dei documenti;
b) l'intero corso deve essere video registrato consentendo l'inquadratura contemporanea di tutti i partecipanti e dei docenti;
c) i docenti ed i partecipanti devono previamente essere identificati con acquisizione di copia del documento di identità, e per ciascuno di essi deve essere creato un apposito profilo contraddistinto da un codice alfanumerico attraverso cui accedere alla piattaforma della video conferenza;
d) le registrazioni dell'attività formativa e delle verifiche periodiche devono essere archiviate, registrate in formato elettronico e conservate per tre anni; le stesse sono messe a disposizione su richiesta dell'amministrazione;
e) al soggetto gestore devono essere comunicati i codici di accesso alla videoconferenza.
8. Al momento della compilazione della domanda devono essere obbligatoriamente indicati, a pena di inammissibilità, oltre ai dati identificativi del richiedente ed alle informazioni previste dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, i seguenti elementi:
a) il soggetto attuatore delle azioni formative, conformemente all'art. 3, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009, che non potrà in alcun caso essere modificato successivamente alla presentazione della domanda;
b) il programma del corso (le materie di insegnamento, la data di inizio e di fine del progetto formativo, il numero complessivo delle ore di insegnamento, il numero e la tipologia dei destinatari dell'iniziativa);
c) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il soggetto attuatore designato dall'impresa attesti che il corso formativo presentato sarà realizzato nel rispetto del programma di cui alla precedente lettera b) ed in ottemperanza a quanto previsto dal presente decreto;
d) il preventivo della spesa suddiviso nelle seguenti voci:
i. costi della docenza in aula;
ii. costi dei tutor;
iii. altri costi per l'erogazione della formazione;
iv. spese di viaggio e alloggio relative a formatori e partecipanti alla formazione;
v. materiali e forniture con attinenza al progetto;
vi. ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
vii. costi dei servizi di consulenza relativi all'iniziativa formativa programmata;
viii. costi di personale dei partecipanti al progetto di formazione;
ix. spese generali indirette, secondo le modalità dettate dall'art. 31 del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 e successive modificazioni in materia di esenzione dagli aiuti di Stato, imputate con un metodo equo e corretto debitamente giustificato;
e) il calendario del corso (materia trattata, giorno, ora ed eventuale sede di svolgimento del corso medesimo, codice di accesso se svolto in videoconferenza).
9. Il calendario di cui alla lettera e) del precedente comma, dovrà necessariamente essere caricato dall'impresa richiedente anche direttamente nella piattaforma informatica pubblicata in apposita sezione del sito www.ramspa.it entro la data di avvio dei corsi (27 febbraio 2025). Le modalità di accesso alla piattaforma saranno pubblicate sul sito www.ramspa.it Qualsiasi modifica di uno o più dei predetti elementi del calendario del corso dovrà essere comunicata on-line - accedendo a detta applicazione informatica - almeno tre giorni prima rispetto alla prima data che si intende modificare, fatti salvi casi di comprovata forza maggiore.
Per i casi di forza maggiore, la modifica potrà essere effettuata on-line in un termine di tempo anche inferiore ai tre giorni, ma la variazione dovrà essere documentata e motivata oggettivamente, a pena di esclusione della giornata formativa modificata. L'ammissibilità della documentazione inviata a comprova della causa di forza maggiore sarà oggetto di apposita verifica in fase di valutazione della rendicontazione dei costi sostenuti. Le specifiche modalità di presentazione ed eventuale comunicazione di variazione dei corsi, ivi compresi quelli modificati per cause di forza maggiore, saranno pubblicati sul sito della società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.a. e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella sezione Autotrasporto merci - Documentazione - Autotrasporto contributi ed incentivi.
 

Art. 4
Attività istruttoria ed erogazione dei contributi

1. Qualora, in esito all'istruttoria di ammissibilità, emergano vizi che possano determinare l'inammissibilità della domanda, ai sensi del presente decreto e della normativa vigente, l'attività formativa non potrà essere avviata fino al completamento della fase procedimentale prevista dal combinato disposto dagli articoli 2 e 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nel caso in cui l'attività formativa venga avviata prima della chiusura della suddetta fase procedimentale, le giornate formative svolte anticipatamente non saranno ritenute ammissibili ai fini del contributo.
Resta fermo che, anche in caso di ammissibilità, l'importo del preventivo di spesa verrà considerato quale massimale, ma, ai fini del riconoscimento del contributo, si procederà alla verifica dei costi rendicontati e del mantenimento in capo all'impresa dei requisiti previsti.
2. L'erogazione del contributo per le iniziative formative avverrà al termine della realizzazione del progetto formativo, che dovrà essere completato entro e non oltre la data del 1° agosto 2025. Entro la data del 26 settembre 2025, a pena di decadenza dal beneficio, dovrà essere inviata, tramite Posta elettronica certificata all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. specifica rendicontazione dei costi sostenuti secondo il preventivo presentato all'atto della domanda, risultanti da fatture quietanziate in originale o copia conforme, specificando nell'oggetto: «Rendicontazione corsi incentivo formazione professionale edizione 15». La documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal rappresentante legale dell'impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente.
A tale documentazione deve essere allegata una relazione di fine attività debitamente sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa, o della forma associata, dalla quale si evinca la corrispondenza con il piano formativo presentato e con i costi preventivati ovvero i motivi della mancata corrispondenza. La documentazione contabile dovrà, a pena di inammissibilità, essere certificata da un revisore legale indipendente e iscritto nell'apposito registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni e norme attuative. Il relativo costo potrà essere rendicontato tra i costi per i servizi di consulenza di cui all'art. 3, comma 8, lettera d), punto 7 ma non concorrerà a determinare le soglie previste dall'art. 3, comma 5, del presente decreto.
All'atto della rendicontazione dovranno, inoltre, essere allegati i seguenti documenti:
a) elenco dei partecipanti in formato Excel e, in caso di dipendenti o addetti, nonchè dirigenti, indicazione del contratto di lavoro applicato. Nel caso delle strutture societarie, anche in forma associata, di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), andrà allegato l'elenco in formato Excel completo delle aziende partecipanti al progetto formativo, con relativo codice partita IVA e numero di iscrizione al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di autotrasportatore su strada (ovvero all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi per le imprese che esercitano la professione di autotrasportatore esclusivamente con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate), e, per ciascuna di esse, il numero dei singoli partecipanti e, in caso di dipendenti o addetti, nonchè dirigenti, il relativo contratto di lavoro applicato;
b) dettaglio dei costi per singole voci. In caso di consorzi/cooperative riportando anche il dettaglio dell'eventuale costo sostenuto dalle singole imprese associate;
c) documentazione comprovante l'eventuale presenza di lavoratori svantaggiati o disabili;
d) documentazione comprovante l'eventuale caratteristica di micro, piccola o media impresa;
e) se la formazione è svolta a distanza, la registrazione dei corsi convalidata dall'ente attuatore da cui risulti la presenza dei partecipanti e da cui sia possibile evincere, a pena di non riconoscimento dei costi rendicontati per la relativa lezione, nome, cognome, codice fiscale, codice INPS e qualifica (autista, funzionario amministrativo, socio, amministratore, etc.) di ogni discente che ha preso parte alla lezione;
f) registri di presenza firmati dai partecipanti e vidimati dall'ente attuatore contenenti, a pena di non riconoscimento dei costi rendicontati per la relativa lezione, nome, cognome, codice fiscale, codice INPS e qualifica (autista, funzionario amministrativo, socio, amministratore, etc.) di ogni discente che ha preso parte alla lezione;
g) dichiarazione del tutor o responsabile del corso, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, attestante la veridicità delle informazioni riportate nei registri di presenza e/o nei tracciati della formazione svolta in modalità e-learning di cui al punto e);
h) dichiarazione dell'ente di formazione, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, attestante il possesso di competenze da parte dei docenti rispetto alle materie oggetto del corso;
i) dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con la quale l'impresa di autotrasporto conferma che i dipendenti o i titolari dell'impresa di autotrasporto hanno regolarmente partecipato al progetto formativo;
j) coordinate bancarie dell'impresa.
3. Qualora, in sede di istruttoria della rendicontazione, l'importo complessivo dei costi preventivati o anche uno solo dei parametri di cui all'art. 3, comma 5, del presente decreto venga superato, il piano dei costi verrà riparametrato d'ufficio sulla base dei limiti massimi prefissati. Qualora, invece, dovesse risultare la mancanza di uno o più documenti giustificativi delle attività o dei costi sostenuti, i soggetti che hanno presentato la rendicontazione saranno invitati, per una sola volta, ad integrare la documentazione entro il termine perentorio di quindici giorni. Decorso tale termine di tempo, l'istruttoria verrà conclusa sulla base della sola documentazione valida disponibile.
4. La commissione istituita ai sensi dell'art. 5, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009, procede alla verifica dei requisiti di ammissibilità. L'amministrazione, tramite Posta elettronica certificata, comunica alle imprese l'eventuale esclusione. Contestualmente, la commissione e il soggetto gestore Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.a. procedono alla pubblicazione sul sito www.ramspa.it nella sezione Incentivi > Formazione > Formazione XV Edizione e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella sezione Autotrasporto merci > Documentazione > Autotrasporto contributi ed incentivi, dell'elenco delle domande presentate ai sensi del presente decreto, completo dell'indicazione delle rispettive somme di spesa preventivate, con l'indicazione dell'avanzamento delle fasi procedimentali; tale elenco è aggiornato periodicamente secondo l'evoluzione delle singole fasi procedimentali previste dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Scaduto il termine per la presentazione di tutte le rendicontazioni, la commissione, valutati gli esiti dell'attività istruttoria sulle rendicontazioni presentate, entro centocinquanta giorni redige l'elenco delle imprese ammesse al contributo medesimo e lo comunica alla Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, per i conseguenti adempimenti.
5. L'importo erogato alle imprese beneficiarie dei contributi per la formazione avverrà, in ogni caso, nei limiti delle risorse richiamate all'art. 1, comma 1. Nel caso in cui, al termine delle attività istruttorie, l'entità delle risorse finanziarie non fosse sufficiente a soddisfare interamente le istanze giudicate ammissibili per la formazione, al fine di garantire il predetto limite di spesa, il contributo da erogarsi alle imprese richiedenti sarà proporzionalmente ridotto.
 

Art. 5

Verifiche, controlli e revoca dai contributi

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto si riserva la facoltà di verificare il corretto svolgimento dei corsi di formazione, sia durante la loro effettuazione che al termine, anche attraverso l'eventuale verifica delle registrazioni delle apparecchiature tachigrafiche del personale viaggiante in formazione, nonchè di controllare l'esatto adempimento degli impegni connessi con i costi sostenuti per l'iniziativa.
2. La commissione istituita ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009 provvede ad escludere la domanda, o parte di essa, presentata dalla singola impresa o dalla singola forma associata (consorzio o cooperativa) secondo quanto di seguito dettagliato:
a) in caso di accertamento di gravi irregolarità o violazioni procedurali o sostanziali della vigente normativa o di quanto previsto dal presente decreto e tali da inficiare le condizioni di ammissibilità della domanda, rilevate anche a seguito dei controlli effettuati dal soggetto gestore Rete Autostrade Mediterranee per la logistica e le infrastrutture ed i trasporti S.p.a., la commissione procederà ad escludere l'intera domanda dal contributo;
b) in caso di mancata effettuazione dell'eventuale corso di formazione a distanza secondo le modalità indicate in sede di domanda, come eventualmente modificate ai sensi dell'art. 3, comma 9, la commissione procederà ad escludere dal contributo, nel caso di corsi in cui siano presenti più imprese, le somme relative alle spese sostenute per quelle imprese che non hanno rispettato gli obblighi formativi;
c) in caso di dichiarazione di presenza o frequenza ai corsi non corrispondente al vero, la commissione, fermo restando la denuncia all'autorità giudiziaria, procederà ad escludere dal contributo l'intera domanda;
d) in caso di controllo, effettuato durante le attività istruttorie dal soggetto gestore, concluso con esito negativo, la commissione procederà ad escludere dal contributo la spesa sostenuta per il medesimo corso oggetto di controllo ad esito negativo.
3. Nel caso in cui il contributo fosse già erogato, l'impresa sarà tenuta alla restituzione degli importi corrisposti e dei relativi interessi, ferma restando la denuncia all'autorità giudiziaria per i reati eventualmente configurabili.
Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2024

Il Ministro: Salvini

Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 3329