Tipologia: Ipotesi CPL
Data firma: 6 febbraio 2009
Validità: 30.04.2011
Parti: Civis Augustus, Coopservice, Ancst Legacoop, Anivp e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, RSA
Settori: Servizi, Vigilanza privata, Rimini
Fonte: ebinvip.it


Sommario:

 

Premessa
Art. 1 Validità e sfera di applicazione
Art. 2 Diritti di informazione
Art. 3 Formazione professionale
Art. 4 Organizzazione del lavoro
Art. 5 Sanzioni disciplinari
Art. 6 Orario di lavoro
Art. 6.1 Pause

 

Art. 7 Testimonianza e assistenza legale
Art. 8 Esercitazioni di tiro
Art. 9 Ticket mensa
Art. 10 Equipaggiamento e divisa
Art. 11 Congedi straordinari
Art. 12 Salario variabile
Art. 13 Decorrenza e durata


Ipotesi contratto integrativo provinciale per le guardie particolari giurate dipendenti di tutti gli istituti di vigilanza privata di Rimini e provincia

Il giorno 6 febbraio 2009 in Rimini presso la sede ... tra gli Istituti di Vigilanza: Civis Augustus srl […], Coopservice scooppa […] e le Associazioni Datoriali: Ancst Legacoop […], Anivp […] e le Organizzazioni Sindacali territoriali: Filcams Cgil […], Fisascat Cisl […], Uiltucs Uil […], con la partecipazione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali […]
Visti
Il Contratto Integrativo Provinciale firmato il 30/10/2003;
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro siglato in Roma il 2 maggio 2006, con particolare riferimento all'art. 10;

Premesso che le parti, come sopra identificate, nell'ambito del seguente accordo, hanno inteso definire norme di coordinamento relativamente all'applicazione del vigente CCNL (i cui effetti hanno avuto decorrenza retroattiva al 1 gennaio 2006) per la parte che ha introdotto rilevanti novità in materia di organizzazione del lavoro (orari di lavoro, straordinari, banca delle ore, riposi di legge e di contratto e relativi recuperi) Tutto quanto sopra visto, premesso e rilevato le Parti dichiarano di stipulare il presente Contratto Integrativo Provinciale valido per tutti i dipendenti di tutti gli Istituti di Vigilanza della città di Rimini e della sua provincia.

Art. 1 Validità e sfera di applicazione
Il presente Contratto Integrativo Provinciale disciplina, in maniera unitaria, il rapporto di lavoro per tutto il territorio della città e della provincia di Rimini, per i dipendenti di tutti gli Istituti di Vigilanza, in qualunque forma costituiti che svolgono tutte le attività di cui all'art. l del vigente CCNL per conto terzi a norma del vigente T.U.L.P.S.,
Lo stesso, per tutto il periodo di della sua validità, deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile che annulla e sostituisce ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti integrativi provinciali, fatte salve le condizioni di miglior favore previste da accordi aziendali.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia e quelle previste dal CCNL del settore.

Art. 2 Diritti di informazione
Le parti si incontreranno in sede provinciale almeno una volta Fanno, o quando se ne ravvisi la necessità, per confrontarsi in merito a quanto previsto dal CCNL in materia di diritti di informazione a livello territoriale.
Le parti si incontreranno in sede aziendale almeno due volte Fanno, o quando se ne ravvisi la necessità, per confrontarsi in ordine ai problemi di organizzazione del lavoro, classificazione del personale, occupazione, orario di lavoro e prestazioni straordinarie, variazione dei servizi che comportino modifiche all'organizzazione del lavoro ed agli organici, innovazioni tecnologiche e per esaminare i problemi e le soluzioni legati alla sicurezza tecnico - operativa.

Art. 3 Formazione professionale
A - Qualora una delle parti ne ravvisi la necessità all'interno di ogni singolo Istituto verranno concordati corsi specifici retribuiti, mirati alle guardie interessate, su variazioni dei servizi, sugli strumenti di lavoro, sulla sicurezza e sull'organizzazione del servizio, compresi gli adempimenti previsti dal T.U. 81/08. Tali corsi saranno obbligatori per i dipendenti ed eventuali assenze dovranno essere giustificate. Si precisa che le ore di frequenza saranno retribuite con la tariffa ordinaria.
B - Tiro a segno nazionale. Sono a carico dell’Istituto le spese per le munizioni e per il trasporto, purché effettuato con mezzi della Ditta, nei limiti delle prescrizioni del Questore e del Regolamento dell'istituto.
È fatto obbligo alle guardie di osservare in ogni caso le relative norme di sicurezza utilizzando sempre i dispositivi di protezione individuale (cuffie, occhiali, etc.).
C - Le Guardie Particolari Giurate impiegate in nuove mansioni, riceveranno dall'istituto di vigilanza le relative disposizioni scritte inerenti compiti e modalità di esecuzione, inoltre svolgeranno un periodo di affiancamento operativo con Guardie Particolari Giurate
esperte nel servizio per una durata variabile e comunque atta a garantire una piena autonomia operativa.

Art. 4 Organizzazione del lavoro
A - L'ordine di servizio, di durata almeno settimanale (dal sabato al venerdì) vena messo a disposizione delle guardie in forma scritta con anticipo di norma di 24 ore. Gli ordini di servizio saranno disponibili presso il Corpo di Guardia a partire dalle ore 12 del venerdì. I vigili che non potessero recarsi presso il Corpo di Guardia, potranno chiedere l'ordine di servizio settimanale telefonicamente. In caso di imprevedibile necessità di ordine contingente anche l'istituto potrà comunicare eventuali variazioni di servizio almeno a mezzo telefono, facendo seguire appena possibile, entro le 24 ore successive, la conferma scritta. In caso di contestazione farà fede la copia depositata presso l'istituto
B - Gli Istituti metteranno a disposizione dei dipendenti i veicoli necessari all'espletamento del servizio di zona notturna e diurna, pronto intervento su allarmi, scorta e trasporto valori e verificheranno preventivamente e periodicamente l'idoneità e la funzionalità degli stessi.
I dipendenti saranno tenuti a segnalare tempestivamente guasti ed inefficienze dei mezzi loro assegnati utilizzando la modulistica in dotazione.
C - Le guardie adibite a servizi di piantonamento devono essere informate sulla natura dell'obiettivo da vigilare ed essere dotate degli strumenti tecnici necessari al servizio ed in particolare di radio ricetrasmittenti funzionanti. Per quei servizi dove non fosse possibile l'utilizzo delle radio verranno individuati sistemi alternativi di comunicazione per salvaguardare la sicurezza del personale. Durante i servizi di piantonamento antirapina sarà obbligatorio l'utilizzo costante del giubbotto antiproiettile.
D - Le guardie devono essere adibite al servizio di zona, avendo preventiva conoscenza degli obiettivi loro assegnati, munite di veicolo radio collegato e avendo la disponibilità di giubbotti antiproiettile da utilizzare obbligatoriamente in caso di intervento su teleallarme, con le modalità previste dalle prescrizioni del Questore e dal Regolamento dell'istituto, ed in caso di pericolo intervenire solo al sopraggiungere dei rinforzi.

Art. 5 Sanzioni disciplinari
Per quanto riguarda l’obbligo di indossare il giubbotto antiproiettile previsto ai punti C) e D) dell'articolo precedente, dalle prescrizioni del Questore e dal Regolamento dell'istituto la mancata ottemperanza a tale obbligo sarà sanzionata con la seguente gradualità:
a) alla prima inosservanza: rimprovero scritto con diffida
b) alla seconda inosservanza: multa di n. 2 ore di retribuzione
c) alla terza inosservanza: sospensione dal servizio e dalla retribuzione per n. 1 giorno
d) Ulteriori inosservanze costituiranno motivo di interruzione del rapporto di lavoro per giusta causa.
Non si terrà conto, ai fini dell’applicazione delle suddette sanzioni, delle inosservanze avvenute oltre due anni prima, come previsto dall'art 7, ultimo comma della legge n. 300/70.

Art. 6 Orario di lavoro
Si fa riferimento, per quanto previsto nel presente articolo a quanto regolamentato dal vigente CCNL in materia

Art. 6.1- Pause
In via generalizzata il lavoratore durante il turno potrà godere di una pausa di 10 minuti che, in quanto retribuita, dovrà essere goduta sul posto di lavoro, in maniera da consentirgli in caso di emergenza di riprendere immediatamente l'attività; in questo caso potrà recuperare la pausa durante il turno.
L'onere della prova per il mancato godimento delle pause incombe al lavoratore