Tipologia: Accordo rinnovo CCNL
Data firma: 2 settembre 2024
Validità: 01.05.2023 - 31.03.2027
Parti: Sistema Impresa, Aifos e Fesica-Confsal/Confsal
Settori: Commercio, Terziario, distribuzione e servizi
Fonte: cnel.it


Sommario:

 

Premessa

Articolo 4 (Procedure per il rinnovo)
Articolo 36 bis Congedi per le donne vittime di violenza di genere
Articolo 61 bis Causali di assunzione con contratto a tempo determinato
Articolo 64 bis Ipotesi di stagionalità in località turistiche
Articolo 83 (Clausole elastiche)
Articolo 96 (Classificazione)
Articolo 96 bis (Classificazione) Parte speciale per i dipendenti da imprese che svolgono attività di servizi professionali alle imprese e Information and Communication Technology (ICT) e Aziende del settore Intelligenza Artificiale

 

Articolo 96 ter Classificazione del personale per i dipendenti da imprese che svolgono attività esclusiva dell’Information and Communication Technology
Articolo 179 (Congedo parentale)
Articolo 192 (Paga base nazionale conglobata)
Articolo 193 (Assorbimenti)
Articolo 235 (Decorrenza e durata)


Accordo di rinnovo del CCNL per i dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi - Codice CNEL “HOIN”

L’anno 2024 il giorno 02 del mese di settembre in Roma, tra: la Confederazione delle Imprese e dei Professionisti - Sistema Impresa (già Sistema Commercio e Impresa) […], Aifos - Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro […] e la Federazione italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato - Fesica Confsal […], con l’assistenza della Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori - Confsal […], si è stipulato il seguente accordo di rinnovo del CCNL per i dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi del 1° luglio 2013 - cod. CNEL “H01N”. (Integrato dall’accordo economico 29 dicembre 2022 e dall’accordo di rinnovo del 29 dicembre 2023).
Le Parti in particolare, al fine di garantire alle imprese ed ai lavoratori del settore una situazione di stabilità sul piano normativo ed economico, ritenuta un valore aggiunto, si sono incontrate per l’integrazione ed il rinnovo dello stesso sia della parte economica e che di quella normativa.
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono di apportare le seguenti modifiche ed integrazioni:

Articolo 36 bis Congedi per le donne vittime di violenza di genere
La lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 D.Lgs. 80/2015 e successive modificazioni ed integrazioni, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi, così come previsto dalla citata norma di legge.
Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con l’indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione attestante l'inserimento nei percorsi di cui al precedente comma.
Il periodo di congedo di cui al comma 1 è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità, della quattordicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
Durante il periodo di congedo, la lavoratrice, posto quanto previsto dal comma 3, ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all’ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L’indennità viene anticipata dal datore di lavoro e posta a conguaglio con i contributi dovuti all'Inps, secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità.
Il congedo può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni, la lavoratrice può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria, fermo restando che la fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.
Sussistendo le condizioni di cui al comma 1 dell’art. 24 del D.Lgs. citato e a richiesta della lavoratrice, il congedo di cui al comma 1 sarà prorogato per ulteriori 90 giorni con diritto al pagamento di un'indennità pari al 100% della retribuzione corrente.
La lavoratrice ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, verticale o orizzontale. A richiesta della lavoratrice il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno.
La lavoratrice inserita nei percorsi di protezione di cui al comma 1, può presentare domanda di trasferimento presso altra sede lavorativa, anche ubicato in altro comune. Entro 7 giorni dalla suddetta comunicazione, l’azienda, verificata la disponibilità di posizioni lavorative, si impegna a trasferire la lavoratrice.
La lavoratrice, al termine del percorso di protezione può chiedere di essere esonerata dai turni disagiati per un periodo di un anno.

Articolo 61 bis Causali di assunzione con contratto a tempo determinato
[…]
Infine, la contrattazione di secondo livello, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2015, potrà:
a) individuare ulteriori causali;
b) concordare percorsi di stabilizzazione dei tempi determinati;
c) verificare che le opportunità di lavoro nei casi previsti dal presente articolo possano anche essere finalizzate ad incrementare l'orario dei lavoratori a tempo parziale presenti nelle unità produttive;
d) individuare manifestazioni/fiere/eventi rilevanti per il contesto territoriale tali da giustificare assunzioni di lavoratori nei periodi interessati dallo svolgimento di manifestazioni/fiere/eventi compresi tra sette giorni precedenti e sette giorni successivi la manifestazione/fiera/l’evento. Tale causale potrà essere legittimamente apposta ai contratti di durata superiore ai 12 mesi e non eccedenti i 24 per proroghe o rinnovi di contratti oltre i 12 mesi o per il rinnovo di un contratto (indipendentemente dalla durata).

Articolo 179 (Congedo parentale)
Ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro (congedo parentale), secondo le modalità stabilite dal presente articolo, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 151/2001, per ogni bambino, nei suoi primi dodici anni di vita.
Ai fini dell'esercizio del diritto al congedo parentale, ciascun genitore è tenuto a dare al datore di lavoro un preavviso scritto di almeno 5 giorni, salvo casi di oggettiva impossibilità.
Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1, nel caso in cui vengano richieste frazioni di durata inferiore a 15 giorni continuativi nell'ambito dello stesso mese di calendario, la domanda dovrà essere presentata con cadenza mensile unitamente ad un prospetto delle giornate di congedo.
I congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto di cui al comma 2 dell'art. 32 e dell'art. 33 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi elevabile a sette nel caso di cui al comma 2 dell'art. 32 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci undici mesi;
d) nei casi di adozioni e affidamenti di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi. 
Ai sensi dell'art. 34 del T.U. (D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151), per i periodi di congedo parentale è dovuta, a carico dell'INPS, per tre mesi non trasferibili alle lavoratrici e ai lavoratori fino al terzo sesto dodicesimo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80 per cento della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80 per cento per il solo anno 2024. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione. Per i periodi di congedo parentale ulteriori è dovuta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria.
I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima e quattordicesima mensilità, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio.
Sono fatti salvi gli obblighi di legge a carico del lavoratore con riferimento all’apposita istanza di congedo che lo stesso deve presentare all’Inps.
La madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità e negli undici mesi successivi, ha la facoltà di richiedere, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, ai sensi dell'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92/2012.
La richiesta può essere presentata anche dalla lavoratrice che abbia già usufruito in parte del congedo parentale.
La fruizione dei benefici di cui agli articoli 4 e ss. così come disciplinati dal D.I. del 22 dicembre 2012 comporta, per ogni quota mensile richiesta, una corrispondente riduzione di un mese del periodo di congedo parentale.

Articolo 235 (Decorrenza e durata)
[…]
3. Le parti s'impegnano reciprocamente ad incontrarsi ogni sei mesi al fine di monitorare in modo costante l'evoluzione della situazione nel settore e per valutare eventuali modifiche ed integrazioni, anche alla luce della prossima uscita degli accordi Stato-Regioni in materia di formazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
[…]