Tipologia: CPL
Data firma: 20 aprile 2007
Validità: 01.05.2007 - 30.04.2010
Parti: Istituti di vigilanza Ravenna e RSU/Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Servizi, Vigilanza privata, Ravenna
Fonte: ebinvip.it
Sommario:
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Art. 1 - Sfera di applicazione |
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Art. 9 - Rimborso chilometrico |
Il giorno 20 aprile 2007 in Ravenna, tra gli istituti di vigilanza operanti nella provincia di Ravenna, […] e le RSU aziendali, assistite dalle OO.SS. di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil provinciali, si è stipulato il presente contratto integrativo provinciale da valersi per tutti gli istituti di vigilanza privata operanti nella provincia di Ravenna.
Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente contratto collettivo integrativo provinciale disciplina, in maniera unitaria, il rapporto di lavoro subordinato di tutti gli addetti degli Istituti di Vigilanza Privata operanti nella provincia di Ravenna. Esso costituisce parte integrante del vigente CCNL e, come tale, deve essere applicato, al pari dello stesso, da tutte le Aziende del settore comunque costituite.
Art. 3 - Relazioni Sindacali
Gli Istituti forniranno alla RSU e alle strutture sindacali informazioni relative alle variazioni dei servizi, che comportino modifiche sull'organizzazione del lavoro e sugli organici, ogni qualvolta le parti ne ravvisino la necessità.
Le parti convengono che le relazioni sindacali possano sviluppare momenti di confronto specifici sugli aspetti connessi alla gestione applicativa della L. 626/94, per renderla omogenea su tutto il territorio provinciale, nonché per l'esame congiunto di problematiche inerenti la regolamentazione riguardante il settore, emessa dalle Autorità di P.S., che possano comportare riflessi sugli addetti.
Art. 4 - Sicurezza
Le parti ribadiscono la necessità di garantire l'efficienza degli automezzi e degli strumenti in dotazione utilizzati per i servizi, così come l'impegno anche delle guardie giurate al mantenimento della massima operatività delle suddette attrezzature. Considerate le peculiarità del settore e le caratteristiche del territorio oltre che dei servizi prestati, le parti convengono sulla opportunità di definire, previo specifico confronto, un protocollo sulla sicurezza e sulla attività delle RSU.
Art. 5 - Orario di lavoro
Le parti convengono sulla necessità di definire, nell'attuale quadro di riferimento normativo, contrattuale e legislativo, le modalità applicative dell'orario di lavoro, dello straordinario, del riposo giornaliero, del riposo settimanale e della banca delle ore.
Art. 5.1 - Riposo giornaliero/Riposo settimanale
Premesso che:
1. l’art. 73 - Riposo settimanale del vigente CCNL per dipendenti da istituti di vigilanza privata stabilisce che il lavoratore ha diritto ai sensi delle vigenti leggi in materia ad un giorno di riposo settimanale che può anche non decorrere dalle ore 24.00 ai sensi degli arti. 3 e 16 della L. nr. 370/1934;
2. l’art. 72 - Riposo giornaliero del vigente CCNL in accordo con quanto stabilito dall'art. 7 del D.Lgs. nr. 66 dell'08 aprile 2003 stabilisce che il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore;
3. le esigenze organizzative degli istituti di vigilanza, connesse alle necessità dì garantire i servizi richiesti dai committenti, servizi caratterizzati da straordinarietà e da non programmabilità, richiedono delle specificità nell'articolazione dell'orario di lavoro;
4. l’art. 17 del D.Lgs. nr. 66 dell'08 aprile 2003 stabilisce che può essere derogato, mediante contratti collettivi o accordi conclusi al secondo livello di contrattazione, quanto disposto dall'art. 7 del D.Lgs. nr. 66 dell'08 aprile 2003;
visto anche quanto previsto dal decreto Interministeriale del 27 aprile 2006 pubblicato in G.U. n. 108 dell’11 maggio 2006 si condivide che
1. le 11 ore di riposo giornaliero si sommano alle 24 ore previste per il riposo settimanale, fatta eccezione per tutti i casi in cui successivamente al riposo settimanale il lavoratore venga adibito ad un turno di servizio la cui fascia oraria sia diversa da quella del turno precedentemente espletato;
2. fermo restando che le ore di riposo giornaliero sono 11, da fruirsi così come stabilito dalle norme vigenti, dovranno essere garantite almeno 8 ore di riposo consecutive tra un turno (svolto nelle 24 ore) ed il successivo nei seguenti casi:
a. servizi particolari, non organizzati in un turno continuativo pari all'orario contrattuale giornaliero di lavoro (7 ore);
ti. incrementi significativi dell'attività, legati a manifestazioni o stagionalità;
C- tutte le situazioni nelle quali non sia oggettivamente possibile far fronte con il ricorso ad organico aggiuntivo ad assenze non programmabili di personale.
Fermo restando quanto stabilito in materia di lavoro straordinario di cui al successivo art. 5.3 il turno di lavoro ordinario non potrà essere frazionato in più di due periodi.
Art. 5.2 - Pause
In via generalizzata il lavoratore durante il turno potrà godere di una pausa di 10 minuti che, in quanto retribuita, dovrà essere goduta sul posto di lavoro, in maniera da consentirgli in caso di emergenza di riprendere immediatamente l'attività; in questo caso potrà recuperare la pausa durante il turno, o come riposo compensativo (di 10 minuti) nei 30 giorni successivi.
L'onere della prova per il mancato godimento delle pause incombe al lavoratore
Art. 5.2 - Flessibilità
Si rimanda il confronto alla contrattazione aziendale se e quando richiesto.
Art. 5.3 - Straordinario/Banche delle ore
Premesso che:
1. all'art. 71 - Norme generali del vigente CCNL si stabilisce:
1. che Forano normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali;
2. che la durata massima dell'orario di lavoro, comprensiva del lavoro straordinario, non può superare le 48 ore settimanali ogni periodo di 7 giorni calcolato come media riferita ad un periodo di mesi 12 decorrenti dal 1° gennaio di ogni anno
si stabilisce che:
3. in relazione a quanto previsto dall'art. 79 - Straordinario del vigente CCNL lo straordinario è ammesso per un numero massimo di ore annuali pro capite pari a 416 ore per tutto il personale del ruolo tecnico operativo;
4. eventuali ore prestate oltre il limite di cui al precedente punto 1. saranno cumulate in uno speciale conto così come previsto dall'art 81 - Banche delle Ore del vigente CCNL;
5. fatto salvo quanto stabilito dalle precedenti contrattazioni provinciali in ordine alla caratteristica di volontarietà delle prestazioni straordinarie, si precisa che le prestazioni aggiuntive all'orario ordinario, non richieste in via preventiva nell'attribuzione della turnistica, ma dettate da esigenze immediate e non prevedibili, determinate da situazioni di carattere eccezionale, connesse in particolar modo all'assenza improvvisa di altri dipendenti alla quale non sia possibile sopperire in altro modo, seguono la disciplina del vigente CCNL;
6. il lavoratore entro il 31 gennaio di ogni anno dovrà esprimere, tramite il modulo allegato, la sua volontà, vincolante per l'intero periodo di riferimento (1° gennaio/31 dicembre), di effettuare prestazioni di lavoro eccedenti il limite di cui al punto 1., nella misura massima di nr. 2 ore giornaliere in ragione di ogni giorno effettivamente lavorato;
7. il lavoratore dovrà altresì esprimere sempre entro il 31 gennaio di ogni anno la sua volontà o meno di recuperare le ore di cui al punto 2.. In assenza di comunicazione da parte del lavoratore o della manifesta volontà di non recuperarle, le ore di cui al punto 2. verranno indennizzate con la retribuzione del mese successivo a quello di prestazione. Le ore di cui al punto 2. prestate fino al 31 ottobre dì ogni anno potranno essere recuperate entro e non oltre il 10 di dicembre, mentre quelle effettuate nei mesi di novembre e dicembre potranno essere recuperate entro il mese di febbraio dell'anno successivo. Qualora entro tali date il lavoratore non abbia fatto richiesta di fruizione o non sia stato possibile farle recuperare, le ore di cui al punto 2.. saranno retribuite con le buste paga dei mesi di dicembre e febbraio;
Art. 6 - Organizzazione del lavoro
Le parti convengono che l'organizzazione del lavoro, da effettuarsi all'interno degli Istituti di Vigilanza, debba essere improntata sui seguenti criteri:
. programmazione dei servizi almeno su base settimanale, fatte salve le condizioni migliorative esistenti;
. equa distribuzione, fra il personale, dei carichi di lavoro;
. salvaguardia dell'incolumità del dipendente in servizio;
. salvaguardia della qualità del servizio prestato all'utente.
A tal fine le partì rinviano in sede aziendale la definizione delle modalità attuative dei criteri sopra richiamati.
Art. 12 - Permessi
I permessi retribuiti di cui al vigente CCNL verranno fruiti attraverso una loro programmazione che contempli le esigenze di servizio e quelle dei lavoratori. Di norma l'attribuzione dei permessi da parte aziendale dovrà avvenire con un preavviso di almeno 48 ore rispetto al giorno assegnato.
Art. 15 - Disciplina del servizio
Oltre al presente contratto integrativo provinciale e al CCNL, vigono aziendalmente tutte le norme di servizio precisate nel Regolamento Interno di ogni Istituto approvate dal Prefetto a norma dei T.U. delle leggi di P.S.
