Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige
Deliberazione della Giunta Provinciale 3 settembre 2024, n. 720
Modifica dei criteri per la concessione di contributi per investimenti per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti a fune
B.U.R. 12 settembre 2024, n. 37
 

La deliberazione della Giunta provinciale n. 787 del 12 settembre 2023 contiene i criteri per la concessione di contributi per investimenti per la costruzione e l’ammodernamento degli impianti a fune.
Si ritiene opportuno prevedere alcune precisazioni negli articoli 2 “Categorie”, articolo 5 “Interventi agevolabili”, articolo 6 “spese ammissibili”, articolo 8 “Misura del contributo”, articolo 12 “Criteri di valutazione “, articolo 14 “Rendicontazione e liquidazione”,
All'articolo 2, comma 1, la definizione di categoria C è adattata. Saranno ridefinite le portate orarie complessive delle categorie C2 e C3.
Nell'articolo 2, comma 2 viene riformulata la definizione dei comprensori sciistici locali. Ora dipende dalla capacità di trasporto totale e non più dai letti d'albergo per gli sciatori.
L'articolo 5, comma 1, specifica che il miglioramento e l’aggiornamento tecnologico dei sistemi per l’emissione e il controllo dei titoli di viaggio saranno sostenuti solo per gli impianti di risalita di categoria A e per le sciovie di paese.
L'articolo 6, comma 2, specifica i costi massimi riconosciuti per gli investimenti diversi dalle nuove costruzioni per tutti gli impianti, ad eccezione di quelli della categoria A e delle sciovie di paese.
All'articolo 8 sono modificate le seguenti percentuali, che corrispondono all'importo massimo del contributo:
Categoria B, 35% invece del 45%,
Categoria C1, 35% invece del 45%,
Categoria C2, 10% invece del 15%.
L'articolo 8, comma 2, lettera d) stabilisce che fino a un massimo del 90% dei costi approvati può essere concesso come contributo per il miglioramento e l’aggiornamento tecnologico dei sistemi per l’emissione e il controllo dei titoli di viaggio degli impianti di categoria A e per le sciovie di paese. Per tutte le altre categorie, in futuro gli investimenti in
dispositivi di emissione e lettura dei biglietti non saranno più sovvenzionati.
All'articolo 12, la lettera h) è soppressa.
L'articolo 12, comma 2 è sostituito dal seguente: I contributi sono concessi entro i limiti dei fondi resi disponibili nei corrispondenti capitoli di bilancio.
Qualora le risorse finanziarie messe a disposizione non fossero sufficienti, la misura dell’agevolazione sarà ridotta.
In ogni caso, i beneficiari della categoria A e per le sciovie di paese di cui all’allegato G al decreto del Presidente della Provincia 09 novembre 2021, n. 35, sono esclusi da una riduzione.
Nella categoria per la quale i fondi disponibili in bilancio non sono più sufficienti a coprire tutte le domande, i fondi rimanenti sono ripartiti tra le domande di questa categoria su base percentuale, dando priorità alle revisioni generali/revisioni speciali previste dalla legge. Tutte le altre domande vengono rigettate.
All'articolo 14 viene cancellato la lettera c) del comma 2 e i commi 4 e 5, relativi all’ attestazioni sull’ apporto di capitale proprio. Non ha senso chiedere i dati sulla quota di capitale proprio dopo che l'investimento è stato completato.
La capacità di trasporto totale degli impianti delle aree sciistiche di cui all'Allegato 1 e all'Allegato 2 è adattata alle condizioni attuali. Infine, viene adeguata anche la disposizione transitoria.
La copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla modifica dei presenti criteri, stimati in 2.000.000,00 € per l’esercizio 2024, è garantita dai fondi stanziati sul capitolo U10022.0240 del bilancio finanziario gestionale 2024.
di approvare i criteri per la concessione di contributi per investimenti per la costruzione e l’ammodernamento degli impianti a fune di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.
La deliberazione della Giunta provinciale n. 787 del 12 settembre 2023 è revocata.
La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e successive modifiche.
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
 

Allegato A

Criteri per la concessione di contributi per investimenti per la costruzione e l’ammodernamento degli impianti a fune

Art. 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di contributi per investimenti per la costruzione e l’ammodernamento degli impianti a fune, in attuazione dell’articolo 30/bis della legge provinciale 30 gennaio 2006 n. 1, recante “Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea”, e successive modifiche, di seguito denominata legge provinciale.
 

Art. 2
Categorie

1. Gli impianti funiviari sono definiti secondo le seguenti categorie:
Categoria A:
impianti a fune in servizio di trasporto pubblico generale che costituiscono, da soli o in connessione con altre linee di trasporto in servizio pubblico, un collegamento tra strade o ferrovie e centri abitati o tra i centri stessi;
Categoria B:
a) impianti a fune in esercizio pubblico ad uso sportivo o turistico-ricreativo, appartenenti a comprensori sciistici locali che non sono in una situazione di concorrenza internazionale;
b) impianti a fune in esercizio pubblico ad uso sportivo o turistico-ricreativo, non appartenenti o non al servizio di un comprensorio sciistico;
Categoria C:
impianti a fune in esercizio pubblico ad uso sportivo o turistico-ricreativo, non compresi nelle categorie A e B, appartenenti a comprensori sciistici che sono in una situazione di concorrenza internazionale. Ai fini dei presenti criteri, gli impianti di tale categoria sono suddivisi nelle seguenti sottocategorie di cui all’allegato 1:
- C1: impianti appartenenti a comprensori sciistici medio-piccoli, con portata oraria complessiva inferiore a 20.000 persone all’ora;
- C2: impianti appartenenti a comprensori sciistici medi, con portata oraria complessiva compresa tra 20.000 e 30.000 persone all’ora;
- C3: impianti appartenenti a grandi
 omprensori sciistici, con portata oraria complessiva superiore a 30.000 persone all’ora.
2. I comprensori sciistici locali di cui alla categoria B, lettera a), sono comprensori che non sono in una situazione di concorrenza internazionale:
a) con una portata oraria complessiva inferiore a 8.000 persone all’ora e in cui si vende un numero di skipass settimanali inferiore al 15 per cento del numero totale degli skipass, con riferimento alla media degli ultimi tre anni. Si considerano skipass settimanali quelli da 5, 6, 7 o 8 giorni, di cui all’allegato 2;
oppure
b) contano meno di tre impianti, per una lunghezza inclinata non superiore a 3.000 m, oppure che sono piccoli comprensori sciistici con una portata complessiva di norma non superiore a 5.500 persone all’ora, elencati nell’allegato G al decreto del Presidente della Provincia 09 novembre 2021, n. 35.
3. Se un comprensorio sciistico viene collegato ad un altro comprensorio sciistico tramite un impianto a fune e si supera la portata complessiva, esso rimane nella stessa categoria per un periodo transitorio di tre stagioni invernali.
 

Art. 3
Beneficiari

1. Beneficiari dei contributi previsti dai presenti criteri sono:
a) gli esercenti di impianti a fune;
b) i consorzi o le comunità di interesse di esercenti di impianti a fune.
2. Nel caso di impianti della categoria C, non possono beneficiare dei contributi le imprese in difficoltà come definite dall’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.
3. Se nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e la liquidazione del contributo l’impresa viene trasferita o incorporata, il contributo è trasferito al concessionario subentrante. Questo deve possedere i requisiti per accedere al contributo e proseguire l’esercizio dell’impianto. Il concessionario subentrante deve assumersi e rispettare gli obblighi previsti.
 

Art. 4
Cumulabilità

1. Le agevolazioni di cui ai presenti criteri per gli impianti delle categorie A e B, sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche fino alla misura massima del 100 per cento dei costi di investimento.
2. Le agevolazioni di cui ai presenti criteri per gli impianti della categoria C sono cumulabili fino alla misura massima del 45 per cento dei costi di investimento con altre agevolazioni pubbliche nonché con i finanziamenti di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1136 del 6 ottobre 2015, nei limiti di cui all'articolo 9 dei presenti criteri.
 

Art. 5
Interventi agevolabili

1. Sono agevolabili i seguenti interventi:
a) realizzazione di nuovi impianti;
b) interventi riguardanti la costruzione, il miglioramento qualitativo, l’ammodernamento tecnologico, anche parziale, il miglioramento e il ripristino della sicurezza, l’aumento della portata oraria, la sostituzione di parti dell’impianto, la revisione periodica prevista dalla normativa vigente, oppure ispezioni speciali e lo spostamento delle funi portanti;
c) solo per gli impianti delle categorie A e le sciovie di paese, il miglioramento e l’aggiornamento tecnologico dei sistemi per l’emissione e il controllo dei titoli di viaggio.
2. Sono agevolabili ai sensi del comma 1 anche gli interventi relativi a impianti a fune la cui concessione non è stata rilasciata dalla Provincia autonoma di Bolzano, a condizione che il loro tracciato si estenda prevalentemente sul territorio provinciale.
 

Art. 6
Spese ammissibili

1. Per la realizzazione di nuovi impianti sono ammissibili spese pari al costo convenzionale dell’impianto stabilito mediante la formula di cui all’allegato A del decreto del Presidente della Provincia 09 novembre 2021, n. 35, e successive modifiche.
2. Per interventi diversi da quelli di cui al comma 1, la spesa ammissibile è determinata sulla base del progetto e di un preventivo di spesa. Essa non deve essere comunque superiore al costo convenzionale di un nuovo impianto determinato ai sensi del comma 1; deve essere almeno pari all’uno per cento di tale costo per gli impianti della categoria A e almeno pari al quattro per cento per gli impianti delle restanti categorie. Queste percentuali minime non si applicano in caso di lavori imprevisti dovuti a eventi naturali o di lavori imprevedibili aggiuntivi conseguenti all'esecuzione di interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
Per questi interventi, tranne per impianti di categoria A e le sciovie di paese di cui all’allegato G al decreto del Presidente della Provincia 09 novembre 2021, n. 35, e successive modifiche, saranno riconosciuti al massimo i seguenti costi:
- funivie a va e vieni, funicolari e impianti a movimentazione unidirezionale continua e collegamento temporaneo dei veicoli: 2.000.000 di euro
- funivia monofune con collegamento permanente dei veicoli - seggiovie e cestovie: 750.000 euro
- sciovie: 400.000 euro
3. La spesa ammissibile per l’acquisto di apparecchiature per l’emissione e il controllo dei titoli di viaggio viene determinata sulla base di un preventivo di spesa.
4. I costi degli interventi che vengono attuati, in tutto o in parte, con contratti di locazione finanziaria sono ammissibili a contributo.
 

Art. 7
Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le spese per:
a) l’acquisto o l’affitto di terreni, comprese le spese accessorie;
b) gli interventi di manutenzione ordinaria.
 

Art. 8
Misura del contributo

1. La misura massima del contributo è determinata in base alle percentuali della spesa ammessa indicate qui di seguito:
a) 90 per cento per gli impianti della categoria A;
b) per gli impianti della categoria B:
1) 35 per cento;
2) 90 per cento per le sciovie di paese di cui all’allegato G al decreto del Presidente della Provincia 09 novembre 2021, n. 35, e successive modifiche; tale percentuale è applicabile al massimo a due sciovie appartenenti a un piccolo comprensorio sciistico e aventi caratteristiche e funzioni assimilabili alle sciovie di paese;
c) per gli impianti della categoria C, nei limiti previsti all’articolo 9:
1) 35 per cento per gli impianti della categoria C1;
2) 10 per cento per gli impianti della categoria C2;
d) 90per cento per le apparecchiature per l’emissione e il controllo dei titoli di viaggio per impianti della alle categoria A e per le sciovie di paese di cui all’allegato G al decreto del Presidente della Provincia 09 novembre 2021, n. 35, e successive modifiche.
2. Qualora l’intervento sia di rilevante interesse generale, di interesse strategico oppure sia finalizzato a costituire un sistema organico di collegamento tra zone sciistiche o tra queste e i centri abitati, o qualora l’intervento abbia un impatto positivo sull’economia dell’indotto o richieda particolari soluzioni tecnologiche anche al fine della tutela ambientale, e il soggetto richiedente non avesse sufficienti risorse finanziarie per realizzare l’intervento, la Giunta provinciale può aumentare di un massimo di 30 punti percentuali l’aliquota del contributo di cui al comma 1, lettera b), numero 1), e lettera c); nel caso di impianti di cui alla lettera c), valgono i limiti di cui all’articolo 9.
 

Art. 9
Limiti e metodo di calcolo del contributo per gli impianti di categoria C

1. I contributi per investimenti per gli impianti della categoria C sono concessi, nei limiti delle percentuali indicate all’articolo 8, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 55 del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modifiche. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia a tale regolamento. In ogni caso, le disposizioni di cui ai presenti criteri non possono essere interpretate in maniera difforme da quanto stabilito in tale regolamento.
2. Nel caso in cui l’ammontare del contributo risultante dall’applicazione delle percentuali di cui all’articolo 8 superi il tetto di due milioni di euro, esso è calcolato utilizzando il metodo del deficit di finanziamento di cui al comma 3.
3. L’ammontare del contributo calcolato con il metodo del deficit di finanziamento non deve superare la differenza tra le spese ammissibili di cui all’articolo 6 e il risultato operativo (EBIT) imputabile all’investimento, attualizzati al primo anno di esercizio. Il risultato operativo è costituito dalla differenza tra entrate attualizzate e costi di esercizio attualizzati nel corso della durata dell’investimento; per durata dell’investimento si intende convenzionalmente il periodo intercorrente tra la prima entrata in esercizio dell’impianto e la scadenza della prima revisione generale di cui all’articolo 27 della legge provinciale. Il risultato operativo imputabile all’investimento è stimato ex ante, sulla base di una proiezione ragionevole, mediante un piano economico-finanziario; questo piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi costituita dall’istituto di credito stesso e iscritta nell’elenco generale degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche, o da una società di revisione di cui all’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da soggetti iscritti al Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e successive modifiche. In ogni caso i costi totali del progetto non possono superare l’ammontare massimo di 100 milioni di euro e il contributo non può superare l’importo di 30 milioni di euro.
4. Ai fini del calcolo del contributo e delle spese ammissibili, gli importi si intendono al netto dell’IVA e al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri.
 

Art. 10
Presentazione della domanda

1. La domanda di contributo deve essere presentata entro il 1° marzo di ogni anno all’Ufficio provinciale Funivie.
2. La domanda può essere presentata anche prima del rilascio della concessione di cui all’articolo 7 della legge provinciale.
3. In caso di lavori soggetti a titolo edilizio, il cui avvio è subordinato alla presentazione della dichiarazione di inizio lavori al Comune competente, la domanda di contributo deve essere presentata prima della dichiarazione di inizio lavori.
4. In tutti gli altri casi, la domanda deve essere presentata prima dell’emissione dei documenti di spesa, incluse le attestazioni di pagamento.
5. La presentazione della dichiarazione di inizio lavori o l’emissione di documenti di spesa, come ad esempio fatture di acconto, la stipula di contratti preliminari con versamento di caparra o l’effettuazione di pagamenti di cauzioni o di altri pagamenti, anche solo parziali, in data anteriore a quella di presentazione della domanda, determinano l’esclusione dal contributo dell’intero investimento a cui si riferiscono, fatto salvo quanto previsto al comma 9. I documenti di spesa relativi a studi preliminari e alle spese non ammissibili di cui all’articolo 7 non determinano l’esclusione dal contributo.
6. La domanda per la costruzione di nuovi impianti funiviari deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) descrizione delle finalità dell’impianto funiviario e analisi del traffico prevedibile;
b) planimetria, in scala 1:10.000, con indicati la linea funiviaria proposta e le eventuali linee già esistenti o previste in zona, nonché le piste da sci servite da tali linee e gli eventuali itinerari turistici o sciistici di collegamento tra queste;
c) copia dell’atto di costituzione e dello statuto, qualora il soggetto richiedente sia una persona giuridica privata, salvo che l’Amministrazione provinciale sia già in possesso di tali documenti;
d) progetto preliminare o definitivo dell’impianto per la linea funiviaria, redatto secondo le prescrizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Provincia 09 novembre 2021 n. 35, e successive modifiche;
e) dichiarazione del/della progettista sulla rispondenza del tracciato dell’impianto progettato al tracciato indicato nel registro delle piste da sci oppure nel piano urbanistico; questa dichiarazione può essere prodotta anche successivamente, entro il 1° settembre dell’anno di riferimento ovvero, se in data antecedente, entro la data di emanazione del decreto di concessione del contributo. Nel caso in cui il progetto riguardi un intervento integrativo di cui all’articolo 9/bis del decreto del Presidente della Provincia 12 gennaio 2012, n. 3, e successive modifiche, la delibera di approvazione del relativo studio di fattibilità della Giunta provinciale deve essere prodotta entro il termine di cui al comma 1;
f) preventivo di spesa;
g) cronoprogramma degli investimenti, suddivisi per anno di riferimento con indicazione dell’inizio e della fine dei lavori, compresi gli eventuali lavori di consolidamento e completamento;
h) piano economico-finanziario asseverato ai sensi dell’articolo 9, comma 3, nel caso in cui l’intervento sia di rilevante interesse generale o di interesse strategico ai sensi dell’articolo 8, oppure nel caso in cui venga applicato il metodo del deficit di finanziamento ai sensi dell’articolo 9.
7. La domanda di contributo per interventi diversi da quelli di cui al comma 6 deve essere corredata, oltre che dai documenti di cui al comma 6, lettere f), g) e h), anche dalla seguente documentazione:
a) relazione giustificativa sull’opportunità e sulla necessità dell’intervento proposto;
b) progetto preliminare o definitivo relativo agli interventi di modifica dell’impianto, redatto secondo le prescrizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Provincia 09 novembre 2021, n. 35, e successive modifiche, o relazione tecnica negli altri casi previsti dallo stesso decreto;
c) dichiarazione del/della progettista sulla rispondenza del tracciato dell’impianto progettato al tracciato indicato nel registro delle piste da sci oppure nel piano urbanistico, qualora si intendano apportare variazioni al tracciato della linea.
8. La domanda di per l’acquisto di apparecchiature per l’emissione e il controllo dei titoli di viaggio deve essere corredata, oltre che dai documenti di cui al comma 6, lettere c), f), g) e h, anche dalla seguente documentazione:
a) relazione sull’opportunità o sulla necessità della sostituzione delle apparecchiature in uso;
b) elenco dei punti in cui sono installate le singole apparecchiature.
9. Per le domande rigettate oppure non accolte nella percentuale massima ammissibile per insufficiente disponibilità di fondi sul relativo capitolo del bilancio provinciale, è possibile ripresentare la domanda, anche ai fini di un contributo integrativo, a condizione che, alla data di presentazione della nuova domanda, l’impianto non sia già entrato in servizio o che l’investimento previsto non sia già stato interamente effettuato entro quella data. Nella nuova domanda si deve fare riferimento alla domanda presentata originariamente e alla relativa documentazione tecnica. Gli investimenti relativi alle apparecchiature per l’emissione e il controllo dei titoli di viaggio sono esclusi dalla possibilità di richiedere un contributo integrativo.
 

Art. 11
Istruttoria della domanda

1. L’Ufficio provinciale Funivie
a) verifica che l’intervento oggetto della domanda di contributo sia rispondente alle finalità previste dalla legge provinciale e dai presenti criteri;
b) verifica che la documentazione a corredo della domanda sia completa;
c) esprime un parere sulla fattibilità tecnica dell’intervento;
d) calcola la spesa ammissibile per i nuovi impianti ai sensi dell’articolo 6, comma 1;
e) verifica che la spesa preventivata per gli interventi non rientranti tra quelli di cui alla lettera d) sia conforme ai criteri di cui all’articolo 6, comma 2.
2. L’Ufficio può richiedere qualsiasi altro documento ritenuto necessario e l’integrazione ovvero la rettifica della domanda o della documentazione allegata. Entro 30 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta, i richiedenti devono regolarizzare la domanda. Decorso inutilmente detto termine, la richiesta di contributo è archiviata.
3. Il contributo totale va arrotondato all’unità di euro inferiore.
4. Le domande in merito alle quali l’Ufficio provinciale Funivie abbia espresso parere negativo sono respinte.
 

Art. 12
Criteri di valutazione

1. Nei limiti dei fondi disponibili sul relativo capitolo del bilancio, vengono agevolate, in ordine decrescente di priorità, le seguenti tipologie di intervento:
a) investimenti riguardanti linee funiviarie di collegamento fra centri abitati, rientranti nella categoria A di cui all’articolo 2, comma 1;
b) investimenti per le sciovie di paese di cui all’allegato G al decreto del Presidente della Provincia 09 novembre 2021, n. 35, e successive modifiche;
c) investimenti riguardanti linee funiviarie dichiarate dalla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 8, comma 2 di rilevante interesse generale o di interesse strategico,
d) investimenti riguardanti linee funiviarie di collegamento fra zone sciistiche finitime;
e) investimenti riguardati linee funiviari rientranti nella categoria B di cui all’articolo 2, comma 1;
f) investimenti riguardati linee funiviari rientranti nella categoria C1 di cui all’articolo 2, comma 1;
g) investimenti riguardati linee funiviari rientranti nella categoria C2 di cui all’articolo 2, comma 1;
2. I contributi sono concessi entro i limiti dei fondi resi disponibili nei corrispondenti capitoli di bilancio.
Qualora le risorse finanziarie messe a disposizione non fossero sufficienti, la misura dell’agevolazione sarà ridotta.
In ogni caso, i beneficiari della categoria A e per le sciovie di paese di cui all’allegato G al decreto del Presidente della Provincia 09 novembre 2021, n. 35, sono esclusi da una riduzione.
Nella categoria per la quale i fondi disponibili in bilancio non sono più sufficienti a coprire tutte le domande, i fondi rimanenti sono ripartiti tra le domande di questa categoria su base percentuale, dando priorità alle revisioni generali/revisioni speciali previste dalla legge. Tutte le altre domande vengono rigettate.
3. Il direttore/La direttrice della Ripartizione provinciale Mobilità concede il contributo o rigetta la domanda.
4. Su richiesta motivata del beneficiario/della beneficiaria, il direttore/la direttrice d’ufficio competente può autorizzare una modifica di destinazione del contributo concesso, a condizione che la richiesta sia stata presentata prima dell’effettuazione della variazione.
 

Art. 13
Anticipo

1. Su richiesta, può essere erogato un anticipo fino ad un massimo dell’80 per cento dell’importo impegnato nel relativo anno. Tale anticipo è erogato solo se l’agevolazione ammonta ad almeno 50.000,00 euro.
2. Ai fini della liquidazione dell’anticipo è necessario presentare la documentazione di spesa per almeno il 50 per cento dell’importo impegnato nel relativo anno, oppure una fideiussione bancaria pari all’importo da liquidare, che potrà essere svincolata previa presentazione della relativa documentazione di spesa.
 

Art. 14
Rendicontazione e liquidazione

1. La liquidazione del contributo concesso o del saldo, qualora sia stato erogato un anticipo ai sensi dell’articolo 13, avviene sulla base del cronoprogramma, dietro presentazione della relativa domanda e della documentazione comprovante l’avvenuta effettuazione della spesa ammessa da parte dei beneficiari, nonché previa verifica della sua regolarità da parte dell’Ufficio provinciale Funivie. A tal fine l’Ufficio determina il costo convenzionale dell’impianto, inteso come nuovo, con l’indicazione dei costi parziali di cui all’allegato A al decreto del Presidente della Provincia 09 novembre 2021, n. 35, e successive modifiche.
2. La domanda di liquidazione finale deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) estratto del registro dei beni ammortizzabili di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche, firmato dal/dalla legale rappresentante e dal/dalla presidente del consiglio di vigilanza, se previsto, dal quale risultino le spese ammesse per gli investimenti o un’autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, firmata dal/dalla legale rappresentante e dal/dalla presidente del consiglio di vigilanza, se previsto, dalla quale risulta che l’investimento finanziato sarà iscritto nel registro dei beni ammortizzabili. Per le società, le associazioni, i consorzi o gli enti pubblici non soggetti all’obbligo della tenuta del registro dei beni ammortizzabili è ammessa la presentazione di documentazione equipollente o di un’autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, dalla quale risulta che l’investimento finanziato è stato iscritto in un documento equipollente;
b) dichiarazione rispettivamente del direttore/della direttrice dei lavori o del tecnico/della tecnica responsabile, dalla quale risulta che le fatture presentate si riferiscono esclusivamente all'investimento finanziato;
c) per i nuovi impianti, elenco con la ripartizione dei costi indicati nella documentazione di cui alla lettera a), in base a quanto indicato nell’allegato A al decreto del Presidente della Provincia 09 novembre 2021, n. 35, e successive modifiche;
d) per le apparecchiature per l’emissione e il controllo dei titoli di viaggio di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), dichiarazione del beneficiario/della beneficiaria che ne attesti l’installazione.
3. La liquidazione è disposta a condizione che:
a) per la linea funiviaria sia stata rilasciata una concessione o un altro titolo autorizzativo, se richiesto;
b) l’ufficio provinciale competente attesti che le opere ammesse a contributo sono state realizzate a regola d’arte; la relativa attestazione è rilasciata a seguito del collaudo funzionale di cui all’articolo 25 della legge provinciale o a seguito di un sopralluogo o, in assenza di un sopralluogo, sulla base di una dichiarazione rilasciata dal direttore/dalla direttrice dei lavori o, se non previsto/prevista, dal tecnico/dalla tecnica responsabile dell’impianto di cui all’articolo 26, comma 2, della legge provinciale;
c) per le apparecchiature per l’emissione e il controllo dei titoli di viaggio di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), la persona richiedente rilasci una dichiarazione attestante l’avvenuta l’installazione.
4. Il beneficiario/La beneficiaria deve rendicontare le spese effettuate entro la fine dell’anno successivo a quello del provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se diverso. Decorso inutilmente tale termine o il più breve termine eventualmente stabilito per cause riconducibili al beneficiario/alla beneficiaria, il contributo viene revocato. Per gravi e motivate ragioni l’ufficio provinciale competente può concedere una proroga fino a un ulteriore anno; trascorso inutilmente tale termine, il contributo è automaticamente revocato.
5. Nel caso di impianti della categoria C, non vengono concessi contributi o effettuate erogazioni a favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno.
 

Art. 15
Riduzione dell’agevolazione

1. Se i costi parziali effettivi sono inferiori a quelli ammessi di cui all’allegato A al decreto del Presidente della Provincia 09 novembre 2021, n. 35, e successive modifiche, l’importo del contributo è ridotto in proporzione.
 

Art. 16
Obblighi

1. I beneficiari sono tenuti a rispettare i contratti collettivi di lavoro locali e nazionali, le normative vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute sul posto di lavoro nonché le norme in materia di previdenza. Essi devono inoltre versare i contributi previdenziali per tutti i familiari che collaborano nell’azienda e che risultano privi di altra assicurazione pensionistica.
2. I beneficiari sono tenuti, pena la revoca del contributo, a mettere a disposizione dell’ufficio provinciale competente la documentazione che lo stesso riterrà opportuna per verificare la sussistenza dei requisiti per la concessione del contributo.
3. Il beneficiario/La beneficiaria deve conservare i documenti originali presentati per la liquidazione del contributo in forma cartacea o digitale per dieci anni a partire dall’anno successivo a quello di erogazione del contributo e, in caso di accertamento, fino alla conclusione dello stesso.
4. Per i beni agevolati ai sensi dei presenti criteri il beneficiario/la beneficiaria si obbliga a tenere in esercizio l’impianto per i seguenti periodi:
a) nel caso di impianti funiviari di nuova costruzione, per quindici anni dalla data del primo nulla osta all’esercizio;
b) negli altri casi, per cinque anni dalla data del nulla osta all’esercizio a seguito del collaudo o della messa in esercizio, fatta eccezione per gli investimenti relativi agli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), per impianti della categoria A.
5. Per poter beneficiare dei vantaggi economici di un comprensorio sciistico della categoria B di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) il comprensorio sciistico deve essere stato in esercizio per almeno dieci anni negli ultimi quindici anni, altrimenti il beneficiario deve impegnarsi a gestire il comprensorio sciistico ai sensi e con i requisiti di cui al suindicato articolo per un periodo di almeno dieci anni.
 

Art. 17
Revoca

1. Qualora, dopo l’avvenuta erogazione dell’agevolazione, si riscontrasse la mancanza dei requisiti richiesti, il mancato rispetto degli obblighi assunti o la presentazione di false dichiarazioni, l’agevolazione è revocata per intero.
2. Il mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 16, comma 4, comporta la revoca di quella parte del contributo che corrisponde alla durata residua del periodo quinquennale o quindicennale, che deve essere restituita. In casi di comprovata necessità la Giunta provinciale può autorizzare una deroga.
3. Gli importi da restituire sono maggiorati degli interessi legali decorrenti dalla data della loro erogazione
 

Art. 18
Clausola di salvaguardia

1. La concessione dei contributi di cui ai presenti criteri avviene nei limiti degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni del bilancio provinciale. Qualora le risorse finanziarie messe a disposizione non fossero sufficienti, la misura dell’agevolazione è ridotta oppure le domande di agevolazione sono rigettate d’ufficio.
 

Art. 19
Disposizione transitoria

1. I presenti criteri si applicano anche alle domande presentate entro il primo marzo 2024 ancora giacenti e non ancora approvate.
2. Per gli investimenti che sono già stati sottoposti al collaudo funzionale prima del 31.12.2023 o che sono entrati in esercizio prima di tale data, ai quali è stato assegnato un contributo parziale nell'esercizio 2023 e che hanno richiesto entro il 01.03.2024 un aumento del contributo, si applicheranno i criteri contributivi di cui alla Delibera della Giunta Provinciale n. 787 del 12.09.2023.

 

Allegati