Tipologia: CPL
Data firma: 20 febbraio 1985
Validità: dal 01.02.1985
Parti: Corno Vigili Giurati, Metronotte, Lucarelli, Video, Vigili dell'ordine e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Servizi, Vigilanza privata, Pistoia
Fonte: ebinvip.it
Sommario:
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Premessa |
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Art. 11 - Testimonianza |
Contratto integrativo provinciale di lavoro per i lavoratori dipendenti dagli Istituti di Vigilanza Privata della provincia di Pistoia
Il giorno…presso l'U.P.L.M.O. di Pistoia, alla presenza del …, tra gli Istituti di Vigilanza Privata: Corno Vigili Giurati [...], Metronotte Città di Pistoia […], Lucarelli srl […], Video, Vigili dell'ordine, […] e la Federazione Unitaria Provinciale Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, […], con la partecipazione della segreteria regionale unitaria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil […] e con la partecipazione dei Consigli Unitari dei delegati, […], si è sottoscritto nel testo concordato con l'ipotesi d'accordo 20.2.85 il presente contratto Integrativo Provinciale di lavoro, della CCNL 6.5.83 da valere per i lavoratori dipendenti di Vigilanza Privata oneranti nella provincia di Pistoia.
Ipotesi d'accordo
Art. 1 - Diritti di informazione
In applicazione dell'art.77 del CCNL 6.5.83, le parti convengono che periodicamente in sede aziendale e, ove se ne ravvisi l'opportunità, in sede interaziendale, verranno fornite al CUD le informazioni relative ai servizi e alla loro evoluzione, nel rispetto della necessaria riservatezza in relazione alle particolari caratteristiche dei servizi e dell'autonomia imprenditoriale nella gestione aziendale.
Art. 3
Le parti convengono che l’organizzazione del lavoro da attuarsi all'interno degli Istituti di Vigilanza debba essere informata ai seguenti criteri:
- congruo anticipo nella programmazione dei servizi;
- equa distribuzione fra il personale dei carichi e ritmi di lavoro;
- salvaguardia dell'incolumità del dipendente in servizio;
- qualità del servizio prestato all'utente.
A tal fine le parti rinviano in sede aziendale la definizione delle modalità di attuazione della rotazione del personale sui "posti fissi", "zone" ed altri servizi, nonché sui diversi gruppi di orari di lavoro esistenti. Le modalità di attuazione di quanto previsto nel presente articolo saranno concordate tra le direzioni aziendali e il CUD, secondo criteri obiettivi, congiuntamente definiti, che salvaguardino le peculiari esigenze dei servizi prestati ed il rispetto degli istituti contrattuali e consentano di organizzare gli orari di lavoro del personale avendo anche riguardo a fattori quali l'anzianità di servizi o anagrafica del personale, le attitudine individuali e le peculiarità obiettive dei servizi consideranti e quant'altro verrà congiuntamente individuato in sede aziendale, ivi comprese situazioni di particolare disagio riguardante singoli lavoratori.
Art. 4
In caso di eccezionali situazioni, gli Istituti si dichiarano disponibili a rafforzare il personale in servizio nelle zone interessate (eventualmente anche avvalendosi temporaneamente del raddoppio) e per tutto il tempo necessario, concordando con il CUD sia l'esistenza dell'eccezionalità che le modalità di tali particolari interventi.
Art. 5 - Orario di lavoro
Gli Istituti di Vigilanza, nel riconfermare la volontà di dare corretta applicazione al sistema 5+1, si impegnano a predisporre, con criteri da definire aziendalmente con il CUD, il calendario dei riposi settimanali del personale (la norma non riguarda Lucca).
Art. 6 - Nastri orari
Al fine di una maggiore tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori e per un miglior espletamento dei servizi, le parti convengono sulla necessità di garantire al personale un adeguato periodo di riposo fra un servizio giornaliero (svolto nelle 24 ore) e il successivo.
Tale periodo di riposo non potrà essere inferiore alle 10 ore consecutive, fermo restando che il personale sarà chiamato a prestare la propria attività in un arco massimo giornaliero di 14 ore.
Art. 7
[…]
Il vigile in servizio di antirapina che abbia necessità di assentarsi momentaneamente dal posto di lavoro, per urgenti necessità fisiologiche, deve darne preventivo avviso all'utente.
Art. 8
Avendo verificato che le esigenze di servizio degli Istituti di Vigilanza vengano normalmente assolte ricorrendo ad una prestazione contrattuale giornaliera del personale con caratteristiche di orario continuato, le parti convengono che di norma l'orario contrattuale giornaliero di lavoro sarà svolto in un arco massimo di 9 ore, fatte salve le particolari esigenze di servizio che peraltro verranno individuate in sede aziendale.
Art. 9 - Lavoro straordinario
Fatto salvo quando disposto al secondo comma dell'art.12 del CCNL 6.5.83, le prestazioni straordinarie devono avere caratteristiche di volontarietà e, in relazione alle esigenze aziendale ed alla organizzazione del lavoro concordate, saranno di massima, ove possibile, immediatamente successive ai turni di lavoro come contrattualmente regolamentati.
Art. 10
Con riferimento all'art. 1 del presente accordo, di Istituti di Vigilanza forniranno periodiche informazioni al CUD, riguardanti le prestazioni di lavoro straordinario.
Art. 13 - Mezzi di collegamento
Le aziende ribadiscono l’impegno di un corretto utilizzo dei mezzi di coordinamento e sicurezza, il cui impiego deve prioritariamente essere effettuato in relazione alle necessità proprie del collegamento e dell'assistenza.
