Cassazione Penale, Sez. 4, 16 settembre 2024, n. 34772 - Infortunio durante il taglio di stoffa con la macchina priva di protezione nella zona taglierina. Querela



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta da:

Dott. CIAMPI Francesco Maria - Presidente

Dott. VIGNALE Lucia - Consigliere

Dott. ARENA Maria Teresa - Relatore

Dott. MARI Attilio - Consigliere

Dott. GIORDANO Bruno – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 


sul ricorso proposto da:

A.A. nato a M il (Omissis);

avverso la sentenza del 07/03/2024 del TRIBUNALE di VASTO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela;

lette le conclusioni dell'avv. PAOLO CAPOTI del Foro di Verona che ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
 

Fatto


1. Il Tribunale di Vasto, con sentenza del 7 marzo 2024, ha assolto A.A. dal reato di cui all'art. 590 commi 1 e 3 e 583 cod. pen. per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.

1.1. All'imputato era stato contestato, nella qualità di legale rappresentante della ditta UNOS Srl nonché datore di lavoro di B.B., di avere, in violazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, cagionato al lavoratore suddetto lesioni personali consistite in "frattura testa falange ungueale III dito mano sinistra" giudicate guaribili in giorni 44. In particolare B.B. mentre si accingeva ad effettuare un taglio di stoffa alla macchina Faldatore-stenditore priva nella zona taglierina di protezioni atte ad evitare avvicinamenti della lama poggiava la mano sinistra sul bordo della macchina stessa venendo colpito al dito dalla lama stessa in fase di rientro della corsa, a ciclo di lavorazione eseguito.

2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell'interesse dell'imputato affidandolo ad un unico motivo di appello, preceduto dalla premessa relativa alla esplicitazione dell'interesse ad impugnare evocando giurisprudenza che ritiene sussistente l'interesse a rimuovere il pregiudizio derivante dall'iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale.

Il motivo di appello attiene la erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 590 u. co. cod. pen. Sostiene la difesa che in sentenza si legge che le lesioni hanno avuto una durata inferiore a quella diagnosticata poiché risulta dal certificato prodotto che il B.B. è clinicamente guarito prima. Il Tribunale ha tuttavia ritenuto che la richiesta di pronunciare una sentenza di non doversi procedere per essere estinto il reato per remissione di querela non potesse trovare accoglimento. Il Tribunale ha ritenuto erroneamente che le lesioni colpose commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro sarebbero sempre procedibili d'ufficio il che non è. Il terzo comma dell'art. 590 cod. pen., nel rinviare al comma precedente, fa esclusivamente riferimento alle lesioni gravi o gravissime. In tal senso si è espressa anche questa Corte di legittimità. Ne consegue che il reato è estinto in seguito alla remissione della querela e della accettazione della stessa, risultanti dai verbali di udienza del 14 dicembre 2023 e del 7 marzo 2024 e di cui si dà atto anche in sentenza, con la precisazione che il difetto di querela era originario, dato che la persona offesa non l'aveva mai proposta, motivo per il quale l'azione penale non doveva essere neppure iniziata.

3. Il Procuratore Generale, in persona del sostituto Giuseppina Casella, ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela.

4. In data 2 settembre 2024 il difensore dell'imputato ha depositato conclusioni scritte insistendo nell'accoglimento del ricorso.

 

Diritto

 

1. Il ricorso è fondato.

È stato costantemente affermato da questa Corte che il reato di lesioni personali colpose lievi (malattia guarita entro 40 giorni) commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, è procedibile a querela secondo la formulazione dell'art. 590 cod. pen. u. c. dove si precisa che la deroga alla regola generale della procedibilità a querela riguarda solo ed esclusivamente le lesioni violazione delle norme per la prevenzione sugli infortuni sul lavoro dai quali sia derivata una malattia professionale.

2. Da quanto detto discende che nel caso in esame si verte, come d'altra parte affermato nella stessa sentenza, che le lesioni sono guarite entro quaranta giorni e nelle more del giudizio è intervenuta remissione di querela.

3. La sentenza deve dunque essere annullata, senza rinvio, per essere il reato in relazione al quale è stata pronunciata sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. estinto per intervenuta remissione di querela. Spese a carico del querelato.
 

P.Q.M.
 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna il querelato al pagamento delle spese processuali.

Deciso il 10 settembre 2024.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2024.