T.A.R. Lazio Roma, Sez. 1 ter, 18 settembre 2024, n. 16449 - Domanda di emersione di rapporti di lavoro



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 16423 del 2023, proposto da -OMISSIS- rappresentata e difesa dall'avvocato Beka Tavartkiladze, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa concessione della sospensiva, del provvedimento di archiviazione dell' istanza ex art. 103 d.l. n. -OMISSIS--OMISSIS- con numero di protocollo comunicazione -OMISSIS-19/10/2022, trasmesso in data 13.09.2023, assieme ad ogni altri atto ad esso connesso, dipendente o presupposto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2024 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

FattoDiritto


In data 29.07.2020 la richiedente signora -OMISSIS-ha presentato domanda ai sensi dell'art. 103 D.L. n. 34 del 2020 per l'emersione della posizione lavorativa della ricorrente signora -OMISSIS-

Il 19.10.2022 la Prefettura di Roma -Ufficio Territoriale del Governo ha adottato e comunicato alle parti interessate il provvedimento impugnato, disponendo l'archiviazione della domanda di emersione presentata da -OMISSIS- a favore di -OMISSIS-che quindi impugna il provvedimento di archiviazione dell'istanza ex art. 103 D.L. n. 34 del 2020 per i seguenti motivi:

a) violazione dell'art. 7 della L. n. 241 del 1990, nonché degli articoli 3 e 97 della Costituzione. Carenza di comunicazione di avvio del procedimento;

b) violazione dell'art. 10-bis della L. n. 241 del 1990. Mancata comunicazione del preavviso di rigetto. Motivazione apparente, carenza di istruttoria e violazione del principio della massima partecipazione.

La ricorrente riferisce che con verbale di accordo intercorso tra -OMISSIS-e -OMISSIS- in data 20.07.2022, presso la sede della Federazione U. -U.L., sita in via -OMISSIS-è stata conciliata in sede cd. "protetta" la controversia promossa dalla lavoratrice ed avente ad "oggetto il pagamento degli emolumenti di fine rapporto, differenze retributive, riconoscimento livello superiore, mensilità supplementari ed arretrate, ferie, festività anche soppresse,……. …..rivendicando la natura subordinata del rapporto di lavoro dal 01108/2020 al 14/02/2022 CCNL Personale Domestico".

Deduce che tra le parti era sorto un contenzioso circa l'avvenuta instaurazione in via di fatto di un rapporto di lavoro; la ricorrente intendeva chiedere il subentro di un nuovo datore di lavoro, in sostituzione di -OMISSIS-

Con i motivi di ricorso afferma che l'impugnato provvedimento si palesa illegittimo per la mancata comunicazione alla parte della convocazione innanzi lo Sportello Unico per l'Immigrazione in data 23.08.2022, determinando pertanto l'impossibilità per la stessa di partecipare fattivamente e con pienezza di poteri al procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno.

Resiste con memoria l'Amministrazione, che eccepisce anzitutto la tardività del ricorso e respinge nel merito le censure dedotte dalla ricorrente che attengono anzitutto alla asserita omissione delle garanzie partecipative nel procedimento.

All'udienza pubblica del 9 luglio 2024 la causa è passata in decisione.

L'eccezione in rito può essere respinta, atteso che in atti non appare certa la data della piena conoscenza del provvedimento sfavorevole finale da parte ricorrente. Ne segue che non si può affermare che il ricorso sia stato tardivamente proposto, contrariamente a quanto afferma la difesa erariale.

Il ricorso nel merito deve essere accolto nei termini che seguono.

La ricorrente deduce anzitutto l'omissione delle garanzie partecipative. Le censure sono prive di pregio. Risulta in atti che il procedimento di emersione è stato avviato su istanza di parte e lo Sportello unico per l'immigrazione di Roma ha notificato la convocazione presso gli uffici per la definizione dell'istanza e il preavviso di rigetto con unico atto.

Risulta altresì incontestato che:

le parti del procedimento de quo sono state convocate in data 23/08/2022 alle ore 11:00 per la definizione della procedura di emersione;

entrambe le parti risultavano assenti senza giustificato motivo;

esse non hanno inviato alcun documento allo scopo di giustificare l'assenza.

Ritiene pertanto il Collegio che il provvedimento è esente dai vizi prospettati, essendo coerente col quadro normativo vigente; le parti private sono state messe in condizione di fornire un apporto collaborativo nel procedimento, che invece hanno omesso di produrre.

E' fondata ed assorbente invece la censura relativa al vizio dell'istruttoria e della motivazione.

Assume rilievo in merito la vicenda contenziosa col datore di lavoro e la conciliazione dedotta a tal proposito.

Si tratta di circostanza che risulta in atti incontestata e che dimostra all'epoca della domanda di emersione l'esistenza di un pregresso rapporto di lavoro di fatto, riconducibile al lavoro irregolare di cui al disposto normativo in esame.

Non resite alle censure la motivazione del provvedimento nella parte in cui richiama l'insufficienza, ai fini dell'emersione, di una mera promessa di lavoro non seguita dalla costituzione del rapporto, atteso quanto emerge dalla conciliazione conclusa dal datore con la ricorrente proprio in ordine alle situazioni soggettive pregresse derivanti da un rapporto di lavoro di fatto.

Lungi dal costituire mera promessa, l'avvenuta conciliazione dimostra che un rapporto lavorativo pregresso sussisteva e su tale base si fondava la domanda di emersione come proposta all'epoca.

Essa spiega peraltro le ragioni della sopravvenuta mancanza di volontà di una delle parti, la signora -OMISSIS-ai fini della richiesta emersione, con evidenza venuta meno a seguito della chiusura del contenzioso.

Deve essere pertanto respinta la tesi dell'ufficio secondo cui il contratto di lavoro proposto nella domanda di emersione non è stato mai instaurato, determinando la carenza del requisito previsto dal comma 4 del citato art.103.

Il ricorso pertanto viene accolto e per l'effetto il provvedimento impugnato in epigrafe è annullato.

Le spese di giudizio, attesi i giusti motivi che ricorrono, possono essere compensate.
 


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Spese di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Giovanni Mercone, Referendario

Francesco Vergine, Referendario, Estensore